CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 297
CGARS
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Modifica dei costi della manodopera in sede di gara

    Il RTI primo classificato ha compiuto un'inammissibile modificazione dell'offerta economica, modificando radicalmente, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, i costi della manodopera rispetto a quanto in precedenza dichiarato, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 108, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023. Non si tratta di meri errori di calcolo, ma di una complessiva ridefinizione del costo della manodopera, includendo anche costi per personale non precedentemente dichiarati.

  • Accolto
    Violazione dello stand still

    Il TAR ha correttamente dichiarato inefficace il contratto e disposto il subentro della ricorrente ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. d) c.p.a. a fronte della violazione dello 'stand still' sostanziale e processuale e della domanda risarcitoria in forma specifica con istanza di subentro.

  • Altro
    Diritto di accesso agli atti di gara

    La domanda di accesso agli atti è stata dichiarata cessata la materia del contendere in primo grado, ma la sentenza è stata confermata in appello.

  • Altro
    Diritto di accesso agli atti di gara

    La domanda di accesso agli atti è stata dichiarata cessata la materia del contendere in primo grado, ma la sentenza è stata confermata in appello.

  • Accolto
    Vizi nella procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta

    La sentenza di primo grado ha accolto il primo motivo di ricorso, annullando il provvedimento di aggiudicazione, e tale decisione è stata confermata in appello.

  • Accolto
    Vizi nella procedura di gara

    La sentenza di primo grado ha accolto il primo motivo di ricorso, annullando il provvedimento di aggiudicazione, e tale decisione è stata confermata in appello.

  • Accolto
    Lesione del diritto a ottenere l'appalto

    Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria in forma specifica, disponendo il subentro della ricorrente nel contratto.

  • Rigettato
    Violazione dei criteri di valutazione

    I motivi assorbiti in primo grado sono stati assorbiti anche in appello, dato che la società Officine Sociali ha ottenuto il bene della vita con il subentro nel contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 297
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 297
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo