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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2966/2023 promossa da:
S.I. DI. (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marcello Penta (C.F.:
) e Maria Laura Roca (C.F.: ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata in Napoli alla via F. Crispi n.74, Email_1
; Email_2
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Di Vito (C.F.
) e Gianluca Animoso (C.F: , elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata in Avellino alla via Palatucci 20/B, ( Email_3
; Email_4
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 316/2023, notificato il 25.09.2023, con il quale il Tribunale ingiungeva alla pagina 1 di 5 stessa il pagamento di € 168.842,33, oltre gli interessi legali dalla messa in mora fino all'integrale soddisfo, oltre alle spese del procedimento.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva di: “a) dichiarare la perenzione del decreto ingiuntivo opposto;
b)dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dalla in favore della Parte_1
Controparte_2
c) revocare il decreto ingiuntivo n. 316/2023 reso in data 16.03.2023 dal Tribunale di Avellino, accogliere la presente opposizione e condannare l'opposta al pagamento delle spese del giudizio.”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la che così concludeva: “- in via preliminare Controparte_2
dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, revocarlo;
- nel merito, accertare il credito della nei confronti della e, Controparte_2 Controparte_3 per l'effetto, rigettate le avverse eccezioni e deduzioni, condannare la Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di €
[...]
168.842,33 in favore della oltre interessi moratori dalla singole scadenze al soddisfo;
Controparte_2
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e C.A. come per legge, con attribuzione.”.
Il giudizio, istruito tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva rinviato all'udienza del 11.03.2026, per la rimessione della causa in decisione, previo scambio previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Sulla inefficacia del decreto ingiuntivo
Va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 316/2023, non risultando lo stesso notificato entro il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, secondo quanto prescritto dall'art. 644
c.p.c.
Come correttamente dedotto da parte opponente e come riconosciuto dalla stessa parte opposta il decreto è stato reso in data 16 marzo 2023 e la notifica è avvenuta in data 18 luglio 2023, dunque oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla norma.
Difatti a mente dell'art. 644 c.p.c.: “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”.
Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo, notificato oltre il termine, e sul rimedio processuale esperibile si
è espressa la giurisprudenza, con consolidato orientamento (si veda Sez. 3, Sentenza n. 36496 del pagina 2 di 5 24/11/2021 “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con
l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c.
(opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att.
c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione”).
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, va dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo n.
316/2023.
§ Nel merito
Sulla possibilità di vagliare il merito della pretesa creditoria, in caso di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo si è così espressa la giurisprudenza: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e
l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021).
In applicazione dei suesposti principi occorre vagliare nel merito la domanda di pagamento.
La dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, invero non capovolge l'onere della prova del giudizio incardinato, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo pagina 3 di 5 ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n.
12765/2007).
L'odierna parte opponente si duole della insufficienza della documentazione depositata nella fase monitoria ai fini della fondatezza della pretesa creditoria, senza tuttavia contestare la sussistenza del rapporto sottostante.
A sostegno della domanda di pagamento, peraltro, l'odierna società opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto le seguenti fatture, emesse dalla stessa parte opponete: N. 2022/1413 di € 1.229,35 emessa il 19.12.2022, N. 2022/1610 di € -44.222,70 emessa il 30.12.2022; N. 2022/1615 di € -31.148,63 emessa il 31.12.2022, N. 2023/11 di € 420,62 emessa il 17.1.2023 e N. 2023/17 di € -95.120,97 emessa il 22.1.2023.
Non si ignora il principio giurisprudenziale in merito all'idoneità delle fatture commerciali quali prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia conservano tale valore solo nella fase monitoria del procedimento con la conseguenza che nel giudizio di opposizione eventualmente instaurato, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé piena prova del credito né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione del contratto (cfr. Cass. 1982, n. 771; vedi in senso conforme Cass. 2001, n. 8664; Cass. 2004, n. 8126).
Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato o disconosciuto la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (Cass. N. 23499 del 17/12/2004 e n. 440 del 11/01/2017), specie ove proveniente dalla parte destinataria dell'ingiunzione.
Tenuto conto del sopra citato riparto dell'onere onere della prova nella materia delle obbligazioni, grava sul creditore che chiede l'adempimento dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, differentemente gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
L'odierno opponente non ha contestato il rapporto contrattuale nella sua esistenza né la somma azionata in via monitoria;
le contestazioni afferiscono invece all'inidoneità delle fatture a sostenere la pagina 4 di 5 pretesa creditoria, ma nulla è stato documentato in ordine all'inesattezza degli importi o all'avvenuta estinzione della pretesa creditoria.
La valenza delle fatture negative è riscontrata da quanto disposto dalla delibera Arera (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambienti) del 29.12.2022 n. 737/2022/R/gas (cfr. ALL.2 fascicolo monitorio) in base alla quale “Nei casi in cui l'importo fatturato abbia valore negativo, ovverosia in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell'Impresa di distribuzione nei confronti dell'Utente, è fatto obbligo all'Impresa di distribuzione di provvedere al pagamento nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.”.
A sostegno della pretesa creditoria avanzata dall'opposto si riscontra anche la nota pec dell'8.2.2023, indirizzata alla e alla con la quale la ha Controparte_4 Controparte_2 Parte_1
provveduto a comunicare la sospensione, in base a quanto previsto dalla Delibera ARERA del 13 luglio
2017 n. 5 18/2017/E/GAS, degli interessi corrispettivi per il servizio di vettoriamento ed a trasmettere l'allegato estratto contabile della al 31/12/2022, nel quale risultano menzionate le Controparte_2 fatture azionate, con la dicitura “insoluta”, “non rimborsata” e “in scadenza” (cfr. doc. 1 parte opposta).
Si dà atto, altresì, del deposito della nota pec del 9.2.2023 con quale la sollecitava il Controparte_2
pagamento delle fatture scadute ed in scadenza, richiedendo altresì l'emissione delle note di credito, in virtù della delibera ARERA del 29/12/2022 n. 737/2022/R/gas (cfr. doc. 4 parte opposta).
Le allegazioni probatorie di parte opposta, in definitiva, sono rimaste incontestate e sono pertanto idonee a sostenere la pretesa creditoria che si sostanzia nella somma di € 168.842,33, come azionata in via monitoria.
§ Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge tenendo conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2023;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta di € 168.842,33, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Avellino, 20.05.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2966/2023 promossa da:
S.I. DI. (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marcello Penta (C.F.:
) e Maria Laura Roca (C.F.: ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata in Napoli alla via F. Crispi n.74, Email_1
; Email_2
OPPONENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Di Vito (C.F.
) e Gianluca Animoso (C.F: , elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata in Avellino alla via Palatucci 20/B, ( Email_3
; Email_4
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 316/2023, notificato il 25.09.2023, con il quale il Tribunale ingiungeva alla pagina 1 di 5 stessa il pagamento di € 168.842,33, oltre gli interessi legali dalla messa in mora fino all'integrale soddisfo, oltre alle spese del procedimento.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva di: “a) dichiarare la perenzione del decreto ingiuntivo opposto;
b)dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dalla in favore della Parte_1
Controparte_2
c) revocare il decreto ingiuntivo n. 316/2023 reso in data 16.03.2023 dal Tribunale di Avellino, accogliere la presente opposizione e condannare l'opposta al pagamento delle spese del giudizio.”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la che così concludeva: “- in via preliminare Controparte_2
dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, revocarlo;
- nel merito, accertare il credito della nei confronti della e, Controparte_2 Controparte_3 per l'effetto, rigettate le avverse eccezioni e deduzioni, condannare la Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di €
[...]
168.842,33 in favore della oltre interessi moratori dalla singole scadenze al soddisfo;
Controparte_2
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e C.A. come per legge, con attribuzione.”.
Il giudizio, istruito tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva rinviato all'udienza del 11.03.2026, per la rimessione della causa in decisione, previo scambio previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. All'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Sulla inefficacia del decreto ingiuntivo
Va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 316/2023, non risultando lo stesso notificato entro il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, secondo quanto prescritto dall'art. 644
c.p.c.
Come correttamente dedotto da parte opponente e come riconosciuto dalla stessa parte opposta il decreto è stato reso in data 16 marzo 2023 e la notifica è avvenuta in data 18 luglio 2023, dunque oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla norma.
Difatti a mente dell'art. 644 c.p.c.: “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”.
Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo, notificato oltre il termine, e sul rimedio processuale esperibile si
è espressa la giurisprudenza, con consolidato orientamento (si veda Sez. 3, Sentenza n. 36496 del pagina 2 di 5 24/11/2021 “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con
l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c.
(opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att.
c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione”).
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, va dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo n.
316/2023.
§ Nel merito
Sulla possibilità di vagliare il merito della pretesa creditoria, in caso di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo si è così espressa la giurisprudenza: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e
l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021).
In applicazione dei suesposti principi occorre vagliare nel merito la domanda di pagamento.
La dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, invero non capovolge l'onere della prova del giudizio incardinato, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo pagina 3 di 5 ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n.
12765/2007).
L'odierna parte opponente si duole della insufficienza della documentazione depositata nella fase monitoria ai fini della fondatezza della pretesa creditoria, senza tuttavia contestare la sussistenza del rapporto sottostante.
A sostegno della domanda di pagamento, peraltro, l'odierna società opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto le seguenti fatture, emesse dalla stessa parte opponete: N. 2022/1413 di € 1.229,35 emessa il 19.12.2022, N. 2022/1610 di € -44.222,70 emessa il 30.12.2022; N. 2022/1615 di € -31.148,63 emessa il 31.12.2022, N. 2023/11 di € 420,62 emessa il 17.1.2023 e N. 2023/17 di € -95.120,97 emessa il 22.1.2023.
Non si ignora il principio giurisprudenziale in merito all'idoneità delle fatture commerciali quali prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia conservano tale valore solo nella fase monitoria del procedimento con la conseguenza che nel giudizio di opposizione eventualmente instaurato, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé piena prova del credito né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione del contratto (cfr. Cass. 1982, n. 771; vedi in senso conforme Cass. 2001, n. 8664; Cass. 2004, n. 8126).
Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato o disconosciuto la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (Cass. N. 23499 del 17/12/2004 e n. 440 del 11/01/2017), specie ove proveniente dalla parte destinataria dell'ingiunzione.
Tenuto conto del sopra citato riparto dell'onere onere della prova nella materia delle obbligazioni, grava sul creditore che chiede l'adempimento dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, differentemente gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
L'odierno opponente non ha contestato il rapporto contrattuale nella sua esistenza né la somma azionata in via monitoria;
le contestazioni afferiscono invece all'inidoneità delle fatture a sostenere la pagina 4 di 5 pretesa creditoria, ma nulla è stato documentato in ordine all'inesattezza degli importi o all'avvenuta estinzione della pretesa creditoria.
La valenza delle fatture negative è riscontrata da quanto disposto dalla delibera Arera (Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambienti) del 29.12.2022 n. 737/2022/R/gas (cfr. ALL.2 fascicolo monitorio) in base alla quale “Nei casi in cui l'importo fatturato abbia valore negativo, ovverosia in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell'Impresa di distribuzione nei confronti dell'Utente, è fatto obbligo all'Impresa di distribuzione di provvedere al pagamento nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.”.
A sostegno della pretesa creditoria avanzata dall'opposto si riscontra anche la nota pec dell'8.2.2023, indirizzata alla e alla con la quale la ha Controparte_4 Controparte_2 Parte_1
provveduto a comunicare la sospensione, in base a quanto previsto dalla Delibera ARERA del 13 luglio
2017 n. 5 18/2017/E/GAS, degli interessi corrispettivi per il servizio di vettoriamento ed a trasmettere l'allegato estratto contabile della al 31/12/2022, nel quale risultano menzionate le Controparte_2 fatture azionate, con la dicitura “insoluta”, “non rimborsata” e “in scadenza” (cfr. doc. 1 parte opposta).
Si dà atto, altresì, del deposito della nota pec del 9.2.2023 con quale la sollecitava il Controparte_2
pagamento delle fatture scadute ed in scadenza, richiedendo altresì l'emissione delle note di credito, in virtù della delibera ARERA del 29/12/2022 n. 737/2022/R/gas (cfr. doc. 4 parte opposta).
Le allegazioni probatorie di parte opposta, in definitiva, sono rimaste incontestate e sono pertanto idonee a sostenere la pretesa creditoria che si sostanzia nella somma di € 168.842,33, come azionata in via monitoria.
§ Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge tenendo conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2023;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta di € 168.842,33, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Avellino, 20.05.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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