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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 160/25 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Di Mario Massimiliano e Pinto Parte_1
Giaia giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dagli avv. Serrecchia Paolo e Serrecchia CP_1
Fabio giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria ex art. 473-bis.15, co.1, c.p.c.
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 6/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/1/25 ha chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio ( il 10/2/09 ), esponendo in proposito Per_1 quanto segue: “1. La IG.ra instaurava una convivenza more uxorio con il IG. Parte_1 CP_1
1 dal mese di Dicembre 2008 al 2016. 2. Da tale convivenza, in data 10/02/2009 a Latina (LT), nasceva CP_1 la figlia minore , riconosciuta da entrambi i genitori sin dal momento della nascita, la quale Persona_2 attualmente vive con la madre presso la residenza di quest'ultima, sita in AN (FR) in Via Badia n. 97
(Doc. 1).
3. Circa sette anni dopo la nascita della figlia minore il IG. si allontanava Persona_2 CP_1 definitivamente dalla casa in cui viveva con la compagna e con la figlia, ciò comportando una rottura definitiva del legame di convivenza.
4. Da quel momento, fino ad oggi, il IG. on ha assolto ai suoi doveri CP_1
Per_ di padre, sia dal punto di vista morale che materiale, mancando del tutto nei confronti della figlia minore , ai cui bisogni e necessità ha sempre provveduto in via esclusiva la madre.
5. A causa del basso reddito della Per_ madre, la minore ha condotto una vita, benché dignitosa, qualitativamente inferiore a quella che le sarebbe spettata se anche il padre, odierno resistente, avesse contribuito al suo mantenimento.
6. In Per_ particolare, il sig. non ha più contatti con la figlia minore , fatta eccezione per qualche telefonata e CP_1 incontro sporadico, non provvedendo in alcun modo alle sue necessità e non corrispondendo alcun mantenimento, in violazione degli obblighi di legge di assistenza familiare.
7. L'odierna ricorrente non riesce in alcun modo ad instaurare alcun dialogo con il sig. anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da CP_1
Per_ assumere nei confronti della minore .
8. Preme evidenziare, altresì, che la sig.ra ha dovuto Pt_1 sostenere enormi sacrifici negli anni per far fronte, con le sue sole forze, alle necessità morali e materiali della Per_ minore , ivi comprese non solo tutte le spese a carattere ordinario, ma anche tutte quelle straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, compleanni, cerimonie, attrezzature, ludiche, sportive e/o qualsiasi altra), nella totale indifferenza del padre, odierno resistente, sordo a qualsiasi richiesta di sostegno, riuscendo in ogni caso a provvedere ai bisogni della figlia minore.
9. Tuttavia, detto contesto non assolve il sig. Per_ dall'obbligo di assistenza morale e materiale nei confronti della figlia minore , ai sensi e per gli CP_1 effetti degli art. 147 c.c., art. 316-bis c.c. e art. 30 Cost., il quale, pertanto, è tenuto a corrispondere un importo dovuto a titolo di mantenimento. 10. Il IG. inoltre, ha da sempre manifestato un disinteresse CP_1
Per_ pressoché totale per la figlia minore , sia dal punto di vista economico che morale, risultando completamente assente sia nell'ambito della vita quotidiana che in tutti quei momenti che richiedono la presenza del padre a sostegno della figlia, nonostante quest'ultima abbia più volte rappresentato al padre tale volontà, nonché il desiderio di intrattenere rapporti con lui, incoraggiata, in tal senso, anche dalla madre, odierna ricorrente, tuttavia senza esito. 11.Tale condotta del resistente distante ed indifferente ai bisogni della figlia minore trova conferma, altresì, nella circostanza che vede quest'ultima ignorare totalmente informazioni basilari relative alla vita del padre, come il luogo di residenza e l'attività lavorativa svolta. 12.Da ultimo preme evidenziare, sul punto, l'ennesimo mancato riscontro alla richiesta di assistenza morale e materiale formulata dalla ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, con Racc a/r del 10.10.2024, indirizzata all'odierno resistente, restituita al mittente per compiuta giacenza (Doc. 2). 13.Per tutte le ragioni appena illustrate, si rende necessaria l'emissione di un provvedimento dell'intestato Tribunale affinché disponga l'affidamento della
2 figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento esclusivo presso la madre, disciplinando le Persona_2 modalità di visita del padre, oltre la previsione dell'obbligo per quest'ultimo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento a favore della figlia, nonché il 70% delle spese straordinarie, come da piano genitoriale allegato. 14. Infine, la IG.ra , in questi anni, si è fatta esclusivo carico di tutte le spese Parte_1 necessarie per far fronte alle esigenze e ai bisogni della figlia minore e pertanto ha diritto a chiederne il rimborso all'altro genitore, mediante azione di regresso. - SULLA SITUAZIONE PERSONALE ED
ECONOMICA DELLE PARTI La IG.ra , dall'anno 2019 al mese di maggio 2022, ha svolto Parte_1
