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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9124/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 23 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9124/2023 R.G. e vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania nella Via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del cf: , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42
D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dal dott. Controparte_3 funzionario del , Controparte_1 Controparte_4
- Via Mascagni 52, Catania (CT), presso
[...] Controparte_5
il cui è stato eletto domicilio, pec: CP_4 Email_1
CONVENUTO
e nei confronti di
pagina 1 di 10 tutto il personale ATA che abbia partecipato alle operazioni di mobilità 2023/24
CONTROINTERESSATI
OGGETTO: mobilità provinciale 2023/24 - precedenza per assistenza ad affine disabile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1 settembre 2023, la ricorrente ha premesso di essere assistente amministrativo attualmente in servizio presso CTIS03400L - I.S.
DE FELICE GIUFFRIDA – OLIVETTI e di avere presentato domanda di trasferimento, per la mobilità 2022/2025, inserendo la precedenza per assistere la suocera con disabilità grave ai sensi della legge 104 art. 3 c. 3, non riconosciutagli dall'amministrazione resistente.
Ha citato l'O.M. n. 26 del 2023 ed ha evidenziato che nel nuovo impianto normativo non esiste più la figura del referente unico e non si richiede ai candidati di allegare documentazione volta a comprovare l'esclusività dell'assistenza da prestare al soggetto disabile. Ha citato precedenti di merito in proprio favore che hanno riconosciuto il diritto assoluto di precedenza a docenti ricorrenti perché referente della suocera.
Ha richiamato l'art. 40 del ccni mobilità 2022/25 che disciplina le precedenze nella mobilità per il personale ATA, precisando trattarsi di norme riferibili anche agli affini entro il terzo grado.
Ha chiesto pertanto “- riconoscere, all'odierna ricorrente il diritto di precedenza per la procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 40 del CCNI mobilita 2022/25 che disciplina le precedenze nella mobilità per il personale ATA e giusta art. 4 dell'O.M. n. 36 del 01.03.2023 comma 5 punto e, con conseguente modifica delle eventuali graduatorie ove la ricorrente è inserita a seguito del suo legittimo trasferimento nel comune indicato nella domanda di mobilità, per assistenza al parente;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio del diritto di precedenza per i motivi sopra indicati si richiede il risarcimento dei danni morali subiti per il disagio creato e subito dall'odierna ricorrente, quantificati in € 500,00 o in quell'altra somma che sarà quantificata dall'odierno Giudicante”.
L'amministrazione resistente si è costituita tempestivamente con memoria depositata in data 18 gennaio 2024 ha contestato la fondatezza degli assunti attorei ed eccepito in via principale la nullità del procedimento per nullità della notificazione “risultando incerta, per
pagina 2 di 10 mancata indicazione della parte ricorrente nelle sue generalità, in violazione della L. 53/1994
e s.m.i., la causa”.
Non si sono costituiti in giudizio i dipendenti controinteressati che hanno partecipato alla mobilità per cui è causa a seguito della notifica per pubblici proclami effettuata entro i termini assegnati a parte ricorrente dietro provvedimento autorizzativo del Presidente della
Sezione Lavoro, su delega del Presidente del Tribunale, e del parere favorevole del PM.
In esito all'udienza del 28 febbraio 2025 “riesaminati gli atti, ritenuto necessario che parte ricorrente depositi gli allegati alla domanda di mobilità, in specie quelli relativi alla disabilità della persona da assistere ed al grado di parentela, nonché prova del rigetto della domanda, del reclamo inoltrato all'amministrazione e del citato riscontro, ritenuto altresì necessario che parte ricorrente depositi il ccni mobilità 2022-2025 citato in atti e non depositato” la causa è stata rinviata onerando parte ricorrente di depositare detta documentazione.
In esito all'udienza del 23 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei dipendenti controinteressati, non costituitisi, nonostante la regolare citazione.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica sollevata dalla parte resistente per mancata indicazione nella relata di notifica della parte ricorrente.
Al riguardo, per giurisprudenza consolidata “La mancata indicazione della parte richiedente la notificazione dell'atto processuale ne importa la nullità solo quando produce incertezza assoluta su tale parte, che ricorre esclusivamente ove da detto atto non sia possibile in alcun modo ricavare ad istanza di chi la medesima notificazione è stata eseguita” (Cass. n.
14150/2020).
In motivazione si precisa altresì “Tale incertezza assoluta sussiste solo quando non si possa dall'atto processuale neppure lontanamente arguire chi sia la parte (soggetti del rapporto o loro difensori) ad istanza della quale la notificazione sia stata eseguita, mentre in ogni altro caso l'incertezza e relativa e non idonea a determinare la nullità della citazione":
pagina 3 di 10 Cass. 04/01/1979, n. 9; Cass. 10/03/1967, n. 574; Cass. 04/09/1999 n. 9391; Cass. 26/01/2005
n. 1574”.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, si può affermare con certezza che la notifica sia stata richiesta dal difensore per conto dell'unica ricorrente indicata nel ricorso oggetto di notifica.
Nel merito, oggetto della presente controversia è la richiesta di trasferimento della ricorrente – assistente amministrativo in servizio presso CTIS03400L - I.S. DE FELICE
GIUFFRIDA – OLIVETTI - presso uno degli istituti scolastici indicati analiticamente in domanda o comunque nel comune di Palagonia come richiesto nella domanda di mobilità provinciale presentata per l'a.s. 2023/24, invocando la precedenza ex art. 33 l. 104/1992 per assistenza alla suocera, ipotesi non espressamente prevista nel ccni per la mobilità.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea è opportuno anzitutto richiamare brevemente la normativa in materia di assistenza ai familiari disabili.
In ambito scolastico l'art. 601 del testo unico in materia di istruzione (d. lgs. 297/1994), relativo alla tutela dei soggetti portatori di handicap, dichiara applicabili al personale scolastico gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.
Tale espresso e specifico richiamo dell'art. 33, legge 104/1992 implica che in ambito scolastico, non diversamente da ogni altro settore lavorativo, pubblico o privato, il diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere, può essere esercitato solo ove possibile in relazione all'organizzazione del datore di lavoro.
Il citato articolo 601 T.U. 297/94, pur non prevedendo espressamente l'inciso “ove possibile”, in relazione alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, richiama, al comma 1, la disciplina di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/1992 ed alla luce di essi va interpretato il secondo comma che non può essere inteso quale precedenza assoluta ed incondizionata, in sede di assunzione e di mobilità.
D'altro canto, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale “la legge n. 104 del
1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha più volte avuto occasione di affermare questa Corte anche con specifico riferimento all'art. 33, comma 5 (cfr. sentenza n. 406 del 1992, n.325 del 1996, n.246
pagina 4 di 10 del 1997, n. 396 del 1997). Peraltro, né l'istituto di cui all'articolo 33, comma 5, è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile”. (Corte Costituzionale sentenza
372/2002).
Conformemente ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “Il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - previsto dall'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del
1992 - non è assoluto e privo di condizioni, siccome l'inciso "ove possibile", indicato nella stessa norma, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi - soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività” (Cass. sez. lav. 1396/2006; in termini
Cass. sez. lav. 8436/2003, nonché SS. UU. n. 7945/2008).
Ancor più specificamente con riferimento alle operazioni di mobilità dei docenti in materia scolastica la suprema corte ha avuto modo di statuire “In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - che attribuisce, tra
l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia” (Cass. Sez. lav. 4677/2021).
Il predetto orientamento è stato ulteriormente ribadito ancora più di recente dalla
Suprema Corte che in fattispecie del tutto assimilabile a quella che ci occupa ha avuto modo di chiarire che “Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri
pagina 5 di 10 predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001
(nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano
l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità. L'art. 33 della legge
n. 104/1992, nel riconoscere il diritto di precedenza «ove possibile», non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare. Non è, pertanto, configurabile l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale.” (cfr. Cass. n. 35105/2022)
Nel caso in esame, il CCNI concernente le operazioni di mobilità per il personale 2022-
25 disciplina il sistema delle precedenze, raggruppate per categoria e funzionalmente inserite secondo l'ordine di priorità previsto dallo stesso contratto.
