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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 12516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12516 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...] - C.F. entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. CRISPINO ITALIA AMELIA presso la quale elettivamente domiciliano in Succivo (CE) al Corso Umberto I, trav. Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2024 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in NAPOLI il 21.06.2004 e che dalla predetta unione erano nati due figli: ( Per_1
Per_ nata a [...] il [...]) economicamente autosufficiente e (nato a [...] il [...]) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
pag. 1 di 4 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo diversi rinvii onde consentire alle parti di integrare la documentazione necessaria ai fini del decidere, all'udienza del 6.02.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso, precisando che nell'atto introduttivo era stata indicata la somma di € 600,00 percepita mensilmente dal negli anni precedenti, comprensiva dell'indennità di accompagnamento, poi revocata, mentre Pt_1
l'importo della pensione ammontava ad € 333,00.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a. Essi coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con obbligo reciproco di notizia scambievole di ogni nuovo domicilio e/o residenza;
b. Entrambi i ricorrenti, dichiarandosi autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
Per_ c. Il figlio , ancora minorenne, viene affidato ad entrambi i genitori, con domicilio presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo e consultandosi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali salute ed istruzione, che riguardano o riguarderanno il figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi;
d. La casa coniugale sita in Napoli, quartiere Barra, alla via Marghieri n.25 ed i mobili ivi contenuti, verrà assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci con i figli;
Parte_2
e. La figlia maggiorenne è economicamente indipendente in quanto lavoro presso un negozio di Per_1
Per_ parrucchiera, non necessita pertanto di alcun mantenimento. Il figlio , invece, studia ma svolge
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 qualche lavoro saltuario ( visto che studia all'istituto alberghiero, lavora per l'intera estate) che gli permette di avere già un piccolo guadagno. In considerazioni di tali circostanze e del fatto che mentre il
percepisce unicamente un assegno di invalidità di € 600,00 mentre la signora percepisce uno Pt_1 stipendio di circa € 1.500,00, il sig. verserà alla signora un assegno di mantenimento per il figlio Pt_1
Per_
di € 100,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie, rinunciando espressamente in favore della moglie all'Assegno Unico universale quale strumento di sostegno economico alle famiglie attribuito ad ogni figlio a carico, che verrà erogato per intero in favore della sig.ra genitore collocatario dei figli;
Pt_2
g. I figli orami grandi gestiranno direttamente con il padre gli incontri, le vacanze estive e tutte le festività;
i. Con il presente accordo i coniugi dichiarano di aver definito bonariamente ogni questione patrimoniale
e relativa ai beni mobili ed agli effetti personali.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso che
è prossimo alla maggiore età e stante l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.66 , parte II , S. A sez.T reg. Atti Matrimonio anno 2004 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12516 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...] - C.F. entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce al ricorso, dall'avv. CRISPINO ITALIA AMELIA presso la quale elettivamente domiciliano in Succivo (CE) al Corso Umberto I, trav. Controparte_1
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2024 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in NAPOLI il 21.06.2004 e che dalla predetta unione erano nati due figli: ( Per_1
Per_ nata a [...] il [...]) economicamente autosufficiente e (nato a [...] il [...]) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
pag. 1 di 4 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo diversi rinvii onde consentire alle parti di integrare la documentazione necessaria ai fini del decidere, all'udienza del 6.02.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso, precisando che nell'atto introduttivo era stata indicata la somma di € 600,00 percepita mensilmente dal negli anni precedenti, comprensiva dell'indennità di accompagnamento, poi revocata, mentre Pt_1
l'importo della pensione ammontava ad € 333,00.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a. Essi coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con obbligo reciproco di notizia scambievole di ogni nuovo domicilio e/o residenza;
b. Entrambi i ricorrenti, dichiarandosi autosufficienti, rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
Per_ c. Il figlio , ancora minorenne, viene affidato ad entrambi i genitori, con domicilio presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo e consultandosi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali salute ed istruzione, che riguardano o riguarderanno il figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi;
d. La casa coniugale sita in Napoli, quartiere Barra, alla via Marghieri n.25 ed i mobili ivi contenuti, verrà assegnata alla sig.ra che continuerà a viverci con i figli;
Parte_2
e. La figlia maggiorenne è economicamente indipendente in quanto lavoro presso un negozio di Per_1
Per_ parrucchiera, non necessita pertanto di alcun mantenimento. Il figlio , invece, studia ma svolge
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 qualche lavoro saltuario ( visto che studia all'istituto alberghiero, lavora per l'intera estate) che gli permette di avere già un piccolo guadagno. In considerazioni di tali circostanze e del fatto che mentre il
percepisce unicamente un assegno di invalidità di € 600,00 mentre la signora percepisce uno Pt_1 stipendio di circa € 1.500,00, il sig. verserà alla signora un assegno di mantenimento per il figlio Pt_1
Per_
di € 100,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie, rinunciando espressamente in favore della moglie all'Assegno Unico universale quale strumento di sostegno economico alle famiglie attribuito ad ogni figlio a carico, che verrà erogato per intero in favore della sig.ra genitore collocatario dei figli;
Pt_2
g. I figli orami grandi gestiranno direttamente con il padre gli incontri, le vacanze estive e tutte le festività;
i. Con il presente accordo i coniugi dichiarano di aver definito bonariamente ogni questione patrimoniale
e relativa ai beni mobili ed agli effetti personali.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso che
è prossimo alla maggiore età e stante l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.66 , parte II , S. A sez.T reg. Atti Matrimonio anno 2004 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4