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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14781/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14781/2024
Oggi 11 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa IN AN, sono comparsi:
Per nessuno è comparso ONroparte_1
Per l'avv. ZARA ANNA ONroparte_2 L'avv. Zara si riporta alle note conclusive depositate
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
IN AN
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa IN AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14781/2024 promossa da:
(C.F. ) OPPONENTE ONroparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giuseppe Giovanni Canè
contro
(C.F. OPPOSTO ONroparte_2 P.IVA_2 con l'avv. Anna Zara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ON (di seguito ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3618/24 con il ONroparte_1 quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 128.307,69 oltre interessi e spese in favore del sito in Cantù (Como) stante il lamentato mancato pagamento di parte delle ONroparte_2 somme dovute in forza di un accordo transattivo con il quale le parti avevano definito le reciproche pretese e si era impegnato a liberare spontaneamente il cantiere per permettere la prosecuzione CP_1 ed ultimazione dei lavori ad altra impresa e contestualmente si era assunto altri impegni, tra cui l'obbligo di restituire al la somma complessiva di €.139.000,00 da corrispondere in 13 rate CP_2 di pari importo con cadenza mensile entro l'ultimo giorno di ogni mese con decorrenza dal 31 luglio
2024 e di cui aveva corrisposto la sola prima di rata pari ad € 10.692,31. pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione deduceva:
a) la nullità del decreto ingiuntivo stante il mancato esperimento della preliminare procedura avanti alla
Camera di Commercio di Bergamo prevista nei due contratti di appalto stipulati tra le parti nonché in considerazione della clausola, sempre prevista nei due contratti, che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Como per tutte “le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione”;
b) l'erronea richiesta di applicazione degli interessi moratori ex DL 231/2002 non rientrando il caso di specie nella relativa previsione normativa, che ne stabilisce l'applicazione alle sole transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione; deduceva, in particolare, che CP_2 con la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 2-4 luglio 2024, i contratti d'appalto - e tutte le clausole in essi comprese – erano stati “superati” dagli accordi di cui alla scrittura privata e ciò, quindi, anche con riferimento alle previsioni relative al preventivo tentativo di mediazione e al foro esclusivo individuato dalle parti.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza odierna.
L'opponente pone a fondamento dell'opposizione quanto previsto alla clausola 22 dei due contratti stipulati tra le parti;
sostiene, in particolare, che detta clausola prevedeva l'obbligo per le parti, prima di qualsiasi controversia insorta tra di esse, “ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione”, di effettuare un tentativo di composizione bonaria “secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di
Bergamo”; in secondo luogo, richiama quanto previsto, a suo dire, sempre nella medesima clausola, in merito alla competenza esclusiva del Tribunale di Como. Sostiene, pertanto, che il sarebbe CP_2 incorso in una “doppia violazione” non avendo esperito la preliminare procedura avanti alla Camera di
Commercio di Bergamo e avendo agito in sede monitoria avanti al Tribunale di Brescia, territorialmente incompetente stante il foro convenzionale stabilito dalle parti.
In sede di note conclusive, l'opponente ha poi dedotto che, a seguito del – pacifico – mancato pagamento delle rate (ad eccezione della prima) previste nell'atto transattivo, secondo quanto previsto dalla clausola n. 12, detto accordo doveva considerarsi risolto, con conseguente riviviscenza dei due pagina 3 di 5 contratti stipulati tra le parti e delle relative clausole, compresa quella contenente la previsione della necessità della procedura di conciliazione e della competenza esclusiva.
La tesi non può essere condivisa stante il chiaro contenuto della scrittura privata sottoscritta dalle parti nella quale queste ultime, alla pag. 3, espressamente dichiaravano “di voler consensualmente risolvere i contratti di appalto di cui all'epigrafe”; a seguito del perfezionamento dell'accordo, dunque, deve ritenersi venuta meno la regolamentazione dei rapporti contenuta nei due precedenti contratti
(comprese, quindi, le clausole poste dall'opponente a fondamento dell'opposizione). Peraltro, detto accordo, diversamente da quanto affermato dall'opponente, va qualificato come transazione novativa stante l'obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente, come regolamentato dai due precedenti contratti, e quello originato dall'accordo transattivo, “in virtù del quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti”(tra le altre: Cass.