l'attività di barista presso il bar – pizzeria Carpe Diem sito in AN (FR), in Via per Frosinone, con contratto di lavoro subordinato part – time. Da marzo 2020 a maggio 2022 è stata collocata in Cassa Integrazione a seguito di sospensione dell'attività del bar – pizzeria dovuta alla Pandemia da Covid 19. A decorrere dal mese di maggio 2022 sino ad oggi svolge attività di casalinga, essendo disoccupata. Per l'attività lavorativa effettuata dal 2019 al 2022 la IG.ra ha percepito un reddito da lavoro inferiore ad euro 3.000,00 e Pt_1 pertanto rientra tra i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La IG.ra , Pt_1
Per_ né tantomeno la figlia minore , ad oggi, sono a conoscenza della situazione economica, patrimoniale e lavorativa del IG. - SUL PIANO GENITORIALE PER LA PROLE Il piano genitoriale è stato CP_1 redatto in atto separato ed allegato al presente ricorso. - SUL COLLOCAMENTO E SUL DIRITTO DI VISITA
DEL GENITORE NON CONVIVENTE Si riporta integralmente il punto 14 del Piano Genitoriale prodotto in allegato. “GENITORE A”: madre collocataria. “GENITORE B”: padre non collocatario. WEEK END
ALTERNATI: dalle 17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. DURANTE I GIORNI SETTIMANALI E
PER OGNI SETTIMANA: Il genitore B prenderà con sé la figlia minore il giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione del Genitore A. Il Genitore B potrà prendere con sé la figlia minore anche in altri giorni della settimana previo accordo con il Genitore A.I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se la figlia minore non va a scuola o segue un programma scolastico a casa, si deve seguire il calendario della scuola pubblica. Il primo novembre: festa di tutti i Santi: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnala a scuola. L'otto dicembre: festa dell'Immacolata Concezione: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnarla a scuola. Vacanze di Natale: la figlia minore trascorrerà i giorni del
23/12 e del 24/12 con il padre e i giorni del 25/12 e del 26/12 con la madre. Il 31/12 la figlia minore trascorrerà questo giorno con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. La figlia minore trascorrerà queste feste (dal primo gennaio al sei gennaio) con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari.
3 Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnala a scuola.
Pasqua e Pasquetta: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnala a scuola. 25 aprile: anniversario della liberazione: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnala a scuola. Primo maggio: festa del Lavoro: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnarla a scuola. 2 giugno: festa nazionale della Repubblica: la figli minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnarla a scuola. Compleanno del padre: la figlia minore trascorrerà il giorno del compleanno insieme al padre, se nel giorno di spettanza dell'altro genitore, dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 21. Compleanno della madre: la figlia minore trascorrerà il giorno del compleanno insieme alla madre, se nel giorno di spettanza dell'altro genitore, dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 21 Compleanno della figlia minore: la figlia minore trascorrerà il giorno del compleanno con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari Inizio e fine: dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 21:00. VACANZE ESTIVE Nel periodo delle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.” SUL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE, SULL'AZIONE DI
REGRESSO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE Il diritto al mantenimento dei figli sorge in capo ad entrambi i genitori per il solo fatto di averli generati, la cui finalità consiste nell'assicurare una tutela indisponibile agli stessi figli, in particolare se minori, tenuto conto delle loro esigenze, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. il diritto al mantenimento del figlio trova il proprio fondamento normativo nel Codice Civile e nell'art. 30 della Costituzione e non prevede alcuna distinzione fra i figli nati all'interno del matrimonio e i figli nati da genitori non coniugati: “è dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Inoltre, la corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento,
è idonea a soddisfare solo le esigenze periodiche "fisse" dei figli. Oltre a tali spese fisse, vi sono quelle straordinarie, anch'esse necessarie a soddisfare le esigenze di vita dei figli e ad assicurare loro le stesse
4 condizioni di vita antecedenti la dissoluzione del rapporto tra i genitori. Si ribadisce, altresì, che nel caso di specie, il padre, sebbene abbia riconosciuto la figlia minore sin dal momento della nascita, non ha mai provveduto al suo mantenimento né ha mai contribuito, neppure in minima parte, alle spese ordinarie né tantomeno a quelle straordinarie, relativamente alle esigenze, alle necessità ed ai bisogni di vita della figlia minore. Infatti, dal trasferimento del IG. ad altra abitazione, di tale onere se ne è fatta esclusivo ed CP_1 integrale carico la madre, odierna ricorrente. Il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l'obbligo di mantenimento. Ne consegue che nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente e comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto fra condebitori solidali. Tale principio trova conferma nelle statuizioni della Corte di Cassazione, con riferimento all'art.148 del Codice Civile, (fra le tante, Cass.
