Ordinanza presidenziale 25 ottobre 2022
Sentenza 22 maggio 2023
Parere definitivo 30 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026REG.PROV.COLL.
N. 00661/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2024, proposto da
Medica Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Passi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta per l'attuazione e la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
Casa di Cura Villa Verde s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8674/2023, resa tra le parti, nel giudizio proposto per annullamento:
- del decreto del Commissario ad acta (DCA) per la prosecuzione del Piano di Rientro dei disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio n. U00012 del 15 gennaio 2018, nella parte in cui è stato negato l'accreditamento istituzionale per n. 60 posti letto di lungodegenze/post-acuzie (cod. 60) del presidio sanitario, gestito dalla società Medica Group s.r.l., sito in Roma, in via Federico Calabresi n.27;
- ove lesiva, della nota prot. 538150 del 24.10.2017, mai comunicata e di contenuto ignoto, con la quale è stato richiesto alla competente Area Regionale Programmazione della Rete Ospedaliera di effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza per l'accreditamento della Lungodegenza/postacuzie (cod. 60) per n. 60 posti letto presso il presidio medico gestito dalla società Medica Group;
- ove lesive, della nota n. 551377 del 31.10.2017 e della mail del 28.11.2017, mai comunicate e di contenuto ignoto, con le quali l'Area Regionale Programmazione della Rete Ospedaliera ha comunicato che in materia di posti di lungodegenza/post-acuzie (cod. 60) il fabbisogno di assistenza è completamente coperto, giusto quanto previsto dal DCA n. 377/2016;
- ove lesivo, del decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dei disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio, n. U00377/2016, pubblicato sul BURL n. 95/2016, con il quale è stata approvata la "Programmazione dell'offerta di posti letto di post-acuzie riabilitativa e medica", laddove inteso nel senso di legittimare l'adozione del provvedimento impugnato;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o connesso, ancorchè non conosciuto;
nonché,
- per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in ragione dei provvedimenti illegittimamente assunti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. AC EN e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Oggetto della presente controversia è il diniego di accreditamento di n.60 posti letto di lungodegenza/post-acuzie nel presidio sanitario gestito dalla società Medica Group s.r.l., odierna appellante, sito in Roma, di cui al decreto del Commissario ad acta (DCA) n. 12 del 15 gennaio 2018 impugnato in parte qua , pur a fronte di un fabbisogno esplicitato e non soddisfatto di almeno 38 posti (ottenuti per differenza tra il fabbisogno stimato di 940 posti e i 902 assegnati, già comprensivi di quelli non ancora attivati dalle strutture pubbliche).
I posti letto in questione hanno tuttavia ottenuto l’accreditamento nel corso del giudizio di primo grado, giusta D.G.R. n. 1002 del 30 dicembre 2021, essendo rientrati nella programmazione di cui alla determina regionale n. G07512/2021. La sentenza gravata ha, dunque, dichiarato il ricorso: a) in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione del sopravvenuto provvedimento favorevole di accreditamento; b) in parte irricevibile perché l’atto programmatorio presupposto, il DCA n. 377/2016, sarebbe stato impugnato in via incidentale nel presente giudizio soltanto il 15 maggio 2018 unitamente all’atto di diniego; in ogni caso, inammissibile per essere stato il predetto atto programmatorio già gravato con autonomo ricorso e parzialmente annullato con sentenza del Tar Lazio-Roma, sez. III quater , n. 6347/2019, confermata da CdS, sez.III, n.6922/2020; c) comunque infondato poiché, trattandosi di atti discrezionali, non sarebbero stati evidenziati profili di palese illogicità, con conseguente reiezione anche dell’azione risarcitoria per assenza del presupposto dell’ingiustizia del danno.
Si è costituita in giudizio la Regione intimata con atto in data 26 gennaio 2024 per resistere al gravame, meglio articolando le proprie difese nella successiva memoria del 30 settembre 2025.
All’udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello, proposto ai soli fini del risarcimento del danno da ritardo (cfr. petitum ), va respinto nel merito per insussistenza dei presupposti dell’azione risarcitoria, in applicazione dei principi della ragion liquida e di economicità di cui agli artt. 24 e 111 Cost., con assorbimento di tutte le altre questioni, anche preliminari; in particolare, non sussistendo l’ingiustizia del danno né il nesso di causalità.
2.1.-Deve osservarsi, sotto il primo profilo, che il provvedimento favorevole si fonda su di una rivisitazione della programmazione sanitaria pubblica che ha radicalmente mutato il quadro di riferimento rispetto a quello preesistente, includendo i posti privati; laddove l’originario provvedimento, che aveva riservato l’intera quota di posti letto da attivare per le degenze di cui si tratta al settore pubblico e che -come il successivo favorevole- deve ritenersi connotato da ampia discrezionalità, non appariva affetto da palesi profili di irrazionalità. Trovava invero fondamento -come correttamente rimarcato dal giudice di prime cure- “ nel principio di sana gestione economica, che consente di ritenere non manifestamente irragionevole prediligere il soddisfacimento dei bisogni per mezzo di soggetti pubblici e solo residualmente avvalendosi di privati accreditati ” (cfr. sentenza punto 6.2); sicché il diniego di accreditamento risultava legittimamente giustificato da tale scelta programmatica.
2.2.- In ogni caso e pur a prescindere dal profilo evidenziato, non risulta nella fattispecie provato il necessario nesso di causalità tra i provvedimenti impugnati (nella parte in cui hanno condotto al mancato tempestivo accreditamento dei posti letto in discussione) e il lamentato pregiudizio economico asseritamente collegato al lucro cessante per mancata utilizzazione dei posti in questione, commisurato all’entità della tariffa non riscossa. Ed invero, all’accreditamento non consegue automaticamente il diritto del soggetto accreditato di ottenere tutte le risorse necessarie per utilizzare al massimo la potenzialità prestazionale consentita atteso che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, l'operatività del soggetto accreditato consegue alla stipulazione, fra tale soggetto e l'autorità competente, di un «contratto di servizio» cui spetta la puntuale regolamentazione delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Né dall'accreditamento discende alcuno specifico obbligo della PA di concludere il contratto con l'accreditato, dipendendo la concreta possibilità di stipulare il contratto -a sua volta- dalle previsioni finanziarie contenute nel piano previsionale annuale, che rappresenta il più saliente momento attuativo ed esecutivo delle scelte discrezionali unilaterali della Regione, cui spetta -ai sensi dell'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449- l'individuazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni.
In estrema sintesi, dal concesso accreditamento non consegue il diritto del soggetto accreditato di ottenere tutte le risorse necessarie per utilizzare al massimo la potenzialità prestazionale consentita e -correlativamente- a carico dell'Amministrazione che lo ha concesso, l'obbligo di destinare parte delle risorse pubbliche alla totale copertura dei costi da affrontare perché l'accreditato utilizzi fino in fondo la potenzialità in questione; né è stata fornita -in concreto- la prova che, ove l’accreditamento fosse stato concesso tempestivamente, la società appellante avrebbe potuto utilizzare tutti i posti accreditati in regime sanitario pubblico.
3.- In sintesi, l’appello va respinto nel merito per le suesposte ragioni. Considerata tuttavia la vicenda nel suo complesso, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC D'AN, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
AN Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
AC EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC EN | IC D'AN |
IL SEGRETARIO