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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3129 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 3129 /2023 r.g. tra
_1
- opponente -
E
Controparte_1
-opposto-
NONCHE'
CP_2
- terza intervenuta -
Oggi 17 Febbraio 2025 alle ore 10.10 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Calvelli Antonello, in sostituzione dell'avv. Piacente Concetta, per l'opponente; l'avv. Sansonetti Raffaele per la parte opposta, nonché, in sostituzione dell'avv. Mele Marilena, per la terza intervenuta;
L'avv. Calvelli si riporta ai propri scritti difensivi e, in particolare, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in riferimento al credito azionato in forza del precetto Controparte_1 opposto. Insiste nell'accoglimento dell'opposizione, riportandosi a tutto quanto dedotto in atti.
L'avv. Sansonetti si riporta a tutto quanto dedotto nelle note conclusive e negli scritti difensivi, contestando ogni eccezione e deduzione formulata dalla controparte.
Udita la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 3129 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
pendente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cosenza, via Piave n. _1 C.F._1
36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Noicàttaro (BA) alla via Controparte_3 C.F._2
L. Cadorna n. 70, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sansonetti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- opposto -
NONCHE'
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari alla Via Giovanni CP_2 C.F._3
Gentile 54F1 presso lo studio dell'avv. Marilena Stefania Mele che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento;
- terza intervenuta - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al precetto _1
notificatogli, in data 25.9.2023, dal figlio , che assumeva di essere creditore della Controparte_1 somma di € 107.250,00, a titolo di sorte capitale, per il mancato versamento, dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2020, dei ratei di mantenimento e delle spese accessorie allo stesso dovute in forza Sentenza n. 358/2013 del 10.04.2013 del Tribunale di Potenza, confermata dal
Tribunale di Bari con ordinanza resa nel procedimento avente n. 11872/2020 r.g..
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione CP_1
attiva del figlio , rilevando che il titolo posto a fondamento del precetto era costituito dalla CP_1
sentenza n. 358/2013 del 10.04.2013, emessa dal Tribunale di Potenza nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, e svoltosi senza la _1 CP_2
partecipazione del figlio-odierno opposto, con cui erano stati confermati i provvedimenti adottati con l'Ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Potenza il 23/11/2003 riguardo al contributo posto a carico di per il mantenimento dei figli e nella _1 Controparte_1 Parte_2 misura complessiva di € 650,00 mensili, mediante versamento nelle mani della madre;
che le predette statuizioni non erano state mai modificate, né aveva avanzato richiesta di Controparte_1
pagamento diretto in proprio favore del contributo di mantenimento, sicchè l'unica titolare del credito era, a tutt'oggi, CP_2
Sollevava, inoltre, ulteriori eccezioni: a) omessa notifica del titolo esecutivo, prima o contestualmente all'atto di precetto;
b) prescrizione parziale del credito, rispetto alle somme riferite al periodo antecedente al gennaio 2018; c) erroneità della somma precettata, atteso che l'importo di
€ 650,00 era stato stabilito quale assegno di mantenimento per entrambi i figli.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto di di Controparte_1
procedere ad esecuzione e la nullità e/o inefficacia del precetto da lui notificato.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando Controparte_1
che il padre, dal 2006, non aveva provveduto a versare il mantenimento, in proprio favore, come stabilito con sentenza nr. 358/13 del 10/04/2013 del Tribunale di Potenza confermata dal Tribunale
di Bari nel procedimento avente n. 11872/20 r.g.; che l'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo andava disattesa, in ossequio al principio di conservazione, tenuto conto che era regolarmente costituito nei procedimenti in cui era stato emesso il _1
provvedimento giurisdizionale posto a fondamento del precetto;
che, quanto all'eccezione di prescrizione, il creditore opposto si dichiarava disponibile a ridurre la propria pretese alle annualità
2018 – 2019 – 2020 per complessivi €. 23.400,00 oltre al 50% delle spese accessorie, per €. 370,66,
ed agli interessi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di ex art. 96 c.p.c. al _1
risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese in favore del procuratore antistatario. Con comparsa depositata all'udienza del 26.2.2024 interveniva volontariamente, ex art. 105 c.p.c.,
per far valere nei confronti dell'opponente , il suo diritto a tutela di CP_2 _1
quanto spettante al figlio , facendo, altresì, presente che la richiesta del mancato Controparte_1
versamento degli alimenti era stata formulata anche nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Bari, in cui era stato confermato l'obbligo da parte di di provvedere al versamento _1
del mantenimento in favore dei figli.