Civ., Sez. I, 22 Novembre 2000 n. 15063; Cass. Civ., sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124; Cass. Civ. sez. VI, 19 giugno 2019, n. 16404). Il diritto al rimborso delle spese sostenute in favore del genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto al ristoro degli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non risulti quantificabile altrimenti nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenuto conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio, restando indiscutibili tutte le spese di sostentamento, in base ai canoni di comune esperienza. Nel caso di specie, circa sette anni dopo la nascita della figlia minore il Persona_2
IG. si allontanava dall'abitazione in cui viveva con quest'ultima e con la IG.ra , CP_1 Pt_1 interrompendo quasi ogni legame e rendendosi totalmente inadempiente rispetto all'obbligo, previsto dalla legge, di contribuzione materiale e morale a favore della figlia minore. A tal fine e tenuto conto delle circostanze sopra indicate, si ritiene congrua ai fini del mantenimento ordinario a favore della figlia minore Per_
la somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili da corrispondere a mezzo bonifico bancario alla IG.ra
, entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese. SULL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI Parte_1
INDIFFERIBILI ED URGENTI Al solo fine di salvaguardare i diritti e gli interessi della figlia minore e allo scopo di rimuovere il protrarsi del pregiudizio morale ed economico finora subito a causa del comportamento tenuto dal padre, per le ragioni sopra esposte, si richiede l'adozione di un provvedimento urgente ed indifferibile che Per_ disponga a carico del genitore resistente il versamento di una somma a favore della figlia minore , a titolo di mantenimento, stante l'oggettiva impossibilità della sig.ra di continuare, anche considerata l'attuale Pt_1 situazione di disoccupazione in cui versa, a far fronte, in assenza del sostegno dell'altro genitore, a tutte le necessità della figlia, oltre ai provvedimenti che il Giudice riterrà più opportuno nell'interesse della minore.”.
L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis.
15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: - disporre a carico del coniuge resistente il versamento
5 di una somma a favore della figlia minore a titolo di mantenimento, stante l'oggettiva impossibilità Persona_2 della sig.ra di far fronte, in assenza del sostegno dell'altro genitore, a tutte le necessità della figlia;
- Pt_1 disporre ogni provvedimento che il Giudice ritenga più opportuno nell'interesse della figlia minore;
- fissare apposita udienza per la loro conferma.
2. In via principale: - stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali di quest'ultima, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; - stabilire l'affidamento congiunto della figlia minore confermando il collocamento stabile presso la madre, Persona_2 con diritto di visita da parte del padre, così come stabilito nel piano genitoriale allegato;
- stabilire che il genitore non collocatario, previo accordo, potrà vedere la figlia minore quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima; in mancanza di accordo con la madre, potrà comunque vedere la figlia minore nei tempi e con le modalità previste nel piano genitoriale allegato al presente ricorso;
- stabilire Per_ che per il mantenimento ordinario della figlia minore, , ed in ragione delle circostanze menzionate, il IG. nella sua qualità di padre, corrisponderà all'altro genitore, IG.ra , la somma di € CP_1 Parte_1
600,00 (seicento/00) mensili , da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che il padre parteciperà nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Frosinone, come da relativo
Protocollo. - stabilire l'ammontare, in via equitativa, dell'importo dovuto dal genitore inadempiente a titolo di regresso per gli esborsi sostenuti integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra per il Parte_1 mantenimento della figlia minore e per l'effetto condannare il IG. al pagamento Persona_2 CP_1 della somma così stabilita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 31/1/25 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso: “mancata documentazione del rapporto di genitorialità naturale delle parti verso la minorenne ( è all'uopo necessario l'estratto dell'atto di nascita della Persona_2 minore ), rigettava l'istanza dell'attrice di adozione inaudita altera parte di un provvedimento ex art. 473-bis.15, co. 1, motivando come segue: “ritenuta l'inaccoglibilità di tale istanza inaudita altera parte sia per l'assorbente rilievo che allo stato difetta – nei sensi di cui sopra – la prova del qui azionato rapporto di genitorialità delle parti verso la predetta minorenne, sia comunque poiché nulla è stato allegato, e provato, in ordine alla non proficua emanabilità – se del caso – di un provvedimento sulla predetta questione economica dopo l'instaurazione in proposito del contraddittorio con la controparte e/o in ordine al fatto che nelle more della rapida instaurazione del contraddittorio su tale limitata questione possa
6 Per_ prodursi un “pregiudizio imminente e irreparabile” in danno di , vieppiù tenuto conto in proposito che a dire della stessa attrice la sua situazione di disoccupazione all'uopo da essa invocata perdura “dal mese di maggio 2022 sino ad oggi””, e fissava udienza di comparizione delle parti.
L'attrice provvedeva a sanare la predetta criticità con il deposito del 14/2/25.
Il convenuto, costituitosi in giudizio in via interlocutoria con memoria ex art. 473- bis.15, co. 1, c.p.c., contestava in fatto e in diritto l'avversa predetta domanda cautelare.
All'udienza ex art. 473-bis.15, co. 1, c.p.c. del 18/2/25 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione e, dopo discussione tra le parti, queste ultime chiedevano concordemente al Giudice rel. di recepire un loro accordo provvisorio al fine di emanare i provvedimenti indifferibili nell'interesse della minore nei Per_1 seguenti sensi: “corresponsione di una somma mensile di € 250,00 da marzo 2025 in poi […] entro il Per_ giorno 20 di ogni mese a partire da marzo 2025 […] corresponsione delle spese straordinarie per nella misura del 50% da ciascun genitore. La sig.ra fornisce come segue l'IBAN su cui effettuare i predetti Pt_1 pagamenti mensili: [...].”: il Giudice rel., “ritenutane l'idoneità a Per_ scongiurare qualsiasi ipotesi di pregiudizio imminente e irreparabile in danno di ”, disponeva in conformità al predetto accordo provvisorio delle parti.
Con successiva memoria di costituzione e risposta depositata il 7/5/25 il convenuto svolgeva proprie allegazioni fattuali in ordine al migliore regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parte verso e Per_1 concludeva come segue: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, stabilire che: -entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni relative alla straordinaria amministrazione relativamente all'istruzione, educazione, ed alla salute della figlia minore, tenendo in debita considerazione i bisogni, aspirazioni e capacità, inclinazioni naturali di quest'ultima, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente ed in via esclusiva nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, con impegno dei genitori a mantenere periodici contatti personali o con ogni mezzo di comunicazione al fine di tutelare il bene e le esigenze della minore, nonché a prevenire e dirimere eventuali contrasti derivanti da divergenze di opinione;
- l'affidamento congiunto della figlia minore in ossequio al principio della bigenitorialità, con collocamento prevalente presso Persona_2
l'attuale residenza della madre, con diritto di visita da parte del padre, così come stabilito nel piano genitoriale allegato dalla ricorrente, tenendo conto delle esigenze lavorative del padre e di quelle scolastiche, parascolastiche e sociali della figlia minore che frequenta la scuola alberghiera;
- confermare così come stabilito nell'Ordinanza resa dal Tribunale a verbale in data 18/02/2025 che il padre debba CP_1 corrispondere alla IG.ra per il mantenimento della figlia , la somma di € 250,00 da Parte_1 Persona_2
7 corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore;
- confermare che il 100% dell'Assegno Unico (o altro beneficio di legge riconosciuto ai minori) sarà percepito dalla sola signora avendo il sig. già prestato Parte_1 CP_1 il proprio consenso;
-rigettare ogni ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente;
-rigettare la domanda di regresso, stante la inammissibilità/improcedibilità della stessa, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Alla successiva udienza del 6/6/25 - chiamata ex art. 473-bis.21 c.p.c. - il
Giudice proseguiva il tentativo di conciliazione, avviato alla predetta antecedente udienza, e dopo ampia discussione le parti personalmente raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la figlia minorenne nei sensi seguenti: “1. Per_1 disporre l'affidamento della figlia minorenne delle parti congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collazione prevalente presso la mamma in AN ( FR ), via Badia n. 97, stabilendo quindi ivi la residenza Per_ anagrafica della minore;
2. quanto alle modalità di frequentazione di col padre, viene integralmente richiamato il piano genitoriale depositato dall'attrice in allegato al ricorso introduttivo e accettato dal convenuto;
Per_
3. l'a.u.u. spettante alle parti per , già allo stato percepito in modo integrale dalla e avente Pt_1
l'attuale importo mensile di circa € 184,00, viene attribuito integralmente all'attrice;
4. viene posto a carico del sig. resistente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della minore, la somma mensile di € 350,00 per le spese di natura ordinaria, da versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario sull'IBAN della già Pt_1 noto alle parti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% Per_ delle spese di natura straordinaria per da determinarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Frosinone;
5. viene disposto a carico di ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro i luoghi ed i recapiti ove si recheranno con la figlia se diversi dalla residenza abituale;
6. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, onde garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano reciprocamente, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e non solo;
7. Le parti infine si danno reciprocamente fin d'ora il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la loro figlia minorenne;
8. l'attrice rinuncia, stante l'odierna soluzione conciliativa della presente controversia, alla propria domanda giudiziale di regresso;
9. Spese di lite compensate tra le parti.”.
I difensori delle parti pertanto concludevano congiuntamente come sopra e chiedevano al Giudice rel. di omologare il predetto loro accordo in ordine alle
8 condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la figlia minorenne . Per l'effetto il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio Per_1 ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologato l'accordo conciliativo raggiunto dalle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e per l'effetto le recepisce come in dispositivo. Per_1
Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di e CP_1
verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio Parte_1 Per_2
come da condizioni concordate dalle parti in verbale d'udienza del 6/6/25,
[...] sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 160/25 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Di Mario Massimiliano e Pinto Parte_1
Giaia giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dagli avv. Serrecchia Paolo e Serrecchia CP_1
Fabio giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria ex art. 473-bis.15, co.1, c.p.c.
