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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 8.07.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 1849/2025 R.G. Lav.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marone con il Parte_1 C.F._1 quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, come da procura in atti
-RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: Carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.1.2025 l'istante in epigrafe, premesso di essere insegnante alle dipendenze dell'Amministrazione Ministeriale, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 nel profilo di educatore e di essere attualmente in servizio presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentire: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale insegnante in servizio inquadrato nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00, a decorrere dall'a.s.2020/2021; per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per complessivi € 2.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) il D.P.C.M. 23 settembre 2015 recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
B) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
C) la nota CP_2 dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_2 triennale per la formazione del personale;
D) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
E) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”; vinte le spese legali, con attribuzione. Deduceva, a sostegno delle domande, che con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che con nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 CP_2 ottobre 2015, il convenuto aveva diramato le indicazioni operative per l'attuazione della CP_1 suddetta Carta elettronica, secondo i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo disciplinate dal
D.P.C.M. del 23 settembre 2015; che il bonus non era stato corrisposto agli insegnanti di ruolo inquadrati quali educatori e che siffatta preclusione era stata ribadita dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 non prevedente l'erogazione dello stesso anche in favore del personale educatore. Affermava quindi l'erroneità di siffatta interpretazione dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit., volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, in evidente contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria.
Concludeva, pertanto, come sopra indicato, con vittoria di spese ed attribuzione. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva l'Amministrazione convenuta, di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni illustrate di seguito.
Con la legge n. 107 del 2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti è stato testualmente disposto che
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può̀ essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività̀ di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché́ per iniziative coerenti con le attività̀ individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
[...] data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità̀ di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività̀ di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità̀ nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività̀ formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015. Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “Modalità̀ di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato “Destinatari”, che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...] assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_3 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_3
, secondo le modalità̀ da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo
[...] indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché́ le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...] rasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun Controparte_3 docente di ruolo a tempo indeterminato 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.
Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...] isciplina le modalità̀ di revoca della Carta nel caso di interruzione Controparte_3 del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. La nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato “Destinatari”, CP_2 dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del "Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”. Sostiene la ricorrente che l'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 non possa che essere letto nel senso di ritenere compreso nell'ambito applicativo dei destinatari del bonus anche il personale inquadrato nel ruolo educatori, secondo una accezione ampia del termine “docente” ivi contenuto. La tesi risulta condivisibile.
Occorre invero soffermarsi sulla figura degli educatori come delineata dalla cornice giuridico- normativa di riferimento. L'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: «Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari». In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399. Il richiamato principio di equivalenza veniva quindi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del D.Lgs. 16 aprile
1994 n. 297, secondo il quale «I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari».
La circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli -del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. La circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti, non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano.
A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie. L'art. 38, co. 2 del C.C.N.L. Comparto Scuola 1994 – 1997 (doc ), infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente «i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza». Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006 – 2009 (doc. ).
Quanto, al personale educativo, il successivo Art.127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo -dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività̀ di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività̀ che comprendono l'attività̀ educativa vera e propria, le attività̀ ad essa funzionali e le attività̀ aggiuntive.”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché́ di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività̀ è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“…tutte le attività̀, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educative.”), le attività aggiuntive di progettazione (“…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ...”) svolte dagli educatori. Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. E' appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma “ 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”. Come osservato dal Giudice amministrativo in molteplici decisioni «In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa» (cfr. tra le varie TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 18 luglio 2014 n. 7721).
Né, del resto, può giustificarsi una tale irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio. >
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato” (nello stesso senso, C. App. Roma, sez. V, 16/12/2019, n.4596; C. App. Roma, sez. IV, 24/11/2020, n.2439; C. App. Roma, sez. II, 05/07/2021,
n.2208; C. App. Roma, sez. IV, 07/02/2022, n.409).
La menzionata ricostruzione è stata poi avallata dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato, all'esito della ricognizione della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia, che la carta docente “dell'importo nominale di Euro 500 annui” costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori
(Cass. civ. n. 32104 del 31.10.2022).
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta muovendo dalla assimilazione sul piano funzionale del personale docente e di quello educativo operata dall'art. 395 del D.Lgs. n. 297 del 1994: “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art.
395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”. Inoltre, da una lettura coordinata delle disposizioni del CCNL Scuola 2016-2018, e segnatamente dell'art. 25 (“
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”), dell'art. 127 (“Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”) e 128 (“1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive
e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento”) la Suprema Corte ha desunto “che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”).
Quanto all'obbligo formativo, lo stesso grava anche sugli educatori, ai sensi dell'art. 129 C.C.N.L. cit. il quale prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", correlandosi funzionalmente tali iniziative formative alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Avuto riguardo alla “ratio” dell'introduzione del bonus in parola, dunque, “non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra personale docente ed educativo, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare
l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.(cfr. in questi termini, Tribunale Torino, sentenza n.28/2023).
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 e ss.mm.. che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato, come nel caso di specie.
Va pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, con il ricorso in esame, di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione in oggetto, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta finirebbe con l'assicurare ai destinatari un trattamento non corrispondente a quello proprio dei colleghi docenti. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare agli educatori un trattamento privilegiato rispetto ai docenti, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
In tali termini, il ricorso deve essere accolto rispetto a tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso vista la documentazione versata in atti (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1.09.2020 e cedolini paga giugno 2024 e giugno 2025) .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 ess.mm. in considerazione del carattere seriale della controversia e della attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro così provvede:
1)in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad Parte_1 usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
2)per l'effetto, ordina al , in persona del di Controparte_1 CP_5 provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1) con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_4 rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in euro
566,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si comunichi
Napoli il 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 8.07.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 1849/2025 R.G. Lav.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Marone con il Parte_1 C.F._1 quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, come da procura in atti
-RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: Carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.1.2025 l'istante in epigrafe, premesso di essere insegnante alle dipendenze dell'Amministrazione Ministeriale, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 nel profilo di educatore e di essere attualmente in servizio presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentire: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale insegnante in servizio inquadrato nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00, a decorrere dall'a.s.2020/2021; per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per complessivi € 2.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) il D.P.C.M. 23 settembre 2015 recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
B) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
C) la nota CP_2 dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_2 triennale per la formazione del personale;
D) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
E) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”; vinte le spese legali, con attribuzione. Deduceva, a sostegno delle domande, che con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
che con nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 CP_2 ottobre 2015, il convenuto aveva diramato le indicazioni operative per l'attuazione della CP_1 suddetta Carta elettronica, secondo i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo disciplinate dal
D.P.C.M. del 23 settembre 2015; che il bonus non era stato corrisposto agli insegnanti di ruolo inquadrati quali educatori e che siffatta preclusione era stata ribadita dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 non prevedente l'erogazione dello stesso anche in favore del personale educatore. Affermava quindi l'erroneità di siffatta interpretazione dell'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 cit., volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, in evidente contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, da cui emerge una chiara equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante della scuola primaria.
Concludeva, pertanto, come sopra indicato, con vittoria di spese ed attribuzione. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva l'Amministrazione convenuta, di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni illustrate di seguito.
Con la legge n. 107 del 2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti è stato testualmente disposto che
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può̀ essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività̀ di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché́ per iniziative coerenti con le attività̀ individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
[...] data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità̀ di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività̀ di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità̀ nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività̀ formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”. In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015. Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “Modalità̀ di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato “Destinatari”, che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...] assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_3 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_3
, secondo le modalità̀ da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo
[...] indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché́ le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...] rasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun Controparte_3 docente di ruolo a tempo indeterminato 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.
Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...] isciplina le modalità̀ di revoca della Carta nel caso di interruzione Controparte_3 del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”. La nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato “Destinatari”, CP_2 dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del "Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”. Sostiene la ricorrente che l'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 non possa che essere letto nel senso di ritenere compreso nell'ambito applicativo dei destinatari del bonus anche il personale inquadrato nel ruolo educatori, secondo una accezione ampia del termine “docente” ivi contenuto. La tesi risulta condivisibile.
Occorre invero soffermarsi sulla figura degli educatori come delineata dalla cornice giuridico- normativa di riferimento. L'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: «Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari». In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399. Il richiamato principio di equivalenza veniva quindi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del D.Lgs. 16 aprile
1994 n. 297, secondo il quale «I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari».
La circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli -del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. La circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti, non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano.
A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie. L'art. 38, co. 2 del C.C.N.L. Comparto Scuola 1994 – 1997 (doc ), infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente «i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza». Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006 – 2009 (doc. ).
Quanto, al personale educativo, il successivo Art.127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo -dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività̀ di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività̀ che comprendono l'attività̀ educativa vera e propria, le attività̀ ad essa funzionali e le attività̀ aggiuntive.”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché́ di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività̀ è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“…tutte le attività̀, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educative.”), le attività aggiuntive di progettazione (“…Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva. ...”) svolte dagli educatori. Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. E' appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma “ 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”. Come osservato dal Giudice amministrativo in molteplici decisioni «In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questo la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa» (cfr. tra le varie TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 18 luglio 2014 n. 7721).
Né, del resto, può giustificarsi una tale irragionevole discriminazione in base alla ratio sottesa all'introduzione del bonus in parola, dal momento che entrambe le figure professionali sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell'esborso economico per le spese di aggiornamento e studio. >
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato” (nello stesso senso, C. App. Roma, sez. V, 16/12/2019, n.4596; C. App. Roma, sez. IV, 24/11/2020, n.2439; C. App. Roma, sez. II, 05/07/2021,
n.2208; C. App. Roma, sez. IV, 07/02/2022, n.409).
La menzionata ricostruzione è stata poi avallata dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato, all'esito della ricognizione della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia, che la carta docente “dell'importo nominale di Euro 500 annui” costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori
(Cass. civ. n. 32104 del 31.10.2022).
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta muovendo dalla assimilazione sul piano funzionale del personale docente e di quello educativo operata dall'art. 395 del D.Lgs. n. 297 del 1994: “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art.
395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”. Inoltre, da una lettura coordinata delle disposizioni del CCNL Scuola 2016-2018, e segnatamente dell'art. 25 (“
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”), dell'art. 127 (“Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”) e 128 (“1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive
e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento”) la Suprema Corte ha desunto “che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”).
Quanto all'obbligo formativo, lo stesso grava anche sugli educatori, ai sensi dell'art. 129 C.C.N.L. cit. il quale prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", correlandosi funzionalmente tali iniziative formative alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Avuto riguardo alla “ratio” dell'introduzione del bonus in parola, dunque, “non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra personale docente ed educativo, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare
l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.(cfr. in questi termini, Tribunale Torino, sentenza n.28/2023).
Alla luce di tutto quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 e ss.mm.. che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il “personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato, come nel caso di specie.
Va pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, quale insegnante in servizio a tempo indeterminato nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini va qualificata la domanda proposta, con il ricorso in esame, di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
La disposizione in oggetto, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta finirebbe con l'assicurare ai destinatari un trattamento non corrispondente a quello proprio dei colleghi docenti. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare agli educatori un trattamento privilegiato rispetto ai docenti, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
In tali termini, il ricorso deve essere accolto rispetto a tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso vista la documentazione versata in atti (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1.09.2020 e cedolini paga giugno 2024 e giugno 2025) .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 ess.mm. in considerazione del carattere seriale della controversia e della attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro così provvede:
1)in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad Parte_1 usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
2)per l'effetto, ordina al , in persona del di Controparte_1 CP_5 provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1) con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_4 rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in euro
566,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si comunichi
Napoli il 16.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori