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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1981/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...] Bazzano n. 206, rappresentato e difeso, dall'Avv. Tania Nicolini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa, sito in Bologna alla Via Marsili n.7,
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(MO), in via Giacomo Matteotti n.13, rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Lazzari ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, sito in Bologna alla Via Zamboni n 9,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29/04/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale.
Rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: , il 27.05.2009 e il 10.03.2013; Per_1 Per_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14.07.1977 e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio celebrato a GI ON (BO) il 16/05/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GI ON (BO) al n.4 parte I anno 2015;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto vivono, sulla base di comune accordo;
2. assegna la casa coniugale sita in Gaggio AN (MO), in via Bazzano n. 206 al marito, che vi rimarrà a vivere con i figli, mentre la moglie ha già trasferito altrove la propria residenza, asportando dall'abitazione i beni di sua proprietà;
3. affida i figli e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre. I Per_1 Per_2
genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute dei figli saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di spettanza in cui terranno i figli;
3. dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
4. - tutti i lunedì andando a prenderli a scuola con riaccompagnandoli a casa del padre il martedì alle ore 21:00; inoltre i ragazzi trascorreranno, salvo diverso accordo:
- vacanze natalizie: con la madre il 26/12 e il 31/12, mentre con il padre il 24/12 e 25/12 nonché
l'1/01; i restanti giorni di vacanze scolastiche verranno regolamentati come da calendario ordinario;
- vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con pagina 2 di 4 l'altro;
- vacanze estive: due settimane con la madre e due settimane con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre, nei dispari la madre indicando all'altro il periodo prescelto entro il giorno 5 di giugno;
- i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
- il rispettivo giorno del compleanno con ciascun genitore. Resta inteso che per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi (anche solo tramite messaggio cellulare) diversamente, purché con congruo anticipo, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori;
5. Obbliga, a decorrere dal 5 dicembre 2024 la sig.ra a contribuire al mantenimento Parte_2 ordinario della prole mediante versamento al padre della somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2025);
6. Dispone che la madre, inoltre, sempre a decorrere da dicembre 2024, sosterrà anche il 40% delle spese straordinarie in favore della figlia secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il
09.08.2017 e da intendersi qui integralmente richiamato;
7. Stabilisce che l'assegno unico verrà integralmente percepito dal padre quale genitore prevalentemente collocatario. A tal fine la madre si impegna a fornire ogni anno al sig. la Parte_1 documentazione necessaria per il calcolo aggiornato dell'importo, assumendosi altresì l'obbligo di tenere indenne il padre e compensare direttamente la differenza economica eventualmente subita da quest'ultimo qualora tale documentazione non venga fornita;
8. Prende atto che i signori e danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto Parte_1 Parte_2
e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti, nonché di quelli per i figli;
9. Prende atto che i ricorrenti dichiarano altresì di non avere immobili intestati, la sig.ra. ha Parte_2
una vettura Ford Ecosport a noleggio ed entrambi sono titolari di un conto corrente.
10. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GI ON (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
11. nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1981/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...] Bazzano n. 206, rappresentato e difeso, dall'Avv. Tania Nicolini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa, sito in Bologna alla Via Marsili n.7,
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(MO), in via Giacomo Matteotti n.13, rappresentata e difesa, dall'Avv. Massimo Lazzari ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, sito in Bologna alla Via Zamboni n 9,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29/04/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale.
Rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: , il 27.05.2009 e il 10.03.2013; Per_1 Per_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14.07.1977 e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio celebrato a GI ON (BO) il 16/05/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GI ON (BO) al n.4 parte I anno 2015;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto vivono, sulla base di comune accordo;
2. assegna la casa coniugale sita in Gaggio AN (MO), in via Bazzano n. 206 al marito, che vi rimarrà a vivere con i figli, mentre la moglie ha già trasferito altrove la propria residenza, asportando dall'abitazione i beni di sua proprietà;
3. affida i figli e ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre. I Per_1 Per_2
genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via condivisa e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, al mantenimento e alla salute dei figli saranno prese di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di spettanza in cui terranno i figli;
3. dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
4. - tutti i lunedì andando a prenderli a scuola con riaccompagnandoli a casa del padre il martedì alle ore 21:00; inoltre i ragazzi trascorreranno, salvo diverso accordo:
- vacanze natalizie: con la madre il 26/12 e il 31/12, mentre con il padre il 24/12 e 25/12 nonché
l'1/01; i restanti giorni di vacanze scolastiche verranno regolamentati come da calendario ordinario;
- vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con pagina 2 di 4 l'altro;
- vacanze estive: due settimane con la madre e due settimane con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre, nei dispari la madre indicando all'altro il periodo prescelto entro il giorno 5 di giugno;
- i ponti e le festività di ogni anno (es. 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno ecc. ecc. ...) con ciascun genitore in maniera alternata;
- il rispettivo giorno del compleanno con ciascun genitore. Resta inteso che per tutti i suddetti giorni e periodi, i genitori potranno anche accordarsi (anche solo tramite messaggio cellulare) diversamente, purché con congruo anticipo, nel rispetto delle esigenze e degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori;
5. Obbliga, a decorrere dal 5 dicembre 2024 la sig.ra a contribuire al mantenimento Parte_2 ordinario della prole mediante versamento al padre della somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2025);
6. Dispone che la madre, inoltre, sempre a decorrere da dicembre 2024, sosterrà anche il 40% delle spese straordinarie in favore della figlia secondo i criteri e le modalità stabilite nel “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il
09.08.2017 e da intendersi qui integralmente richiamato;
7. Stabilisce che l'assegno unico verrà integralmente percepito dal padre quale genitore prevalentemente collocatario. A tal fine la madre si impegna a fornire ogni anno al sig. la Parte_1 documentazione necessaria per il calcolo aggiornato dell'importo, assumendosi altresì l'obbligo di tenere indenne il padre e compensare direttamente la differenza economica eventualmente subita da quest'ultimo qualora tale documentazione non venga fornita;
8. Prende atto che i signori e danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto Parte_1 Parte_2
e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti, nonché di quelli per i figli;
9. Prende atto che i ricorrenti dichiarano altresì di non avere immobili intestati, la sig.ra. ha Parte_2
una vettura Ford Ecosport a noleggio ed entrambi sono titolari di un conto corrente.
10. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GI ON (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
11. nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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