Articolo 6 del Decreto 13 febbraio 2007, n. 39
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15 aprile 2007
Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.».
2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso» con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno;».
3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis:
«2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.».
4. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole «fino ad un massimo di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di 1,50 centesimi».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Prove orali). - 1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale ( codice penale : libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
2. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.
3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
«Art. 13 (Prova facoltativa di lingua straniera). - 1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.».
Entrata in vigore il 15 aprile 2007
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