Sentenza 5 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'articolo 873 cod. civ., nel caso in cui il regolamento edilizio determini solo la distanza fra le costruzioni, in assenza di qualunque indicazione circa il distacco delle stesse dal confine, il principio della prevenzione deve ritenersi operativo, non ostandovi alcun divieto di costruire in aderenza o sul confine.
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- 1. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza fissa minima dal confine.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze …
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Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze …
Leggi di più… - 3. Distanze nelle costruzioni e criterio della prevenzione: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 giugno 2021
- 4. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza minima dal confineAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 novembre 2016
Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze fissate dalla legge 765/1967. Il Tribunale riteneva applicabili le distanze previste dal regolamento edilizio del comune e non quelle della legge 765. La Corte di Appello riteneva applicabile la regola della prevenzione, di cui all'art. 873 e seguenti del codice civile. In base al principio della prevenzione, il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire: al preveniente è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare sia rispettando una distanza dal confine …
Leggi di più… - 5. Cosa succede se i regolamenti locali non stabiliscono la distanza minima dal confine?Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2016
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Classificazione: Civile, Immobiliare Parole chiave: #distanze, #edifici, #prevenzione, #fulviograziotto, #scudolegale Il caso. Un proprietario proponeva domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/2007, n. 25401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25401 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario -Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che lo difende unitamente all'avvocato SILVIO BRENTAROLLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN SS, VE IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 759/03 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21/05/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/07 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SS Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo, accoglimento del 3^ motivo in subordine del 2^ motivo di ricorso;
in ulteriore subordine richiesta di assegnazione alle S.U. in ordine al 2^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 12.4.91 RU NT e CH LI, adducendo di essere proprietari di un terreno in Verona, località Mezzacampagna, in N.C.T. n. 179 mapp. 497-424-423 di ha 00.28.95, confinante a Nord Ovest con il mappale n. 174 di proprietà di LL IV, sul quale nel 1978 era stato edificato un capannone artigianale ad uso officina meccanica e che tale capannone veniva a trovarsi a distanza inferiore dal confine, costituito dal bordo esterno di una canaletta irrigua consortile che scorreva all'interno della proprietà di essi attori e cioè a soli m. 1, 50 dal confine, in violazione alla distanza minima di metri cinque prevista dal locale regolamento edilizio, ciò assumendo, convenivano in giudizio il LL davanti al Tribunale di Verona, per sentirlo condannare alla demolizione del fabbricato.
Il convenuto, costituitosi, contestava la legittimazione ad agire degli attori sul presupposto della pendenza del processo diretto al riconoscimento del loro diritto di proprietà; rilevava il conseguimento della concessione in sanatoria del capannone in virtù della L. n. 47 del 1985; affermava che la canaletta scorreva all'interno della sua proprietà;eccepiva, infine, di possedere da oltre quarant'anni la striscia di terreno di cui al mappale 423, concludendo per il rigetto della domanda e per l'accoglimento della riconvenzionale di acquisto per usucapione del terreno di cui al mappale 423.
L'adito Tribunale con sentenza n. 1796/91, in accoglimento della domanda attorea, condannava il convenuto alla demolizione del capannone.
Riteneva il Tribunale che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della domanda era infondata, perché era passata in giudicato la sentenza di accertamento del loro diritto di comproprietà dei terreni confinanti con quelli del convenutole la linea di confine tra le due proprietà cadeva al centro della canaletta e che il capannone in questione sorgeva a m. 2,50 dal confine, in violazione alla distanza minima prevista nel regolamento edilizio che era di ml.
5. La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 759/03, depositata il 21.3.03, rigettava l'appello proposto dal LL, che condannava alle spese del grado.
