Articolo 880 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 900Articolo 901
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Art. 880. Categorie di personale in congedo 1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria; b) complemento; c) congedo illimitato; d) riserva; e) riserva di complemento; f) congedo assoluto. 2. L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente. 3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo. 5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali. 6. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che puo' essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. (( 6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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