Versione
15 aprile 2007
15 aprile 2007
Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.».
2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso» con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno;».
3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis:
«2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.».
4. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole «fino ad un massimo di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di 1,50 centesimi».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Prove orali). - 1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale ( codice penale : libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
2. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.
3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
«Art. 13 (Prova facoltativa di lingua straniera). - 1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.».
«1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.».
2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso» con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno;».
3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis:
«2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.».
4. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole «fino ad un massimo di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di 1,50 centesimi».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Prove orali). - 1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale ( codice penale : libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
2. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.
3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
«Art. 13 (Prova facoltativa di lingua straniera). - 1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.».
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2024, n. 2893Provvedimento: Pubblicato il 04/12/2024 N. 02893/2024 REG.PROV.COLL. N. 00585/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 585 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Ernesto Stajano in Roma, via Sardegna n. 14; contro il Ministero delle …Leggi di più...
- difetto di giurisdizione·
- rivendicazioni economiche·
- giurisdizione ordinaria·
- compensazione spese processuali·
- giurisdizione amministrativa·
- rapporto concessorio·
- art. 97 Costituzione·
- perizia di variante·
- D.Lgs. 163/2006·
- L. 241/1990·
- eccesso di potere·
- carenza di motivazione·
- convenzione unica