14772/24); nella specie, infatti, da un lato, l'appaltatrice dichiarava di aver liberato il cantiere e di impegnarsi a permettere il subentro e la prosecuzione dei lavori da parte di altra impresa incaricata dal
(con ciò escludendosi la possibilità di completare le prestazioni oggetto dei due contratti) CP_2
e, dall'altro, la stessa, a fronte delle affermazioni del Condominio di aver subito ingenti danni a causa del mancato completamento dei lavori, si impegnava “senza riconoscimento alcuno” a versare a quest'ultimo l'importo di € 139.000,00 iva inclusa, da corrispondere in tredici rate.
La dicitura “privo di effetti novativi” contenuta al punto 12) dell'accordo, allora, deve ritenersi riferita specificatamente alla possibilità per il Condominio, nell'ipotesi di inadempimento della appaltatrice alle obbligazioni di cui all'accordo transattivo (mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, mancata esecuzione dell'attività necessaria per correggere l'errata fatturazione nonché consegna della documentazione necessaria per la prosecuzione del cantiere), di agire per ottenere l'intero importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, e non dunque l'inferiore importo indicato nell'accordo.
Va, invece, accolta l'eccezione concernente l'applicazione degli interessi moratori ex D.Lvo
231/02, eccezione sulla quale parte opposta non ha svolto specifiche contestazioni, posto che detta disciplina ha un campo di applicazione che non ricopre tutte le obbligazioni pecuniarie, ma solo i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale, dove per “transazioni commerciali” si intendono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagina 4 di 5 pagamento di un prezzo (art. 2, lett.a, d.lgs. 231/02); la fattispecie oggetto di causa esula da tale previsione concernendo il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo risarcitorio e previste in un accordo transattivo. All'importo dovuto a titolo di capitale devono quindi aggiungersi gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite, con condanna dell'opponente al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimo per la fase decisoria ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento della somma di € 128.307,69 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
3) compensa per un quinto le spese di lite e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese, liquidate per l'intero, in complessivi € 6307,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
IN AN
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14781/2024
Oggi 11 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa IN AN, sono comparsi:
Per nessuno è comparso ONroparte_1
Per l'avv. ZARA ANNA ONroparte_2 L'avv. Zara si riporta alle note conclusive depositate
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
IN AN
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa IN AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14781/2024 promossa da:
(C.F. ) OPPONENTE ONroparte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giuseppe Giovanni Canè
contro
(C.F. OPPOSTO ONroparte_2 P.IVA_2 con l'avv. Anna Zara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ON (di seguito ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3618/24 con il ONroparte_1 quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 128.307,69 oltre interessi e spese in favore del sito in Cantù (Como) stante il lamentato mancato pagamento di parte delle ONroparte_2 somme dovute in forza di un accordo transattivo con il quale le parti avevano definito le reciproche pretese e si era impegnato a liberare spontaneamente il cantiere per permettere la prosecuzione CP_1 ed ultimazione dei lavori ad altra impresa e contestualmente si era assunto altri impegni, tra cui l'obbligo di restituire al la somma complessiva di €.139.000,00 da corrispondere in 13 rate CP_2 di pari importo con cadenza mensile entro l'ultimo giorno di ogni mese con decorrenza dal 31 luglio
2024 e di cui aveva corrisposto la sola prima di rata pari ad € 10.692,31. pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione deduceva:
a) la nullità del decreto ingiuntivo stante il mancato esperimento della preliminare procedura avanti alla
Camera di Commercio di Bergamo prevista nei due contratti di appalto stipulati tra le parti nonché in considerazione della clausola, sempre prevista nei due contratti, che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Como per tutte “le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione”;
b) l'erronea richiesta di applicazione degli interessi moratori ex DL 231/2002 non rientrando il caso di specie nella relativa previsione normativa, che ne stabilisce l'applicazione alle sole transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione; deduceva, in particolare, che CP_2 con la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 2-4 luglio 2024, i contratti d'appalto - e tutte le clausole in essi comprese – erano stati “superati” dagli accordi di cui alla scrittura privata e ciò, quindi, anche con riferimento alle previsioni relative al preventivo tentativo di mediazione e al foro esclusivo individuato dalle parti.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza odierna.
L'opponente pone a fondamento dell'opposizione quanto previsto alla clausola 22 dei due contratti stipulati tra le parti;
sostiene, in particolare, che detta clausola prevedeva l'obbligo per le parti, prima di qualsiasi controversia insorta tra di esse, “ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione”, di effettuare un tentativo di composizione bonaria “secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di
Bergamo”; in secondo luogo, richiama quanto previsto, a suo dire, sempre nella medesima clausola, in merito alla competenza esclusiva del Tribunale di Como. Sostiene, pertanto, che il sarebbe CP_2 incorso in una “doppia violazione” non avendo esperito la preliminare procedura avanti alla Camera di
Commercio di Bergamo e avendo agito in sede monitoria avanti al Tribunale di Brescia, territorialmente incompetente stante il foro convenzionale stabilito dalle parti.
In sede di note conclusive, l'opponente ha poi dedotto che, a seguito del – pacifico – mancato pagamento delle rate (ad eccezione della prima) previste nell'atto transattivo, secondo quanto previsto dalla clausola n. 12, detto accordo doveva considerarsi risolto, con conseguente riviviscenza dei due pagina 3 di 5 contratti stipulati tra le parti e delle relative clausole, compresa quella contenente la previsione della necessità della procedura di conciliazione e della competenza esclusiva.
La tesi non può essere condivisa stante il chiaro contenuto della scrittura privata sottoscritta dalle parti nella quale queste ultime, alla pag. 3, espressamente dichiaravano “di voler consensualmente risolvere i contratti di appalto di cui all'epigrafe”; a seguito del perfezionamento dell'accordo, dunque, deve ritenersi venuta meno la regolamentazione dei rapporti contenuta nei due precedenti contratti
(comprese, quindi, le clausole poste dall'opponente a fondamento dell'opposizione). Peraltro, detto accordo, diversamente da quanto affermato dall'opponente, va qualificato come transazione novativa stante l'obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente, come regolamentato dai due precedenti contratti, e quello originato dall'accordo transattivo, “in virtù del quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti”(tra le altre: Cass.
14772/24); nella specie, infatti, da un lato, l'appaltatrice dichiarava di aver liberato il cantiere e di impegnarsi a permettere il subentro e la prosecuzione dei lavori da parte di altra impresa incaricata dal
(con ciò escludendosi la possibilità di completare le prestazioni oggetto dei due contratti) CP_2
e, dall'altro, la stessa, a fronte delle affermazioni del Condominio di aver subito ingenti danni a causa del mancato completamento dei lavori, si impegnava “senza riconoscimento alcuno” a versare a quest'ultimo l'importo di € 139.000,00 iva inclusa, da corrispondere in tredici rate.
La dicitura “privo di effetti novativi” contenuta al punto 12) dell'accordo, allora, deve ritenersi riferita specificatamente alla possibilità per il Condominio, nell'ipotesi di inadempimento della appaltatrice alle obbligazioni di cui all'accordo transattivo (mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, mancata esecuzione dell'attività necessaria per correggere l'errata fatturazione nonché consegna della documentazione necessaria per la prosecuzione del cantiere), di agire per ottenere l'intero importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, e non dunque l'inferiore importo indicato nell'accordo.
Va, invece, accolta l'eccezione concernente l'applicazione degli interessi moratori ex D.Lvo
231/02, eccezione sulla quale parte opposta non ha svolto specifiche contestazioni, posto che detta disciplina ha un campo di applicazione che non ricopre tutte le obbligazioni pecuniarie, ma solo i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale, dove per “transazioni commerciali” si intendono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagina 4 di 5 pagamento di un prezzo (art. 2, lett.a, d.lgs. 231/02); la fattispecie oggetto di causa esula da tale previsione concernendo il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo risarcitorio e previste in un accordo transattivo. All'importo dovuto a titolo di capitale devono quindi aggiungersi gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite, con condanna dell'opponente al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimo per la fase decisoria ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento della somma di € 128.307,69 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
3) compensa per un quinto le spese di lite e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese, liquidate per l'intero, in complessivi € 6307,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
IN AN
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