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 6/6/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/1/25 ha chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio ( il 10/2/09 ), esponendo in proposito Per_1 quanto segue: “1. La IG.ra instaurava una convivenza more uxorio con il IG. Parte_1 CP_1
1 dal mese di Dicembre 2008 al 2016. 2. Da tale convivenza, in data 10/02/2009 a Latina (LT), nasceva CP_1 la figlia minore , riconosciuta da entrambi i genitori sin dal momento della nascita, la quale Persona_2 attualmente vive con la madre presso la residenza di quest'ultima, sita in AN (FR) in Via Badia n. 97
(Doc. 1).
3. Circa sette anni dopo la nascita della figlia minore il IG. si allontanava Persona_2 CP_1 definitivamente dalla casa in cui viveva con la compagna e con la figlia, ciò comportando una rottura definitiva del legame di convivenza.
4. Da quel momento, fino ad oggi, il IG. on ha assolto ai suoi doveri CP_1
Per_ di padre, sia dal punto di vista morale che materiale, mancando del tutto nei confronti della figlia minore , ai cui bisogni e necessità ha sempre provveduto in via esclusiva la madre.
5. A causa del basso reddito della Per_ madre, la minore ha condotto una vita, benché dignitosa, qualitativamente inferiore a quella che le sarebbe spettata se anche il padre, odierno resistente, avesse contribuito al suo mantenimento.
6. In Per_ particolare, il sig. non ha più contatti con la figlia minore , fatta eccezione per qualche telefonata e CP_1 incontro sporadico, non provvedendo in alcun modo alle sue necessità e non corrispondendo alcun mantenimento, in violazione degli obblighi di legge di assistenza familiare.
7. L'odierna ricorrente non riesce in alcun modo ad instaurare alcun dialogo con il sig. anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da CP_1
Per_ assumere nei confronti della minore .
8. Preme evidenziare, altresì, che la sig.ra ha dovuto Pt_1 sostenere enormi sacrifici negli anni per far fronte, con le sue sole forze, alle necessità morali e materiali della Per_ minore , ivi comprese non solo tutte le spese a carattere ordinario, ma anche tutte quelle straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mediche, compleanni, cerimonie, attrezzature, ludiche, sportive e/o qualsiasi altra), nella totale indifferenza del padre, odierno resistente, sordo a qualsiasi richiesta di sostegno, riuscendo in ogni caso a provvedere ai bisogni della figlia minore.
9. Tuttavia, detto contesto non assolve il sig. Per_ dall'obbligo di assistenza morale e materiale nei confronti della figlia minore , ai sensi e per gli CP_1 effetti degli art. 147 c.c., art. 316-bis c.c. e art. 30 Cost., il quale, pertanto, è tenuto a corrispondere un importo dovuto a titolo di mantenimento. 10. Il IG. inoltre, ha da sempre manifestato un disinteresse CP_1
Per_ pressoché totale per la figlia minore , sia dal punto di vista economico che morale, risultando completamente assente sia nell'ambito della vita quotidiana che in tutti quei momenti che richiedono la presenza del padre a sostegno della figlia, nonostante quest'ultima abbia più volte rappresentato al padre tale volontà, nonché il desiderio di intrattenere rapporti con lui, incoraggiata, in tal senso, anche dalla madre, odierna ricorrente, tuttavia senza esito. 11.Tale condotta del resistente distante ed indifferente ai bisogni della figlia minore trova conferma, altresì, nella circostanza che vede quest'ultima ignorare totalmente informazioni basilari relative alla vita del padre, come il luogo di residenza e l'attività lavorativa svolta. 12.Da ultimo preme evidenziare, sul punto, l'ennesimo mancato riscontro alla richiesta di assistenza morale e materiale formulata dalla ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, con Racc a/r del 10.10.2024, indirizzata all'odierno resistente, restituita al mittente per compiuta giacenza (Doc. 2). 13.Per tutte le ragioni appena illustrate, si rende necessaria l'emissione di un provvedimento dell'intestato Tribunale affinché disponga l'affidamento della
2 figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento esclusivo presso la madre, disciplinando le Persona_2 modalità di visita del padre, oltre la previsione dell'obbligo per quest'ultimo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento a favore della figlia, nonché il 70% delle spese straordinarie, come da piano genitoriale allegato. 14. Infine, la IG.ra , in questi anni, si è fatta esclusivo carico di tutte le spese Parte_1 necessarie per far fronte alle esigenze e ai bisogni della figlia minore e pertanto ha diritto a chiederne il rimborso all'altro genitore, mediante azione di regresso. - SULLA SITUAZIONE PERSONALE ED
ECONOMICA DELLE PARTI La IG.ra , dall'anno 2019 al mese di maggio 2022, ha svolto Parte_1
l'attività di barista presso il bar – pizzeria Carpe Diem sito in AN (FR), in Via per Frosinone, con contratto di lavoro subordinato part – time. Da marzo 2020 a maggio 2022 è stata collocata in Cassa Integrazione a seguito di sospensione dell'attività del bar – pizzeria dovuta alla Pandemia da Covid 19. A decorrere dal mese di maggio 2022 sino ad oggi svolge attività di casalinga, essendo disoccupata. Per l'attività lavorativa effettuata dal 2019 al 2022 la IG.ra ha percepito un reddito da lavoro inferiore ad euro 3.000,00 e Pt_1 pertanto rientra tra i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La IG.ra , Pt_1
Per_ né tantomeno la figlia minore , ad oggi, sono a conoscenza della situazione economica, patrimoniale e lavorativa del IG. - SUL PIANO GENITORIALE PER LA PROLE Il piano genitoriale è stato CP_1 redatto in atto separato ed allegato al presente ricorso. - SUL COLLOCAMENTO E SUL DIRITTO DI VISITA
DEL GENITORE NON CONVIVENTE Si riporta integralmente il punto 14 del Piano Genitoriale prodotto in allegato. “GENITORE A”: madre collocataria. “GENITORE B”: padre non collocatario. WEEK END
ALTERNATI: dalle 17:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. DURANTE I GIORNI SETTIMANALI E
PER OGNI SETTIMANA: Il genitore B prenderà con sé la figlia minore il giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00, orario in cui provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione del Genitore A. Il Genitore B potrà prendere con sé la figlia minore anche in altri giorni della settimana previo accordo con il Genitore A.I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se la figlia minore non va a scuola o segue un programma scolastico a casa, si deve seguire il calendario della scuola pubblica. Il primo novembre: festa di tutti i Santi: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnala a scuola. L'otto dicembre: festa dell'Immacolata Concezione: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnarla a scuola. Vacanze di Natale: la figlia minore trascorrerà i giorni del
23/12 e del 24/12 con il padre e i giorni del 25/12 e del 26/12 con la madre. Il 31/12 la figlia minore trascorrerà questo giorno con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. La figlia minore trascorrerà queste feste (dal primo gennaio al sei gennaio) con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari.
3 Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnala a scuola.
Pasqua e Pasquetta: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnala a scuola. 25 aprile: anniversario della liberazione: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnala a scuola. Primo maggio: festa del Lavoro: la figlia minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnarla a scuola. 2 giugno: festa nazionale della Repubblica: la figli minore trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. Inizio: al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze. Fine: il primo giorno di scuola, dopo le vacanze. Il genitore che avrà con sé la figlia minore, in tale giorno, provvederà ad accompagnarla a scuola. Compleanno del padre: la figlia minore trascorrerà il giorno del compleanno insieme al padre, se nel giorno di spettanza dell'altro genitore, dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 21. Compleanno della madre: la figlia minore trascorrerà il giorno del compleanno insieme alla madre, se nel giorno di spettanza dell'altro genitore, dall'orario di uscita da scuola e fino alle ore 21 Compleanno della figlia minore: la figlia minore trascorrerà il giorno del compleanno con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari Inizio e fine: dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 21:00. VACANZE ESTIVE Nel periodo delle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.” SUL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE, SULL'AZIONE DI
REGRESSO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE Il diritto al mantenimento dei figli sorge in capo ad entrambi i genitori per il solo fatto di averli generati, la cui finalità consiste nell'assicurare una tutela indisponibile agli stessi figli, in particolare se minori, tenuto conto delle loro esigenze, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. il diritto al mantenimento del figlio trova il proprio fondamento normativo nel Codice Civile e nell'art. 30 della Costituzione e non prevede alcuna distinzione fra i figli nati all'interno del matrimonio e i figli nati da genitori non coniugati: “è dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Inoltre, la corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento,
è idonea a soddisfare solo le esigenze periodiche "fisse" dei figli. Oltre a tali spese fisse, vi sono quelle straordinarie, anch'esse necessarie a soddisfare le esigenze di vita dei figli e ad assicurare loro le stesse
4 condizioni di vita antecedenti la dissoluzione del rapporto tra i genitori. Si ribadisce, altresì, che nel caso di specie, il padre, sebbene abbia riconosciuto la figlia minore sin dal momento della nascita, non ha mai provveduto al suo mantenimento né ha mai contribuito, neppure in minima parte, alle spese ordinarie né tantomeno a quelle straordinarie, relativamente alle esigenze, alle necessità ed ai bisogni di vita della figlia minore. Infatti, dal trasferimento del IG. ad altra abitazione, di tale onere se ne è fatta esclusivo ed CP_1 integrale carico la madre, odierna ricorrente. Il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l'obbligo di mantenimento. Ne consegue che nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente e comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto fra condebitori solidali. Tale principio trova conferma nelle statuizioni della Corte di Cassazione, con riferimento all'art.148 del Codice Civile, (fra le tante, Cass.
Civ., Sez. I, 22 Novembre 2000 n. 15063; Cass. Civ., sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124; Cass. Civ. sez. VI, 19 giugno 2019, n. 16404). Il diritto al rimborso delle spese sostenute in favore del genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto al ristoro degli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non risulti quantificabile altrimenti nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenuto conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio, restando indiscutibili tutte le spese di sostentamento, in base ai canoni di comune esperienza. Nel caso di specie, circa sette anni dopo la nascita della figlia minore il Persona_2
IG. si allontanava dall'abitazione in cui viveva con quest'ultima e con la IG.ra , CP_1 Pt_1 interrompendo quasi ogni legame e rendendosi totalmente inadempiente rispetto all'obbligo, previsto dalla legge, di contribuzione materiale e morale a favore della figlia minore. A tal fine e tenuto conto delle circostanze sopra indicate, si ritiene congrua ai fini del mantenimento ordinario a favore della figlia minore Per_
la somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili da corrispondere a mezzo bonifico bancario alla IG.ra
, entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese. SULL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI Parte_1
INDIFFERIBILI ED URGENTI Al solo fine di salvaguardare i diritti e gli interessi della figlia minore e allo scopo di rimuovere il protrarsi del pregiudizio morale ed economico finora subito a causa del comportamento tenuto dal padre, per le ragioni sopra esposte, si richiede l'adozione di un provvedimento urgente ed indifferibile che Per_ disponga a carico del genitore resistente il versamento di una somma a favore della figlia minore , a titolo di mantenimento, stante l'oggettiva impossibilità della sig.ra di continuare, anche considerata l'attuale Pt_1 situazione di disoccupazione in cui versa, a far fronte, in assenza del sostegno dell'altro genitore, a tutte le necessità della figlia, oltre ai provvedimenti che il Giudice riterrà più opportuno nell'interesse della minore.”.
L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis.
15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: - disporre a carico del coniuge resistente il versamento
5 di una somma a favore della figlia minore a titolo di mantenimento, stante l'oggettiva impossibilità Persona_2 della sig.ra di far fronte, in assenza del sostegno dell'altro genitore, a tutte le necessità della figlia;
- Pt_1 disporre ogni provvedimento che il Giudice ritenga più opportuno nell'interesse della figlia minore;
- fissare apposita udienza per la loro conferma.
2. In via principale: - stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali di quest'ultima, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; - stabilire l'affidamento congiunto della figlia minore confermando il collocamento stabile presso la madre, Persona_2 con diritto di visita da parte del padre, così come stabilito nel piano genitoriale allegato;
- stabilire che il genitore non collocatario, previo accordo, potrà vedere la figlia minore quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima; in mancanza di accordo con la madre, potrà comunque vedere la figlia minore nei tempi e con le modalità previste nel piano genitoriale allegato al presente ricorso;
- stabilire Per_ che per il mantenimento ordinario della figlia minore, , ed in ragione delle circostanze menzionate, il IG. nella sua qualità di padre, corrisponderà all'altro genitore, IG.ra , la somma di € CP_1 Parte_1
600,00 (seicento/00) mensili , da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
- stabilire che il padre parteciperà nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Frosinone, come da relativo
Protocollo. - stabilire l'ammontare, in via equitativa, dell'importo dovuto dal genitore inadempiente a titolo di regresso per gli esborsi sostenuti integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra per il Parte_1 mantenimento della figlia minore e per l'effetto condannare il IG. al pagamento Persona_2 CP_1 della somma così stabilita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Col decreto di convocazioni delle parti emesso in data 31/1/25 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso: “mancata documentazione del rapporto di genitorialità naturale delle parti verso la minorenne ( è all'uopo necessario l'estratto dell'atto di nascita della Persona_2 minore ), rigettava l'istanza dell'attrice di adozione inaudita altera parte di un provvedimento ex art. 473-bis.15, co. 1, motivando come segue: “ritenuta l'inaccoglibilità di tale istanza inaudita altera parte sia per l'assorbente rilievo che allo stato difetta – nei sensi di cui sopra – la prova del qui azionato rapporto di genitorialità delle parti verso la predetta minorenne, sia comunque poiché nulla è stato allegato, e provato, in ordine alla non proficua emanabilità – se del caso – di un provvedimento sulla predetta questione economica dopo l'instaurazione in proposito del contraddittorio con la controparte e/o in ordine al fatto che nelle more della rapida instaurazione del contraddittorio su tale limitata questione possa
6 Per_ prodursi un “pregiudizio imminente e irreparabile” in danno di , vieppiù tenuto conto in proposito che a dire della stessa attrice la sua situazione di disoccupazione all'uopo da essa invocata perdura “dal mese di maggio 2022 sino ad oggi””, e fissava udienza di comparizione delle parti.
L'attrice provvedeva a sanare la predetta criticità con il deposito del 14/2/25.
Il convenuto, costituitosi in giudizio in via interlocutoria con memoria ex art. 473- bis.15, co. 1, c.p.c., contestava in fatto e in diritto l'avversa predetta domanda cautelare.
