Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda, con la quale si chieda l'accertamento della invalidità del decreto di espropriazione e del provvedimento di determinazione della indennità, in quanto derivata dalla illegittimità degli atti e del procedimento che ne costituiscono il presupposto e particolarmente dalla circostanza che la P.A. abbia inesattamente individuato come applicabile all'esproprio in concreto realizzato un tipo di procedimento espropriativo diverso da quello previsto dalla legge, poiché in tal caso si lamenta la lesione dell'interesse legittimo alla regolarità dell'azione amministrativa ed al giusto procedimento, denunciandosi non già l'esplicazione da parte della P.A. di un'attività senza averne avuto assolutamente il potere, ma soltanto un cattivo esercizio del potere stesso, con la conseguenza che la controversia non potrebbe essere portata avanti al giudice ordinario, postulandosi da parte sua la determinazione dell'indennità adeguata al tipo di procedimento che sarebbe stato applicabile nella specie, previa disapplicazione del provvedimento determinativo dell'indennità (in conformità al tipo di procedimento erroneamente adottato), e dovendosi, in ogni caso, tenere conto che la stessa scelta operata dalla P.A. tra i procedimenti ablatori apprestati dall'ordinamento in relazione alle diverse finalità perseguite con l'esproprio, non è mai sindacabile dal giudice ordinario, neanche ai soli effetti della determinazione dell'indennità(nella specie si era lamentato che la P.A. aveva adottato il procedimento ablativo di cui alla legge n. 865 del 1971 con riferimento ad un'ipotesi disciplinata dalle disposizioni dell'art. 12 della legge n. 167 del 1962 in relazione all'art. 147 del T.U. n. 1523 del 1967).
Commentario • 1
- 1. Concorsi pubblici, graduatoria, scorrimento, limiti, disparità di vedute, giurisdizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 marzo 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/1999, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F. F. -
Dott. CE AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. CE SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AI AN, NO MA, NO IO, DE CA TA IL, DE CA ST, DE CA RO, DE CA AN, OR CE, OR MA, OR AN, DE CA TO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO AN FRANCO, rappresentati e difesi dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e, difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI ARBIB PASCUCCI 66, presso lo studio dell'avvocato CE DEL POZZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 372/96 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 25/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario VIGNALE;
udito l'Avvocato ZO DEL POZZO, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1976, CE UL, i germani AR e LI AL, LI De ST AL, i germani ZO, AR e CE DO, nonché NI De ST proposero al TAR di Puglia un ricorso contro il Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi, il Prefetto di Brindisi ed il Ministero degli Interni, per l'annullamento del decreto 29 dicembre 1975 n.5981/4 con il quale il Prefetto aveva pronunciato l'esproprio di suoli appartenenti ai ricorrenti, a favore del Consorzio predetto. I ricorrenti dedussero, tra l'altro, la violazione dell'art. 147 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n.1523 del 1967 e la falsa applicazione delle leggi n.865 del 1971 e 247 del 1974, l'illegittimità del procedimento ablativo e della procedura per la determinazione dell'indennità. Il TAR Puglia dichiarò il proprio difetto di giurisdizione su questa richiesta perché, a suo giudizio, i motivi esposti involgevano questioni attinenti a diritti soggettivi di competenza del giudice ordinario. La decisione venne confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 6 febbraio-25 marzo 1996. In essa l'organo di giustizia amministrativa ribadì la tesi del TAR e rilevò che la contestazione relativa alla norma di legge applicabile implicava la denuncia di una carenza di potere della p.a. nella determinazione dell'indennità e che, quindi, in base ad essa, il diritto di proprietà non era stato degradato ad interesse legittimo. Contro tale sentenza, gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un solo motivo illustrato da una memoria. Resistono con controricorso il Consorzio per lo sviluppo industriale, il Prefetto di Brindisi e il Ministero degli Interni chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevano i ricorrenti che in sede di ricorso amministrativo essi avevano denunciato l'illegittimità dell'intero procedimento ablativo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della normativa speciale di cui alla legge n.865 del 1971 fuori dei casi espressamente previsti, ossia anche alle ipotesi disciplinate dal T.U. n. 1523 del 1967. Osservano che per le espropriazioni disposte ai sensi del T.U. n. 1523 del 1967 per la realizzazione di alcune categorie di opere pubbliche dello Stato e di altri enti pubblici (con esclusione di tutte le altre) valevano ancora le disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 167 del 1962 nel casi previsti dall'art. 147 del detto T.U.. Sostengono, infine, che non avrebbero potuto applicarsi contemporaneamente la disciplina di cui al T.U. sul Mezzogiorno e quella sull'edilizia pubblica, stante l'organicità dei due procedimenti espropriativi e la non scindibilità del momento procedimentale da quella della determinazione dell'indennità. Concludono, pertanto, che sussiste la giurisdizione: del giudice amministrativo in ordine alla loro istanza.
Il ricorso è fondato.
Benché i motivi del ricorso proposto innanzi al TAR di Puglia fossero, in origine, tre, attualmente l'accertamento della giurisdizione deve essere limitato al primo di quei motivi. Ed, invero, già dopo la decisione di I grado, la sentenza fu impugnata innanzi al Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione a questa specifica domanda: Dichiararsi l'illegittimità (e, quindi, disporsi l'annullamento) del decreto di esproprio e degli alti presupposti, conseguenziali e connessi -compresi quelli della procedura espropriativa e del subprocedimento di determinazione dell'indennità di cui all'art. 16 della legge n.865 del 197- in conseguenza della violazione e della falsa applicazione dell'art. 147 D. P. R n. 1523 del 1967 e delle leggi n. 865 del 1971 e n. 247 del 1974.
Dalla illustrazione del motivo di ricorso emerge, quindi, che i ricorrenti, già a partire dalla iniziale formulazione della domanda, ricollegarono la violazione dell'interesse al giusto procedimento di determinazione dell'indennità, al patto che la p.a. avesse inesattamente individuato la normativa inerente al procedimento espropriativo volto alla realizzazione delle opere promosse da un Consorzio per lo sviluppo industriale. Quindi, solo indirettamente e sempre in questa ottica (e non m quella della rideterminazione dell'indennità) i ricorrenti denunciarono l'erroneo ricorso all'art.16 della legge, n.865 del 1971. Ebbene, la competenza giurisdizionale a conoscere una domanda che investa la regolarità del procedimento di esproprio (in generale) e di quello per la determinazione dell'indennità (in particolare), appartiene al giudice amministrativo, ossia al giudice deputato a verificare la lesione dell'interesse legittimo del cittadino alla regolarità dell'azione amministrativa. In altri termini, la domanda diretta all'accertamento dell'invalidità derivata del decreto di esproprio e del provvedimento di determinazione dell'indennità appartiene al giudice amministrativo, in quanto investe il problema dell'invalidità di un atto amministrativo per effetto dell'illegittimità dell'atto o procedimento presupposto.
La giurisdizione del giudice amministrativo sulla richiesta di annullamento degli atti amministrativi in questione, emerge anche dalla considerazione che mai il giudice ordinano potrebbe conoscere di una domanda con la quale fosse espressamente chiesta la disapplicazione di un atto di determinazione dell'indennità in conseguenza della adozione di un tipo di procedimento espropriativo diverso da quello previsto per l'esproprio concretamente realizzato. Ciò perché il giudice ordinario potrebbe accogliere la domanda sempre che potesse affermarsi che la p.a. avesse esplicato un'attività senza averne assolutamente il potere, laddove nella specie si potrebbe ipotizzare solo un cattivo esercizio del potere stesso, consistente nell'aver erroneamente individuato (o scelto), ed applicato alla fattispecie concreta, un procedimento espropriativo diverso da quello legale.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la scelta operata dalla p.a. tra i procedimenti ablatori apprestati dall'ordinamento in relazione alle diverse finalità da perseguire con l'esproprio, non è sindacabile dal giudice ordinario, neanche ai soli effetti della determinazione dell'indennità, data la stretta connessione e inscindibilità delle norme sul procedimento e quella sulla quantificazione dell'indennizzo (cfr. Cass. 5898/97, Cass. 3963/93, Cass. 7342/87 e innanzitutto Cass 5312/83).
Deve concludersi, quindi, in accoglimento del ricorso, che in relazione alla domanda de qua sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Ne consegue la necessità di cassare la sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Cassa la sentenza impugnata e dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999