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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RM
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 646/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] Persona_1
l'8/07/2011, deceduto l'11/5/2013, e sul figlio , nato a [...] Controparte_1
(TP) il 7/10/1999; , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), in proprio e nella qualità di nonno materno del minore deceduto C.F._3
; , nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1 Controparte_3
), in proprio e nella qualità di nonna materna del minore deceduto C.F._4
; , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1 Controparte_1
), in proprio e nella qualità di nonno paterno del minore deceduto C.F._5
; , nata a [...] l'[...] (C.F. Persona_1 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di nonna paterna del minore deceduto C.F._6
, tutti rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. VI Di RA Persona_1
pagina 1 di 21 (PEC: , unitamente e disgiuntamente, quanto Email_1
a , , e , all'avv. Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
VI LB (PEC: ; Email_2 appellanti contro
C.F. e Partita Iva , in persona del Sindaco e legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe
IN (PEC: ; Email_3 appellato
e
(C.F. e Partita Iva Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per P.IVA_2
mandato in atti, dall'Avv. Rosario Papania (PEC: ; Email_4 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 825/2019, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in data 25/09/2019, depositata telematicamente il 27/09/2019 e pubblicata in data 30/09/2019;
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo;
- respinta ogni contraria istanza;
- in linea preliminare ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame quindi riformare la sentenza impugnata nei termini sopra descritti;
- sempre in linea preliminare, procedere alla riapertura dell'istruzione probatoria e quindi accogliere la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 153 e seguenti del Codice di rito previa revoca dell'Ordinanza emessa il 22/01/2019 dal Sig. Giudice di primo grado e di tutte le pedisseque Ordinanze di rigetto e
pagina 2 di 21 concedere termine agli appellanti per indicare prove testimoniali come richiesto nella suddetta richiesta;
- all'esito, ammettere i mezzi di prova da indicare e fissare udienza di espletamento dei medesimi mezzi istruttori;
- sempre in linea preliminare, procedere alla riapertura dell'istruzione probatoria e ammettere le chieste CC.TT.UU. come indicate in atto di citazione, previa revoca dell'Ordinanza del 30/04/2018
e di tutte le pedisseque ordinanze di rigetto dell'ammissione delle suddette C.C.T.T.U.U.;
- all'esito procedere alla nomina dei chiesti C.CT.T.U.U. e fissare udienza per il giuramento dei nominandi CC.T.T.U.U.;
- nel merito accogliere tutti i motivi esposti nel presente atto di appello;
- di conseguenza, sempre nel merito, riformare l'appellata sentenza nella parte in cui non è stata accolta la domanda proposta in primo grado dagli appellanti così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
- e quindi accertare e dichiarare, previa riforma della sentenza di primo grado sul punto, che la morte del piccolo è attribuibile all'aggressione perpetrata ai suoi danni dal cane randagio Persona_1
introdottosi nella proprietà degli appellanti;
- all'esito accogliere la domanda proposta in primo grado dagli appellanti così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
- accertare e dichiarare, previa riforma della sentenza di primo grado sul punto, la natura e la qualifica di randagio del cane assassino, come emerge dalle circostanze probatorie che hanno definito il giudizio penale iscritto al N°1538/2013 R.G.N.R. mod. 21 della procura della Repubblica di
Marsala;
- di conseguenza condannare gli appellati, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo, al pagamento di quanto è di diritto degli odierni appellanti e come chiesto in sede di domanda originaria
e precisazione delle conclusioni;
- riformare la sentenza oggi impugnata nella parte in cui vengono condannati gli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite;
- quindi ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto tutte le domande esperite dagli appellanti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina 3 di 21 - Munire la sentenza di clausola esecutiva.
Con vittoria di spese competenze di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellato Controparte_5
“Preliminarmente si oppone alla riapertura dell'istruttoria e alla concessione dei termini per indicare prove testimoniali nonché alla ammissione dei mezzi di prova richiesti dagli appellanti;
si oppone altresì alla riapertura dell'istruttoria e alla nomina di CC.TT.UU. Pure richiesta dagli appellanti.
Nel merito conclude per il rigetto dell'appello perché infondato sia in fatto che in diritto e conseguentemente chiede la conferma in toto e in ogni singola parte della sentenza impugnata n°
825/2019 emessa dal Tribunale di Marsala in data 25/09/2019 e pubblicata in data 30/09/2019.
Chiede che la causa venga posta in decisone con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche”; per l'appellata Controparte_7
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incoato da controparte per violazione degli artt. 342, 345 e 348bis c.p.c., per i motivi meglio sopra esposti al punto n. 1 del presente atto, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata;
NEL MERITO, rigettare, perché infondato ed illegittimo, l'appello proposto dagli odierni appellanti avverso la sentenza n. 825/2019 emessa dal Tribunale di Marsala in data 30/09/2019 nella causa civile recante il N°103/2016 di R.G., con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Con vittoria di spese, onorari, spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, , e - i primi due Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 genitori del minore , deceduto in data 11/05/2013, e gli altri quattro nonni Persona_1
materni e paterni del minore - convenivano in giudizio il e l Controparte_5 [...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico, Controparte_6 morale ed esistenziale da essi subito, sia in proprio che iure hereditatis, per la morte del minore , asseritamente cagionata dai morsi di un cane randagio che, dopo Persona_1 essersi introdotto nel piazzale antistante l'abitazione del nonno materno (sita a CP_5
pagina 4 di 21 nella contrada Fiumelungo), ove il piccolo stava giocando, lo aveva assalito, aggredendolo e procurandogli delle lacerazioni alla carotide.
1.1. Nel dettaglio, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “ - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Preliminarmente:
• ai sensi dell'art. 186 quater e 278 c.p.c., condannare i convenuti solidali al pagamento in favore di ciascun attore di una provvisionale di €. 75.000,00 sussistendo in atti la piena prova attestante la responsabilità del e della Controparte_5 Controparte_7
Nel merito:
-respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
• accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità, in solido tra loro ed ognuno per la propria competenza e attribuzione di legge, del e della nella causazione Controparte_5 Controparte_7
del decesso del minore Persona_1
• condannare gli odierni convenuti, in solido, all'integrale rifusione in favore degli attori, ognuno per la qualità spiegata, di tutti i danni dagli stessi patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno biologico (fisico/psichico-psicologico/interrelazionale), il danno morale, il danno patrimoniale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alla morte del piccolo nella misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica e contabile Persona_1
o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità;
• rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al solido;
come per legge
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
2. Con comparsa depositata il 21/03/2016 si costituiva in giudizio il Controparte_5 contestando i fatti per come dedotti in citazione e la sussistenza della propria responsabilità, e chiedendo, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta o, in subordine, la riduzione dell'ammontare del risarcimento richiesto (tenuto conto della colpa concorrente di chi era tenuto alla sorveglianza del minore) e la condanna in via solidale o, in via alternativa, ciascuno secondo le rispettive colpe, dell Controparte_6
.
[...]
pagina 5 di 21 3. Con comparsa depositata il 7/04/2016 si costituiva in giudizio, altresì, l
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_6 relazione alla richiesta di danni avanzata dagli attori e contestando, nel merito, la sussistenza e la prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ad essa attribuita.
4. Con sentenza n. 825/2019 dei giorni 25-30 settembre 2019 il Tribunale di Marsala rigettava la domanda proposta e condannava gli attori, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dagli enti convenuti.
4.1. Il Tribunale, in particolare, confermate le ordinanze di rigetto delle istanze istruttorie articolate dagli attori nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e dell'istanza di rimessione in termini dai medesimi formulata, evidenziava l'esistenza di «un quadro frammentario e pieno di contraddizioni», tale da rendere «incerto non solo il fatto storico così come descritto in citazione ma anche la stessa effettiva riconducibilità causale della morte del piccolo Per_1 al morso di un cane”; rilevava, in ogni caso, che “anche ove gli attori avessero dimostrato che si trattava di un cane randagio, ciò non sarebbe stato sufficiente a dimostrare la colpa dei convenuti in merito ai danni descritti in citazione in quanto non vi è alcuna prova della concreta prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento da parte del . Controparte_5
5. Con atto di citazione notificato il 13/05/2020 , , Parte_1 Parte_2
, , e ognuno Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
nella qualità sopra indicata, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Marsala n. 825/2019, chiedendone la riforma nella parte in cui non sono state ammesse le richieste istruttorie e di C.T.U da essi articolate in primo grado e nella parte in cui è stata rigettata la domanda da essi spiegata, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali in favore dell e del CP_7 Controparte_5
5.1. Gli appellanti hanno chiesto pertanto, in via preliminare: - di accogliere la richiesta di inibitoria dagli stessi formulata, procrastinando l'esecutività dell'impugnata sentenza alla conclusione del presente procedimento;
- di ritenere fondati i motivi di appello proposti;
- di procedere alla riapertura dell'istruzione probatoria, accogliendo la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 153 e seguenti c.p.c., previa revoca dell'ordinanza emessa il 22/01/2019 e di tutte le successive ordinanze di rigetto, concedendo termine agli stessi per indicare le prove pagina 6 di 21 testimoniali;
- di procedere alla riapertura dell'istruzione probatoria, ammettendo, altresì, le chieste CC.TT.UU., previa revoca dell'ordinanza emessa il 30/04/2018 e di tutte le successive ordinanze di rigetto.
5.2. Nel merito, gli appellanti hanno chiesto: - di accertare e dichiarare, previa riforma della sentenza sul punto, che la morte del piccolo è da attribuire Persona_1 all'aggressione perpetrata ai suoi danni dal cane randagio introdottosi nella proprietà privata di , con conseguente accoglimento della domanda dagli stessi Controparte_2 proposta in prime cure;
- di accertare e dichiarare, inoltre, sempre previa riforma della sentenza sul punto, la natura e la qualifica di “randagio” del «cane assassino», come emergente «dalle circostanze probatorie che hanno definito il giudizio penale iscritto al n. R.G.N.R.