Più precisamente, con riguardo alla tutela dei soggetti disabili, l'art. 40 ccni citato riconosce precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale soltanto al personale docente non vedente ed emodializzato, successivamente, con riguardo alla sola mobilità territoriale, disciplina le precedenze relative al personale con disabilità ed a quello con necessità di particolari cure continuative ed infine le precedenze relative al personale che debba prestare assistenza a soggetti disabili, tra cui rientrano i figli che prestino assistenza al genitore.
In particolare, relativamente a quest'ultima categoria, stabilisce che “(…) Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima
pagina 6 di 10 preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.
Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, (…) Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento”.
L'art. 1, comma 10, dell'ordinanza ministeriale n. 36/2023 relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2023/24 ha stabilito poi “L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.
105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza. Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, e dall'art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità,
pagina 7 di 10 in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001”.
L'ordinanza ministeriale richiama pertanto l'attuale disposto dell'art. 33, comma 3, legge 104/1992 che, quanto alla fruizione dei permessi retribuiti mensili per l'assistenza, prevede, tra l'altro, l'equiparazione di genitori e affini entro il primo grado, stabilendo “Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Le previsioni contrattuali richiamate operano pertanto una legittima graduazione della tutela, secondo il rapporto con il disabile e la tipologia di trasferimento, riconoscendo ai figli del disabile precedenza, unicamente a determinate condizioni e solo nell'ambito della mobilità provinciale, salva la possibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria nella mobilità annuale per i figli che assistano il genitore in situazione di gravità.
Tali previsioni omettono di riconoscere espressamente anche agli affini entro il primo grado la medesima precedenza, tuttavia, una corretta interpretazione di tali disposizioni non può limitarsi alla lettera del contratto ma impone di equiparare nelle operazioni di mobilità il figlio che presti assistenza al genitore disabile all'affine entro il primo grado che presti assistenza al suocero.
Un'interpretazione sistematica delle norme contrattuali e di legge che non può che condurre ad una lettura estensiva della lettera del contratto.
Non sfugge al decidente che, in via generale, nell'ordinamento non esiste una totale equiparazione tra parenti e affini, tuttavia, nel caso di specie appare irragionevole la mancata espressa equiparazione dei figli agli affini entro il primo grado e l'illegittima diversificazione pagina 8 di 10 di situazioni identiche, tenuto conto delle finalità assistenziali della riconosciuta precedenza nei trasferimenti provinciali e dell'equiparazione di “parenti o affini entro il primo grado” ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, richiamato anche dallo stesso ministero nell'ordinanza ministeriale prima citata.
Infine, è appena il caso di osservare che l'interpretazione del contratto integrativo è rimessa al giudice di merito secondo i comuni criteri ermeneutici: secondo la suprema Corte
“I contratti integrativi - attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono - non sono sottoscritti dall'ARAN ma dalle singole amministrazioni, sicché gli stessi, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione sempre di carattere decentrato rispetto al comparto. Ne consegue che a tali contratti non si applica né la procedura di interpretazione consensuale di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - la quale può essere promossa solo per i contratti di comparto (in quanto è solo per questi che l' svolge attività negoziale) - né la procedura CP_6
"ex" art. 420 bis cod. proc. civ. , la quale, pur avendo portata generale, riguarda solo
i contratti ed accordi collettivi rispetto ai quali il contratto integrativo si pone in posizione di alterità nazionali” (Cass. sez. lav. n. 4508/2008).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la ricorrente, assistente amministrativo presso istituto scolastico in Catania, ha chiesto il trasferimento provinciale in Palagonia, indicando due istituzioni scolastiche nel comune, nonché esprimendo la propria preferenza per tale comune.
L'amministrazione scolastica non ha riconosciuto alla ricorrente alcuna precedenza per il trasferimento richiesto in qualità di nuora di disabile in situazione di gravità, nonostante ella, contestualmente alla domanda di trasferimento, avesse dichiarato di assistere la suocera di abitare nel medesimo domicilio e di usufruire dei permessi ex lege Persona_1
104/1992 (“dichiarazione grado di parentela” depositato in data 9 aprile 2025), allegando altresì la certificazione attestante la disabilità grave della suocera, avente carattere permanente
(verbale legge 104/1992 depositato in data 9 aprile 2025). Risulta infatti che Persona_1
sia stata dichiarata disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992, senza revisione, con verbale sanitario definito in data 15 febbraio 2021. Si tratta, per altro, di circostanze non contestate dal ministero resistente.
pagina 9 di 10 Sulla base delle considerazioni che precedono, ai sensi dell'art. 40 ccni concernente la mobilità scolastica per il triennio 2022-2025, siccome estensivamente interpretato nei termini suesposti, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente - nella qualità di affine entro il primo grado che presta assistenza alla suocera - alla precedenza ai fini del trasferimento nel comune di Palagonia, nell'ambito delle operazioni di mobilità per la provincia di Catania per l'anno scolastico 2023/24 con conseguente riformulazione delle relative graduatorie di mobilità provinciale per il medesimo anno.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto conto delle peculiarità della decisione e dell'acquisizione ex officio del ccni applicabile e della documentazione a supporto della domanda, non depositati contestualmente al ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite nei confronti dei docenti controinteressati rimasti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 1 settembre 2023 da Parte_1
nei confronti di , in personale del ministro pro tempore,
[...] Controparte_1
nonché, di tutti i docenti indicati in epigrafe, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dei docenti controinteressati;
- dichiara ai sensi dell'art. 40 ccni concernente la mobilità scolastica per il triennio 2022-
2025, il diritto della ricorrente - nella qualità di affine entro il primo grado che presta assistenza alla suocera - alla precedenza ai fini del trasferimento nel comune di
Palagonia, nell'ambito delle operazioni di mobilità per la provincia di Catania per l'anno scolastico 2023/24 con conseguente riformulazione delle relative graduatorie di mobilità provinciale per il medesimo anno
- compensa integralmente le spese nei confronti del resistente;
CP_1
- nulla sulle spese di lite nei confronti dei docenti controinteressati.
Catania, 24 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 23 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9124/2023 R.G. e vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania nella Via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del cf: , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42
D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dal dott. Controparte_3 funzionario del , Controparte_1 Controparte_4
- Via Mascagni 52, Catania (CT), presso
[...] Controparte_5
il cui è stato eletto domicilio, pec: CP_4 Email_1
CONVENUTO
e nei confronti di
pagina 1 di 10 tutto il personale ATA che abbia partecipato alle operazioni di mobilità 2023/24
CONTROINTERESSATI
OGGETTO: mobilità provinciale 2023/24 - precedenza per assistenza ad affine disabile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1 settembre 2023, la ricorrente ha premesso di essere assistente amministrativo attualmente in servizio presso CTIS03400L - I.S.
DE FELICE GIUFFRIDA – OLIVETTI e di avere presentato domanda di trasferimento, per la mobilità 2022/2025, inserendo la precedenza per assistere la suocera con disabilità grave ai sensi della legge 104 art. 3 c. 3, non riconosciutagli dall'amministrazione resistente.
Ha citato l'O.M. n. 26 del 2023 ed ha evidenziato che nel nuovo impianto normativo non esiste più la figura del referente unico e non si richiede ai candidati di allegare documentazione volta a comprovare l'esclusività dell'assistenza da prestare al soggetto disabile. Ha citato precedenti di merito in proprio favore che hanno riconosciuto il diritto assoluto di precedenza a docenti ricorrenti perché referente della suocera.
Ha richiamato l'art. 40 del ccni mobilità 2022/25 che disciplina le precedenze nella mobilità per il personale ATA, precisando trattarsi di norme riferibili anche agli affini entro il terzo grado.
Ha chiesto pertanto “- riconoscere, all'odierna ricorrente il diritto di precedenza per la procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 40 del CCNI mobilita 2022/25 che disciplina le precedenze nella mobilità per il personale ATA e giusta art. 4 dell'O.M. n. 36 del 01.03.2023 comma 5 punto e, con conseguente modifica delle eventuali graduatorie ove la ricorrente è inserita a seguito del suo legittimo trasferimento nel comune indicato nella domanda di mobilità, per assistenza al parente;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio del diritto di precedenza per i motivi sopra indicati si richiede il risarcimento dei danni morali subiti per il disagio creato e subito dall'odierna ricorrente, quantificati in € 500,00 o in quell'altra somma che sarà quantificata dall'odierno Giudicante”.