Chiedeva, quindi, che, previa declaratoria di ammissibilità del proprio intervento, fosse dichiarato che era debitore, nei propri confronti della complessiva somma di €. 107.250,00, a _1
titolo di mantenimento del figlio . Controparte_1
****
Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
In particolare, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Ciò posto, nel caso di specie, l'atto di precetto notificato all'odierno opponente, in data 23.9.2023, concerne la richiesta di pagamento della somma di € 107.250,00, a titolo di sorte capitale, avanzata da nei confronti del padre per il mancato versamento, dal mese di Controparte_1 _1
dicembre 2006 al mese di dicembre 2020, dei ratei di mantenimento e delle spese accessorie, dallo stesso vantate in forza Sentenza n. 358/2013 del 10.04.2013 del Tribunale di Potenza, confermata dal Tribunale di Bari con ordinanza resa nel procedimento avente n. 11872/2020 r.g..
Orbene, si deve premettere che la sentenza n. 358/2013 del 10.04.2013, costituente titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, è stata emessa dal Tribunale di Potenza nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, e svoltosi senza la _1 CP_2
partecipazione del figlio . Controparte_1
In forza della sentenza richiamata sono stati confermati i provvedimenti adottati con l'Ordinanza
resa dal Presidente del Tribunale di Potenza il 23/11/2003 riguardo al contributo posto a carico di per il mantenimento dei figli e nella misura _1 Controparte_1 Parte_2
complessiva di € 650,00 mensili, mediante versamento nelle mani della madre CP_2
Tale statuizione è stata confermata anche dal Tribunale di Bari con ordinanza del 2.2.2021, resa nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 11872/2020 R.G.).
Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, “La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere” (cfr. Cass. Civ., n- 24316 del 28.10.2013) e qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può avere l'effetto di autorizzare il debitore a versare l'assegno nelle mani del figlio,
in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifichi, su istanza di quest'ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione (cfr. Cass. Civ., n. 9700/2021).
E' stato, infatti, ribadito che, sebbene l'art. 337-septies cod. civ., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies cod. civ,. riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 cod. proc. civ. (cfr. Cass. CIv., n. 34100 del 12.11.2021).
Nella fattispecie in esame, sia il giudizio di separazione – concluso con sentenza del Tribunale di
Potenza n. 358/2013 del 10.04.2013 che ha confermato l'obbligo, a carico di , di _1
versamento del contributo per il mantenimento dei figli e nella Controparte_1 Parte_2
misura complessiva di € 650,00 mensili, mediante versamento nelle mani della madre
[...]
– sia quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio – nell'ambito del quale è stata CP_2
emessa l'Ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Bari il 2.2.2021 che ha confermato la precedente statuizione – si sono svolti con la sola partecipazione dei coniugi e _1 [...]
senza che sia intervenuto e abbia formulato domanda di corresponsione CP_2 Controparte_1 diretta, in proprio favore, dell'assegno di mantenimento.
Consegue che l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle somme dovute da Pt_1
, a titolo di mantenimento del figlio , è la madre che,
[...] Controparte_1 CP_2 peraltro, ha formulato identica domanda nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, n. 11872/2020 R.G., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Bari.
Consegue che l'opposizione a precetto proposta da va accolta, dovendosi dichiarare _1
l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione, in forza del precetto Controparte_1
notificato in data 25.9.2023, per l'importo di € 107.250,00, con assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dall'opponente.
Quanto alla posizione di intervenuta nel presente giudizio ex art. 105 c.p.c., per far CP_2
valere, nei confronti dell'opponente , il suo diritto a tutela di quanto spettante al figlio _1
, va dichiarata l'inammissibilità della domanda per litispendenza. Controparte_1
In particolare, la stessa nella comparsa di intervento, ha ammesso che la richiesta CP_2
del mancato versamento degli alimenti fosse stata formulata anche nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, n. 11872/2020 R.G., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di
Bari.
Inoltre, l'opponente ha allegato la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata dalla CP_2
nel suddetto giudizio in cui la stessa ha avanzato domanda, nei confronti di , diretta a _1 conseguire il pagamento della somma di € 118.950,00, a titolo di ratei di mantenimento dallo stesso dovuti in favore dei figli.