1538/2013 mod. 21 della procura della repubblica di Marsala», con conseguente condanna degli appellati, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo, al pagamento di quanto chiesto;
- di riformare, infine, la sentenza nella parte in cui essi sono stati condannati al pagamento delle spese di lite.
6. Con comparsa depositata il 6/10/2020 si è costituita l Controparte_6
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per
[...]
violazione degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello proposto, per infondatezza e illegittimità dello stesso, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
7. Con comparsa depositata l'8/10/2020 si è costituto, altresì, il Controparte_5 chiedendo, in via preliminare, il rigetto della chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, il rigetto dell'appello, per infondatezza in fatto e in diritto dello stesso, con conseguente conferma della sentenza appellata.
8. Sostituita l'udienza del giorno 4/06/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 10/06/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ex art. 190 cpv. c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
9. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall' ai sensi dell'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente identificate, Controparte_7
pagina 7 di 21 nell'atto di appello, le parti della sentenza di cui si è invocata la riforma, le censure proposte avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le norme di legge che si assumono violate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
La presente pronuncia nel merito, inoltre, esclude in radice la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
9.1. L'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 345 c.p.c. è invece fondata, avuto riguardo alla domanda spiegata nel presente giudizio di appello da Pt_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] CP_1
, che non risulta ritualmente formulata in primo grado.
[...]
10. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza per
«arbitraria ed erronea applicazione degli artt. 183 e seguenti c.p.c.», «arbitraria ed erronea applicazione degli artt. 153 e seguenti c.p.c.», «erronea mancata ammissione delle richieste istruttorie avanzata dagli appellanti nel giudizio di primo grado».
10.1. In particolare, gli appellanti hanno dedotto che, per puro “errore materiale/refuso”, al momento del deposito nel fascicolo telematico della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., il difensore ha depositato un file attinente ad un altro procedimento civile (la memoria, hanno precisato, era intestata con i loro nomi e, tuttavia, dopo un ampio spazio vuoto, conteneva la richiesta di ammissione di mezzi di prova testimoniali non pertinenti alla causa).
10.2. Secondo gli appellanti, la fattispecie in esame rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, c.p.c. (causa di decadenza non imputabile alla parte); pertanto, il
Giudice di prime cure avrebbe errato a rigettare, con ordinanza del 22/01/2019, per asserita tardività della proposizione della stessa, l'stanza di rimessione in termini dagli stessi formulata in data 3/12/2018. Essi, infatti, sarebbero venuti a conoscenza dell'errore di invio del file soltanto con l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie del 30/04/2018
e, quindi, il termine utile per avanzare la richiesta di cui all'art. 153 c.c. doveva decorrere da tale data, con la conseguenza che la domanda avanzata in data in data 3/12/2018 sarebbe stata tempestiva, in quanto precedente alla prima udienza utile (cioè l'udienza del
14/01/2019, fissata per la precisazione delle conclusioni).
pagina 8 di 21 11. Il motivo, con cui gli appellanti hanno sostanzialmente insistito nell'istanza di rimessione in termini per articolare prova testimoniale, già rigettata in primo grado, è infondato e va, pertanto, disatteso.
11.1. Ed invero, posto che, pacificamente, la prova testimoniale articolata nella memoria istruttoria depositata il 9/06/2017 è totalmente estranea al giudizio, correttamente il
Giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, sia per l'insussistenza di un errore incolpevole, sia per la tardività dell'istanza [cfr. ordinanza del
22/01/2019, poi confermata nella sentenza impugnata: «(…) rilevato che l'istanza di rimessione in termini non può essere accolta atteso che l'invio di memorie, contenenti richieste istruttorie non riferibili alla causa, appare frutto di un errore imputabile alla parte colpevole di non aver verificato attentamente il contenuto dell'atto di difensivo prima del suo inoltro al Tribunale o quanto meno al momento dell'invio della successiva memoria;
ritenuta l'istanza anche tardivamente proposta atteso che la stessa doveva essere avanzata alla prima udienza utile successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; rilevato che nessuna istanza di rimessione in termini è stata proposta all'udienza destinata all'ammissione delle prove nonostante i rilievi espressi dalla controparte in ordine all'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalla parte attrice in quanto riferiti ad altro sinistro (…)»].
In tutta evidenza, l'inoltro di una memoria contenente capitoli di prova testimoniale totalmente estranei al giudizio (perché relativi ad altro sinistro) non può integrare un errore incolpevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c., essendo frutto di una palese negligenza.
11.2. Peraltro, non può dubitarsi della tardività dell'istanza di rimessione in termini, avanzata per la prima volta (in data 3/12/2018) dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, in data 2/05/2018, e non formulata alla prima udienza utile, che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, è costituita dall'udienza del
29/01/2018, laddove i procuratori costituiti per il e per l hanno CP_5 CP_7 evidenziato l'inammissibilità delle prove articolate (cfr. verbale di udienza del
29/01/2018: «Gli altri procuratori rilevano che le richieste di prova avanzate dalla parte attrice non sono pertinenti alla causa in oggetto riferendosi ad altro sinistro»).
pagina 9 di 21 11.3. Infine (per completezza espositiva) non può che confermarsi il giudizio di assoluta irrilevanza dei capitoli di prova articolati dagli appellanti unitamente all'istanza di rimessione in termini, già espresso dal Tribunale.
A detta degli appellanti (cfr. note di trattazione scritta depositate il 30/05/2025) i capitoli di prova non ammessi miravano a provare: «- La presenza abituale di cani randagi nella zona dell'incidente; - L'omessa attivazione dei servizi di controllo da parte degli enti;
- La conoscenza della situazione di pericolo;
- Le modalità dell'aggressione».
L'allegazione è del tutto infondata.
Ed invero, come evidenziato nella sentenza impugnata, i capitoli di prova miravano «a chiedere conferma ai testi in ordine al contenuto degli atti di indagine già prodotti in giudizio e sopra esaminati e valutazioni inammissibili circa la proprietà del cane» (cfr. pag. 14 della sentenza e capitoli di prova con il Luogotenente il Sovrintendente Persona_2 Persona_3 il dott. del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, il dott. Testimone_1 Tes_2
del Commissariato di Castelvetrano).
[...]
Del tutto irrilevanti, poi, i capitoli articolati con la teste : al di là della Testimone_3
formulazione negativa dei capitoli di prova («vero è che ogni qualvolta lei si è recata in detto immobile non ha mai notato la presenza di alcun cane di alcuna razza» e «vero è che mai Lei ha visto un cane meticcio di colore bianco in detto immobile») ed in disparte ogni valutazione circa l'ammissibilità, i capitoli sono del tutto inconducenti rispetto al dichiarato fine di provare la presenza abituale di cani randagi nella zona dell'incidente, l'omessa attivazione dei servizi di controllo da parte degli enti, la conoscenza della situazione di pericolo, le modalità dell'aggressione.
12. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno lamentato la «erronea valutazione delle risultanze processuali» e l'«erroneo rigetto delle domande proposte».
12.1. Secondo la prospettazione degli appellanti, il Giudice di primo grado, pur in presenza della perizia medico-legale disposta dal P.M. (richiamata nella richiesta di archiviazione del P.M., poi accolta dal G.I.P. del medesimo Tribunale), in cui la morte del bambino era stata ricondotta ai morsi di un cane, avrebbe «valutato negativamente» il contenuto del fascicolo penale n. 153/2013 R.G.N.R. Mod. 21 relativo al decesso di
, sul presupposto che il decreto di archiviazione non sia assimilabile ad una Persona_1
pagina 10 di 21 sentenza di proscioglimento e non produca, quindi, alcun effetto preclusivo per il giudice civile in ordine alla valutazione della sussistenza del relativo illecito.
12.2. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe valutato solo alcune risultanze del detto fascicolo e non altre (avrebbe valutato solamente, e comunque parzialmente ed erroneamente, i verbali delle sommarie informazioni rese da essi appellanti alla Polizia
Giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, senza prendere in considerazione, invece, le risultanze dell'autopsia disposta dal Pubblico Ministero procedente).