L'amministrazione resistente si è costituita tempestivamente con memoria depositata in data 18 gennaio 2024 ha contestato la fondatezza degli assunti attorei ed eccepito in via principale la nullità del procedimento per nullità della notificazione “risultando incerta, per
pagina 2 di 10 mancata indicazione della parte ricorrente nelle sue generalità, in violazione della L. 53/1994
e s.m.i., la causa”.
Non si sono costituiti in giudizio i dipendenti controinteressati che hanno partecipato alla mobilità per cui è causa a seguito della notifica per pubblici proclami effettuata entro i termini assegnati a parte ricorrente dietro provvedimento autorizzativo del Presidente della
Sezione Lavoro, su delega del Presidente del Tribunale, e del parere favorevole del PM.
In esito all'udienza del 28 febbraio 2025 “riesaminati gli atti, ritenuto necessario che parte ricorrente depositi gli allegati alla domanda di mobilità, in specie quelli relativi alla disabilità della persona da assistere ed al grado di parentela, nonché prova del rigetto della domanda, del reclamo inoltrato all'amministrazione e del citato riscontro, ritenuto altresì necessario che parte ricorrente depositi il ccni mobilità 2022-2025 citato in atti e non depositato” la causa è stata rinviata onerando parte ricorrente di depositare detta documentazione.
In esito all'udienza del 23 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei dipendenti controinteressati, non costituitisi, nonostante la regolare citazione.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica sollevata dalla parte resistente per mancata indicazione nella relata di notifica della parte ricorrente.
Al riguardo, per giurisprudenza consolidata “La mancata indicazione della parte richiedente la notificazione dell'atto processuale ne importa la nullità solo quando produce incertezza assoluta su tale parte, che ricorre esclusivamente ove da detto atto non sia possibile in alcun modo ricavare ad istanza di chi la medesima notificazione è stata eseguita” (Cass. n.
14150/2020).
In motivazione si precisa altresì “Tale incertezza assoluta sussiste solo quando non si possa dall'atto processuale neppure lontanamente arguire chi sia la parte (soggetti del rapporto o loro difensori) ad istanza della quale la notificazione sia stata eseguita, mentre in ogni altro caso l'incertezza e relativa e non idonea a determinare la nullità della citazione":
pagina 3 di 10 Cass. 04/01/1979, n. 9; Cass. 10/03/1967, n. 574; Cass. 04/09/1999 n. 9391; Cass. 26/01/2005
n. 1574”.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, si può affermare con certezza che la notifica sia stata richiesta dal difensore per conto dell'unica ricorrente indicata nel ricorso oggetto di notifica.
Nel merito, oggetto della presente controversia è la richiesta di trasferimento della ricorrente – assistente amministrativo in servizio presso CTIS03400L - I.S. DE FELICE
GIUFFRIDA – OLIVETTI - presso uno degli istituti scolastici indicati analiticamente in domanda o comunque nel comune di Palagonia come richiesto nella domanda di mobilità provinciale presentata per l'a.s. 2023/24, invocando la precedenza ex art. 33 l. 104/1992 per assistenza alla suocera, ipotesi non espressamente prevista nel ccni per la mobilità.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea è opportuno anzitutto richiamare brevemente la normativa in materia di assistenza ai familiari disabili.
In ambito scolastico l'art. 601 del testo unico in materia di istruzione (d. lgs. 297/1994), relativo alla tutela dei soggetti portatori di handicap, dichiara applicabili al personale scolastico gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.
Tale espresso e specifico richiamo dell'art. 33, legge 104/1992 implica che in ambito scolastico, non diversamente da ogni altro settore lavorativo, pubblico o privato, il diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere, può essere esercitato solo ove possibile in relazione all'organizzazione del datore di lavoro.
Il citato articolo 601 T.U. 297/94, pur non prevedendo espressamente l'inciso “ove possibile”, in relazione alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, richiama, al comma 1, la disciplina di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/1992 ed alla luce di essi va interpretato il secondo comma che non può essere inteso quale precedenza assoluta ed incondizionata, in sede di assunzione e di mobilità.
D'altro canto, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale “la legge n. 104 del
1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha più volte avuto occasione di affermare questa Corte anche con specifico riferimento all'art. 33, comma 5 (cfr. sentenza n. 406 del 1992, n.325 del 1996, n.246
pagina 4 di 10 del 1997, n. 396 del 1997). Peraltro, né l'istituto di cui all'articolo 33, comma 5, è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile”. (Corte Costituzionale sentenza
372/2002).
Conformemente ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “Il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - previsto dall'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del
1992 - non è assoluto e privo di condizioni, siccome l'inciso "ove possibile", indicato nella stessa norma, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi - soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività” (Cass. sez. lav. 1396/2006; in termini
Cass. sez. lav. 8436/2003, nonché SS. UU. n. 7945/2008).
Ancor più specificamente con riferimento alle operazioni di mobilità dei docenti in materia scolastica la suprema corte ha avuto modo di statuire “In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - che attribuisce, tra
l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia” (Cass. Sez. lav. 4677/2021).
Il predetto orientamento è stato ulteriormente ribadito ancora più di recente dalla
Suprema Corte che in fattispecie del tutto assimilabile a quella che ci occupa ha avuto modo di chiarire che “Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri
pagina 5 di 10 predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001
(nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano
l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità. L'art. 33 della legge
n. 104/1992, nel riconoscere il diritto di precedenza «ove possibile», non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare. Non è, pertanto, configurabile l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale.” (cfr. Cass. n. 35105/2022)
Nel caso in esame, il CCNI concernente le operazioni di mobilità per il personale 2022-
25 disciplina il sistema delle precedenze, raggruppate per categoria e funzionalmente inserite secondo l'ordine di priorità previsto dallo stesso contratto.
Più precisamente, con riguardo alla tutela dei soggetti disabili, l'art. 40 ccni citato riconosce precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale soltanto al personale docente non vedente ed emodializzato, successivamente, con riguardo alla sola mobilità territoriale, disciplina le precedenze relative al personale con disabilità ed a quello con necessità di particolari cure continuative ed infine le precedenze relative al personale che debba prestare assistenza a soggetti disabili, tra cui rientrano i figli che prestino assistenza al genitore.
In particolare, relativamente a quest'ultima categoria, stabilisce che “(…) Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima
pagina 6 di 10 preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.
Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, (…) Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento”.
L'art. 1, comma 10, dell'ordinanza ministeriale n. 36/2023 relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2023/24 ha stabilito poi “L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.
105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza. Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, e dall'art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità,
pagina 7 di 10 in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001”.
L'ordinanza ministeriale richiama pertanto l'attuale disposto dell'art. 33, comma 3, legge 104/1992 che, quanto alla fruizione dei permessi retribuiti mensili per l'assistenza, prevede, tra l'altro, l'equiparazione di genitori e affini entro il primo grado, stabilendo “Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Le previsioni contrattuali richiamate operano pertanto una legittima graduazione della tutela, secondo il rapporto con il disabile e la tipologia di trasferimento, riconoscendo ai figli del disabile precedenza, unicamente a determinate condizioni e solo nell'ambito della mobilità provinciale, salva la possibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria nella mobilità annuale per i figli che assistano il genitore in situazione di gravità.
Tali previsioni omettono di riconoscere espressamente anche agli affini entro il primo grado la medesima precedenza, tuttavia, una corretta interpretazione di tali disposizioni non può limitarsi alla lettera del contratto ma impone di equiparare nelle operazioni di mobilità il figlio che presti assistenza al genitore disabile all'affine entro il primo grado che presti assistenza al suocero.
Un'interpretazione sistematica delle norme contrattuali e di legge che non può che condurre ad una lettura estensiva della lettera del contratto.
