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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/07/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3951/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 27/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GAZZOLI MONICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PALLA GIANLUCA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18/06/2011 da
, trascritto al n. 47, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 Parte_2
2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Comune di Treviso alle seguenti condizioni:
1. Si dà atto che ciascuno dei coniugi, in quanto provvisto di propri mezzi di sostentamento, provvederà al proprio mantenimento;
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma vivrà Per_1
stabilmente con la madre presso l'ex abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del sig.
, sita in Treviso alla Via Tommaso Salsa n. 35/E, alla medesima assegnata ai _2
sensi dell'art. 337 sexies c.c.;
2 3. Si dà atto che il sig. si assumerà l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, _2
attualmente € 242,20 mensili, sino alla sua completa estinzione;
4. Si dà atto che la sig.ra che sosterrà le spese ordinarie – anche condominiali – _1
relative all'immobile, si impegna a volturare a proprio nome tutte le utenze attualmente ancora intestate al sig. , quali, a titolo di esempio, luce, gas, abbonamento a Sky, _2
etc., e ciò a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza;
5. Si dà atto che il sig. potrà mettere in vendita l'immobile dopo il raggiungimento _2
dell'autonomia economica del figlio e comunque al compimento del 25esimo anno di età
del medesimo;
6. Si dà atto che il sig. si impegna ed obbliga sin d'ora a versare il 50% del _2
ricavato dalla vendita al figlio , riconosciuto sin d'ora creditore del corrispondente Per_1
importo; il figlio potrà presenziare al rogito notarile, ricevendo in quella sede Per_1
l'importo a lui spettante e che sarà, poi, libero di gestirlo come meglio crede;
7. Si dà atto che in caso di vendita dell'immobile prima del compimento dei 25 anni del figlio , ma a seguito del raggiungimento della sua autonomia economica, la Per_1
signora avrà il diritto di proseguire nel godimento della casa familiare (a titolo _1
gratuito) per un periodo di sei mesi a decorrere dalla comprovata autosufficienza del figlio,
al fine di reperire una soluzione abitativa alternativa;
8. Si dà atto che la madre seguiterà ad agevolare, come nel corso della separazione personale, in ogni modo i rapporti e le frequentazioni tra il padre ed il figlio , Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e lavorative del padre, domiciliato attualmente in provincia di Viterbo.
In ogni caso il sig. si impegna a vedere e tenere con sé il ragazzino a fine _2
settimana alterni, comprendenti il pernottamento, prelevandolo dalla casa materna dalla sera del venerdì e riconducendovelo al pomeriggio della domenica, compatibilmente con
3 gli orari dei trasporti ferroviari;
trascorrere con il ragazzino tre giorni consecutivi, comprendenti o il Natale o il
Capodanno, con intermedio pernottamento, alternando con la sig.ra di anno in _1
anno le festività; trascorrere con il ragazzino ad anni alterni l'Epifania, la Pasqua o la
“pasquetta”; i genitori suddivideranno le festività civili infrannuali che trascorreranno con il bambino (25 aprile, 27 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre). L'orario per le giornate festive sarà sempre dalle ore 9:00 alle ore 21:00;
vedere e tenere con sé il ragazzino per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, con relativo intermedio pernottamento;
periodo da concordarsi e decidersi con la sig.ra entro il 30 giugno di ogni anno. _1
9. In ogni caso, in occasione di particolari eventi (quali matrimoni, cerimonie, etc,) o di esigenze particolari del ragazzino, i genitori stabiliranno di comune accordo le eventuali modifiche straordinarie da apportare di volta in volta in base al principio dell'alternanza;
10. L'impedimento paterno a rispettare i giorni di propria competenza dovrà essere comunicato e ove possibile documentato alla signora non appena noto al sig. _1
; in tal caso, egli potrà recuperare il turno saltato entro due mesi, concordandolo _2
con la medesima. In difetto di recupero o di tardiva comunicazione, egli corrisponderà €
50,00 alla signora per ogni weekend saltato. Medesima disciplina di rimborso sarà _1
da applicarsi con riferimento ai periodi di vacanza scolastica non goduti, computando €
50,00 per ogni due giorni di assenza ovvero € 25,00 per ogni giorno di assenza;
11. Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio _2 _1
, dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, l'importo mensile di € Per_1
500,00 (cinquecento/00), entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra i cui riferimenti sono al medesimo già noti. Somma _1
da rivalutarsi annualmente sulla scorta degli indici ISTAT con prima applicazione l'anno
4 successivo, nel mese di pubblicazione della sentenza. Devono considerarsi comprese nell'assegno di mantenimento le voci indicate al paragrafo a) dal Protocollo in uso presso questo tribunale ben noto alle Parti;
Il sig. contribuirà nella misura del 70% e la IG nella residua misura _2 _1
del 30% alle spese straordinarie;
relative al figlio , quali identificate nelle seguenti Per_1
liste per categoria secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso di cui infra
• Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Spese di organizzazione familiare: baby sitter.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-
universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es:
musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli da trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure
5 psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
• Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì
relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
• Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
12. Si dà atto che le parti si scambieranno nel mese di ottobre di ogni anno le rispettive dichiarazioni dei redditi, impegnandosi altresì alla tempestiva comunicazione di eventuali mutamenti lavorativi e/o reddituali;
13. Si dà atto che le Parti saranno tenute a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di quindici giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio ex art. 6, comma
6 14. Si dà atto che i coniugi si concedono sin d'ora il reciproco nullaosta per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto, nonché specifica e reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto per il figlio, precisando che non sussistono ragioni di inibitoria al rilascio e/o rinnovo ai sensi della L. 21 novembre 1967, n. 1185 e succ. modif.
15. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898;