CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IRES-ALTRO 2019
- PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IVA-ALIQUOTE 2017
- PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IVA-ALIQUOTE 2018 - PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IVA-ALIQUOTE 2019
- PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000924532000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001833912000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230004163154000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230004981554000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240005685509000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il 19/02/2026
LA VICENDA PROCESSUALE ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 01784202400002218/001, notificatogli in data 31.10.2024, recante l'importo complessivo di € 69.578,59, emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Benevento, nonché le sottese cartelle di pagamento: n. 01720230000924532000 e relativo ruolo;
n. 01720230001833912000 e relativo ruolo;
n. 01720230004163154000 e relativo ruolo;
n. 01720230004981554000 e relativo ruolo;
n. 01720240005685509000 e relativo ruolo.
La società ricorrente ha dedotto a sostegno dell'impugnazione, quanto segue:
- le cartelle di pagamento richiamate nell'atto di pignoramento presso terzi non le sono mai state notificate, così come non le è mai stata notificata l'intimazione di pagamento.
- l'atto di pignoramento è stato consegnato da parte di un soggetto che non si è mai qualificato, né altrimenti identificato, fatto questo che ha reso e tutt'ora rende impossibile a questa parte potere avere contezza del possesso - o meno - in capo ad esso sconosciuto soggetto della richiesta qualifica di legge per potere effettuare, con modalità proprie da garantirne i prescritti crismi delle “notificazioni”, la consegna di tale atto esattivo. Mancano, inoltre, i requisiti di validità della notifica (mancata compilazione della relata di notifica;
mancata indicazione del soggetto fisico autorizzato;
mancata sottoscrizione digitale;
provenienza da indirizzo digitale non censito in alcun pubblico registro: Email_3).
- l'atto di pignoramento è nullo per violazione dell'art. 7 bis legge 212/2000, per mancanza di motivazione. Infatti, non contiene la indicazione dei presupposti, i relativi mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda;
non indica la tipologia degli interessi, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione;
ancora non contiene l'indicazione del responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, ed infine, nemmeno, le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. La ricorrente ha chiesto: “… di voler annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis - Legge n. 212/2000, gli atti presupposti richiamati nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi in questa sede opposti, con conseguente caducazione della relativa procedura esecutiva, altresì statuendo e pronunziando, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato in ragione della misura oggetto dell'odierna lite, con rivalutazione ed interessi, come per legge. Vinte le spese e gli onorari del presente grado ai sensi dell'art. 15 - D.Lgs. n. 546/92, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria ex art. 32 comma 2 d. lgs. 546/1992, ricorrente_1 ha ulteriormente dedotto che gli atti esattoriali sottesi al pignoramento non possono essere scrutinati perché mancanti delle attestazioni di conformità all'originale, secondo quanto prescritto dall'art. 25 bis comma 5 bis d. lgs. 546/1992, in vigore dal 4.1.2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito alla domanda ed ha concluso per sentir:
“- In via preliminare, rigettare l'avversa domanda cautelare in quanto non supportata da fumus boni iuris né da periculum in mora;
- Sempre in via preliminare, dichiarare la improponibilità e la inammissibilità della spiegata opposizione, per le ragioni meglio rassegnate nel presente scritto difensivo;
- rigettare l'avversa opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
- condannare la società ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da determinarsi, in ogni caso, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa, si chiede disporsi la compensazione delle spese di giudizio, atteso il legittimo operare del Concessionario come provato dalla documentazione depositata in atti.”.
Con ordinanza del 13.3.2025, la CGT ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione alla pubblica udienza del 12.2.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE ricorrente_1 ha dedotto che le cartelle di pagamento, richiamate nell'atto di pignoramento presso terzi, non le sono mai state notificate, così come non le è mai stata notificata la conseguente intimazione di pagamento. A seguito della costituzione dell'Agenzia, ha aggiunto che gli atti prodotti dalla resistente non possono essere presi in considerazione, perché mancanti dell'attestazione di conformità agli originali. I motivi meritano accoglimento.
L'art. 25 bis d. lgs. 546/1992 dispone:
“1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
… 5 bis. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.”.
La novella normativa è applicabile ai giudizi – come quello di specie – introdotti dopo l'1.9.2024.
Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha omesso di depositare, al momento della costituzione in giudizio, l'attestazione di conformità relativa a tutti i documenti prodotti. L'ha introdotta soltanto in data 12.2.2026, nel giorno stesso fissato per l'udienza, ma tardivamente ed in modo da precluderne l'esame alla controparte ed alla stessa CGT. Infatti, il documento in questione è stato prodotto in evidente violazione del termine di cui all'art. 32 comma 1 d. lgs. 546/1992 (venti giorni liberi prima dell'udienza) e, peraltro, nella stessa giornata dell'udienza, di tal che non ne è stato neanche possibile prendere conoscenza, né da parte del difensore della società ricorrente, né dal parte dello stesso Collegio giudicante, in quanto reso visibile nel sistema informatico SIGIT soltanto nella giornata successiva (all'udienza).
La mancata produzione dell'attestazione di conformità impedisce a questa CGT di prendere in esame la documentazione introdotta dall'Agenzia, come espressamente dispone l'art. 25 bis comma 5 bis sopra riportato. Con la conseguenza che l'Agenzia non può avvalersi delle notifiche degli atti prodromici al pignoramento, perché invalidamente introdotti nel processo. Alla stregua di quanto precede, l'atto di pignoramento presso terzi n. 01784202400002218/001 dev'essere annullato.
LE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), valutati tutti i criteri di cui all'art. 4 comma 1 ed in riferimento al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni (€ 67.429,00,00), come prevede l'art. 12 comma 2 d.lgs. 546/1992, (tabella 23 – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), compresa la fase cautelare di cui all'art. 47 d.lgs. 546/1992, espletata all'udienza del 13.3.2025, e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per effetto della totale soccombenza, con attribuzione all'avv. Difensore_1, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento così provvede: 1) accoglie il ricorso proposto da ricorrente_1 e revoca l'atto di pignoramento presso terzi n. 01784202400002218/001; 2) condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 120,00 per spese (contributo unificato) ed € 5.100,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Difensore_1.
Così deciso in Benevento, in data 12 febbraio 2026. IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IRES-ALTRO 2019
- PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IVA-ALIQUOTE 2017
- PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IVA-ALIQUOTE 2018 - PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IVA-ALIQUOTE 2019
- PIGNORAMENTO n. 01784202400002218/001 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000924532000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001833912000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230004163154000 IVA-ALIQUOTE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230004981554000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240005685509000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il 19/02/2026
LA VICENDA PROCESSUALE ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 01784202400002218/001, notificatogli in data 31.10.2024, recante l'importo complessivo di € 69.578,59, emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Benevento, nonché le sottese cartelle di pagamento: n. 01720230000924532000 e relativo ruolo;
n. 01720230001833912000 e relativo ruolo;
n. 01720230004163154000 e relativo ruolo;
n. 01720230004981554000 e relativo ruolo;
n. 01720240005685509000 e relativo ruolo.
La società ricorrente ha dedotto a sostegno dell'impugnazione, quanto segue:
- le cartelle di pagamento richiamate nell'atto di pignoramento presso terzi non le sono mai state notificate, così come non le è mai stata notificata l'intimazione di pagamento.
- l'atto di pignoramento è stato consegnato da parte di un soggetto che non si è mai qualificato, né altrimenti identificato, fatto questo che ha reso e tutt'ora rende impossibile a questa parte potere avere contezza del possesso - o meno - in capo ad esso sconosciuto soggetto della richiesta qualifica di legge per potere effettuare, con modalità proprie da garantirne i prescritti crismi delle “notificazioni”, la consegna di tale atto esattivo. Mancano, inoltre, i requisiti di validità della notifica (mancata compilazione della relata di notifica;
mancata indicazione del soggetto fisico autorizzato;
mancata sottoscrizione digitale;
provenienza da indirizzo digitale non censito in alcun pubblico registro: Email_3).
- l'atto di pignoramento è nullo per violazione dell'art. 7 bis legge 212/2000, per mancanza di motivazione. Infatti, non contiene la indicazione dei presupposti, i relativi mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda;
non indica la tipologia degli interessi, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione;
ancora non contiene l'indicazione del responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, ed infine, nemmeno, le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. La ricorrente ha chiesto: “… di voler annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis - Legge n. 212/2000, gli atti presupposti richiamati nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi in questa sede opposti, con conseguente caducazione della relativa procedura esecutiva, altresì statuendo e pronunziando, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato in ragione della misura oggetto dell'odierna lite, con rivalutazione ed interessi, come per legge. Vinte le spese e gli onorari del presente grado ai sensi dell'art. 15 - D.Lgs. n. 546/92, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria ex art. 32 comma 2 d. lgs. 546/1992, ricorrente_1 ha ulteriormente dedotto che gli atti esattoriali sottesi al pignoramento non possono essere scrutinati perché mancanti delle attestazioni di conformità all'originale, secondo quanto prescritto dall'art. 25 bis comma 5 bis d. lgs. 546/1992, in vigore dal 4.1.2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito alla domanda ed ha concluso per sentir:
“- In via preliminare, rigettare l'avversa domanda cautelare in quanto non supportata da fumus boni iuris né da periculum in mora;
- Sempre in via preliminare, dichiarare la improponibilità e la inammissibilità della spiegata opposizione, per le ragioni meglio rassegnate nel presente scritto difensivo;
- rigettare l'avversa opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
- condannare la società ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da determinarsi, in ogni caso, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa, si chiede disporsi la compensazione delle spese di giudizio, atteso il legittimo operare del Concessionario come provato dalla documentazione depositata in atti.”.
Con ordinanza del 13.3.2025, la CGT ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione alla pubblica udienza del 12.2.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE ricorrente_1 ha dedotto che le cartelle di pagamento, richiamate nell'atto di pignoramento presso terzi, non le sono mai state notificate, così come non le è mai stata notificata la conseguente intimazione di pagamento. A seguito della costituzione dell'Agenzia, ha aggiunto che gli atti prodotti dalla resistente non possono essere presi in considerazione, perché mancanti dell'attestazione di conformità agli originali. I motivi meritano accoglimento.
L'art. 25 bis d. lgs. 546/1992 dispone:
“1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
… 5 bis. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.”.
La novella normativa è applicabile ai giudizi – come quello di specie – introdotti dopo l'1.9.2024.
Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha omesso di depositare, al momento della costituzione in giudizio, l'attestazione di conformità relativa a tutti i documenti prodotti. L'ha introdotta soltanto in data 12.2.2026, nel giorno stesso fissato per l'udienza, ma tardivamente ed in modo da precluderne l'esame alla controparte ed alla stessa CGT. Infatti, il documento in questione è stato prodotto in evidente violazione del termine di cui all'art. 32 comma 1 d. lgs. 546/1992 (venti giorni liberi prima dell'udienza) e, peraltro, nella stessa giornata dell'udienza, di tal che non ne è stato neanche possibile prendere conoscenza, né da parte del difensore della società ricorrente, né dal parte dello stesso Collegio giudicante, in quanto reso visibile nel sistema informatico SIGIT soltanto nella giornata successiva (all'udienza).
La mancata produzione dell'attestazione di conformità impedisce a questa CGT di prendere in esame la documentazione introdotta dall'Agenzia, come espressamente dispone l'art. 25 bis comma 5 bis sopra riportato. Con la conseguenza che l'Agenzia non può avvalersi delle notifiche degli atti prodromici al pignoramento, perché invalidamente introdotti nel processo. Alla stregua di quanto precede, l'atto di pignoramento presso terzi n. 01784202400002218/001 dev'essere annullato.
LE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), valutati tutti i criteri di cui all'art. 4 comma 1 ed in riferimento al valore del tributo al netto di interessi e sanzioni (€ 67.429,00,00), come prevede l'art. 12 comma 2 d.lgs. 546/1992, (tabella 23 – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), compresa la fase cautelare di cui all'art. 47 d.lgs. 546/1992, espletata all'udienza del 13.3.2025, e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per effetto della totale soccombenza, con attribuzione all'avv. Difensore_1, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento così provvede: 1) accoglie il ricorso proposto da ricorrente_1 e revoca l'atto di pignoramento presso terzi n. 01784202400002218/001; 2) condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 120,00 per spese (contributo unificato) ed € 5.100,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Difensore_1.
Così deciso in Benevento, in data 12 febbraio 2026. IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)