Ai sensi dell'art. 39 c.p.c., se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo e anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
La litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del "petitum", inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di "causa petendi", ossia del fatto costitutivo della domanda, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già
decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma
2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (cfr. Cass. Civ., n.
15981 del 18.6.2018).
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso,
imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. Le questioni in tema di litispendenza devono essere decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, tenendo conto anche delle vicende processuali sopravvenute e non solo di quelle iniziali (cfr. Cass. Civ., n. 7813 del 3.4.2014)
Orbene, avuto riguardo alla fattispecie in esame, sussiste piena identità di parti, oggetto e causa petendi tra la domanda proposta da nel presente giudizio, in forza della comparsa di CP_2
intervento volontario ex art. 105 c.p.c., e quella precedentemente proposta nel giudizio n.
11872/2020 R.G., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Bari, trattandosi della richiesta di pagamento delle somme dovute da , a titolo di contributo per il mantenimento dei _1
figli e dallo stesso non versate sin dal 2006.
Va, peraltro, considerato che il precetto oggetto di opposizione è stato notificato ad istanza di
, sul presupposto che questi fosse creditore delle somme dovute dal padre Controparte_1 Pt_1
, sicchè non appare ammissibile, in questa sede, che formuli la richiesta di
[...] CP_2
pagamento delle medesime somme in forza dello stesso atto di precetto.
Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata nel presente giudizio da
[...]
con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., per litispendenza ex art. 39 c.p.c.. CP_2
Le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) avuto riguardo alla natura documentale ed allo svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opposto e della terza intervenuta in solido tra loro.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposto, ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte opponente, in assenza dell'allegazione degli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa
grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé
condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura
carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché
una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023).
Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza _1
del diritto di di procedere ad esecuzione, in forza del precetto notificato in Controparte_1
data 25.9.2023, per l'importo di € 107.250,00;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda formulata nel presente giudizio da CP_2
con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., per litispendenza ex art. 39 c.p.c.;
3) rigetta la domanda di condanna dell'opposto, ex art. 96 c.p.c., formulata dalla parte opponente;
4) condanna la parte opposta e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 17.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 3129 /2023 r.g. tra
_1
- opponente -
E
Controparte_1
-opposto-
NONCHE'
CP_2
- terza intervenuta -
Oggi 17 Febbraio 2025 alle ore 10.10 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Calvelli Antonello, in sostituzione dell'avv. Piacente Concetta, per l'opponente; l'avv. Sansonetti Raffaele per la parte opposta, nonché, in sostituzione dell'avv. Mele Marilena, per la terza intervenuta;
L'avv. Calvelli si riporta ai propri scritti difensivi e, in particolare, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in riferimento al credito azionato in forza del precetto Controparte_1 opposto. Insiste nell'accoglimento dell'opposizione, riportandosi a tutto quanto dedotto in atti.
L'avv. Sansonetti si riporta a tutto quanto dedotto nelle note conclusive e negli scritti difensivi, contestando ogni eccezione e deduzione formulata dalla controparte.
Udita la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 3129 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
pendente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cosenza, via Piave n. _1 C.F._1
36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Noicàttaro (BA) alla via Controparte_3 C.F._2
L. Cadorna n. 70, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Sansonetti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- opposto -
NONCHE'
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bari alla Via Giovanni CP_2 C.F._3
Gentile 54F1 presso lo studio dell'avv. Marilena Stefania Mele che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento;
- terza intervenuta - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al precetto _1
notificatogli, in data 25.9.2023, dal figlio , che assumeva di essere creditore della Controparte_1 somma di € 107.250,00, a titolo di sorte capitale, per il mancato versamento, dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2020, dei ratei di mantenimento e delle spese accessorie allo stesso dovute in forza Sentenza n. 358/2013 del 10.04.2013 del Tribunale di Potenza, confermata dal
Tribunale di Bari con ordinanza resa nel procedimento avente n. 11872/2020 r.g..