Non sfugge al decidente che, in via generale, nell'ordinamento non esiste una totale equiparazione tra parenti e affini, tuttavia, nel caso di specie appare irragionevole la mancata espressa equiparazione dei figli agli affini entro il primo grado e l'illegittima diversificazione pagina 8 di 10 di situazioni identiche, tenuto conto delle finalità assistenziali della riconosciuta precedenza nei trasferimenti provinciali e dell'equiparazione di “parenti o affini entro il primo grado” ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, richiamato anche dallo stesso ministero nell'ordinanza ministeriale prima citata.
Infine, è appena il caso di osservare che l'interpretazione del contratto integrativo è rimessa al giudice di merito secondo i comuni criteri ermeneutici: secondo la suprema Corte
“I contratti integrativi - attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono - non sono sottoscritti dall'ARAN ma dalle singole amministrazioni, sicché gli stessi, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione sempre di carattere decentrato rispetto al comparto. Ne consegue che a tali contratti non si applica né la procedura di interpretazione consensuale di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - la quale può essere promossa solo per i contratti di comparto (in quanto è solo per questi che l' svolge attività negoziale) - né la procedura CP_6
"ex" art. 420 bis cod. proc. civ. , la quale, pur avendo portata generale, riguarda solo
i contratti ed accordi collettivi rispetto ai quali il contratto integrativo si pone in posizione di alterità nazionali” (Cass. sez. lav. n. 4508/2008).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la ricorrente, assistente amministrativo presso istituto scolastico in Catania, ha chiesto il trasferimento provinciale in Palagonia, indicando due istituzioni scolastiche nel comune, nonché esprimendo la propria preferenza per tale comune.
L'amministrazione scolastica non ha riconosciuto alla ricorrente alcuna precedenza per il trasferimento richiesto in qualità di nuora di disabile in situazione di gravità, nonostante ella, contestualmente alla domanda di trasferimento, avesse dichiarato di assistere la suocera di abitare nel medesimo domicilio e di usufruire dei permessi ex lege Persona_1
104/1992 (“dichiarazione grado di parentela” depositato in data 9 aprile 2025), allegando altresì la certificazione attestante la disabilità grave della suocera, avente carattere permanente
(verbale legge 104/1992 depositato in data 9 aprile 2025). Risulta infatti che Persona_1
sia stata dichiarata disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992, senza revisione, con verbale sanitario definito in data 15 febbraio 2021. Si tratta, per altro, di circostanze non contestate dal ministero resistente.
pagina 9 di 10 Sulla base delle considerazioni che precedono, ai sensi dell'art. 40 ccni concernente la mobilità scolastica per il triennio 2022-2025, siccome estensivamente interpretato nei termini suesposti, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente - nella qualità di affine entro il primo grado che presta assistenza alla suocera - alla precedenza ai fini del trasferimento nel comune di Palagonia, nell'ambito delle operazioni di mobilità per la provincia di Catania per l'anno scolastico 2023/24 con conseguente riformulazione delle relative graduatorie di mobilità provinciale per il medesimo anno.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto conto delle peculiarità della decisione e dell'acquisizione ex officio del ccni applicabile e della documentazione a supporto della domanda, non depositati contestualmente al ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite nei confronti dei docenti controinteressati rimasti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 1 settembre 2023 da Parte_1
nei confronti di , in personale del ministro pro tempore,
[...] Controparte_1
nonché, di tutti i docenti indicati in epigrafe, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dei docenti controinteressati;
- dichiara ai sensi dell'art. 40 ccni concernente la mobilità scolastica per il triennio 2022-
2025, il diritto della ricorrente - nella qualità di affine entro il primo grado che presta assistenza alla suocera - alla precedenza ai fini del trasferimento nel comune di
Palagonia, nell'ambito delle operazioni di mobilità per la provincia di Catania per l'anno scolastico 2023/24 con conseguente riformulazione delle relative graduatorie di mobilità provinciale per il medesimo anno
- compensa integralmente le spese nei confronti del resistente;
CP_1
- nulla sulle spese di lite nei confronti dei docenti controinteressati.
Catania, 24 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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