Per la cassazione della decisione ricorre la parte soccombente esponendo un solo motivo, variamente articolato. Gli intimati, costituitisi, hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione, sotto tre profili:
1) si contesta la legittimazione ad agire dei resistenti, in quanto il mappale 423 era stato loro trasferito con sentenza n. 1099/88 del Tribunale di Verona e conseguente atto di divisione 230.11.1990, senza che essi avessero partecipato al relativo giudizio e, perciò¯, da ritenersi inesistente.
La doglianza è infondata. Vale innanzitutto considerare che se il convenuto in giudizio non si oppone al trasferimento del bene oggetto del preliminare in favore del terzo non citato a giudizio, implicitamente rinunzia a negare il relativo obbligo di citare a giudizio il terzo soggetto;
è pacifico, perché lo ammette lo stesso ricorrente nelle sue allegazioni a pag. 3 del ricorso, che il promissorio acquirente indicò in comparsa conclusionale i nominativi di RU e CH come coloro che "avrebbero sottoscritto il rogito notarile ove fosse stato stipulato". Ma v'è di più, La natura negoziale del definitivo ex art. 2932 c.c., comporta che la relativa decisione giudiziale soggiace alla disciplina propria del negozio giuridico, che, in quanto tale, è annullabile se affetto da vizio genetico della causa o da vizi della volontà.
Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto far valere l'invalidità del definitivo in separato sede e che la legittimazione ad agire degli attuali resistenti non può essere messa in discussione nel presente giudizio.
2) Conformità della distanza del capannone in base alla normativa di legge.
Si sostiene che, essendo emerso, in quanto accertato con la c.t.u., che esso ricorrente aveva costruito per primo (1978) e che all'epoca era in vigore il P.R.G. approvato il 27.5.1975, che fissava in 20 metri la distanza minima dai confini, esso ricorrente poteva costruire ad una distanza dal confine con il fondo del vicino che fosse inferiore a 10 metri;
avendo costruito alla distanza di ml. 2,50, esso ricorrete era rimasto ampiamente entro i limiti della normativa in vigore.
La Corte di merito aveva, invece, affermato che le norme contenute nei regolamenti edilizi, mirando a finalità pubbliche, quando stabiliscono una determinata distanza dal confine, escludono l'applicabilità del principio della prevenzione, per cui prevedendo il regolamento edilizio, per la zona in discussione, la distanza di ml. 5 dal confine, tale distanza era inderogabile.
La doglianza è infondata.
Costituisce principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza di legittimità che il diritto del proprietario confinante di costruire in aderenza al confine non sussiste quando i regolamenti locali fissano solo la distanza minima delle costruzioni dal confine, ritenendosi in questo caso che l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come lo è il corrispondente divieto di costruire sul confinerei caso, invece, che il regolamento edilizio fissa solo la distanza fra le costruzioni, in assenza di qualunque indicazione circa il distacco delle costruzioni dal confine, il principio della prevenzione deve ritenersi in vigore perché la sua operatività non è ostacolata da alcun divieto di costruire in aderenza o sul confine.
3) illegittimità dell'ordinanza di riduzione della lista dei testimoni ammessa con ordinanza collegiale del 15.3.1995 e disposta con ordinanza del G.I. all'udienza del 28.6.1995. Si sostiene che la decisione è illegittima, in quanto non ha consentito al ricorrente di esercitare il suo diritto di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione, avanzata in via riconvenzionale.
La doglianza è inammissibile. Ed infatti, risultando il processo soggetto al vecchio rito, perché introdotto con citazione notificata in data 12.4.91, e cioè in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 353 del 1990 (30.4.1995), l'eventuale vizio dell'ordinanza del G.I. relativo all'espletamento della prova testimoniale non dava luogo ad impugnazione, ma trovava il suo rimedio nel potere di controllo sostitutivo attribuito al Collegio ex art. 178 c.p.c. (Cass. n. 1005/71). Il ricorso va, quindi, respinto perché infondato in tutte le sue articolazioni.
Quanto alle spese del presente giudiziose medesime possono ritenersi compensate fra le parti, atteso il comportamento processuale dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007