Articolo 19 del Codice della navigazione
Articolo 18Articolo 20
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21 aprile 1942
Art. 19.
(Enti portuali).

Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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