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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 759 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Leonardo R. Filareti ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Stefania CP_1
Di Cato e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
. Controparte_2
Conclusioni per l'appellante: <<… 1. Accogliere l'appello ed in riforma, in ogni sua parte, della sentenza di primo grado n. 161/22 pubblicata il 27/01/2022, riconoscere, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità economica relativa all'astensione facoltativa, in relazione al parto avuto in data 20/11/2013 e riferita al periodo decorrente dal 05/06/2014 al
02/09/2014.
2. condannare l' – in persona del suo l.r.p.t. Controparte_3
alla erogazione e pagamento in favore dell'appellante della predetta indennità economica, quantificata nella misura di €. 1.920,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovuti dal 3/9/2014 fino al saldo;
3. condannare parte appellata alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c.>>;
Conclusioni per l'appellata: <<... - Nel merito rigettare l'appello avversario destituito di fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la pronuncia del Tribunale di
Castrovillari, ed in ogni caso rigettare la domanda introduttiva del giudizio inammissibile ed infondata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche alla luce del novellato art. 152 disp. att.
c.p.c.>>.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il ricorso introdotto dalla SI.ra , col quale chiedeva, in quanto bracciante agricola, la Pt_1
condanna dell' alla corresponsione dell'indennità per astensione facoltativa dal lavoro, CP_1
in misura pari ad € 1.920,00, riferita al periodo 5/6/2014 – 2/9/2014, negatale dall' CP_3
previdenziale per la sopravvenuta sua cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, e la preliminare reiscrizione in detto elenco, relativamente all'anno 2013.
La lavoratrice eccepiva l'ingiusta cancellazione, osservando che la fittizietà del lavoro, siccome contestatale, fosse arbitraria.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso giudiziale anzidetto fosse stato proposto tardivamente e che, pertanto, le richieste articolate non erano delibabili.
2. Grava la sentenza la SI.ra e ne chiede la riforma perché lamenta: a) l'erroneo Pt_1
calcolo dei termini decadenziali per promuovere il ricorso giudiziale, a suo dire tempestivamente presentato entro un anno dalla scadenza dei 90 giorni dal ricorso amministrativo;
b) l'omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo della vertenza, consistente nelle risultanze della prova orale offerta circa la sussistenza del rapporto lavorativo, ritenuta cedevole rispetto alla preliminare ragione inducente il Giudice a pronunciarsi in termini di inammissibilità.
3. Resiste l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 17/10/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
Va infatti rigettato – con efficacia assorbente – il motivo di impugnazione con il quale la lavoratrice rivendica il rispetto dei termini decadenziali per proporre il ricorso innanzi all'Autorità giurisdizionale, di cui all' art. 22 del d.l. n. 7/1970.
I.1 Si osserva che la pubblicazione della cancellazione riguardante la SI.ra è stata Pt_1
effettuata mediante affissione on line del “secondo elenco nominativo trimestrale 2014 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato”, avvenuta sul sito internet dell' dal CP_1
15/09/2014 al 30/09/2014, siccome documentato dall'Istituto previdenziale, mediante l'estratto di pubblicazione, anch'esso prodotto.
La ricorrente, rispetto a detta pubblicazione, aveva trenta giorni per proporre ricorso amministrativo;
termine che, in effetti, è stato rispettato (essendo stato depositato addì
28/10/2014), siccome ammesso pure dal giudice di prime cure.
Dalla scadenza di tale primo termine di trenta giorni – e, quindi, dal 30/10/2014 – decorreva, poi, il secondo termine di 90 giorni, riservato all' per rispondere al ricorso. CP_3
Il detto nuovo termine scadeva, quindi, il 28/1/2015.
Innanzi al silenzio-rigetto serbato dall'Ente previdenziale, la ricorrente avrebbe avuto ulteriori giorni – scaduti il 27/2/2015 – per promuovere nuovo ricorso amministrativo.
Non avendolo, tuttavia, introdotto, dal 28/2/2015 è scattato il termine di 120 giorni per l'avvio dell'azione giudiziaria, disciplinato dall'art. 22 del D.L. n° 7/1970, siccome convertito e modificato dalla L. n° 83/1970.
Tale termine è scaduto il 28/6/2015; ma infruttuosamente, visto che il ricorso al Tribunale di
Castrovillari è stato proposto soltanto sei mesi dopo e, precisamente, in data 21/12/2015.
I.2 Né sorte diversa possono assumere le sorti giudiziarie della SI.ra laddove il Pt_1
termine iniziale (30/9/2014), costituito dalla fine della pubblicazione dell'elenco di variazione, venga sostituito con la data di comunicazione della reiezione della domanda di congedo parentale (10/10/2014), giacché tutti i termini sopra declinati subirebbero uno slittamento di soli 10 giorni che farebbe scadere il termine ultimo addì 8/7/2015, che resterebbe qualificato come termine scaduto.
II.- La sentenza va, pertanto, confermata, giacché l'accertata decadenza preclude qualsivoglia ulteriore indagine riguardante il merito della pretesa.
III.-Le spese non seguono la soccombenza, considerata la dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 d.a.c.p.c. versata in atti dall'appellante.
IV.-Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 27 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n° 161/2022, resa in data 27 gennaio 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 26 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 759 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Leonardo R. Filareti ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Stefania CP_1
Di Cato e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
. Controparte_2
Conclusioni per l'appellante: <<… 1. Accogliere l'appello ed in riforma, in ogni sua parte, della sentenza di primo grado n. 161/22 pubblicata il 27/01/2022, riconoscere, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità economica relativa all'astensione facoltativa, in relazione al parto avuto in data 20/11/2013 e riferita al periodo decorrente dal 05/06/2014 al
02/09/2014.
2. condannare l' – in persona del suo l.r.p.t. Controparte_3
alla erogazione e pagamento in favore dell'appellante della predetta indennità economica, quantificata nella misura di €. 1.920,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovuti dal 3/9/2014 fino al saldo;
3. condannare parte appellata alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art.93 c.p.c.>>;
Conclusioni per l'appellata: <<... - Nel merito rigettare l'appello avversario destituito di fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la pronuncia del Tribunale di
Castrovillari, ed in ogni caso rigettare la domanda introduttiva del giudizio inammissibile ed infondata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche alla luce del novellato art. 152 disp. att.
c.p.c.>>.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il ricorso introdotto dalla SI.ra , col quale chiedeva, in quanto bracciante agricola, la Pt_1
condanna dell' alla corresponsione dell'indennità per astensione facoltativa dal lavoro, CP_1
in misura pari ad € 1.920,00, riferita al periodo 5/6/2014 – 2/9/2014, negatale dall' CP_3
previdenziale per la sopravvenuta sua cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, e la preliminare reiscrizione in detto elenco, relativamente all'anno 2013.
La lavoratrice eccepiva l'ingiusta cancellazione, osservando che la fittizietà del lavoro, siccome contestatale, fosse arbitraria.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso giudiziale anzidetto fosse stato proposto tardivamente e che, pertanto, le richieste articolate non erano delibabili.
2. Grava la sentenza la SI.ra e ne chiede la riforma perché lamenta: a) l'erroneo Pt_1
calcolo dei termini decadenziali per promuovere il ricorso giudiziale, a suo dire tempestivamente presentato entro un anno dalla scadenza dei 90 giorni dal ricorso amministrativo;
b) l'omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo della vertenza, consistente nelle risultanze della prova orale offerta circa la sussistenza del rapporto lavorativo, ritenuta cedevole rispetto alla preliminare ragione inducente il Giudice a pronunciarsi in termini di inammissibilità.
3. Resiste l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 17/10/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
Va infatti rigettato – con efficacia assorbente – il motivo di impugnazione con il quale la lavoratrice rivendica il rispetto dei termini decadenziali per proporre il ricorso innanzi all'Autorità giurisdizionale, di cui all' art. 22 del d.l. n. 7/1970.
I.1 Si osserva che la pubblicazione della cancellazione riguardante la SI.ra è stata Pt_1
effettuata mediante affissione on line del “secondo elenco nominativo trimestrale 2014 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato”, avvenuta sul sito internet dell' dal CP_1
15/09/2014 al 30/09/2014, siccome documentato dall'Istituto previdenziale, mediante l'estratto di pubblicazione, anch'esso prodotto.
La ricorrente, rispetto a detta pubblicazione, aveva trenta giorni per proporre ricorso amministrativo;
termine che, in effetti, è stato rispettato (essendo stato depositato addì
28/10/2014), siccome ammesso pure dal giudice di prime cure.
Dalla scadenza di tale primo termine di trenta giorni – e, quindi, dal 30/10/2014 – decorreva, poi, il secondo termine di 90 giorni, riservato all' per rispondere al ricorso. CP_3
Il detto nuovo termine scadeva, quindi, il 28/1/2015.
Innanzi al silenzio-rigetto serbato dall'Ente previdenziale, la ricorrente avrebbe avuto ulteriori giorni – scaduti il 27/2/2015 – per promuovere nuovo ricorso amministrativo.
Non avendolo, tuttavia, introdotto, dal 28/2/2015 è scattato il termine di 120 giorni per l'avvio dell'azione giudiziaria, disciplinato dall'art. 22 del D.L. n° 7/1970, siccome convertito e modificato dalla L. n° 83/1970.
Tale termine è scaduto il 28/6/2015; ma infruttuosamente, visto che il ricorso al Tribunale di
Castrovillari è stato proposto soltanto sei mesi dopo e, precisamente, in data 21/12/2015.
I.2 Né sorte diversa possono assumere le sorti giudiziarie della SI.ra laddove il Pt_1
termine iniziale (30/9/2014), costituito dalla fine della pubblicazione dell'elenco di variazione, venga sostituito con la data di comunicazione della reiezione della domanda di congedo parentale (10/10/2014), giacché tutti i termini sopra declinati subirebbero uno slittamento di soli 10 giorni che farebbe scadere il termine ultimo addì 8/7/2015, che resterebbe qualificato come termine scaduto.
II.- La sentenza va, pertanto, confermata, giacché l'accertata decadenza preclude qualsivoglia ulteriore indagine riguardante il merito della pretesa.
III.-Le spese non seguono la soccombenza, considerata la dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 d.a.c.p.c. versata in atti dall'appellante.
IV.-Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 27 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n° 161/2022, resa in data 27 gennaio 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 26 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale