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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 574/2021
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 20 maggio 2025, ore 10:20, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
per l'avv. NANNIPIERI LORENZO, oggi sostituito dall'avv. SANCHINI Parte_1
COSTANZA
per gli avv. BOFFI, FORNACIARI e GATTAI CP_1
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e alla discussione della scorsa udienza. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando in sessanta giorni il deposito della motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NANNIPIERI Parte_1 C.F._1
LORENZO e BERTOLUCCI LETIZIA, elettivamente domiciliato a Pisa, Piazza del Pozzetto n. 9, presso lo studio dei difensori Parte ricorrente contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 degli avv.ti BOFFI DAVIDE, DE MENECH LUCA, BAI JUNYI E GATTAI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata a Prato, via Pallaccorda n. 6 presso lo studio dell'avv. Gattai
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) annulla il licenziamento impugnato e, per l'effetto, condanna la resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento a quello di effettiva reintegra, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, detratto l'aliunde perceptum et percipiendum, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
il tutto oltre accessori di legge;
3) condanna altresì la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di 18.271,60 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo, per le causali di cui alla motivazione;
4) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in 17.413,50 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
5) pone le spese della consulenza contabile e per l'assistenza dell'interprete alle udienze previste
1 per l'attività istruttoria, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente;
6) riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 20 maggio 2025 Il Giudice
Mariella Galano
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TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 20 maggio 2025, ore 10:20, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, collegata da remoto mediante applicativo teams sono comparsi:
per l'avv. NANNIPIERI LORENZO, oggi sostituito dall'avv. SANCHINI Parte_1
COSTANZA
per gli avv. BOFFI, FORNACIARI e GATTAI CP_1
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e alla discussione della scorsa udienza. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo riservando in sessanta giorni il deposito della motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti NANNIPIERI Parte_1 C.F._1
LORENZO e BERTOLUCCI LETIZIA, elettivamente domiciliato a Pisa, Piazza del Pozzetto n. 9, presso lo studio dei difensori Parte ricorrente contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 degli avv.ti BOFFI DAVIDE, DE MENECH LUCA, BAI JUNYI E GATTAI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata a Prato, via Pallaccorda n. 6 presso lo studio dell'avv. Gattai
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) annulla il licenziamento impugnato e, per l'effetto, condanna la resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento a quello di effettiva reintegra, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, detratto l'aliunde perceptum et percipiendum, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
il tutto oltre accessori di legge;
3) condanna altresì la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di 18.271,60 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo, per le causali di cui alla motivazione;
4) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in 17.413,50 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
5) pone le spese della consulenza contabile e per l'assistenza dell'interprete alle udienze previste
1 per l'attività istruttoria, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente;
6) riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 20 maggio 2025 Il Giudice
Mariella Galano
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