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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10602/2023 R.G.
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10602/2023 promossa da:
(P. IVA in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Paolo Leucalitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via Tanucci n. 18
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) e per essa quale procuratrice CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Luigi De Vito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 72
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
(C.F. e P.IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_4 liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Paolo Leucalitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via Tanucci n. 18
TERZA INTERVENUTA pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'attrice e per la terza intervenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis: a) Rilevare il difetto di titolarità del credito
e la carenza della legittimazione sostanziale e ad agire in capo a e Controparte_2
alla sua mandante e dichiarare che le stesse non hanno diritto ad agire nei confronti Controparte_1
della Società b)Rilevare comunque la carenza della prova della notifica Parte_1
del Decreto Ingiuntivo n. 1279/2010 R.G. n. 1930/2010 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 27 – 28
Ottobre 2010 sul quale è stato fondato e redatto l'atto di precetto, l'errata apposizione della formula esecutiva in data 30/04/2020 in mancanza della prova della notifica nell'anno 2010 del Decreto
Ingiuntivo alle parti ingiunte e rilevare la prescrizione del titolo;
c)Dichiarare comunque la nullità del precetto notificato alla in quanto nel Decreto Ingiuntivo e nel precetto non Parte_1
è stato indicato il saggio da applicare agli interessi richiesti e non è specificato quanto sia dovuto a titolo di capitale e a titolo di interessi. Con vittoria di spese e competenze del procedimento. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria ordinanza disponga la distrazione delle competenze a suo favore in quanto dichiara di non averle ancora riscosse”.
Per la convenuta:
“- in rito, dichiarare la litispendenza essendo già pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze il procedimento di opposizione al precetto proposta per i medesimi motivi;
- sempre in rito disporre
l'integrazione del contraddittorio con la debitrice . In ogni Controparte_3 caso: nel merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale di debitrice Parte_1 esecutata nella procedura esecutiva immobiliare al n. RGE 376/2021, introduceva dinanzi l'intestato
Tribunale il giudizio di merito successivo al provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione promossa da CP_1
Deduceva infatti l'opponente, in premessa, di aver ricevuto contestuale notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di dal Tribunale di Controparte_3
Arezzo in data 27-28 ottobre 2010 in favore di quale mandataria di Controparte_2
dichiaratasi titolare del credito azionato a seguito di un asserito contratto di cessione in CP_1 pagina 2 di 6 blocco di una serie di crediti in sofferenza concluso con altra società veicolo (REV Gestione Crediti spa). In data 26 ottobre 2021 la stessa opponente, quale terza proprietaria, riceveva la notifica dell'atto di pignoramento di una unità immobiliare sita in Figline e Incisa Valdarno.
Nell'ambito della promossa esecuzione immobiliare, aveva quindi Parte_1 proposto ricorso in opposizione formulando contestuale domanda di sospensione dell'esecuzione; all'esito dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda di sospensione e concedeva alla parte interessata termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
L'odierna attrice introduceva quindi il presente giudizio deducendo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva e di legittimazione processuale in capo alla creditrice procedente, attesa la mancata prova della titolarità del credito azionato. L'opponente deduceva poi: che mancava la prova della notifica nei confronti di del decreto ingiuntivo n. Controparte_3
1279/2010 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 27-28 ottobre 2010; che l'apposizione della formula esecutiva risultava nulla e/o errata in difetto della prova della notifica del titolo esecutivo alle società ingiunte;
che il decreto ingiuntivo era altresì prescritto per decorrenza del termine decennale;
che il precetto era viziato da nullità quanto all'indicazione dell'ammontare degli interessi corrispettivi, per omessa indicazione e mancata pattuizione del tasso di interesse applicato. Chiedeva quindi l'opponente disporsi la sospensione dell'esecuzione immobiliare RGE 376/2021, ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c. e concludendo come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio e per essa, in qualità di procuratrice, CP_1 CP_2
la quale, preliminarmente, deduceva che dinanzi la Corte di Appello di Firenze
[...]
pendeva altro giudizio vertente sulla medesima causa petendi della presente opposizione e chiedeva quindi dichiararsi la litispendenza. Chiedeva inoltre disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra debitrice e, nel merito, contestava Controparte_3
integralmente quanto eccepito da controparte deducendo di aver dato prova della cessione del credito azionato in via esecutiva, di aver ritualmente notificato il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione e che nessuna irregolarità
o indeterminatezza poteva essere ascritta agli importi indicati in precetto sia in relazione agli interessi corrispettivi che a quelli di mora. Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 21 dicembre 2023 a definizione del procedimento sub 1, il Tribunale di
Firenze, rilevato che il potere di sospendere l'esecuzione è funzionalmente riservato al giudice dell'esecuzione, respingeva la relativa istanza sollevata da parte opponente.