A fondamento dell'opposizione, il eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione CP_1
attiva del figlio , rilevando che il titolo posto a fondamento del precetto era costituito dalla CP_1
sentenza n. 358/2013 del 10.04.2013, emessa dal Tribunale di Potenza nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, e svoltosi senza la _1 CP_2
partecipazione del figlio-odierno opposto, con cui erano stati confermati i provvedimenti adottati con l'Ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Potenza il 23/11/2003 riguardo al contributo posto a carico di per il mantenimento dei figli e nella _1 Controparte_1 Parte_2 misura complessiva di € 650,00 mensili, mediante versamento nelle mani della madre;
che le predette statuizioni non erano state mai modificate, né aveva avanzato richiesta di Controparte_1
pagamento diretto in proprio favore del contributo di mantenimento, sicchè l'unica titolare del credito era, a tutt'oggi, CP_2
Sollevava, inoltre, ulteriori eccezioni: a) omessa notifica del titolo esecutivo, prima o contestualmente all'atto di precetto;
b) prescrizione parziale del credito, rispetto alle somme riferite al periodo antecedente al gennaio 2018; c) erroneità della somma precettata, atteso che l'importo di
€ 650,00 era stato stabilito quale assegno di mantenimento per entrambi i figli.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto di di Controparte_1
procedere ad esecuzione e la nullità e/o inefficacia del precetto da lui notificato.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando Controparte_1
che il padre, dal 2006, non aveva provveduto a versare il mantenimento, in proprio favore, come stabilito con sentenza nr. 358/13 del 10/04/2013 del Tribunale di Potenza confermata dal Tribunale
di Bari nel procedimento avente n. 11872/20 r.g.; che l'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo andava disattesa, in ossequio al principio di conservazione, tenuto conto che era regolarmente costituito nei procedimenti in cui era stato emesso il _1
provvedimento giurisdizionale posto a fondamento del precetto;
che, quanto all'eccezione di prescrizione, il creditore opposto si dichiarava disponibile a ridurre la propria pretese alle annualità
2018 – 2019 – 2020 per complessivi €. 23.400,00 oltre al 50% delle spese accessorie, per €. 370,66,
ed agli interessi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di ex art. 96 c.p.c. al _1
risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese in favore del procuratore antistatario. Con comparsa depositata all'udienza del 26.2.2024 interveniva volontariamente, ex art. 105 c.p.c.,
per far valere nei confronti dell'opponente , il suo diritto a tutela di CP_2 _1
quanto spettante al figlio , facendo, altresì, presente che la richiesta del mancato Controparte_1
versamento degli alimenti era stata formulata anche nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Bari, in cui era stato confermato l'obbligo da parte di di provvedere al versamento _1
del mantenimento in favore dei figli.
Chiedeva, quindi, che, previa declaratoria di ammissibilità del proprio intervento, fosse dichiarato che era debitore, nei propri confronti della complessiva somma di €. 107.250,00, a _1
titolo di mantenimento del figlio . Controparte_1
****
Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
In particolare, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Ciò posto, nel caso di specie, l'atto di precetto notificato all'odierno opponente, in data 23.9.2023, concerne la richiesta di pagamento della somma di € 107.250,00, a titolo di sorte capitale, avanzata da nei confronti del padre per il mancato versamento, dal mese di Controparte_1 _1
dicembre 2006 al mese di dicembre 2020, dei ratei di mantenimento e delle spese accessorie, dallo stesso vantate in forza Sentenza n. 358/2013 del 10.04.2013 del Tribunale di Potenza, confermata dal Tribunale di Bari con ordinanza resa nel procedimento avente n. 11872/2020 r.g..
Orbene, si deve premettere che la sentenza n. 358/2013 del 10.04.2013, costituente titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, è stata emessa dal Tribunale di Potenza nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, e svoltosi senza la _1 CP_2
partecipazione del figlio . Controparte_1
In forza della sentenza richiamata sono stati confermati i provvedimenti adottati con l'Ordinanza
resa dal Presidente del Tribunale di Potenza il 23/11/2003 riguardo al contributo posto a carico di per il mantenimento dei figli e nella misura _1 Controparte_1 Parte_2
complessiva di € 650,00 mensili, mediante versamento nelle mani della madre CP_2
Tale statuizione è stata confermata anche dal Tribunale di Bari con ordinanza del 2.2.2021, resa nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 11872/2020 R.G.).
Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, “La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere” (cfr. Cass. Civ., n- 24316 del 28.10.2013) e qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può avere l'effetto di autorizzare il debitore a versare l'assegno nelle mani del figlio,
in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifichi, su istanza di quest'ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione (cfr. Cass. Civ., n. 9700/2021).
