TRIB
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/01/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 573/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 573/2023 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 gennaio 2024 ad ore 11.40 innanzi al dott. Adriano Cassini, sono comparsi:
Avv. Vallone per parte opponente;
Avv. De Angelis Valentina in sostituzione dell'Avv. Massimo Paolini per parte opposta. Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Adriano Cassini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriano Cassini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Vallone Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale in atti - attore opponente -
Contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Paolini Controparte_1 C.F._2
giusta procura speciale in atti - convenuto opposto -
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da memorie conclusive.
Svolgimento del processo
Con atto di precetto notificato il 27.2.23, intimava ad il Controparte_1 Parte_1
pagamento della complessiva somma di euro 30.501,26 comprensiva di spese ed onorari, in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 570/19 del 10.10.19, depositata l'11.10.19, munita di formula esecutiva l'8.4.21, con la quale il Tribunale di Fermo, definendo la causa civile n. RG 1448/06,
aveva rigettato la domanda proposta da e altri contro , Parte_1 Controparte_1
condannando la parte attrice al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso il detto atto di precetto proponeva opposizione, ai sensi deart.615 c.p.c., Parte_1
deducendo quanto segue: - la era stata esonerata e manlevata dalla società ”, Parte_1 Org_1
con dichiarazione del 10.5.06, da ogni responsabilità relativa a contenziosi giudiziali inerenti al progetto della centrale idroelettrica sita in S.Vittoria in Matenano;
- comunque gli effetti della sentenza pagina 2 di 4 resa nei confronti di società di capitali non potevano essere estesi alla persona della - il Parte_1
precetto era stato intimato per somme non dovute e pertanto era affetto da nullità assoluta;
- in sentenza infatti non si faceva cenno ad una responsabilità solidale e pertanto alla era precettabile la Parte_1
sola somma di 1/3 ex art. 97 c.p.c.; - erano state indicate in precetto voci contenute nell'abrogato tariffario forense per effetto dell'entrata in vigore del DM 1.8.12. Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità del precetto e la condanna della controparte al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese giudiziali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in forza dei seguenti Controparte_1
motivi: - la sentenza era stata emessa anche nei confronti della oltre che delle società ivi Parte_1
indicate, in quanto “parte attrice”; - a quella causa la non aveva partecipato e il dedotto Org_1
rapporto di manleva era inopponibile all'opposto; - la solidarietà dell'obbligo derivante dalla statuizione di condanna era evincibile dal carattere unico e cumulativo della condanna;
- nella motivazione del provvedimento il Giudice quando aveva voluto individuare le singole posizioni processuali dei convenuti, lo aveva fatto in modo specifico;
- la solidarietà era poi comprovata dalla
“comunanza” degli interessi fatti valere dai tre convenuti;
- quindi, quando il Giudice parlava di parte attrice si rivolgeva unitariamente ai tre soggetti che avevano promosso l'azione; - le voci relative al precetto erano state calcolate in base al D.M. 147/22. Concludeva chiedendo la trasformazione del rito da ordinario in semplificato, con rigetto dell'opposizione; in subordine, per la declaratoria di efficacia del precetto per la somma pari ad un terzo di quella precettata;
con vittoria delle spese giudiziali.
Con ordinanza depositata il 25.9.23 il giudice rigettava, in quanto irrilevanti, le richieste istruttorie proposte dall'opponente ordinando la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto integralmente rigettata.
Va in primis ritenuto che l'obbligo di pagamento scaturente dalla statuizione di condanna alle spese abbia carattere solidale.
Dal contento della sentenza del Tribunale di Fermo, infatti, emerge chiaramente la comunanza di interessi che legava i tre attori nell'azione diretta alla condanna del convenuto.
pagina 3 di 4 Il provvedimento, in sostanza, evidenzia una convergenza di condotte difensive ed una identità di interessi sostanziali che esclude la condanna pro quota invocata dall'attrice opponente.
Peraltro, quando il Giudice fermano ha parlato di una condanna alle spese a carico della “parte attrice”
ha certamente fatto riferimento ad una posizione unitaria della persona fisica e delle società di capitali che hanno promosso l'azione da cui non può che scaturire la natura solidale dell'obbligazione di pagamento delle spese giudiziali.
Relativamente alla dichiarazione con la quale la ha dichiarato di manlevare l'odierna Org_1
opponente, ben evidente è la sua inopponibilità alla parte creditrice, stante il carattere “interno” del rapporto di manleva così costituito.
In ordine, infine, alle spese di precetto, l'eccezione formulata dalla parte attrice non risulta perspicua e comunque non appare, dall'elenco delle spese e competenze, alcuna violazione delle norme in materia di onorari di avvocato come stabiliti dal DM 127/22.
L'oggettiva controvertibilità della questione legata alla applicazione del principio di solidarietà alla statuizione della sentenza concernente le spese giudiziali, impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini,
definitivamente pronunziando sulla opposizione al precetto notificato il 27.2.23, proposta da Parte_1
contro , ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattese o assorbite,
[...] Controparte_1
così provvede:
1 - Rigetta l'opposizione;
2 - Compensa integralmente le spese giudiziali dichiarando irripetibili quelle rispettivamente anticipate dalle parti.
Così deciso in Ascoli P. il 10.1.2024 con sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. mediante allegazione al verbale di udienza. Sentenza pubblicata mediante deposito.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Adriano Cassini
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 573/2023 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 10 gennaio 2024 ad ore 11.40 innanzi al dott. Adriano Cassini, sono comparsi:
Avv. Vallone per parte opponente;
Avv. De Angelis Valentina in sostituzione dell'Avv. Massimo Paolini per parte opposta. Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Adriano Cassini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriano Cassini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Vallone Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale in atti - attore opponente -
Contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Paolini Controparte_1 C.F._2
giusta procura speciale in atti - convenuto opposto -
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da memorie conclusive.
Svolgimento del processo
Con atto di precetto notificato il 27.2.23, intimava ad il Controparte_1 Parte_1
pagamento della complessiva somma di euro 30.501,26 comprensiva di spese ed onorari, in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 570/19 del 10.10.19, depositata l'11.10.19, munita di formula esecutiva l'8.4.21, con la quale il Tribunale di Fermo, definendo la causa civile n. RG 1448/06,
aveva rigettato la domanda proposta da e altri contro , Parte_1 Controparte_1
condannando la parte attrice al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso il detto atto di precetto proponeva opposizione, ai sensi deart.615 c.p.c., Parte_1
deducendo quanto segue: - la era stata esonerata e manlevata dalla società ”, Parte_1 Org_1
con dichiarazione del 10.5.06, da ogni responsabilità relativa a contenziosi giudiziali inerenti al progetto della centrale idroelettrica sita in S.Vittoria in Matenano;
- comunque gli effetti della sentenza pagina 2 di 4 resa nei confronti di società di capitali non potevano essere estesi alla persona della - il Parte_1
precetto era stato intimato per somme non dovute e pertanto era affetto da nullità assoluta;
- in sentenza infatti non si faceva cenno ad una responsabilità solidale e pertanto alla era precettabile la Parte_1
sola somma di 1/3 ex art. 97 c.p.c.; - erano state indicate in precetto voci contenute nell'abrogato tariffario forense per effetto dell'entrata in vigore del DM 1.8.12. Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità del precetto e la condanna della controparte al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese giudiziali.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in forza dei seguenti Controparte_1
motivi: - la sentenza era stata emessa anche nei confronti della oltre che delle società ivi Parte_1
indicate, in quanto “parte attrice”; - a quella causa la non aveva partecipato e il dedotto Org_1
rapporto di manleva era inopponibile all'opposto; - la solidarietà dell'obbligo derivante dalla statuizione di condanna era evincibile dal carattere unico e cumulativo della condanna;
- nella motivazione del provvedimento il Giudice quando aveva voluto individuare le singole posizioni processuali dei convenuti, lo aveva fatto in modo specifico;
- la solidarietà era poi comprovata dalla
“comunanza” degli interessi fatti valere dai tre convenuti;
- quindi, quando il Giudice parlava di parte attrice si rivolgeva unitariamente ai tre soggetti che avevano promosso l'azione; - le voci relative al precetto erano state calcolate in base al D.M. 147/22. Concludeva chiedendo la trasformazione del rito da ordinario in semplificato, con rigetto dell'opposizione; in subordine, per la declaratoria di efficacia del precetto per la somma pari ad un terzo di quella precettata;
con vittoria delle spese giudiziali.
Con ordinanza depositata il 25.9.23 il giudice rigettava, in quanto irrilevanti, le richieste istruttorie proposte dall'opponente ordinando la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto integralmente rigettata.
Va in primis ritenuto che l'obbligo di pagamento scaturente dalla statuizione di condanna alle spese abbia carattere solidale.
Dal contento della sentenza del Tribunale di Fermo, infatti, emerge chiaramente la comunanza di interessi che legava i tre attori nell'azione diretta alla condanna del convenuto.
pagina 3 di 4 Il provvedimento, in sostanza, evidenzia una convergenza di condotte difensive ed una identità di interessi sostanziali che esclude la condanna pro quota invocata dall'attrice opponente.
Peraltro, quando il Giudice fermano ha parlato di una condanna alle spese a carico della “parte attrice”
ha certamente fatto riferimento ad una posizione unitaria della persona fisica e delle società di capitali che hanno promosso l'azione da cui non può che scaturire la natura solidale dell'obbligazione di pagamento delle spese giudiziali.
Relativamente alla dichiarazione con la quale la ha dichiarato di manlevare l'odierna Org_1
opponente, ben evidente è la sua inopponibilità alla parte creditrice, stante il carattere “interno” del rapporto di manleva così costituito.
In ordine, infine, alle spese di precetto, l'eccezione formulata dalla parte attrice non risulta perspicua e comunque non appare, dall'elenco delle spese e competenze, alcuna violazione delle norme in materia di onorari di avvocato come stabiliti dal DM 127/22.
L'oggettiva controvertibilità della questione legata alla applicazione del principio di solidarietà alla statuizione della sentenza concernente le spese giudiziali, impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini,
definitivamente pronunziando sulla opposizione al precetto notificato il 27.2.23, proposta da Parte_1
contro , ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattese o assorbite,
[...] Controparte_1
così provvede:
1 - Rigetta l'opposizione;
2 - Compensa integralmente le spese giudiziali dichiarando irripetibili quelle rispettivamente anticipate dalle parti.
Così deciso in Ascoli P. il 10.1.2024 con sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. mediante allegazione al verbale di udienza. Sentenza pubblicata mediante deposito.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Adriano Cassini
pagina 4 di 4