Art. 19. ((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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30 dicembre 1979
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13 giugno 1999
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29 aprile 2006
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/1998, n. 10971Provvedimento: […] Il precedente differente orientamento della dottrina e della giurisprudenza per quanto attiene agli scarichi preesistenti degli insediamenti produttivi derivava dalla dizione del terzo comma dell'art.21 l. n.319 del 1976 , che, dopo la modifica introdotta dall'art.19 della legge n.650 del 1979, conteneva una disposizione del seguente tenore:" si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione".Leggi di più...
- esclusione·
- tutela delle acque dall'inquinamento·
- disciplina di cui all'art. 25 legge 319 del 1976·
- scarico da depuratore·
- disciplina esclusivamente transitoria·
- natura·
- dipende dal tipo di reflui trattati·
- ragione·
- natura ex sè di insediamento produttivo·
- acque