Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 945
Articolo 2
Versione
14 gennaio 1954
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione agli ufficiali, al sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell' art. 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105 , salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1954