Ordinanza cautelare 17 aprile 2019
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 17/04/2019, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2019
N. 00146/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00218/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2019, proposto da
NE NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Puliatti, Paola Strano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Barbagallo, Marina Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN UI non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota dell’Università degli Studi di Torino – Direzione didattica e servizi agli studenti – Sezione servizi studenti Medicina del 29 gennaio 2019, n. 47225 con la quale, è stato comunicato l’annullamento dell’immatricolazione della ricorrente presso l’Ateneo e la revisione della relativa graduatoria;
- del decreto del Direttore della Direzione didattica e servizi agli studenti - Sezione Servizi Studenti in Medicina del 29 gennaio 2019, n. 370 prot., con il quale è stata disposta la pubblicazione della graduatoria di merito per le richieste di passaggio/trasferimento ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana del Polo di Orbassano – A.A. 2018/2019, revisionata come da verbale della Commissione del 21 gennaio 2019;
- del verbale della Commissione Riconoscimento titoli esteri, valutazione trasferimenti e convalida esami del 21 gennaio 2019;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: a) l’Avviso per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua italiana (Polo di Torino e Polo di Orbassano) – A.A. 2018/2019, di cui al Decreto della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Servizi Studenti in Medicina del 13 luglio 2018 n. 2654 prot., nella parte in cui all’articolo 6 “Criteri per la valutazione delle domande”, prevede che nel caso in cui le domande ammesse siano superiori ai posti disponibili, ciascuna Commissione stilerà una graduatoria, sulla base, fra l’altro, del criterio di assegnazione di 4 punti al vincitore del concorso di ammissione, svolto ai sensi della legge 264/1999 art. 1 lett. a); b) la graduatoria pubblicata a seguito della rettifica del punteggio della ricorrente, in cui la stessa risulta collocata al settimo posto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare non sussistono elementi di fondatezza poiché:
- i quattro punti previsti per il criterio n. 1 non spettano alla ricorrente in quanto la stessa non ha superato il concorso di ammissione ai sensi della legge n. 264 del 1999, così come invece previsto dall’art. 6, punto 1 dell’avviso pubblico;
- anche nell’ipotesi in cui venissero confermati tutti i CFU riconosciuti alla ricorrente prima della revisione in autotutela della graduatoria (58) per un punteggio dunque di 8,96 quest’ultimo da solo non sarebbe sufficiente per superare il punteggio attribuito alla controinteressata pari a 11,65;
- prima facie non pare sussistere la violazione della legge n. 264 del 1999 e dell’articolo 11 del Regolamento dell’Università in quanto il superamento del test di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264 del 1999 non è stato richiesto dall’Amministrazione come requisito di ammissione al corso di studi ma è stato introdotto come criterio di valutazione per generare la graduatoria di merito, nel caso in cui le domande ammesse fossero state superiori ai posti disponibili;
Considerata la vicenda sottesa alla controversia in esame sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il EM, Sezione Prima, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Savio Picone, Presidente FF
Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Savio Picone |
IL SEGRETARIO