Sentenza breve 23 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 23/12/2022, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2022
N. 02035/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
a) del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- 12-10-2022 notificato il 14.10.2022;
b) nonché:
1) di tutti gli atti dell'inchiesta formale disposta il 9.02.2022 dal Comandante in Capo della Squadra navale;
2) della relazione finale dell'Ufficiale inquirente e l'atto datato 13.06.2022, con il quale il Comandante in Capo della Squadra Navale ha disposto il deferimento del ricorrente al giudizio di una Commissione di Disciplina per valutarne la meritevolezza a permanere in ferma o in rafferma;
3) del verbale del 1° agosto 2022, con il quale la Commissione di Disciplina ha giudicato il ricorrente non meritevole di permanere in ferma o in rafferma;
c) di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. R. Francioso per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente impugna il decreto -OMISSIS- del 12 ottobre 2022, notificatogli il 14 ottobre 2022, con cui gli è stata inflitta, dalla data del decreto, la sanzione disciplinare di stato della cessazione dalla ferma o dalla rafferma, con l’effetto del suo proscioglimento della ferma o dalla rafferma e di cessazione dal servizio temporaneo. Il provvedimento risposa sulla seguente motivazione: “ Militare della Marina Militare, in data 30 dicembre 2018, in -OMISSIS-, circolava in stato di ebbrezza conseguente al consumo di bevande alcoliche alla guida di un’autovettura. Risultava, inoltre, positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il comportamento tenuto dal militare costituisce gravissima violazione dei doveri propri dello stato di militare, con particolare riferimento a quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e alla condotta esemplare che un militare deve tenere in ogni circostanza per salvaguardare il prestigio delle Forze Armate, rispettando le norme che regolano la civile convivenza, astenendosi sia dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro sia dagli eccessi nell’uso di sostanze alcoliche, evitando l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico. Tale condotta, pertanto, rende incompatibile l’ulteriore permanenza in ferma o in rafferma [del ricorrente]”.
2) Al riguardo il ricorrente espone e deduce quanto segue:
- a) è stato arruolato come volontario in ferma prefissata con il 1° blocco/concorso dell’anno 2019, con decorrenza 13 maggio 2019;
- b) per il fatto che è alla base del provvedimento disciplinare vi fu decreto penale di condanna del 20 maggio 2020, al quale ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 445 del 20 settembre 2021, con cui, all’esito positivo della messa alla prova dell’interessato, veniva dichiarato il non luogo a procedersi per estinzione del reato (doc. B ricorso);
- c) alla data di commissione di quel fatto, 30 dicembre 2018, il ricorrente non rivestiva la qualifica di militare, tanto che, dopo la decorrenza giuridica dello stato di volontario in ferma prefissata dal 13 maggio 2019, il Ministero della Difesa, con atto prot. n. -OMISSIS- del 17 settembre 2019 (doc. C ricorso), valutò di non procedere al proscioglimento dalla ferma del ricorrente in considerazione del fatto che egli rivestiva, al 30 dicembre 2018, la posizione di congedato (per scadenza della prima ferma al 3 settembre 2018) e in ragione della considerazione in virtù della quale il fatto del 30 dicembre 2018 rappresentava un episodio isolato (e non constava una pluralità di accertamenti alcoolimetrici che avrebbero, invece, dovuto costituire il presupposto essenziale del proscioglimento);
- d) il provvedimento è quindi illegittimo per aver imputato al ricorrente la violazione dei doveri militari allorquando egli non era militare e per non aver considerato che lo stesso Ministero, in presenza del medesimo fatto, aveva deciso di non procedere nei suoi confronti nel 2019 (v. primo motivo di ricorso);
- e) il provvedimento è contraddittorio e carente di motivazione, perché non indica le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all’irrogazione della contestata sanzione (v. secondo motivo di ricorso).
3) Si è costituita in giudizio la P.A. datrice di lavoro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4) Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
5) Il ricorso è complessivamente fondato per le ragioni che seguono:
- a) al momento della commissione del fatto che è alla base del provvedimento disciplinare impugnato, cioè alla data del 30 dicembre 2018, il ricorrente non rivestiva lo status di militare, quindi il datore di lavoro non poteva irrogare la sanzione nel presupposto della violazione dei doveri che appartengono a un militare;
- b) anche qualora volesse inquadrarsi la valutazione disciplinare nella prospettiva di non proseguire più il rapporto lavorativo col ricorrente, il provvedimento impugnato palesa comunque tutta la sua illegittimità, in quanto contrasta con la precedente decisione datoriale del 2019 di non procedere nel senso dello scioglimento del vincolo lavorativo;
- c) tali profili di illegittimità emergono manifestamente dal contrasto del provvedimento impugnato con la relazione finale dell’ufficiale inquirente del 24 maggio 2022 (all. 6 documentazione della difesa erariale del 7 dicembre 2022), in cui si rappresentava di tenere presente, nella valutazione disciplinare conclusiva, non solo che il ricorrente, all’epoca del fatto contestato, era libero dagli obblighi d’impiego, ma anche la circostanza del promettente inizio di carriera e il fatto che il datore di lavoro aveva già valutato, nel 2019, di non procedere nei confronti del ricorrente nel senso dello scioglimento del vincolo lavorativo;
- d) nel provvedimento finale non vi è alcuna indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non tenere conto di quanto segnalato dall’ufficiale inquirente.
6) Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va annullata la sanzione disciplinare impugnata, con la conseguenza, in capo all’Amministrazione, di adottare gli atti scaturenti dal presente annullamento giurisdizionale.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione disciplinare impugnata.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dell’avv. Roberto Francioso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i soggetti comunque citati nel presente provvedimento.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.