All'udienza ex art. 473-bis.15, co. 1, c.p.c. del 18/2/25 il Giudice rel. esperiva tentativo di conciliazione e, dopo discussione tra le parti, queste ultime chiedevano concordemente al Giudice rel. di recepire un loro accordo provvisorio al fine di emanare i provvedimenti indifferibili nell'interesse della minore nei Per_1 seguenti sensi: “corresponsione di una somma mensile di € 250,00 da marzo 2025 in poi […] entro il Per_ giorno 20 di ogni mese a partire da marzo 2025 […] corresponsione delle spese straordinarie per nella misura del 50% da ciascun genitore. La sig.ra fornisce come segue l'IBAN su cui effettuare i predetti Pt_1 pagamenti mensili: [...].”: il Giudice rel., “ritenutane l'idoneità a Per_ scongiurare qualsiasi ipotesi di pregiudizio imminente e irreparabile in danno di ”, disponeva in conformità al predetto accordo provvisorio delle parti.
Con successiva memoria di costituzione e risposta depositata il 7/5/25 il convenuto svolgeva proprie allegazioni fattuali in ordine al migliore regime di regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parte verso e Per_1 concludeva come segue: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, stabilire che: -entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni relative alla straordinaria amministrazione relativamente all'istruzione, educazione, ed alla salute della figlia minore, tenendo in debita considerazione i bisogni, aspirazioni e capacità, inclinazioni naturali di quest'ultima, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente ed in via esclusiva nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, con impegno dei genitori a mantenere periodici contatti personali o con ogni mezzo di comunicazione al fine di tutelare il bene e le esigenze della minore, nonché a prevenire e dirimere eventuali contrasti derivanti da divergenze di opinione;
- l'affidamento congiunto della figlia minore in ossequio al principio della bigenitorialità, con collocamento prevalente presso Persona_2
l'attuale residenza della madre, con diritto di visita da parte del padre, così come stabilito nel piano genitoriale allegato dalla ricorrente, tenendo conto delle esigenze lavorative del padre e di quelle scolastiche, parascolastiche e sociali della figlia minore che frequenta la scuola alberghiera;
- confermare così come stabilito nell'Ordinanza resa dal Tribunale a verbale in data 18/02/2025 che il padre debba CP_1 corrispondere alla IG.ra per il mantenimento della figlia , la somma di € 250,00 da Parte_1 Persona_2
7 corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore;
- confermare che il 100% dell'Assegno Unico (o altro beneficio di legge riconosciuto ai minori) sarà percepito dalla sola signora avendo il sig. già prestato Parte_1 CP_1 il proprio consenso;
-rigettare ogni ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente;
-rigettare la domanda di regresso, stante la inammissibilità/improcedibilità della stessa, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Alla successiva udienza del 6/6/25 - chiamata ex art. 473-bis.21 c.p.c. - il
Giudice proseguiva il tentativo di conciliazione, avviato alla predetta antecedente udienza, e dopo ampia discussione le parti personalmente raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la figlia minorenne nei sensi seguenti: “1. Per_1 disporre l'affidamento della figlia minorenne delle parti congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collazione prevalente presso la mamma in AN ( FR ), via Badia n. 97, stabilendo quindi ivi la residenza Per_ anagrafica della minore;
2. quanto alle modalità di frequentazione di col padre, viene integralmente richiamato il piano genitoriale depositato dall'attrice in allegato al ricorso introduttivo e accettato dal convenuto;
Per_
3. l'a.u.u. spettante alle parti per , già allo stato percepito in modo integrale dalla e avente Pt_1
l'attuale importo mensile di circa € 184,00, viene attribuito integralmente all'attrice;
4. viene posto a carico del sig. resistente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della minore, la somma mensile di € 350,00 per le spese di natura ordinaria, da versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario sull'IBAN della già Pt_1 noto alle parti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% Per_ delle spese di natura straordinaria per da determinarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo del
Tribunale di Frosinone;
5. viene disposto a carico di ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro i luoghi ed i recapiti ove si recheranno con la figlia se diversi dalla residenza abituale;
6. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, onde garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano reciprocamente, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e non solo;
7. Le parti infine si danno reciprocamente fin d'ora il consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la loro figlia minorenne;
8. l'attrice rinuncia, stante l'odierna soluzione conciliativa della presente controversia, alla propria domanda giudiziale di regresso;
9. Spese di lite compensate tra le parti.”.
I difensori delle parti pertanto concludevano congiuntamente come sopra e chiedevano al Giudice rel. di omologare il predetto loro accordo in ordine alle
8 condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la figlia minorenne . Per l'effetto il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio Per_1 ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologato l'accordo conciliativo raggiunto dalle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e per l'effetto le recepisce come in dispositivo. Per_1
Spese di lite compensate tra le parti, stante la definizione della presente causa a mezzo di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di e CP_1
verso la loro figlia minorenne nata fuori del matrimonio Parte_1 Per_2
come da condizioni concordate dalle parti in verbale d'udienza del 6/6/25,
[...] sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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