In pari data veniva disposta ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di pagina 3 di 6 , la quale interveniva nel presente giudizio formulando le Controparte_3
medesime contestazioni di parte attrice ed aderendo integralmente alle conclusioni da questa rassegnate.
Istruita documentalmente la causa ed esclusa la applicabilità del c.d. rito Cartabia in quanto la pendenza della opposizione, collegata alla data di deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione (26 gennaio 2023), si collocava in data anteriore all'entrata in vigore della riforma, veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 novembre 2024 tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione formulata dalla debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (RGE 376/2021) Parte_1 nella quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, non ritenendo sussistere i requisiti di legge quali il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Nei termini concessi, l'esecutata ha quindi introdotto la presente opposizione sollevando, insieme alla intervenuta le medesime contestazioni già Controparte_3
formulate in sede di esecuzione.
In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di litispendenza sollevata da parte opposta.
Invoca infatti l'applicazione della previsione ex art 39 comma 1 c.p.c. CP_1
deducendo la totale identità tra la domanda sollevata dalle odierne opponenti nel giudizio di opposizione a precetto e quella della presente opposizione all'esecuzione aventi ad oggetto il medesimo titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1279/2010 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 27-28 ottobre 2010.
Sul punto, osserva parte opposta che nel giudizio di opposizione a precetto incardinato dinanzi al Tribunale di Arezzo al n. RG 2936/2021, Parte_2
hanno sollevato le medesime contestazioni oggi formulate, ovvero: 1) la carenza di
[...]
legittimazione sostanziale in capo a e per essa quale procuratrice di CP_1 CP_2
per omessa prova della titolarità del credito azionato esecutivamente;
2) la carenza di
[...]
prova della notifica del decreto ingiuntivo n. 1279/2010 emesso in data 27-28 ottobre 2010 dal
Tribunale di Arezzo;
3) l'errata apposizione della formula esecutiva in difetto della prova della notifica del titolo alle parti ingiunte;
4) la prescrizione del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine decennale;
5) la nullità del precetto in quanto il saggio di interesse applicato, sia nel decreto ingiuntivo pagina 4 di 6 che nello stesso atto di precetto, non risulta né indicato e né determinato.
In sede di comparsa conclusionale la convenuta opposta ha inoltre depositato copia della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 920 del 27 maggio 2024 (all. documento n. 26 convenuta) che, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 370/2023 del 15 maggio 2023, ha rigettato l'opposizione proposta dalle odierne opponenti, nonché copia del ricorso in Cassazione formulato da società avverso la citata sentenza della Parte_2
Corte di Appello fiorentina (all. documento n. 27 convenuta).
Ciò posto, l'eccezione di litispendenza è risultata fondata e deve essere accolta ricorrendo, nella specie, le condizioni previste ex art. 39 comma 1 c.p.c. in base al quale “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”
Va infatti osservato che il giudizio di opposizione a precetto e la presente opposizione all'esecuzione presentano una identità assoluta: entrambe le cause hanno ad oggetto lo titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1279/2010 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 27-28 ottobre
2010, riconducibile al medesimo rapporto contrattuale bancario.
Vi è inoltre identità dei soggetti coinvolti e della loro posizione processuale ( Parte_2
risultano attrici sostanziali in entrambi i giudizi),
[...] Controparte_3
nonché totale corrispondenza dei motivi e delle eccezioni posti a fondamento dei due giudizi e del quantum preteso dalla creditrice procedente
Pertanto, stante l'identità di parti, di petitum e di causa petendi le due domande, promosse dinanzi due giudici diversi, rientrano nella nozione di “stessa causa” indicata dagli artt. 39 comma 1 e
273 c.p.c.
Né rileva il fatto che il giudizio di gravame fosse pendente al momento della proposizione del ricorso in opposizione o che, come documentato dalla convenuta, sia stato definito dalla Corte di
Appello di Firenze considerato che non si è ancora formato il giudicato in conseguenza del ricorso in
Cassazione promosso dalle odierne opponenti, seppur limitatamente alla contestazione relativa alla titolarità del credito in capo alla società opposta.
Sotto tale ultimo profilo, si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel negare ogni ipotesi di sospensione della causa successivamente proposta allorquando per la medesima causa è pendente altra controversia, ribadisce che sia l'art. 39 c.p.c. sia ragioni di ordine sistematico, impongono una “obbligatoria cancellazione dal ruolo, previa dichiarazione di litispendenza, della causa successivamente proposta, ancorché quella precedentemente instaurata sia pendente in grado di appello o in cassazione” (così Cass Sezioni Unite n. 27846 del 2013;principio pagina 5 di 6 ancora recentemente confermato dai giudici di legittimità con ordinanza n. 41505 del 2021 per la quale
“In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto (nella specie, opposizione preventiva all'esecuzione ed opposizione ad esecuzione iniziata, fondate sugli stessi motivi), il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, quand'anche quest'ultimo consegua ad una pronuncia della Corte di cassazione avverso la quale sia stata proposta l'impugnazione per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. (ovvero sia pendente il termine per proporla)”.
L'eccezione di rito sollevata dall'opposta quale mandataria di CP_1 CP_2
è quindi meritevole di accoglimento con conseguente cancellazione dal ruolo del
[...]
presente giudizio.
All'accoglimento della eccezione di litispendenza, segue la condanna delle società opponenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio (cfr. Cass. n. 2399 del 2024) che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dai difensori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 10602/2023:
1. dichiara la litispendenza del presente giudizio ai sensi dell'art. 39 c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto,
2. dispone la cancellazione dal ruolo della causa iscritta al n. RG 10602/2023;
3. condanna , in solido tra loro, al Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che liquida in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge.
Firenze, 30 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10602/2023 promossa da:
(P. IVA in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Paolo Leucalitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via Tanucci n. 18
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) e per essa quale procuratrice CP_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Luigi De Vito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 72
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
(C.F. e P.IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_4 liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Paolo Leucalitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, via Tanucci n. 18
TERZA INTERVENUTA pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'attrice e per la terza intervenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis: a) Rilevare il difetto di titolarità del credito
e la carenza della legittimazione sostanziale e ad agire in capo a e Controparte_2
alla sua mandante e dichiarare che le stesse non hanno diritto ad agire nei confronti Controparte_1
della Società b)Rilevare comunque la carenza della prova della notifica Parte_1
del Decreto Ingiuntivo n. 1279/2010 R.G. n. 1930/2010 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 27 – 28
Ottobre 2010 sul quale è stato fondato e redatto l'atto di precetto, l'errata apposizione della formula esecutiva in data 30/04/2020 in mancanza della prova della notifica nell'anno 2010 del Decreto
Ingiuntivo alle parti ingiunte e rilevare la prescrizione del titolo;
c)Dichiarare comunque la nullità del precetto notificato alla in quanto nel Decreto Ingiuntivo e nel precetto non Parte_1
è stato indicato il saggio da applicare agli interessi richiesti e non è specificato quanto sia dovuto a titolo di capitale e a titolo di interessi. Con vittoria di spese e competenze del procedimento. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria ordinanza disponga la distrazione delle competenze a suo favore in quanto dichiara di non averle ancora riscosse”.
Per la convenuta:
“- in rito, dichiarare la litispendenza essendo già pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze il procedimento di opposizione al precetto proposta per i medesimi motivi;
- sempre in rito disporre
l'integrazione del contraddittorio con la debitrice . In ogni Controparte_3 caso: nel merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale di debitrice Parte_1 esecutata nella procedura esecutiva immobiliare al n. RGE 376/2021, introduceva dinanzi l'intestato
Tribunale il giudizio di merito successivo al provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione promossa da CP_1
Deduceva infatti l'opponente, in premessa, di aver ricevuto contestuale notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di dal Tribunale di Controparte_3
Arezzo in data 27-28 ottobre 2010 in favore di quale mandataria di Controparte_2
dichiaratasi titolare del credito azionato a seguito di un asserito contratto di cessione in CP_1 pagina 2 di 6 blocco di una serie di crediti in sofferenza concluso con altra società veicolo (REV Gestione Crediti spa). In data 26 ottobre 2021 la stessa opponente, quale terza proprietaria, riceveva la notifica dell'atto di pignoramento di una unità immobiliare sita in Figline e Incisa Valdarno.
Nell'ambito della promossa esecuzione immobiliare, aveva quindi Parte_1 proposto ricorso in opposizione formulando contestuale domanda di sospensione dell'esecuzione; all'esito dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda di sospensione e concedeva alla parte interessata termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
L'odierna attrice introduceva quindi il presente giudizio deducendo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva e di legittimazione processuale in capo alla creditrice procedente, attesa la mancata prova della titolarità del credito azionato. L'opponente deduceva poi: che mancava la prova della notifica nei confronti di del decreto ingiuntivo n. Controparte_3
1279/2010 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 27-28 ottobre 2010; che l'apposizione della formula esecutiva risultava nulla e/o errata in difetto della prova della notifica del titolo esecutivo alle società ingiunte;
che il decreto ingiuntivo era altresì prescritto per decorrenza del termine decennale;
che il precetto era viziato da nullità quanto all'indicazione dell'ammontare degli interessi corrispettivi, per omessa indicazione e mancata pattuizione del tasso di interesse applicato. Chiedeva quindi l'opponente disporsi la sospensione dell'esecuzione immobiliare RGE 376/2021, ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c. e concludendo come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio e per essa, in qualità di procuratrice, CP_1 CP_2
la quale, preliminarmente, deduceva che dinanzi la Corte di Appello di Firenze
[...]
pendeva altro giudizio vertente sulla medesima causa petendi della presente opposizione e chiedeva quindi dichiararsi la litispendenza. Chiedeva inoltre disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra debitrice e, nel merito, contestava Controparte_3
integralmente quanto eccepito da controparte deducendo di aver dato prova della cessione del credito azionato in via esecutiva, di aver ritualmente notificato il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione e che nessuna irregolarità
o indeterminatezza poteva essere ascritta agli importi indicati in precetto sia in relazione agli interessi corrispettivi che a quelli di mora. Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 21 dicembre 2023 a definizione del procedimento sub 1, il Tribunale di
Firenze, rilevato che il potere di sospendere l'esecuzione è funzionalmente riservato al giudice dell'esecuzione, respingeva la relativa istanza sollevata da parte opponente.
In pari data veniva disposta ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di pagina 3 di 6 , la quale interveniva nel presente giudizio formulando le Controparte_3
medesime contestazioni di parte attrice ed aderendo integralmente alle conclusioni da questa rassegnate.
Istruita documentalmente la causa ed esclusa la applicabilità del c.d. rito Cartabia in quanto la pendenza della opposizione, collegata alla data di deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione (26 gennaio 2023), si collocava in data anteriore all'entrata in vigore della riforma, veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7 novembre 2024 tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione formulata dalla debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (RGE 376/2021) Parte_1 nella quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'opponente, non ritenendo sussistere i requisiti di legge quali il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Nei termini concessi, l'esecutata ha quindi introdotto la presente opposizione sollevando, insieme alla intervenuta le medesime contestazioni già Controparte_3
formulate in sede di esecuzione.
In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di litispendenza sollevata da parte opposta.
Invoca infatti l'applicazione della previsione ex art 39 comma 1 c.p.c. CP_1
deducendo la totale identità tra la domanda sollevata dalle odierne opponenti nel giudizio di opposizione a precetto e quella della presente opposizione all'esecuzione aventi ad oggetto il medesimo titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1279/2010 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 27-28 ottobre 2010.
Sul punto, osserva parte opposta che nel giudizio di opposizione a precetto incardinato dinanzi al Tribunale di Arezzo al n. RG 2936/2021, Parte_2
hanno sollevato le medesime contestazioni oggi formulate, ovvero: 1) la carenza di
[...]
legittimazione sostanziale in capo a e per essa quale procuratrice di CP_1 CP_2
per omessa prova della titolarità del credito azionato esecutivamente;
2) la carenza di
[...]
prova della notifica del decreto ingiuntivo n. 1279/2010 emesso in data 27-28 ottobre 2010 dal
Tribunale di Arezzo;
3) l'errata apposizione della formula esecutiva in difetto della prova della notifica del titolo alle parti ingiunte;
4) la prescrizione del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine decennale;
5) la nullità del precetto in quanto il saggio di interesse applicato, sia nel decreto ingiuntivo pagina 4 di 6 che nello stesso atto di precetto, non risulta né indicato e né determinato.
In sede di comparsa conclusionale la convenuta opposta ha inoltre depositato copia della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 920 del 27 maggio 2024 (all. documento n. 26 convenuta) che, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 370/2023 del 15 maggio 2023, ha rigettato l'opposizione proposta dalle odierne opponenti, nonché copia del ricorso in Cassazione formulato da società avverso la citata sentenza della Parte_2
Corte di Appello fiorentina (all. documento n. 27 convenuta).
Ciò posto, l'eccezione di litispendenza è risultata fondata e deve essere accolta ricorrendo, nella specie, le condizioni previste ex art. 39 comma 1 c.p.c. in base al quale “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”
Va infatti osservato che il giudizio di opposizione a precetto e la presente opposizione all'esecuzione presentano una identità assoluta: entrambe le cause hanno ad oggetto lo titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1279/2010 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 27-28 ottobre
2010, riconducibile al medesimo rapporto contrattuale bancario.
Vi è inoltre identità dei soggetti coinvolti e della loro posizione processuale ( Parte_2
risultano attrici sostanziali in entrambi i giudizi),
[...] Controparte_3
nonché totale corrispondenza dei motivi e delle eccezioni posti a fondamento dei due giudizi e del quantum preteso dalla creditrice procedente
Pertanto, stante l'identità di parti, di petitum e di causa petendi le due domande, promosse dinanzi due giudici diversi, rientrano nella nozione di “stessa causa” indicata dagli artt. 39 comma 1 e
273 c.p.c.
Né rileva il fatto che il giudizio di gravame fosse pendente al momento della proposizione del ricorso in opposizione o che, come documentato dalla convenuta, sia stato definito dalla Corte di
Appello di Firenze considerato che non si è ancora formato il giudicato in conseguenza del ricorso in
Cassazione promosso dalle odierne opponenti, seppur limitatamente alla contestazione relativa alla titolarità del credito in capo alla società opposta.
Sotto tale ultimo profilo, si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel negare ogni ipotesi di sospensione della causa successivamente proposta allorquando per la medesima causa è pendente altra controversia, ribadisce che sia l'art. 39 c.p.c. sia ragioni di ordine sistematico, impongono una “obbligatoria cancellazione dal ruolo, previa dichiarazione di litispendenza, della causa successivamente proposta, ancorché quella precedentemente instaurata sia pendente in grado di appello o in cassazione” (così Cass Sezioni Unite n. 27846 del 2013;principio pagina 5 di 6 ancora recentemente confermato dai giudici di legittimità con ordinanza n. 41505 del 2021 per la quale
“In caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto (nella specie, opposizione preventiva all'esecuzione ed opposizione ad esecuzione iniziata, fondate sugli stessi motivi), il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, quand'anche quest'ultimo consegua ad una pronuncia della Corte di cassazione avverso la quale sia stata proposta l'impugnazione per revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c. (ovvero sia pendente il termine per proporla)”.
L'eccezione di rito sollevata dall'opposta quale mandataria di CP_1 CP_2
è quindi meritevole di accoglimento con conseguente cancellazione dal ruolo del
[...]
presente giudizio.
All'accoglimento della eccezione di litispendenza, segue la condanna delle società opponenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio (cfr. Cass. n. 2399 del 2024) che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dai difensori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 10602/2023:
1. dichiara la litispendenza del presente giudizio ai sensi dell'art. 39 c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto,
2. dispone la cancellazione dal ruolo della causa iscritta al n. RG 10602/2023;
3. condanna , in solido tra loro, al Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che liquida in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge.
Firenze, 30 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
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