Gli appellanti, segnatamente, hanno evidenziato:
- di aver riferito, nell'immediatezza, che il piccolo era caduto da alcune Persona_1 pedane di legno, ma di non aver osservato direttamente la dinamica dei fatti (essi erano, infatti, dentro casa, mentre il piccolo era fuori casa); Per_1
- che aveva un'età che non gli consentiva alcuna difesa dalla furia del cane, sicché Per_1 non avrebbero potuto sentire le urla;
- che il Giudice “distratto” avrebbe dovuto verificare che la proprietà immobiliare di era di mq 5.000 (cosicché poteva non essere stato visto Controparte_2
nell'immediatezza dei fatti);
- dai rilievi fotografici effettuati dalla Polizia Scientifica della Questura di si CP_6
evinceva che gli schizzi di sangue rinvenuti sulla ruota posteriore sinistra del fuoristrada presente sul luogo dell'accadimento del fatto, nonché sulla parte bassa della stessa e nella parte interna delle pedane di legno, non potevano essere riconducibili ad semplice caduta di dalle dette pedane (alte peraltro appena un metro); invero, il cane randagio, Per_1
dopo aver morso , avrebbe inveito contro il suo corpicino, così che «il sangue e gli Per_1 schizzi dello stesso arrivassero verso la ruota posteriore sinistra del fuoristrada suddetto nonché Per_1
verso la parte bassa della stessa ruota e la parte interna delle pedane di legno»; pertanto, sia dai predetti rilievi fotografici che dal verbale di ispezione cadaverica si evincerebbe che le lesioni accertate sul corpo del piccolo «sicuramente sono conseguenza della brutale Per_1
aggressione subita dallo stesso dal cane randagio». Per_1
13. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza per
“erronea qualificazione del cane”, sostenendo, in particolare, che il Tribunale avrebbe pagina 11 di 21 errato nel non ritenere provata la natura randagia del cane rinvenuto dagli organi inquirenti nella proprietà di . Controparte_2
13.1. La qualità di cane randagio, di contro, sarebbe evincibile dal fatto che il cane, rinvenuto dagli organi inquirenti legato ad una catena, non era di proprietà di CP_2
, ma era stato allo stesso affidato dalla Procura della Repubblica di Marsala (che
[...] gliene aveva ordinato la custodia presso la propria abitazione ai fini probatori, nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 1538/2013 mod. 21, conclusosi, poi, con l'archiviazione in favore degli indagati), e che era la prima volta che questo animale si presentava nella abitazione del , non essendo mai stato visto prima né da CP_2 quest'ultimo, né dai suoi familiari: ragione per cui non aveva mai fatto Controparte_2 denuncia della sua presenza agli organi competenti (cfr. pag. 23 dell'atto di appello: «La circostanza che gli attori non avessero fatto alcuna denuncia agli Organi competenti circa la sua presenza è dovuta al fatto che lo stesso animale non era mai stato visto dal Sig. e Controparte_2
nemmeno dai componenti della sua famiglia nei pressi e nelle vicinanze della sua abitazione»).
14. Tali motivi di appello (da esaminare congiuntamente, per ragioni di ordine logico) sono, ancor prima che infondati, totalmente irrilevanti.
14.1. Ed invero, il Giudice di primo grado, dopo aver evidenziato la contraddittorietà del quadro probatorio (tale da rendere «incerto non solo il fatto storico così come descritto in citazione ma anche la stessa effettiva riconducibilità causale della morte del piccolo al morso di un Per_1 cane») e la mancanza di prova della qualità di “randagio” del cane menzionato nel decreto di archiviazione del G.I.P. (tale da escludere «in radice ogni possibile ipotesi di addebito di responsabilità in capo agli enti convenuti»), ha rigettato la domanda anche sulla base delle argomentazioni che, per chiarezza, di seguito si trascrivono integralmente: «[deve] solo osservarsi per completezza espositiva che, anche ove gli attori avessero dimostrato che si trattava di un cane randagio, ciò non sarebbe stato sufficiente a dimostrare la colpa dei convenuti in merito ai danni descritti in citazione in quanto non vi è alcuna prova della concreta prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento da parte del Controparte_5
Occorre infatti rammentare che secondo la Suprema Corte “L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia,
pagina 12 di 21 ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass.
25/11/2005, n. 24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso….Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi, come nel caso di specie, ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Non a caso, in concreto, questa Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente preposto sia necessaria la prova della esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento. Si è detto, esemplificando che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste
d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla ASL e al rimaste inevase. E CP_5
tanto nell'ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art.
2043 c.c., e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c..” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, n.31957).
In conclusione, dunque, la prova degli elementi costitutivi dell'illecito contestato non è stata fornita da parte degli attori non avendo essi neppure dedotto di aver fatto segnalazioni poi rimaste inevase al
e all' della presenza di quel cane, di cui erano perfettamente a CP_5 Controparte_6 conoscenza.
Occorre infine osservare che i capitoli di prova articolati dagli attori nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. risultano non pertinenti alla vicenda per cui è causa e perciò non sono stati ammessi giusta ordinanza del 2 maggio 2018.
pagina 13 di 21 Si richiamano in questa sede per ragioni di economia le ragioni già esposte nell'ordinanza del 22 gennaio 2019 circa i motivi che hanno comportato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini avanzata dagli attori.
Ma vi è di più. Anche ove, in ipotesi fosse stata ammissibile la richiesta di rimessione in termini, i capitoli di prova orale articolati nella memoria allegata all'istanza avanzata dagli attori del 3 dicembre 2018 sarebbero comunque stati superflui ai fini della [decisione].
Gli attori con questi ulteriori capitoli, non ammessi in quanto irritualmente proposti oltre il termine perentorio già concesso, miravano infatti a chiedere conferma ai testi in ordine al contenuto degli atti di indagine già prodotti in giudizio e sopra esaminati e valutazioni inammissibili circa la proprietà del cane».
14.2. Orbene, tali argomentazioni della sentenza, finalizzate dal Giudice di primo grado a
“rafforzare” la motivazione della statuizione di rigetto, rimaste sostanzialmente immuni da gravame, nel loro nucleo essenziale, assumono, in realtà, rilievo dirimente, nell'ottica del principio della “ragione più liquida”.
Oltre alla giurisprudenza citata dal Giudice di primo grado, va richiamato, sul punto, il principio di diritto espresso in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui: «la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio
c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno»
(così Cass., sez. III, 23 giugno 2025, n. 16788).
Nel caso di specie, a prescindere dalla qualità di “randagio” o meno del cane, va ribadito, come correttamente evidenziato già dal Giudice di primo grado, che gli odierni appellanti non hanno neppure dedotto di aver fatto segnalazioni - poi rimaste inevase - al e CP_5
pagina 14 di 21 all' provinciale circa la presenza del cane;
anzi, con le prove testimoniali Controparte_6
(inammissibili) articolate nell'istanza di rimessione in termini, di cui si è detto, hanno chiesto di provare circostanze incompatibili con pregresse segnalazioni rimaste inascoltate
( cfr. il capitoli di prova con la teste , di cui si è fatta menzione al superiore Testimone_3 paragrafo 1.3.).
Invero, gli appellanti hanno inteso far discendere la responsabilità del (oltre che CP_5 dell , sic et simpliciter, dalla asserita aggressione del (presunto) cane randagio, così CP_7
configurando una responsabilità degli enti sostanzialmente oggettiva, in spregio ai consolidati principi vigenti in materia, che richiedono l'allegazione e la prova della colpa della pubblica amministrazione e del nesso di causa tra questa e il danno patito: allegazione e prova, nel caso di specie, del tutto carenti.
Peraltro, il ha dato conto, nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_5 dell'attività di prevenzione del fenomeno del randagismo svolta, in data antecedente al sinistro di cui è causa, con l'istituzione dell'anagrafe canina (ordinanza n. 70/2012), la stipula di una convenzione con l per la sterilizzazione dei cani randagi (atto CP_7 dell'1/2/2012), l'affidamento del servizio di cattura, mantenimento e trasporto dei cani randagi (ordinanza sindacale n. 204/2010), l'adozione di misure specifiche in esito a segnalazioni di cani randagi (ordinanza n. 117/2012); inoltre, ha esibito la nota della
Polizia Municipale del 5/6/2017, attestante l'assenza di segnalazioni della presenza (in data antecedente all'11/5/2013) di un cane randagio presso l'abitazione di CP_2
e in c.da Fiumelungo (cfr. allegato A alla memoria istruttoria
[...] Controparte_3 depositata in data 8/6/2017).
14.3. Tanto premesso, non è superfluo rilevare, in ogni caso, come i due motivi di appello siano del tutto infondati.
Richiamata, per relationem, la puntuale e dettagliata esposizione, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta in primo grado dagli appellanti e delle risultanze dei verbali di s.i.t. prodotte dall'appellato (cfr. pagg.
4-10 della sentenza Controparte_5 impugnata), deve in questa sede ribadirsi che gli attori non hanno prodotto la consulenza medica su cui fondano l'allegazione che il bambino sia deceduto proprio a causa dell'aggressione di un cane: consulenza richiamata dal P.M. nella richiesta di pagina 15 di 21 archiviazione a sua firma (accolta dal G.I.P.), in cui tale causa di decesso è descritta in termini di mera “verosimiglianza” [cfr. richiesta di archiviazione del 23/10/2013 nel procedimento penale n. R.G.N.R 1538/2013 a carico di , Parte_1 CP_3
e : «(…) In particolare si legge nella relazione di consulenza tecniche
[...] Controparte_2 che: “la ferita lacera rilevata nella regione laterale destra del collo – verosimilmente prodotta da morso di cane – è stata quella responsabile del decesso in quanto ha determinato la lacerazione della carotide determinando in tempi rapidi un arresto cardiocircolatorio secondario a shock emorragico»].
Pienamente condivisibile, pertanto, la conclusione, da parte del Tribunale, di impossibilità di addivenire ad un autonoma valutazione del compendio probatorio («Il Tribunale non è neppure in condizione di formulare una propria valutazione, distinta e autonoma rispetto a quella prospettata dal P.M. al momento della conclusione delle indagini penali, in ordine al nesso di causalità atteso che manca tra gli atti del processo proprio la consulenza medica richiamata dal
Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione a sua firma»).
A tale (scarno) quadro probatorio nulla aggiunge la comunicazione notizia di reato del
13/5/2013 (prodotta dagli attori in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), in cui la morte del bambino viene invece attribuita (anche in questo caso, in termini di
“verosimiglianza”) alla caduta da un'altezza di circa un metro e sessanta ed in cui, al contempo, sono riportate le considerazioni del medico legale (che Persona_4 evidenziava come fosse “indispensabile” l'esame autoptico, non prodotto) ed in cui si fa riferimento al prelievo di peli del cane rinvenuto sui luoghi, per l'effettuazione di esami di laboratorio di cui non è noto l'esito [cfr. C.N.R. del 13/5/2013 del Commissariato del
13/5/2013: “(…) Contestualmente dal sopralluogo di Polizia Scientifica effettuato da personale del locale Posto di Segnalamento e Documentazione con l'ausilio di persona del Gabinetto Provinciale di
emergeva, verosimilmente, che il bambino, dopo essere salito su un cosiddetto rimorchio, CP_6
adibito per il trasporto di cose, alto all'incirca mt. 1,60, servendosi di alcune pedane disposte casualmente a forma di scale, cadeva andando a sbattere il capo per terra, ove vi erano dei resti di ossa animali alcuni dei quali appuntiti, provocando le gravi lesioni mortali, ossa che venivano sottoposti a sequestro. Constatavano, tra l'altro, che poco distante, all'incirca mt. 2 vi era parcato un fuoristrada, ove in un cerchione anteriore notavano evidenti schizzi di sangue, causati probabilmente dall'impatto della caduta. Rilevavano altresì la presenza di un cane di razza meticcia, tipo maremmano, di media
pagina 16 di 21 taglia, dal quale venivano prelevati campionatura di peli di colore bianco, intrisi di sostanza rossastra presumibilmente ematica, al fine di effettuare analisi di laboratorio finalizzati ad estrarre il profilo del
DNA per eventuali comparazioni.
Contemporaneamente, il medico legale, dott. , nel corso dell'ispezione Persona_4
cadaverica, dopo aver descritto dettagliatamente le ferite riportate, attestava che l'epoca della morte risaliva alle 10,45 circa del 11.05.2013 e che le cause del decesso sono da attribuire a stato emorragico
e sindrome collassiale, ritenendo indispensabili l'esame autoptico. Si evidenzia ancora che il menzionato medico legale notava sul corpicino del bambino delle lesioni circolari di mm. 2 X 2 in regione scapola e spalla dx, conseguente all'azione di morsi dei canini di un cane”; cfr. anche verbale di sopralluogo, rinvenimento ed ispezione di cadavere dell'11/5/2013, prodotto dal Comune di ove sono riportate le dichiarazioni sottoscritte dal dr. : CP_5 Per_4
“per maggiore precisazione delle cause di morte il consulente tecnico ritiene che sia indispensabile
l'esame autoptico”].
Trova piena conferma, quindi, quel quadro «frammentario e pieno di contraddizioni» evidenziato dal Giudice di primo grado, che rende effettivamente «incerto non solo il fatto storico così come descritto in citazione ma anche la stessa effettiva riconducibilità causale della morte del piccolo al morso di un cane» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Per_1
14.4. Analoghe argomentazioni valgono per la presunta qualità di “randagio” del cane, la cui “aggressione” costituirebbe, secondo la prospettazione degli appellanti, la causa del decesso del bambino. Qualità che, invero, può ragionevolmente escludersi alla luce delle dichiarazioni dell'appellante e delle complessive risultanze istruttorie. Controparte_2
Gli appellanti hanno dedotto, sul punto, quanto segue: «(…) dimentica il Giudice di primo grado che al Sig. nonostante lo stesso non ne fosse proprietario, la Procura della Controparte_2
Repubblica ha ordinato la conservazione del suddetto cane presso la sua abitazione ai fini probatori in quanto era pendente il procedimento penale N° 1538/2013 R.G.N.R. Mod. 21 relativo al decesso di
nato a [...] l'[...]. Persona_1
Quindi il Sig. altro non ha fatto che eseguire un ORDINE della Procura della Controparte_2
Repubblica di Marsala e quindi al sopraluogo dell'11/05/2013 il suddetto cane era presente nell'abitazione del detto sol perché ordinato dalla suddetta Procura delle Controparte_2
Repubblica.
pagina 17 di 21 IL CANE NON ERA DI PROPRIETÀ DEL RM VINCENZO, NON ERA DALLO
STESSO ALIMENTATO E CIBATO, ERA LA PRIMA VOLTA CHE SI PRESENTAVA
NELL'ABITAZIONE DEL RM E SOPRATTUTTO ERA RANDAGIO E HA UCCISO
IL CC IA IT.
Se ciò fosse stato vero, il Sig. sarebbe stato rinviato a giudizio per incauto Controparte_2 affidamento e omicidio colposo (…)».
Tali allegazioni risultano smentite dalla documentazione in atti.
Non si rinviene, infatti, alcun “ordine” di custodire il cane impartito al dalla CP_2
Procura della Repubblica.
Come premesso, dalla C.N.R. del 13/5/2013 del Commissariato di Casteltevetrano si evince che il giorno della morte del bambino era presente, sui luoghi, un cane (“Rilevavano altresì la presenza di un cane di razza meticcia, tipo maremmano, di media taglia, dal quale venivano prelevati campionatura di peli di colore bianco, intrisi di sostanza rossastra presumibilmente ematica, al fine di effettuare analisi di laboratorio finalizzati ad estrarre il profilo del DNA per eventuali comparazioni”; cfr. anche rilievi fotografici dell'11/5/2013, prodotti dal di CP_5 CP_5
foto nn. 5 e 6: “Visione del cane, privo di collare, che si aggira liberamente all'interno dello spiazzo
e tra i mezzi in sosta con un imbrattamento di sostanza di colore rossastro presumibilmente ematica sul manto del collo”).
Nell'annotazione di P.G. del 5/6/2013 del Commissariato di Castelvetrano si legge quanto segue: “(…) Giunti sul posto alle ore 09:20, avevamo la presenza dei CP_3
, nata a [...] [...], moglie del predetto alla quale
[...] CP_2 Controparte_2
veniva chiesto se vi era suo marito e la stessa ci diceva che sarebbe arrivato a momenti. Veniva chiesto altresì alla stessa dove era tenuto il cane che era lì presente il giorno dell'incidente al nipote Per_1
e la stessa riferiva che il marito lo teneva legato in un casolare lì vicino.
Giunto intanto il predetto allo stesso venivano chieste notizie relative al cane Controparte_2
in parola e questo riferiva che lo teneva legato con una corda in un loro casolare lì vicino e che comunque il cane non era di sua proprietà, ma era un cane che stanziava in quella zona, facendo tra
l'altro andirivieni dalla sua proprietà dove è ubicata l'abitazione, a cui aveva libero accesso.
pagina 18 di 21 Quindi, ci accompagnava nel vicino casolare, raggiunto a piedi, dove i due Controparte_2 medici facevano il loro accertamento sul cane, che veniva trovato legato con una corda, sotto una tettoia.
Ad accertamento ultimato, il cane veniva lasciato in custodia al signor a cui il Controparte_2
medico raccomandava di tenerlo in condizioni adeguate” (cfr. annotazione di P.G. del
5/6/2017, prodotta dagli appellanti;
cfr. anche esito delega di indagini del 10/6/2013, prodotto dal Comune di “In ultimo, il cane veniva lasciato in custodia al signor CP_5
ammonendolo sulle garanzie del mantenimento e della salvaguardia del cane Parte_3 accettandone la custodia provvisoria”).
Soltanto il 5/6/2013, quindi, il cane è stato affidato “per le vie brevi” al , e non CP_2
dalla Procura della Repubblica, bensì dagli agenti di P.G. del Commissariato di
Castelvetrano, come confermato anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso CP_2
nel mese di dicembre 2013, allorquando si è opposto alla microchippatura del
[...] cane ordinata dal in data 11/12/2013 (cfr. allegato 7 della citazione: “Non CP_5
[accetto] l'Ordinanza Sindacale N° 53 dell'11-12-2013 già contestata dal mio avvocato Dott. VI
RA con nota del 18 novembre 2013 perché il cane non è di mia proprietà e mi è stato affidato per le vie brevi dal personale di Commissariato P.S. di Castelvetrano in attesa delle conclusioni delle indagini sulla morte di mio nipote, inoltre il cane deve essere microchippato ed iscritto all'anagrafe canina a nome del Comune di perché cane randagio e per come ha disposto l'Autorità CP_5
Giudiziaria”).
Di contro, il cane è stato rinvenuto sui luoghi già il giorno del sinistro (11/5/2013), a distanza di molte ore dalla tragica morte del piccolo , mentre si aggirava Per_1 liberamente all'interno dello spiazzo antistante l'abitazione del , tra i mezzi in CP_2
sosta (luoghi in cui, per stessa ammissione di , aveva libero accesso); il Controparte_2 successivo 5 giugno 2013 è stato rinvenuto legato sotto una tettoia e non ha mostrato, in occasione degli accertamenti eseguiti dal dirigente igiene allevamenti e igiene urbana, anche in presenza di estranei, atteggiamenti aggressivi (cfr. verbale di sopralluogo e constatazione del dr. prodotto dal Comune); solo dopo accertamenti, è stato Tes_1 affidato in custodia, “per le vie brevi”, al . CP_2
pagina 19 di 21 Meritano totale conferma, pertanto, le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, che ha evidenziato la “assoluta incertezza” finanche sulla natura randagia del cane rinvenuto sui luoghi.
15. Il quarto motivo di appello, con cui gli appellanti hanno lamentato la mancata ammissione della C.T.U. medico-legale («al fine di accertare il danno biologico da essi patito iure proprio e di accertare iure hereditatis l'entità del danno patito in vita dagli attori») e della
C.T.U. tecnico-contabile («al fine di accertare i danni patrimoniali patiti»), deve ritenersi assorbito dalle superiori considerazioni.
16. Il quinto ed ultimo motivo di appello, con cui gli appellanti hanno lamentato di essere stati condannati al pagamento delle spese di lite, è infondato, stante la conferma della loro soccombenza.
17. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
18. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da Parte_1 Parte_2 CP_2
, e in
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
proprio e nelle spiegate qualità, nei confronti del dell' Controparte_5 CP_7 avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 825/2019, dei giorni 25-30
[...]
settembre 2019, che conferma;
- condanna Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e in solido, al Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore degli appellati Controparte_5 CP_7
che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 3.500,00 per compensi
[...] professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
pagina 20 di 21 - dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RM
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 646/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] Persona_1
l'8/07/2011, deceduto l'11/5/2013, e sul figlio , nato a [...] Controparte_1
(TP) il 7/10/1999; , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), in proprio e nella qualità di nonno materno del minore deceduto C.F._3
; , nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1 Controparte_3
), in proprio e nella qualità di nonna materna del minore deceduto C.F._4
; , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1 Controparte_1
), in proprio e nella qualità di nonno paterno del minore deceduto C.F._5
; , nata a [...] l'[...] (C.F. Persona_1 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di nonna paterna del minore deceduto C.F._6
, tutti rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. VI Di RA Persona_1
pagina 1 di 21 (PEC: , unitamente e disgiuntamente, quanto Email_1
a , , e , all'avv. Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
VI LB (PEC: ; Email_2 appellanti contro
C.F. e Partita Iva , in persona del Sindaco e legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe
IN (PEC: ; Email_3 appellato
e
(C.F. e Partita Iva Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per P.IVA_2
mandato in atti, dall'Avv. Rosario Papania (PEC: ; Email_4 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 825/2019, pronunciata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in data 25/09/2019, depositata telematicamente il 27/09/2019 e pubblicata in data 30/09/2019;
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo;
- respinta ogni contraria istanza;
- in linea preliminare ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame quindi riformare la sentenza impugnata nei termini sopra descritti;
- sempre in linea preliminare, procedere alla riapertura dell'istruzione probatoria e quindi accogliere la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 153 e seguenti del Codice di rito previa revoca dell'Ordinanza emessa il 22/01/2019 dal Sig. Giudice di primo grado e di tutte le pedisseque Ordinanze di rigetto e
pagina 2 di 21 concedere termine agli appellanti per indicare prove testimoniali come richiesto nella suddetta richiesta;
- all'esito, ammettere i mezzi di prova da indicare e fissare udienza di espletamento dei medesimi mezzi istruttori;
- sempre in linea preliminare, procedere alla riapertura dell'istruzione probatoria e ammettere le chieste CC.TT.UU. come indicate in atto di citazione, previa revoca dell'Ordinanza del 30/04/2018
e di tutte le pedisseque ordinanze di rigetto dell'ammissione delle suddette C.C.T.T.U.U.;
- all'esito procedere alla nomina dei chiesti C.CT.T.U.U. e fissare udienza per il giuramento dei nominandi CC.T.T.U.U.;
- nel merito accogliere tutti i motivi esposti nel presente atto di appello;
- di conseguenza, sempre nel merito, riformare l'appellata sentenza nella parte in cui non è stata accolta la domanda proposta in primo grado dagli appellanti così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
- e quindi accertare e dichiarare, previa riforma della sentenza di primo grado sul punto, che la morte del piccolo è attribuibile all'aggressione perpetrata ai suoi danni dal cane randagio Persona_1
introdottosi nella proprietà degli appellanti;
- all'esito accogliere la domanda proposta in primo grado dagli appellanti così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
- accertare e dichiarare, previa riforma della sentenza di primo grado sul punto, la natura e la qualifica di randagio del cane assassino, come emerge dalle circostanze probatorie che hanno definito il giudizio penale iscritto al N°1538/2013 R.G.N.R. mod. 21 della procura della Repubblica di
Marsala;
- di conseguenza condannare gli appellati, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo, al pagamento di quanto è di diritto degli odierni appellanti e come chiesto in sede di domanda originaria
e precisazione delle conclusioni;
- riformare la sentenza oggi impugnata nella parte in cui vengono condannati gli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite;
- quindi ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto tutte le domande esperite dagli appellanti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
pagina 3 di 21 - Munire la sentenza di clausola esecutiva.
Con vittoria di spese competenze di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellato Controparte_5
“Preliminarmente si oppone alla riapertura dell'istruttoria e alla concessione dei termini per indicare prove testimoniali nonché alla ammissione dei mezzi di prova richiesti dagli appellanti;
si oppone altresì alla riapertura dell'istruttoria e alla nomina di CC.TT.UU. Pure richiesta dagli appellanti.
Nel merito conclude per il rigetto dell'appello perché infondato sia in fatto che in diritto e conseguentemente chiede la conferma in toto e in ogni singola parte della sentenza impugnata n°
825/2019 emessa dal Tribunale di Marsala in data 25/09/2019 e pubblicata in data 30/09/2019.
Chiede che la causa venga posta in decisone con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche”; per l'appellata Controparte_7
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incoato da controparte per violazione degli artt. 342, 345 e 348bis c.p.c., per i motivi meglio sopra esposti al punto n. 1 del presente atto, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata;
NEL MERITO, rigettare, perché infondato ed illegittimo, l'appello proposto dagli odierni appellanti avverso la sentenza n. 825/2019 emessa dal Tribunale di Marsala in data 30/09/2019 nella causa civile recante il N°103/2016 di R.G., con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Con vittoria di spese, onorari, spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, , e - i primi due Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 genitori del minore , deceduto in data 11/05/2013, e gli altri quattro nonni Persona_1
materni e paterni del minore - convenivano in giudizio il e l Controparte_5 [...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico, Controparte_6 morale ed esistenziale da essi subito, sia in proprio che iure hereditatis, per la morte del minore , asseritamente cagionata dai morsi di un cane randagio che, dopo Persona_1 essersi introdotto nel piazzale antistante l'abitazione del nonno materno (sita a CP_5
pagina 4 di 21 nella contrada Fiumelungo), ove il piccolo stava giocando, lo aveva assalito, aggredendolo e procurandogli delle lacerazioni alla carotide.
1.1. Nel dettaglio, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “ - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Preliminarmente:
• ai sensi dell'art. 186 quater e 278 c.p.c., condannare i convenuti solidali al pagamento in favore di ciascun attore di una provvisionale di €. 75.000,00 sussistendo in atti la piena prova attestante la responsabilità del e della Controparte_5 Controparte_7
Nel merito:
-respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
• accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità, in solido tra loro ed ognuno per la propria competenza e attribuzione di legge, del e della nella causazione Controparte_5 Controparte_7
del decesso del minore Persona_1
• condannare gli odierni convenuti, in solido, all'integrale rifusione in favore degli attori, ognuno per la qualità spiegata, di tutti i danni dagli stessi patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno biologico (fisico/psichico-psicologico/interrelazionale), il danno morale, il danno patrimoniale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alla morte del piccolo nella misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica e contabile Persona_1
o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità;
• rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al solido;
come per legge
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
2. Con comparsa depositata il 21/03/2016 si costituiva in giudizio il Controparte_5 contestando i fatti per come dedotti in citazione e la sussistenza della propria responsabilità, e chiedendo, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta o, in subordine, la riduzione dell'ammontare del risarcimento richiesto (tenuto conto della colpa concorrente di chi era tenuto alla sorveglianza del minore) e la condanna in via solidale o, in via alternativa, ciascuno secondo le rispettive colpe, dell Controparte_6
.
[...]
pagina 5 di 21 3. Con comparsa depositata il 7/04/2016 si costituiva in giudizio, altresì, l
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_6 relazione alla richiesta di danni avanzata dagli attori e contestando, nel merito, la sussistenza e la prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ad essa attribuita.
4. Con sentenza n. 825/2019 dei giorni 25-30 settembre 2019 il Tribunale di Marsala rigettava la domanda proposta e condannava gli attori, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dagli enti convenuti.
4.1. Il Tribunale, in particolare, confermate le ordinanze di rigetto delle istanze istruttorie articolate dagli attori nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e dell'istanza di rimessione in termini dai medesimi formulata, evidenziava l'esistenza di «un quadro frammentario e pieno di contraddizioni», tale da rendere «incerto non solo il fatto storico così come descritto in citazione ma anche la stessa effettiva riconducibilità causale della morte del piccolo Per_1 al morso di un cane”; rilevava, in ogni caso, che “anche ove gli attori avessero dimostrato che si trattava di un cane randagio, ciò non sarebbe stato sufficiente a dimostrare la colpa dei convenuti in merito ai danni descritti in citazione in quanto non vi è alcuna prova della concreta prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento da parte del . Controparte_5
5. Con atto di citazione notificato il 13/05/2020 , , Parte_1 Parte_2
, , e ognuno Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
nella qualità sopra indicata, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Marsala n. 825/2019, chiedendone la riforma nella parte in cui non sono state ammesse le richieste istruttorie e di C.T.U da essi articolate in primo grado e nella parte in cui è stata rigettata la domanda da essi spiegata, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali in favore dell e del CP_7 Controparte_5
5.1. Gli appellanti hanno chiesto pertanto, in via preliminare: - di accogliere la richiesta di inibitoria dagli stessi formulata, procrastinando l'esecutività dell'impugnata sentenza alla conclusione del presente procedimento;
- di ritenere fondati i motivi di appello proposti;
- di procedere alla riapertura dell'istruzione probatoria, accogliendo la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 153 e seguenti c.p.c., previa revoca dell'ordinanza emessa il 22/01/2019 e di tutte le successive ordinanze di rigetto, concedendo termine agli stessi per indicare le prove pagina 6 di 21 testimoniali;
- di procedere alla riapertura dell'istruzione probatoria, ammettendo, altresì, le chieste CC.TT.UU., previa revoca dell'ordinanza emessa il 30/04/2018 e di tutte le successive ordinanze di rigetto.
5.2. Nel merito, gli appellanti hanno chiesto: - di accertare e dichiarare, previa riforma della sentenza sul punto, che la morte del piccolo è da attribuire Persona_1 all'aggressione perpetrata ai suoi danni dal cane randagio introdottosi nella proprietà privata di , con conseguente accoglimento della domanda dagli stessi Controparte_2 proposta in prime cure;
- di accertare e dichiarare, inoltre, sempre previa riforma della sentenza sul punto, la natura e la qualifica di “randagio” del «cane assassino», come emergente «dalle circostanze probatorie che hanno definito il giudizio penale iscritto al n. R.G.N.R.
1538/2013 mod. 21 della procura della repubblica di Marsala», con conseguente condanna degli appellati, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo, al pagamento di quanto chiesto;
- di riformare, infine, la sentenza nella parte in cui essi sono stati condannati al pagamento delle spese di lite.
6. Con comparsa depositata il 6/10/2020 si è costituita l Controparte_6
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per
[...]
violazione degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello proposto, per infondatezza e illegittimità dello stesso, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
7. Con comparsa depositata l'8/10/2020 si è costituto, altresì, il Controparte_5 chiedendo, in via preliminare, il rigetto della chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, il rigetto dell'appello, per infondatezza in fatto e in diritto dello stesso, con conseguente conferma della sentenza appellata.
8. Sostituita l'udienza del giorno 4/06/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 10/06/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ex art. 190 cpv. c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
9. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall' ai sensi dell'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente identificate, Controparte_7
pagina 7 di 21 nell'atto di appello, le parti della sentenza di cui si è invocata la riforma, le censure proposte avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le norme di legge che si assumono violate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
La presente pronuncia nel merito, inoltre, esclude in radice la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
9.1. L'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 345 c.p.c. è invece fondata, avuto riguardo alla domanda spiegata nel presente giudizio di appello da Pt_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] CP_1
, che non risulta ritualmente formulata in primo grado.
[...]
10. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza per
«arbitraria ed erronea applicazione degli artt. 183 e seguenti c.p.c.», «arbitraria ed erronea applicazione degli artt. 153 e seguenti c.p.c.», «erronea mancata ammissione delle richieste istruttorie avanzata dagli appellanti nel giudizio di primo grado».
10.1. In particolare, gli appellanti hanno dedotto che, per puro “errore materiale/refuso”, al momento del deposito nel fascicolo telematico della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., il difensore ha depositato un file attinente ad un altro procedimento civile (la memoria, hanno precisato, era intestata con i loro nomi e, tuttavia, dopo un ampio spazio vuoto, conteneva la richiesta di ammissione di mezzi di prova testimoniali non pertinenti alla causa).
10.2. Secondo gli appellanti, la fattispecie in esame rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, c.p.c. (causa di decadenza non imputabile alla parte); pertanto, il
Giudice di prime cure avrebbe errato a rigettare, con ordinanza del 22/01/2019, per asserita tardività della proposizione della stessa, l'stanza di rimessione in termini dagli stessi formulata in data 3/12/2018. Essi, infatti, sarebbero venuti a conoscenza dell'errore di invio del file soltanto con l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie del 30/04/2018
e, quindi, il termine utile per avanzare la richiesta di cui all'art. 153 c.c. doveva decorrere da tale data, con la conseguenza che la domanda avanzata in data in data 3/12/2018 sarebbe stata tempestiva, in quanto precedente alla prima udienza utile (cioè l'udienza del
14/01/2019, fissata per la precisazione delle conclusioni).
pagina 8 di 21 11. Il motivo, con cui gli appellanti hanno sostanzialmente insistito nell'istanza di rimessione in termini per articolare prova testimoniale, già rigettata in primo grado, è infondato e va, pertanto, disatteso.
11.1. Ed invero, posto che, pacificamente, la prova testimoniale articolata nella memoria istruttoria depositata il 9/06/2017 è totalmente estranea al giudizio, correttamente il
Giudice di primo grado ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, sia per l'insussistenza di un errore incolpevole, sia per la tardività dell'istanza [cfr. ordinanza del
22/01/2019, poi confermata nella sentenza impugnata: «(…) rilevato che l'istanza di rimessione in termini non può essere accolta atteso che l'invio di memorie, contenenti richieste istruttorie non riferibili alla causa, appare frutto di un errore imputabile alla parte colpevole di non aver verificato attentamente il contenuto dell'atto di difensivo prima del suo inoltro al Tribunale o quanto meno al momento dell'invio della successiva memoria;
ritenuta l'istanza anche tardivamente proposta atteso che la stessa doveva essere avanzata alla prima udienza utile successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; rilevato che nessuna istanza di rimessione in termini è stata proposta all'udienza destinata all'ammissione delle prove nonostante i rilievi espressi dalla controparte in ordine all'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalla parte attrice in quanto riferiti ad altro sinistro (…)»].
In tutta evidenza, l'inoltro di una memoria contenente capitoli di prova testimoniale totalmente estranei al giudizio (perché relativi ad altro sinistro) non può integrare un errore incolpevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c., essendo frutto di una palese negligenza.
11.2. Peraltro, non può dubitarsi della tardività dell'istanza di rimessione in termini, avanzata per la prima volta (in data 3/12/2018) dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, in data 2/05/2018, e non formulata alla prima udienza utile, che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, è costituita dall'udienza del
29/01/2018, laddove i procuratori costituiti per il e per l hanno CP_5 CP_7 evidenziato l'inammissibilità delle prove articolate (cfr. verbale di udienza del
29/01/2018: «Gli altri procuratori rilevano che le richieste di prova avanzate dalla parte attrice non sono pertinenti alla causa in oggetto riferendosi ad altro sinistro»).
pagina 9 di 21 11.3. Infine (per completezza espositiva) non può che confermarsi il giudizio di assoluta irrilevanza dei capitoli di prova articolati dagli appellanti unitamente all'istanza di rimessione in termini, già espresso dal Tribunale.
A detta degli appellanti (cfr. note di trattazione scritta depositate il 30/05/2025) i capitoli di prova non ammessi miravano a provare: «- La presenza abituale di cani randagi nella zona dell'incidente; - L'omessa attivazione dei servizi di controllo da parte degli enti;
- La conoscenza della situazione di pericolo;
- Le modalità dell'aggressione».
L'allegazione è del tutto infondata.
Ed invero, come evidenziato nella sentenza impugnata, i capitoli di prova miravano «a chiedere conferma ai testi in ordine al contenuto degli atti di indagine già prodotti in giudizio e sopra esaminati e valutazioni inammissibili circa la proprietà del cane» (cfr. pag. 14 della sentenza e capitoli di prova con il Luogotenente il Sovrintendente Persona_2 Persona_3 il dott. del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, il dott. Testimone_1 Tes_2
del Commissariato di Castelvetrano).
[...]
Del tutto irrilevanti, poi, i capitoli articolati con la teste : al di là della Testimone_3
formulazione negativa dei capitoli di prova («vero è che ogni qualvolta lei si è recata in detto immobile non ha mai notato la presenza di alcun cane di alcuna razza» e «vero è che mai Lei ha visto un cane meticcio di colore bianco in detto immobile») ed in disparte ogni valutazione circa l'ammissibilità, i capitoli sono del tutto inconducenti rispetto al dichiarato fine di provare la presenza abituale di cani randagi nella zona dell'incidente, l'omessa attivazione dei servizi di controllo da parte degli enti, la conoscenza della situazione di pericolo, le modalità dell'aggressione.
12. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti hanno lamentato la «erronea valutazione delle risultanze processuali» e l'«erroneo rigetto delle domande proposte».
12.1. Secondo la prospettazione degli appellanti, il Giudice di primo grado, pur in presenza della perizia medico-legale disposta dal P.M. (richiamata nella richiesta di archiviazione del P.M., poi accolta dal G.I.P. del medesimo Tribunale), in cui la morte del bambino era stata ricondotta ai morsi di un cane, avrebbe «valutato negativamente» il contenuto del fascicolo penale n. 153/2013 R.G.N.R. Mod. 21 relativo al decesso di
, sul presupposto che il decreto di archiviazione non sia assimilabile ad una Persona_1
pagina 10 di 21 sentenza di proscioglimento e non produca, quindi, alcun effetto preclusivo per il giudice civile in ordine alla valutazione della sussistenza del relativo illecito.
12.2. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe valutato solo alcune risultanze del detto fascicolo e non altre (avrebbe valutato solamente, e comunque parzialmente ed erroneamente, i verbali delle sommarie informazioni rese da essi appellanti alla Polizia
Giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, senza prendere in considerazione, invece, le risultanze dell'autopsia disposta dal Pubblico Ministero procedente).
Gli appellanti, segnatamente, hanno evidenziato:
- di aver riferito, nell'immediatezza, che il piccolo era caduto da alcune Persona_1 pedane di legno, ma di non aver osservato direttamente la dinamica dei fatti (essi erano, infatti, dentro casa, mentre il piccolo era fuori casa); Per_1
- che aveva un'età che non gli consentiva alcuna difesa dalla furia del cane, sicché Per_1 non avrebbero potuto sentire le urla;
- che il Giudice “distratto” avrebbe dovuto verificare che la proprietà immobiliare di era di mq 5.000 (cosicché poteva non essere stato visto Controparte_2
nell'immediatezza dei fatti);
- dai rilievi fotografici effettuati dalla Polizia Scientifica della Questura di si CP_6
evinceva che gli schizzi di sangue rinvenuti sulla ruota posteriore sinistra del fuoristrada presente sul luogo dell'accadimento del fatto, nonché sulla parte bassa della stessa e nella parte interna delle pedane di legno, non potevano essere riconducibili ad semplice caduta di dalle dette pedane (alte peraltro appena un metro); invero, il cane randagio, Per_1
dopo aver morso , avrebbe inveito contro il suo corpicino, così che «il sangue e gli Per_1 schizzi dello stesso arrivassero verso la ruota posteriore sinistra del fuoristrada suddetto nonché Per_1
verso la parte bassa della stessa ruota e la parte interna delle pedane di legno»; pertanto, sia dai predetti rilievi fotografici che dal verbale di ispezione cadaverica si evincerebbe che le lesioni accertate sul corpo del piccolo «sicuramente sono conseguenza della brutale Per_1
aggressione subita dallo stesso dal cane randagio». Per_1
13. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza per
“erronea qualificazione del cane”, sostenendo, in particolare, che il Tribunale avrebbe pagina 11 di 21 errato nel non ritenere provata la natura randagia del cane rinvenuto dagli organi inquirenti nella proprietà di . Controparte_2
13.1. La qualità di cane randagio, di contro, sarebbe evincibile dal fatto che il cane, rinvenuto dagli organi inquirenti legato ad una catena, non era di proprietà di CP_2
, ma era stato allo stesso affidato dalla Procura della Repubblica di Marsala (che
[...] gliene aveva ordinato la custodia presso la propria abitazione ai fini probatori, nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 1538/2013 mod. 21, conclusosi, poi, con l'archiviazione in favore degli indagati), e che era la prima volta che questo animale si presentava nella abitazione del , non essendo mai stato visto prima né da CP_2 quest'ultimo, né dai suoi familiari: ragione per cui non aveva mai fatto Controparte_2 denuncia della sua presenza agli organi competenti (cfr. pag. 23 dell'atto di appello: «La circostanza che gli attori non avessero fatto alcuna denuncia agli Organi competenti circa la sua presenza è dovuta al fatto che lo stesso animale non era mai stato visto dal Sig. e Controparte_2
nemmeno dai componenti della sua famiglia nei pressi e nelle vicinanze della sua abitazione»).
14. Tali motivi di appello (da esaminare congiuntamente, per ragioni di ordine logico) sono, ancor prima che infondati, totalmente irrilevanti.
14.1. Ed invero, il Giudice di primo grado, dopo aver evidenziato la contraddittorietà del quadro probatorio (tale da rendere «incerto non solo il fatto storico così come descritto in citazione ma anche la stessa effettiva riconducibilità causale della morte del piccolo al morso di un Per_1 cane») e la mancanza di prova della qualità di “randagio” del cane menzionato nel decreto di archiviazione del G.I.P. (tale da escludere «in radice ogni possibile ipotesi di addebito di responsabilità in capo agli enti convenuti»), ha rigettato la domanda anche sulla base delle argomentazioni che, per chiarezza, di seguito si trascrivono integralmente: «[deve] solo osservarsi per completezza espositiva che, anche ove gli attori avessero dimostrato che si trattava di un cane randagio, ciò non sarebbe stato sufficiente a dimostrare la colpa dei convenuti in merito ai danni descritti in citazione in quanto non vi è alcuna prova della concreta prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento da parte del Controparte_5
Occorre infatti rammentare che secondo la Suprema Corte “L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia,
pagina 12 di 21 ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass.
25/11/2005, n. 24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso….Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi, come nel caso di specie, ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Non a caso, in concreto, questa Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente preposto sia necessaria la prova della esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento. Si è detto, esemplificando che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste
d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla ASL e al rimaste inevase. E CP_5
tanto nell'ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art.
2043 c.c., e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c..” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, n.31957).
In conclusione, dunque, la prova degli elementi costitutivi dell'illecito contestato non è stata fornita da parte degli attori non avendo essi neppure dedotto di aver fatto segnalazioni poi rimaste inevase al
e all' della presenza di quel cane, di cui erano perfettamente a CP_5 Controparte_6 conoscenza.
Occorre infine osservare che i capitoli di prova articolati dagli attori nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. risultano non pertinenti alla vicenda per cui è causa e perciò non sono stati ammessi giusta ordinanza del 2 maggio 2018.
pagina 13 di 21 Si richiamano in questa sede per ragioni di economia le ragioni già esposte nell'ordinanza del 22 gennaio 2019 circa i motivi che hanno comportato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini avanzata dagli attori.
Ma vi è di più. Anche ove, in ipotesi fosse stata ammissibile la richiesta di rimessione in termini, i capitoli di prova orale articolati nella memoria allegata all'istanza avanzata dagli attori del 3 dicembre 2018 sarebbero comunque stati superflui ai fini della [decisione].
Gli attori con questi ulteriori capitoli, non ammessi in quanto irritualmente proposti oltre il termine perentorio già concesso, miravano infatti a chiedere conferma ai testi in ordine al contenuto degli atti di indagine già prodotti in giudizio e sopra esaminati e valutazioni inammissibili circa la proprietà del cane».
14.2. Orbene, tali argomentazioni della sentenza, finalizzate dal Giudice di primo grado a
“rafforzare” la motivazione della statuizione di rigetto, rimaste sostanzialmente immuni da gravame, nel loro nucleo essenziale, assumono, in realtà, rilievo dirimente, nell'ottica del principio della “ragione più liquida”.
Oltre alla giurisprudenza citata dal Giudice di primo grado, va richiamato, sul punto, il principio di diritto espresso in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui: «la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio
c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno»
(così Cass., sez. III, 23 giugno 2025, n. 16788).
Nel caso di specie, a prescindere dalla qualità di “randagio” o meno del cane, va ribadito, come correttamente evidenziato già dal Giudice di primo grado, che gli odierni appellanti non hanno neppure dedotto di aver fatto segnalazioni - poi rimaste inevase - al e CP_5
pagina 14 di 21 all' provinciale circa la presenza del cane;
anzi, con le prove testimoniali Controparte_6
(inammissibili) articolate nell'istanza di rimessione in termini, di cui si è detto, hanno chiesto di provare circostanze incompatibili con pregresse segnalazioni rimaste inascoltate
( cfr. il capitoli di prova con la teste , di cui si è fatta menzione al superiore Testimone_3 paragrafo 1.3.).
Invero, gli appellanti hanno inteso far discendere la responsabilità del (oltre che CP_5 dell , sic et simpliciter, dalla asserita aggressione del (presunto) cane randagio, così CP_7
configurando una responsabilità degli enti sostanzialmente oggettiva, in spregio ai consolidati principi vigenti in materia, che richiedono l'allegazione e la prova della colpa della pubblica amministrazione e del nesso di causa tra questa e il danno patito: allegazione e prova, nel caso di specie, del tutto carenti.
Peraltro, il ha dato conto, nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_5 dell'attività di prevenzione del fenomeno del randagismo svolta, in data antecedente al sinistro di cui è causa, con l'istituzione dell'anagrafe canina (ordinanza n. 70/2012), la stipula di una convenzione con l per la sterilizzazione dei cani randagi (atto CP_7 dell'1/2/2012), l'affidamento del servizio di cattura, mantenimento e trasporto dei cani randagi (ordinanza sindacale n. 204/2010), l'adozione di misure specifiche in esito a segnalazioni di cani randagi (ordinanza n. 117/2012); inoltre, ha esibito la nota della
Polizia Municipale del 5/6/2017, attestante l'assenza di segnalazioni della presenza (in data antecedente all'11/5/2013) di un cane randagio presso l'abitazione di CP_2
e in c.da Fiumelungo (cfr. allegato A alla memoria istruttoria
[...] Controparte_3 depositata in data 8/6/2017).
14.3. Tanto premesso, non è superfluo rilevare, in ogni caso, come i due motivi di appello siano del tutto infondati.
Richiamata, per relationem, la puntuale e dettagliata esposizione, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta in primo grado dagli appellanti e delle risultanze dei verbali di s.i.t. prodotte dall'appellato (cfr. pagg.
4-10 della sentenza Controparte_5 impugnata), deve in questa sede ribadirsi che gli attori non hanno prodotto la consulenza medica su cui fondano l'allegazione che il bambino sia deceduto proprio a causa dell'aggressione di un cane: consulenza richiamata dal P.M. nella richiesta di pagina 15 di 21 archiviazione a sua firma (accolta dal G.I.P.), in cui tale causa di decesso è descritta in termini di mera “verosimiglianza” [cfr. richiesta di archiviazione del 23/10/2013 nel procedimento penale n. R.G.N.R 1538/2013 a carico di , Parte_1 CP_3
e : «(…) In particolare si legge nella relazione di consulenza tecniche
[...] Controparte_2 che: “la ferita lacera rilevata nella regione laterale destra del collo – verosimilmente prodotta da morso di cane – è stata quella responsabile del decesso in quanto ha determinato la lacerazione della carotide determinando in tempi rapidi un arresto cardiocircolatorio secondario a shock emorragico»].
Pienamente condivisibile, pertanto, la conclusione, da parte del Tribunale, di impossibilità di addivenire ad un autonoma valutazione del compendio probatorio («Il Tribunale non è neppure in condizione di formulare una propria valutazione, distinta e autonoma rispetto a quella prospettata dal P.M. al momento della conclusione delle indagini penali, in ordine al nesso di causalità atteso che manca tra gli atti del processo proprio la consulenza medica richiamata dal
Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione a sua firma»).
