Decreto cautelare 21 giugno 2019
Decreto cautelare 2 agosto 2019
Sentenza 28 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/04/2022, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2022
N. 00681/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante e titolare in comunione ereditaria della Impresa individuale “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Durano e Michela D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza emanata dal Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Brindisi n.-OMISSIS-, notificata in data 13 giugno 2019, con cui è stato ingiunto al ricorrente lo sgombero, entro sette giorni, del locale ad uso commerciale (mq. 28,64) ubicato nel -OMISSIS-- alla via -OMISSIS-nei pressi del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con particolare e specifico riferimento alla determinazione dirigenziale del Comune di Brindisi n. -OMISSIS-, asseritamente mai notificata al ricorrente, di revoca/annullamento della precedente determinazione comunale -OMISSIS-, con cui era stato accolto il subentro del sig. -OMISSIS- - nelle forme della comunione ereditaria - nel contratto di locazione (pur se denominato di concessione amministrativa) che il defunto genitore (-OMISSIS-) aveva sottoscritto il 12 marzo 2012 con il Comune di Brindisi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti il difensore avv.to G. Durano in sostituzione dell'avv.to L. Durano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 giugno 2019 e depositato lo stesso giorno -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante e titolare in comunione ereditaria della Impresa individuale “-OMISSIS-”, ha impugnato, chiedendone la declaratoria di nullità o l’annullamento previa sospensione anche ex art. 56 c.p.a., l’ordinanza emanata dal Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Brindisi n.-OMISSIS-, notificata in data 13 giugno 2019, con cui gli è stato ingiunto lo sgombero, entro sette giorni, del locale ad uso commerciale (mq. 28,64) ubicato nel -OMISSIS-- alla via -OMISSIS-nei pressi del -OMISSIS-”, previo accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a. dell’appartenenza del bene concesso in locazione al patrimonio disponibile del Comune di Brindisi, nonchè ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso con particolare e specifico riferimento alla determinazione dirigenziale del Comune di Brinmdisi n. -OMISSIS-, asseritamente mai notificata al ricorrente, di revoca/annullamento della precedente determinazione -OMISSIS-, con cui era stato accolto il subentro del sig. -OMISSIS- - nelle forme della comunione ereditaria - nel contratto di locazione (pur se denominato di concessione amministrativa) che il defunto genitore (-OMISSIS-) aveva sottoscritto il 12 marzo 2012 con il Comune di Brindisi.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate;
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990, difetto assoluto di attribuzione, carenza di potere, illegittimo utilizzo dell’autotutela possessoria;
2) violazione dell’art. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990, violazione dei principi dell’autotutela amministrativa e del contrarius actus, eccesso di potere, contraddittorietà manifesta, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.
2. Con decreto cautelare presidenziale -OMISSIS-, riservata ogni valutazione in ordine al presupposto del fumus boni iuris all’esito del radicarsi del contraddittorio tra le parti, rilevato un periculum in mora particolarmente qualificato, è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche avanzata da parte ricorrente e, per l’effetto, sospesa provvisoriamente l’efficacia dell’impugnata ordinanza comunale di sgombero.
3. In data 18 luglio 2019 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi eccependo l’infondatezza delle doglianze e chiedendo la reiezione dell’istanza di cautela.
4. All’udienza in Camera di Consiglio del 24 luglio 2019, in accoglimento della richiesta formulata da parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
5. In data 1 agosto 2019 il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso gli stessi atti già impugnati, formulando una nuova istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. ed evidenziando, a tal fine, nuove ragioni, disvelate dalla documentazione depositata dal Comune di Brindisi in corso di causa, a sostegno delle domande già proposte nel ricorso introduttivo.
6. Con decreto cautelare presidenziale -OMISSIS-, impregiudicata ogni valutazione sul fumus del ricorso, è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso per motivi aggiunti.
7. In data 19 agosto 2019 il Comune di Brindisi ha depositato memorie difensive chiedendo il rigetto del ricorso, dei motivi aggiunti e della connessa istanza cautelare.
8. All’udienza in Camera di Consiglio del 3 settembre 2019, nell'intesa di una rapida fissazione nel merito, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla trattazione dell'istanza cautelare. Il Presidente ha, dunque, disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.
9. In data 9 gennaio 2020 parte ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. Ha, poi, depositato memorie in replica il successivo 20 gennaio 2020.
10. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, su richiesta di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa di merito.
11. In data 20 novembre 2020 il ricorrente ha depositato memorie difensive chiedendo il rinvio dell’udienza di trattazione del merito fissata per il 22 dicembre 2020.
11. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2020 il Presidente, vista l'istanza di rinvio presentata da parte ricorrente nella memoria depositata il 20 novembre 2020, ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 20 luglio 2021.
12. Con memoria depositata il 17 giugno 2021 parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di trattazione fissata per il 21 luglio 2021 rappresentando, all’uopo , che “la Società Cooperativa di -OMISSIS- ha ottenuto l’affidamento del -OMISSIS-e si sta adoperando per organizzarne al meglio la gestione” e che “In tale prospettiva sono tuttora in corso trattative con l’affidataria in gestione del -OMISSIS- finalizzate al coinvolgimento anche del ricorrente nell’ambito del progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana, finalizzato alla creazione di uno spazio di comunità fruibile per la comunità del Quartiere -OMISSIS-”.
12.1 All’udienza pubblica del 21 luglio 2021 il Presidente, letta la richiesta di parte ricorrente, ha disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 13 aprile 2022.
13. Con nota del 2 marzo 2022 il ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo del ricorso o, in subordine, un rinvio dell’udienza a data da destinarsi.
14. In data 10 marzo 2022 il ricorrente ha dichiarato la “sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti”.
15. All’udienza pubblica del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
2. Ed invero, osserva il Collegio che, con la menzionata nota del 10 marzo 2022, la difesa di parte ricorrente ha domandato che venga dichiarata la “sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti”.
2.1 Orbene, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta … l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla citata dichiarazione resa in tal senso dalla difesa del ricorrente, come innanzi esposto.
4. Sussistono, anche in ragione del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti in causa, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.