Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 4155/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. IOVINO EMILIO;
− Domicilio: PIAZZA SAN GENNARELLO, 14 OTTAVIANO presso lo studio dell'Avv. Emilio Iovino
CONVENUTO
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. DOGATI SIMONA
− Domicilio: PIAZZA SALVO D'ACQUISTO n. 13 41049 SASSUOLO presso lo studio dell'Avv. Simona Dogati
Decisa a Bologna il 13/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“1) revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 314/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 26.01.2024, per mancanza della prova scritta ex art. 634 c.p.c.; 2)previo accertamento dei vizi della merce venduta alla società comparente, dichiarare risolto per grave inadempimento di parte opposta il contratto di fornitura tra le parti intercorso e conseguentemente condannare la società in persona Controparte_1
1
Convenuto:
“rigettare la spiegata opposizione, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 314/2024 con cui il Tribunale di Bologna Parte_1 le ha ingiunto di pagare a euro 15.277,01 oltre interessi e spese a Controparte_1 titolo di corrispettivo per forniture.
L'opponente eccepisce:
1) il difetto di prova del credito;
2) i vizi del materiale ceramico fornito;
3) il danno all'immagine presso la clientela.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo, la risoluzione Parte_1 del contratto e la condanna di al risarcimento del danno, quantificato Controparte_1 in euro 20.000,00.
a sostegno della propria pretesa, allega di aver fornito il materiale Controparte_1 ceramico di cui alle fatture azionate in monitorio ed eccepisce il difetto di prova dei vizi e del danno.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione e delle domande di Controparte_1 [...]
Parte_1
2.
L'opposizione è infondata.
Come già osservato nell'ordinanza 9 settembre 2024, incontestato il rapporto, parte opponente connette all'ipotetica sussistenza dei vizi non già la mancata remunerazione da parte dei clienti finali, ovvero i costi sostenuti per porvi rimedio (circostanze neppure allegate), ma un danno all'immagine, che è rimasto senza riscontro (non sono state formulate istanze istruttorie sul punto), così che non si ravvisa, in ogni caso, alcuna
2 incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto ai fini della richiesta risoluzione, restando quindi dovuto il pagamento del corrispettivo.
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione, non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta le altre domande di parte opponente;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 4.237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 13/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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