A tale (scarno) quadro probatorio nulla aggiunge la comunicazione notizia di reato del
13/5/2013 (prodotta dagli attori in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), in cui la morte del bambino viene invece attribuita (anche in questo caso, in termini di
“verosimiglianza”) alla caduta da un'altezza di circa un metro e sessanta ed in cui, al contempo, sono riportate le considerazioni del medico legale (che Persona_4 evidenziava come fosse “indispensabile” l'esame autoptico, non prodotto) ed in cui si fa riferimento al prelievo di peli del cane rinvenuto sui luoghi, per l'effettuazione di esami di laboratorio di cui non è noto l'esito [cfr. C.N.R. del 13/5/2013 del Commissariato del
13/5/2013: “(…) Contestualmente dal sopralluogo di Polizia Scientifica effettuato da personale del locale Posto di Segnalamento e Documentazione con l'ausilio di persona del Gabinetto Provinciale di
emergeva, verosimilmente, che il bambino, dopo essere salito su un cosiddetto rimorchio, CP_6
adibito per il trasporto di cose, alto all'incirca mt. 1,60, servendosi di alcune pedane disposte casualmente a forma di scale, cadeva andando a sbattere il capo per terra, ove vi erano dei resti di ossa animali alcuni dei quali appuntiti, provocando le gravi lesioni mortali, ossa che venivano sottoposti a sequestro. Constatavano, tra l'altro, che poco distante, all'incirca mt. 2 vi era parcato un fuoristrada, ove in un cerchione anteriore notavano evidenti schizzi di sangue, causati probabilmente dall'impatto della caduta. Rilevavano altresì la presenza di un cane di razza meticcia, tipo maremmano, di media
pagina 16 di 21 taglia, dal quale venivano prelevati campionatura di peli di colore bianco, intrisi di sostanza rossastra presumibilmente ematica, al fine di effettuare analisi di laboratorio finalizzati ad estrarre il profilo del
DNA per eventuali comparazioni.
Contemporaneamente, il medico legale, dott. , nel corso dell'ispezione Persona_4
cadaverica, dopo aver descritto dettagliatamente le ferite riportate, attestava che l'epoca della morte risaliva alle 10,45 circa del 11.05.2013 e che le cause del decesso sono da attribuire a stato emorragico
e sindrome collassiale, ritenendo indispensabili l'esame autoptico. Si evidenzia ancora che il menzionato medico legale notava sul corpicino del bambino delle lesioni circolari di mm. 2 X 2 in regione scapola e spalla dx, conseguente all'azione di morsi dei canini di un cane”; cfr. anche verbale di sopralluogo, rinvenimento ed ispezione di cadavere dell'11/5/2013, prodotto dal Comune di ove sono riportate le dichiarazioni sottoscritte dal dr. : CP_5 Per_4
“per maggiore precisazione delle cause di morte il consulente tecnico ritiene che sia indispensabile
l'esame autoptico”].
Trova piena conferma, quindi, quel quadro «frammentario e pieno di contraddizioni» evidenziato dal Giudice di primo grado, che rende effettivamente «incerto non solo il fatto storico così come descritto in citazione ma anche la stessa effettiva riconducibilità causale della morte del piccolo al morso di un cane» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Per_1
14.4. Analoghe argomentazioni valgono per la presunta qualità di “randagio” del cane, la cui “aggressione” costituirebbe, secondo la prospettazione degli appellanti, la causa del decesso del bambino. Qualità che, invero, può ragionevolmente escludersi alla luce delle dichiarazioni dell'appellante e delle complessive risultanze istruttorie. Controparte_2
Gli appellanti hanno dedotto, sul punto, quanto segue: «(…) dimentica il Giudice di primo grado che al Sig. nonostante lo stesso non ne fosse proprietario, la Procura della Controparte_2
Repubblica ha ordinato la conservazione del suddetto cane presso la sua abitazione ai fini probatori in quanto era pendente il procedimento penale N° 1538/2013 R.G.N.R. Mod. 21 relativo al decesso di
nato a [...] l'[...]. Persona_1
Quindi il Sig. altro non ha fatto che eseguire un ORDINE della Procura della Controparte_2
Repubblica di Marsala e quindi al sopraluogo dell'11/05/2013 il suddetto cane era presente nell'abitazione del detto sol perché ordinato dalla suddetta Procura delle Controparte_2
Repubblica.
pagina 17 di 21 IL CANE NON ERA DI PROPRIETÀ DEL RM VINCENZO, NON ERA DALLO
STESSO ALIMENTATO E CIBATO, ERA LA PRIMA VOLTA CHE SI PRESENTAVA
NELL'ABITAZIONE DEL RM E SOPRATTUTTO ERA RANDAGIO E HA UCCISO
IL CC IA IT.
Se ciò fosse stato vero, il Sig. sarebbe stato rinviato a giudizio per incauto Controparte_2 affidamento e omicidio colposo (…)».
Tali allegazioni risultano smentite dalla documentazione in atti.
Non si rinviene, infatti, alcun “ordine” di custodire il cane impartito al dalla CP_2
Procura della Repubblica.
Come premesso, dalla C.N.R. del 13/5/2013 del Commissariato di Casteltevetrano si evince che il giorno della morte del bambino era presente, sui luoghi, un cane (“Rilevavano altresì la presenza di un cane di razza meticcia, tipo maremmano, di media taglia, dal quale venivano prelevati campionatura di peli di colore bianco, intrisi di sostanza rossastra presumibilmente ematica, al fine di effettuare analisi di laboratorio finalizzati ad estrarre il profilo del DNA per eventuali comparazioni”; cfr. anche rilievi fotografici dell'11/5/2013, prodotti dal di CP_5 CP_5
foto nn. 5 e 6: “Visione del cane, privo di collare, che si aggira liberamente all'interno dello spiazzo
e tra i mezzi in sosta con un imbrattamento di sostanza di colore rossastro presumibilmente ematica sul manto del collo”).
Nell'annotazione di P.G. del 5/6/2013 del Commissariato di Castelvetrano si legge quanto segue: “(…) Giunti sul posto alle ore 09:20, avevamo la presenza dei CP_3
, nata a [...] [...], moglie del predetto alla quale
[...] CP_2 Controparte_2
veniva chiesto se vi era suo marito e la stessa ci diceva che sarebbe arrivato a momenti. Veniva chiesto altresì alla stessa dove era tenuto il cane che era lì presente il giorno dell'incidente al nipote Per_1
e la stessa riferiva che il marito lo teneva legato in un casolare lì vicino.
Giunto intanto il predetto allo stesso venivano chieste notizie relative al cane Controparte_2
in parola e questo riferiva che lo teneva legato con una corda in un loro casolare lì vicino e che comunque il cane non era di sua proprietà, ma era un cane che stanziava in quella zona, facendo tra
l'altro andirivieni dalla sua proprietà dove è ubicata l'abitazione, a cui aveva libero accesso.
pagina 18 di 21 Quindi, ci accompagnava nel vicino casolare, raggiunto a piedi, dove i due Controparte_2 medici facevano il loro accertamento sul cane, che veniva trovato legato con una corda, sotto una tettoia.
Ad accertamento ultimato, il cane veniva lasciato in custodia al signor a cui il Controparte_2
medico raccomandava di tenerlo in condizioni adeguate” (cfr. annotazione di P.G. del
5/6/2017, prodotta dagli appellanti;
cfr. anche esito delega di indagini del 10/6/2013, prodotto dal Comune di “In ultimo, il cane veniva lasciato in custodia al signor CP_5
ammonendolo sulle garanzie del mantenimento e della salvaguardia del cane Parte_3 accettandone la custodia provvisoria”).
Soltanto il 5/6/2013, quindi, il cane è stato affidato “per le vie brevi” al , e non CP_2
dalla Procura della Repubblica, bensì dagli agenti di P.G. del Commissariato di
Castelvetrano, come confermato anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso CP_2
nel mese di dicembre 2013, allorquando si è opposto alla microchippatura del
[...] cane ordinata dal in data 11/12/2013 (cfr. allegato 7 della citazione: “Non CP_5
[accetto] l'Ordinanza Sindacale N° 53 dell'11-12-2013 già contestata dal mio avvocato Dott. VI
RA con nota del 18 novembre 2013 perché il cane non è di mia proprietà e mi è stato affidato per le vie brevi dal personale di Commissariato P.S. di Castelvetrano in attesa delle conclusioni delle indagini sulla morte di mio nipote, inoltre il cane deve essere microchippato ed iscritto all'anagrafe canina a nome del Comune di perché cane randagio e per come ha disposto l'Autorità CP_5
Giudiziaria”).
Di contro, il cane è stato rinvenuto sui luoghi già il giorno del sinistro (11/5/2013), a distanza di molte ore dalla tragica morte del piccolo , mentre si aggirava Per_1 liberamente all'interno dello spiazzo antistante l'abitazione del , tra i mezzi in CP_2
sosta (luoghi in cui, per stessa ammissione di , aveva libero accesso); il Controparte_2 successivo 5 giugno 2013 è stato rinvenuto legato sotto una tettoia e non ha mostrato, in occasione degli accertamenti eseguiti dal dirigente igiene allevamenti e igiene urbana, anche in presenza di estranei, atteggiamenti aggressivi (cfr. verbale di sopralluogo e constatazione del dr. prodotto dal Comune); solo dopo accertamenti, è stato Tes_1 affidato in custodia, “per le vie brevi”, al . CP_2
pagina 19 di 21 Meritano totale conferma, pertanto, le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, che ha evidenziato la “assoluta incertezza” finanche sulla natura randagia del cane rinvenuto sui luoghi.
15. Il quarto motivo di appello, con cui gli appellanti hanno lamentato la mancata ammissione della C.T.U. medico-legale («al fine di accertare il danno biologico da essi patito iure proprio e di accertare iure hereditatis l'entità del danno patito in vita dagli attori») e della
C.T.U. tecnico-contabile («al fine di accertare i danni patrimoniali patiti»), deve ritenersi assorbito dalle superiori considerazioni.
16. Il quinto ed ultimo motivo di appello, con cui gli appellanti hanno lamentato di essere stati condannati al pagamento delle spese di lite, è infondato, stante la conferma della loro soccombenza.
17. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
18. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da Parte_1 Parte_2 CP_2
, e in
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
proprio e nelle spiegate qualità, nei confronti del dell' Controparte_5 CP_7 avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 825/2019, dei giorni 25-30
[...]
settembre 2019, che conferma;
- condanna Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e in solido, al Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore degli appellati Controparte_5 CP_7
che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 3.500,00 per compensi
[...] professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
pagina 20 di 21 - dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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