E' stato, infatti, ribadito che, sebbene l'art. 337-septies cod. civ., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies cod. civ,. riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 cod. proc. civ. (cfr. Cass. CIv., n. 34100 del 12.11.2021).
Nella fattispecie in esame, sia il giudizio di separazione – concluso con sentenza del Tribunale di
Potenza n. 358/2013 del 10.04.2013 che ha confermato l'obbligo, a carico di , di _1
versamento del contributo per il mantenimento dei figli e nella Controparte_1 Parte_2
misura complessiva di € 650,00 mensili, mediante versamento nelle mani della madre
[...]
– sia quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio – nell'ambito del quale è stata CP_2
emessa l'Ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Bari il 2.2.2021 che ha confermato la precedente statuizione – si sono svolti con la sola partecipazione dei coniugi e _1 [...]
senza che sia intervenuto e abbia formulato domanda di corresponsione CP_2 Controparte_1 diretta, in proprio favore, dell'assegno di mantenimento.
Consegue che l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle somme dovute da Pt_1
, a titolo di mantenimento del figlio , è la madre che,
[...] Controparte_1 CP_2 peraltro, ha formulato identica domanda nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, n. 11872/2020 R.G., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Bari.
Consegue che l'opposizione a precetto proposta da va accolta, dovendosi dichiarare _1
l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione, in forza del precetto Controparte_1
notificato in data 25.9.2023, per l'importo di € 107.250,00, con assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dall'opponente.
Quanto alla posizione di intervenuta nel presente giudizio ex art. 105 c.p.c., per far CP_2
valere, nei confronti dell'opponente , il suo diritto a tutela di quanto spettante al figlio _1
, va dichiarata l'inammissibilità della domanda per litispendenza. Controparte_1
In particolare, la stessa nella comparsa di intervento, ha ammesso che la richiesta CP_2
del mancato versamento degli alimenti fosse stata formulata anche nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, n. 11872/2020 R.G., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di
Bari.
Inoltre, l'opponente ha allegato la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata dalla CP_2
nel suddetto giudizio in cui la stessa ha avanzato domanda, nei confronti di , diretta a _1 conseguire il pagamento della somma di € 118.950,00, a titolo di ratei di mantenimento dallo stesso dovuti in favore dei figli.
Ai sensi dell'art. 39 c.p.c., se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo e anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
La litispendenza si realizza quando vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del "petitum", inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di "causa petendi", ossia del fatto costitutivo della domanda, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già
decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma
2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (cfr. Cass. Civ., n.
15981 del 18.6.2018).
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso,
imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. Le questioni in tema di litispendenza devono essere decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, tenendo conto anche delle vicende processuali sopravvenute e non solo di quelle iniziali (cfr. Cass. Civ., n. 7813 del 3.4.2014)
Orbene, avuto riguardo alla fattispecie in esame, sussiste piena identità di parti, oggetto e causa petendi tra la domanda proposta da nel presente giudizio, in forza della comparsa di CP_2
intervento volontario ex art. 105 c.p.c., e quella precedentemente proposta nel giudizio n.
11872/2020 R.G., attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Bari, trattandosi della richiesta di pagamento delle somme dovute da , a titolo di contributo per il mantenimento dei _1
figli e dallo stesso non versate sin dal 2006.
Va, peraltro, considerato che il precetto oggetto di opposizione è stato notificato ad istanza di
, sul presupposto che questi fosse creditore delle somme dovute dal padre Controparte_1 Pt_1
, sicchè non appare ammissibile, in questa sede, che formuli la richiesta di
[...] CP_2
pagamento delle medesime somme in forza dello stesso atto di precetto.
Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata nel presente giudizio da
[...]
con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., per litispendenza ex art. 39 c.p.c.. CP_2
Le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) avuto riguardo alla natura documentale ed allo svolgimento del giudizio, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opposto e della terza intervenuta in solido tra loro.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposto, ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla parte opponente, in assenza dell'allegazione degli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa
grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé
condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura
carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché
una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023).
Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza _1
del diritto di di procedere ad esecuzione, in forza del precetto notificato in Controparte_1
data 25.9.2023, per l'importo di € 107.250,00;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda formulata nel presente giudizio da CP_2
con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., per litispendenza ex art. 39 c.p.c.;
3) rigetta la domanda di condanna dell'opposto, ex art. 96 c.p.c., formulata dalla parte opponente;
4) condanna la parte opposta e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 17.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà