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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 ottobre 2022 da
– P.Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore Dott. rappresentata e dagli avv.i Controparte_1
MA ZZ e CO De EO, giusta procura allegata al ricorso in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria
Fabbrani in Venezia, San Polo n. 2580, PEC:
; Email_1
; Email_2
Email_3
-appellante- contro (C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 CodiceFiscale_1
dagli avv.i Leonello Azzarini e Diana De Benedetti, in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_4
Email_5
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 503/22 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: trasformazione da part-time a full-time - risarcimento danni.
Causa trattata all'udienza del 9 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “- in via principale, rigettare tutte le domande proposte dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali somme a qualsiasi titolo dovute dalla data di notifica del ricorso introduttivo (22 giugno 2021) o da altra data che si riterrà di giustizia;
- in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare: 1) Accertare la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso in appello.
In via principale: 1) Rigettare l'appello principale proposto da
[...]
e confermare la Sentenza impugnata;
2) In parziale riforma Parte_1
della stessa, accertare l'inadempimento contrattuale di Parte_1
pag. 2/15 nonché la violazione del dovere di correttezza e buona fede, Pt_1
accertare il diritto del sig. al risarcimento del danno CP_2
commisurato alle differenze retributive derivanti dal mancato accoglimento delle richieste di ripristino del rapporto a tempo pieno e condannare la stessa al pagamento di € 67.038,65.
In via subordinata: 1) Accertato e dichiarato il diritto del Sig. al CP_2
ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno a far data dal 1° gennaio
2010, accogliere integralmente le conclusioni di cui al ricorso ex art. 414
c.p.c., depositato presso il Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 8.06.2021, ritualmente notificato ed iscritto sub R.G. n.
985/2021.
In via istruttoria: …
In ogni caso: 1) Con vittoria di spese, diritti ed onorari interamente rifusi, di entrambi i gradi di giudizio, nonché con condanna al pagamento del contributo unificato pari ad € 569,25.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 febbraio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.503/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Venezia con la quale ha accolto parzialmente la domanda proposta da e condannato la società a corrispondere al CP_2
ricorrente a titolo risarcitorio la somma di €.74.702,63 oltre agli accessori e alle spese processuali, ritenendo sussistente l' inadempimento consistito nel non aver trasformato il rapporto lavorativo da tempo parziale a tempo pieno nella ricorrenza delle condizioni contrattuali.
Con memoria depositata il 22 gennaio 2024 si è costituito il signor CP_2
chiedendo di respingere l'impugnazione e proponendo a sua volta appello pag. 3/15 incidentale avverso il rigetto della domanda nella parte in cui aveva preteso il risarcimento parametrato alle differenze retributive €.67.038,65 in assenza di un valido atto di costituzione in mora in ordine allo svolgimento della prestazione a tempo pieno.
La causa, a seguito di un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 9 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accertato che il signor dipendente SIP dal 1975, a seguito delle intese intercorse durante la CP_2
trattativa per il rinnovo del C.C.L. 16 luglio 1981, prevedente l' introduzione da parte della società datrice di lavoro di part-time sperimentale, aveva richiesto a far data dal mese di gennaio 1982 di eseguire l'attività lavorativa in regime part time al 50%.
La previsione del CCNL all'epoca vigente consentiva ai lavoratori che avevano aderito alla modalità di lavoro part-time di richiedere il rispristino del rapporto di lavoro a tempo pieno nella stessa domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, in alternativa, entro il mese di giugno di ogni anno, con effetto a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo (quest'ultimo essendo il caso invocato nella fattispecie in giudizio).
Secondo l'interpretazione giudiziale la clausola prevedeva, a fronte di domanda presentata entro il mese di giugno, il ripristino del lavoro a tempo pieno dal 1° gennaio dell'anno successivo e in caso di indicazione dell'anno di ripristino già nella domanda di utilizzazione a tempo parziale,
pag. 4/15 a fronte di richiesta di ripristino del lavoro a tempo pieno per l'inizio di un anno diverso da quello indicato, la riserva dell' azienda di esaminare la possibilità di dare corso al rientro anticipato.
Diversamente, solo in caso di richiesta di ripristino del lavoro a tempo pieno per l'inizio di un anno diverso da quello indicato nella domanda di part-time, l'azienda si era riservata la facoltà di esaminarne la fattibilità ed eventualmente di negare il richiesto rientro anticipato;
negli altri casi il ripristino era stato pattuito, a fronte di tempestiva domanda del lavoratore, come automatico.
Nel caso esaminato dalla lettera 23 dicembre 1981 emergeva che il passaggio al part time era stato disposto con decorrenza 1° gennaio 1982 senza limiti di tempo: a fronte delle richieste presentate reiteratamente dal a decorrere dal 2009, pertanto, operava il diritto ad ottenere l' CP_2
automatico ripristino del full- time con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'inerzia del datore di lavoro è stata ritenuta fonte di responsabilità risarcitoria avendo omesso di dare riscontro alle missive ed essendo stato violato il dovere di correttezza e buona fede, integrando tale omissione un vero e proprio inadempimento dell'obbligo di accordare la trasformazione come da impegno in tal senso assunto nel 1981. In tale prospettiva ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9769 del 04/05/2011).
Nel caso di specie lettera dell'agosto 1981 poneva quale unico presupposto la domanda del lavoratore interessato senza riferimento alcuno ad una sua necessaria motivazione, e senza facoltà di valutazione e rifiuto da parte dell' azienda.
pag. 5/15 Da ciò il riconoscimento a titolo risarcitorio del danno per l'incidenza negativa che tale condotta aveva determinato su trattamento pensionistico incidenza che aveva indotto il lavoratore a sostenere gli oneri di riscatto per l'accesso alla pensione di vecchiaia determinato in €.74.702,63, considerando ai fini della quantificazione la data di effettivo accesso alla pensione di vecchiaia (1° ottobre 2022).
Ha motivato il rigetto con riguardo all'ulteriore pretesa risarcitoria parametrata alle differenze retributive per €.67.038,65, affermando: “osta, infatti, la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro laddove le lettere dimesse in allegato al ricorso documentano semplicemente la richiesta di trasformazione del rapporto, non anche una vera e propria messa a disposizione della prestazione lavorativa, ovvero la costituzione in mora del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1217 cod. civ.”.
2) Con l'appello principale sono articolati cinque motivi a sostegno della riforma della sentenza nel capo sfavorevole alla società.
Col primo motivo si deduce che la sentenza è affetta da nullità per difetto di integrazione del contraddittorio per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed omessa pronuncia sull'eccezione tempestivamente sollevata dalla società sul punto e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c..
Al riguardo la società appellante rammenta che con la memoria di costituzione aveva eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato evocato l' nel giudizio di primo grado, considerando che, CP_3
ove si controverteva in materia di contribuzione obbligatoria, l'Istituto previdenziale doveva essere considerato litisconsorte necessario.
Nel caso di specie il lavoratore aveva chiesto la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle differenze retributive asseritamente pag. 6/15 rivendicate, nonché al pagamento degli oneri di riscatto vantati, tale ultima richiesta imponeva l'evocazione in giudizio dell'ente, in quanto destinatario degli effetti della sentenza.
Col secondo motivo la società si duole dell'erroneo riconoscimento del diritto del signor alla trasformazione del rapporto di lavoro da part- CP_2
time a full-time. Reputa che il giudice lagunare aveva errato nell' applicazione del CCNL 1981.
Sostiene che il contratto collettivo non era più in vigore all'epoca in cui la richiesta di trasformazione del rapporto a tempo pieno era stata formulata.
In ogni caso, quel contratto collettivo prevedeva che nel caso di domanda di ripristino del tempo pieno in un anno diverso da quello di presentazione della domanda di modulazione del rapporto a tempo parziale, l'azienda si sarebbe riservata la possibilità di opporre un diniego. Ciò a riprova dell'assenza di qualsivoglia automatismo e dell'insussistenza del diritto rivendicato dal CP_2
Il signor aveva ottenuto il passaggio a tempo parziale (essendo stato CP_2
originariamente instaurato un rapporto a tempo pieno) nel 1982, chiedendo il ripristino del tempo pieno solo nel 2009. Pertanto, non avrebbe dovuto – né potuto – vantare, alla stregua del contratto collettivo dell'epoca, alcun diritto automatico al passaggio a tempo pieno.
Inoltre, l'accordo collettivo vigente all'epoca della richiesta di trasformazione a tempo pieno prevedeva che, nel determinare i passaggi, si dovesse tenere conto di eventuali situazioni di disagio economico e familiare, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
(punto 7), il lavoratore non aveva mai segnalato e documentato all'azienda pag. 7/15 nessun tipo di disagio economico e/o familiare, e ciò neppure in occasione dell'instaurazione del presente giudizio.
Col terzo motivo la società si duole della condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria mai richiesta dall'odierno appellato, con venendo integrato un vizio di ultrapetizione e conseguente violazione dell'art. 112
c.p.c.: la controparte non aveva mai domandato la corresponsione di un importo a titolo di risarcimento del danno, limitandosi a richiedere le differenze retributive e gli oneri di riscatto contributivi, il cui fondamento giuridico non è ravvisabile nell'aver subito i danni lamentati. Rammenta che la causa petendi che giustifica una condanna al pagamento delle differenze retributive è riscontrabile nell'espletamento di una prestazione lavorativa ulteriore rispetto a quella contrattualizzata, e non già nel ristoro di danni eventualmente patiti dal lavoratore.
Il ricorrente aveva omesso di allegare prove, anche di natura presuntiva, idonee a giustificare l'esistenza di un danno, oltre a quanto sopra argomentato in ragione dell'assenza di un diritto alla trasformazione del rapporto.
Col quarto motivo la società si duole dell'erronea quantificazione dell'importo liquidato in sentenza, a titolo risarcitorio, nella misura di €
74.702,63.
Rileva che l'appellato avrebbe maturato il diritto alla pensione (c.d. “quota cento”) in data 31 agosto 2018, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari (38 anni di anzianità e 62 anni di età). Di conseguenza, il calcolo avrebbe dovuto decorrere con riferimento alla data del 31 agosto 2018 e non del 30 settembre 2022 (con conseguente riduzione del periodo di calcolo di circa 4 anni).
pag. 8/15 Alla luce di tale ridotta misura dell'onere contributivo l'eventuale danno
(tenuto conto dei ratei di tredicesima, del premio annuo e del premio di risultato, per il periodo 1° gennaio 2011 - 30 settembre 2022 (pur considerando il diritto a pensione a decorrere dal 01.10.2022) ammonterebbe all'inferiore importo di €.29.229,23.
Inoltre, deduce che la prova dell'effettivo svolgimento del lavoro al di fuori dell'orario contrattualmente previsto incombe in capo al lavoratore: la parte che agisce per vedersi riconosciuto quel tempo – al di fuori dell'orario – come orario di lavoro, deve necessariamente indicare anche il quantum del preteso diritto, quale fatto costitutivo della pretesa.
Il ricorrente ha omesso non solo di indicare la collocazione temporale e la durata delle prestazioni rese oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, ma, pur rivendicando le relative differenze retributive, non ha mai affermato di avere lavorato a tempo pieno anziché con modalità a tempo parziale.
Col quinto ripropone l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale dei crediti asseritamente vantati dall'appellato, esseno stata omessa qualsivoglia statuizione dal giudice di primo grado.
3) Con l'appello incidentale il signor si duole del carattere CP_2
contraddittorio della motivazione: dopo avere correttamente ricostruito in termini risarcitori e di danno la domanda riferita alle differenze retributive
(quale criterio di commisurazione dello stesso danno, come sopra dedotto) ha ritenuto, però, che non spettasse alcun risarcimento in quanto non si sarebbe perfezionato il sinallagma in mancanza di una esplicita messa a disposizione delle energie lavorative.
pag. 9/15 Osserva che proprio la natura risarcitoria della domanda esclude la pertinenza di ogni questione afferente alla sinallagmaticità del rapporto, per l'evidente ragione che non era stata formulata una domanda per il pagamento della retribuzione, bensì per il risarcimento di un danno da inadempimento, commisurato a quelle retribuzioni che tale protratto e reiterato inadempimento ebbe l'effetto di precluderne la percezione.
La decisione risulta in ogni caso contestabile poiché le ripetute richieste di ripristino del rapporto a tempo parziale non potevano che implicare e presupporre l'offerta delle energie lavorative, del tutto ignorata dal datore di lavoro ed insita nella richiesta di instaurare un rapporto a tempo pieno:
“Non si vede infatti quale altra interpretazione vi potrebbe essere e quale altra finalità avessero le comunicazioni del lavoratore: per quale incomprensibile ragione egli avrebbe infatti dovuto chiedere il ritorno al full time senza che ve ne fosse una presupposta disponibilità alla prestazione?”.
Richiama in questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità sul rilievo che assume in tema di interpretazione il comportamento complessivo quale
“parametro necessario e indefettibile” (n.34687 del 2023). Richiama, altresì, la giurisprudenza di legittimità in tema di statuizione sulla reintegrazione che non implica, ai fini della correlata condanna risarcitoria alcun atto di messa in mora (n.15378 del 2019).
4) L'appello principale merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte che determinano l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi di impugnazione articolati dalla società.
Le medesime ragioni determinano il rigetto di quello incidentale.
pag. 10/15 4.1) Preliminarmente va escluso che difetti il contraddittorio nei confronti dell' CP_3
La domanda risarcitoria era esclusivamente collegata ad un atto volontario del lavoratore, teso alla costituzione della provvista contributiva senza che sul punto l'intervento dell' fosse previsto. Si è trattato di attività già CP_3
compiuta rispetto alla quale la posizione dell' è del tutto estranea, CP_3
avendo a suo tempo ammesso l'onere di riscatto.
4.2) Va pure rilevato che l'eccezione di tardività dell'appello incidentale, discussa nel corso dell'udienza, deve ritenersi superato avendo la parte deducente escluso che vi sia stata notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve, così rettificando l'affermazione contenuta nel proprio atto di appello.
4.3) Quanto al merito.
Va premesso il richiamo testuale alla previsione contrattuale contenuta nell'accordo del 1981: “L'introduzione in via sperimentale del lavoro part time dovrà tener conto delle necessità programmatorie aziendali. A tale fine per quanto riguarda il part time dei lavoratori in servizio, le relative domande (motivate secondo quanto più avanti precisato) dovranno essere avanzate entro il mese di settembre di ciascun anno, onde consentire, per i lavoratori la cui domanda possa essere accolta, il passaggio al diverso regime di orario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
La utilizzazione in part time avrà durata illimitata, nell'ambito della vigenza contrattuale e comunque per un periodo non inferiore all'anno solare. Già alla domanda di utilizzazione a tempo parziale gli interessati potranno indicare l'anno di ripristino del lavoro a tempo pieno. Il ripristino del lavoro a tempo pieno dovrà essere richiesto entro il mese di
pag. 11/15 giugno, ed avrà effetto dal 1° gennaio successivo. Qualora il lavoratore richieda il ripristino del lavoro a tempo pieno per l'inizio di un anno diverso da quello indicato nella domanda di part time, l'azienda si riserva di esaminare la possibilità di dare corso all'anticipato rientro”.
La lettera di trasformazione del rapporto, datata 23 dicembre 1981, a tempo parziale così disponeva: “Le comunichiamo che la sua domanda di passaggio al lavoro part-time stata accolta.
Pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 1982, la durata della sua prestazione di lavoro è fissata nella metà del normale orario giornaliero di cui alla art.
8 del C.C.L. e sarà collocata in relazione alle esigenze di servizio.
In conseguenza della riduzione della durata della sua prestazione lavorativa. …risulterà proporzionalmente ridotta della metà.
Per tutti gli altri aspetti di carattere economico e per quelli di contenuto giuridico-normativo, il suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dal vigente C.C.L., avuto riguardo alla sua ridotta prestazione, con gli adeguamenti di cui all'opuscolo che alleghiamo ….”.
Ciò posto la lettura integrale nella previsione contrattuale collettiva induce a ritenere che era stata introdotta “in via sperimentale” e nei limiti temporali della “vigenza contrattuale” l'opzione poi esercitata dal lavoratore, di talché, anche assumendo che con l'esercizio di tale opzione il lavoratore aveva avuto accesso alla diversa modulazione del rapporto lavorativo, il suo carattere sperimentale condizionava pur sempre la sua efficacia temporale e con ciò anche la possibilità di ricorrere all'ulteriore previsione circa il ripristino “automatico” del tempo pieno.
Va da sé che l'esercizio della doppia opzione (trasformazione in tempo parziale e ripristino del tempo pieno) va ritenuto strettamente unitario e pag. 12/15 considerando funzionalmente collegati i due momenti, non potendosi ipotizzare che la sperimentazione riguardi solo la prima ipotesi, lasciando ad libitum al lavoratore la facoltà di ripristino del tempo pieno: la fase sperimentale era funzionale “alle necessità programmatorie aziendali” di talché solo nell'ambito di tale programmazione, per definizione non avente carattere definitivo, era possibile anche la gestione in ambito aziendale delle successive trasformazioni.
Solo così intesa la disciplina contrattuale collettiva aveva ragione di essere in rapporto alla normale successione dei contratti collettivi.
Diversamente non assume alcun significato il carattere “sperimentale” dell'intera previsione che rimarrebbe indefinita in ordine alla sua durata.
Va individuato, invece, nella successiva contrattazione collettiva quel limite esterno che determinava la fine della sperimentazione senza che sia stata allegato che le successive tronate contrattuali confermassero la fase sperimentale, ed anzi introducessero una disciplina specifica nell'individuazione dei presupposti per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.
Tale nuova previsione operava non solo nell'ambito della generale definizione dei rapporti di lavoro, precludendo l'accesso all'esercizio dell'opzione (e del correlato diritto alla nuova trasformazione a tempo pieno) nella vigenza del successivo contratto collettivo che più non la prevedeva , ma anche nell'ambito specifico di quei rapporti che nell'accettare la clausola “sperimentale” ne avevano accettato anche il carattere condizionato sul piano temporale.
Si deve tenere conto, allora, che a tale riguardo sono stati richiamati dalla difesa dell'appellante gli accordi del 2010 e successivi (ma ciò vale anche pag. 13/15 per l'accordo del 21 luglio 2009, pure prodotto dalla società) che prevedevano i contratti di solidarietà e nell'ambito di questi la possibilità di
“deroghe all'orario concordato” con aumento dell'orario a tempo parziale
(art.4) a condizione a specifiche presupposti (“per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali o ai periodi feriali)”.
Si tratta di disciplina radicalmente incompatibile con la previsione della ultrattività della previsione contrattuale invocata a proprio favore dal lavoratore.
La ragioni del mantenimento del rapporto a temo parziale in assenza di una condotta antigiuridica del datore di lavoro determina per ciò solo la radicale insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, anche con riguardo all'ulteriore pretesa relativa alla perdita della retribuzione.
4.4) Nella prospettiva adottata in tema di interpretazione della clausola contrattuale del 1981 l'affermazione dell'appellato secondo cui con CP_2
l'adesione alla previsione sopra citata gli era stato attribuito “un vero e proprio diritto potestativo tale per cui egli acquisiva, in forza del meccanismo ideato, un'opzione di ripristino del tempo pieno”, non risolve la diversa ed ulteriore questione della portata applicativa e condizionata sul piano temporale di tale diritto, aspetto in relazione al quale la parte appellata non ha prospettato, neppure in sede di discussione orale, un'alternativa lettura.
Ne deriva che neppure l'ulteriore deduzione secondo la quale sarebbe indifferente la successione dei contratti collettivi in quanto un diritto acquisito dal 1981, non poteva “essere stato superato e/o abrogato, in nessun modo, dal CCNL vigente all'epoca del richiesto ripristino”: si ripete pag. 14/15 che al patrimonio individuale, sarebbe stato, in ogni caso, acquisto un diritto condizionato alla vigenza del contratto collettivo del 1981 .
Quanto all'ulteriore affermazione in base alla quale i contratti di solidarietà difensiva tempo per tempo intervenuti e l'accordo di solidarietà espansiva del luglio 2019, prue citato dalla società, non potevano riferirsi alla specifica posizione dell'appellato, in quanto titolare di un diritto autonomo, indipendente da ogni successivo intervento collettivo e/o individuale, si scontra, ancora una volta che la medesima considerazione appena svolta circa i limiti temporali della disciplina del 1981 invocata.
5) Le spese di lite del doppio grado vanno compensate attesa la peculiarità della fattispecie avente caratteri di assoluta novità.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
CP_2
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 9 ottobre 2025
Il Presidente estensore
UC AL
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. UC ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 ottobre 2022 da
– P.Iva: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore Dott. rappresentata e dagli avv.i Controparte_1
MA ZZ e CO De EO, giusta procura allegata al ricorso in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valeria
Fabbrani in Venezia, San Polo n. 2580, PEC:
; Email_1
; Email_2
Email_3
-appellante- contro (C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 CodiceFiscale_1
dagli avv.i Leonello Azzarini e Diana De Benedetti, in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_4
Email_5
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 503/22 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: trasformazione da part-time a full-time - risarcimento danni.
Causa trattata all'udienza del 9 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “- in via principale, rigettare tutte le domande proposte dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di eventuali somme a qualsiasi titolo dovute dalla data di notifica del ricorso introduttivo (22 giugno 2021) o da altra data che si riterrà di giustizia;
- in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare: 1) Accertare la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso in appello.
In via principale: 1) Rigettare l'appello principale proposto da
[...]
e confermare la Sentenza impugnata;
2) In parziale riforma Parte_1
della stessa, accertare l'inadempimento contrattuale di Parte_1
pag. 2/15 nonché la violazione del dovere di correttezza e buona fede, Pt_1
accertare il diritto del sig. al risarcimento del danno CP_2
commisurato alle differenze retributive derivanti dal mancato accoglimento delle richieste di ripristino del rapporto a tempo pieno e condannare la stessa al pagamento di € 67.038,65.
In via subordinata: 1) Accertato e dichiarato il diritto del Sig. al CP_2
ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno a far data dal 1° gennaio
2010, accogliere integralmente le conclusioni di cui al ricorso ex art. 414
c.p.c., depositato presso il Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 8.06.2021, ritualmente notificato ed iscritto sub R.G. n.
985/2021.
In via istruttoria: …
In ogni caso: 1) Con vittoria di spese, diritti ed onorari interamente rifusi, di entrambi i gradi di giudizio, nonché con condanna al pagamento del contributo unificato pari ad € 569,25.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 febbraio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.503/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Venezia con la quale ha accolto parzialmente la domanda proposta da e condannato la società a corrispondere al CP_2
ricorrente a titolo risarcitorio la somma di €.74.702,63 oltre agli accessori e alle spese processuali, ritenendo sussistente l' inadempimento consistito nel non aver trasformato il rapporto lavorativo da tempo parziale a tempo pieno nella ricorrenza delle condizioni contrattuali.
Con memoria depositata il 22 gennaio 2024 si è costituito il signor CP_2
chiedendo di respingere l'impugnazione e proponendo a sua volta appello pag. 3/15 incidentale avverso il rigetto della domanda nella parte in cui aveva preteso il risarcimento parametrato alle differenze retributive €.67.038,65 in assenza di un valido atto di costituzione in mora in ordine allo svolgimento della prestazione a tempo pieno.
La causa, a seguito di un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 9 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accertato che il signor dipendente SIP dal 1975, a seguito delle intese intercorse durante la CP_2
trattativa per il rinnovo del C.C.L. 16 luglio 1981, prevedente l' introduzione da parte della società datrice di lavoro di part-time sperimentale, aveva richiesto a far data dal mese di gennaio 1982 di eseguire l'attività lavorativa in regime part time al 50%.
La previsione del CCNL all'epoca vigente consentiva ai lavoratori che avevano aderito alla modalità di lavoro part-time di richiedere il rispristino del rapporto di lavoro a tempo pieno nella stessa domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, in alternativa, entro il mese di giugno di ogni anno, con effetto a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo (quest'ultimo essendo il caso invocato nella fattispecie in giudizio).
Secondo l'interpretazione giudiziale la clausola prevedeva, a fronte di domanda presentata entro il mese di giugno, il ripristino del lavoro a tempo pieno dal 1° gennaio dell'anno successivo e in caso di indicazione dell'anno di ripristino già nella domanda di utilizzazione a tempo parziale,
pag. 4/15 a fronte di richiesta di ripristino del lavoro a tempo pieno per l'inizio di un anno diverso da quello indicato, la riserva dell' azienda di esaminare la possibilità di dare corso al rientro anticipato.
Diversamente, solo in caso di richiesta di ripristino del lavoro a tempo pieno per l'inizio di un anno diverso da quello indicato nella domanda di part-time, l'azienda si era riservata la facoltà di esaminarne la fattibilità ed eventualmente di negare il richiesto rientro anticipato;
negli altri casi il ripristino era stato pattuito, a fronte di tempestiva domanda del lavoratore, come automatico.
Nel caso esaminato dalla lettera 23 dicembre 1981 emergeva che il passaggio al part time era stato disposto con decorrenza 1° gennaio 1982 senza limiti di tempo: a fronte delle richieste presentate reiteratamente dal a decorrere dal 2009, pertanto, operava il diritto ad ottenere l' CP_2
automatico ripristino del full- time con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'inerzia del datore di lavoro è stata ritenuta fonte di responsabilità risarcitoria avendo omesso di dare riscontro alle missive ed essendo stato violato il dovere di correttezza e buona fede, integrando tale omissione un vero e proprio inadempimento dell'obbligo di accordare la trasformazione come da impegno in tal senso assunto nel 1981. In tale prospettiva ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9769 del 04/05/2011).
Nel caso di specie lettera dell'agosto 1981 poneva quale unico presupposto la domanda del lavoratore interessato senza riferimento alcuno ad una sua necessaria motivazione, e senza facoltà di valutazione e rifiuto da parte dell' azienda.
pag. 5/15 Da ciò il riconoscimento a titolo risarcitorio del danno per l'incidenza negativa che tale condotta aveva determinato su trattamento pensionistico incidenza che aveva indotto il lavoratore a sostenere gli oneri di riscatto per l'accesso alla pensione di vecchiaia determinato in €.74.702,63, considerando ai fini della quantificazione la data di effettivo accesso alla pensione di vecchiaia (1° ottobre 2022).
Ha motivato il rigetto con riguardo all'ulteriore pretesa risarcitoria parametrata alle differenze retributive per €.67.038,65, affermando: “osta, infatti, la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro laddove le lettere dimesse in allegato al ricorso documentano semplicemente la richiesta di trasformazione del rapporto, non anche una vera e propria messa a disposizione della prestazione lavorativa, ovvero la costituzione in mora del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1217 cod. civ.”.
2) Con l'appello principale sono articolati cinque motivi a sostegno della riforma della sentenza nel capo sfavorevole alla società.
Col primo motivo si deduce che la sentenza è affetta da nullità per difetto di integrazione del contraddittorio per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed omessa pronuncia sull'eccezione tempestivamente sollevata dalla società sul punto e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c..
Al riguardo la società appellante rammenta che con la memoria di costituzione aveva eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stato evocato l' nel giudizio di primo grado, considerando che, CP_3
ove si controverteva in materia di contribuzione obbligatoria, l'Istituto previdenziale doveva essere considerato litisconsorte necessario.
Nel caso di specie il lavoratore aveva chiesto la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle differenze retributive asseritamente pag. 6/15 rivendicate, nonché al pagamento degli oneri di riscatto vantati, tale ultima richiesta imponeva l'evocazione in giudizio dell'ente, in quanto destinatario degli effetti della sentenza.
Col secondo motivo la società si duole dell'erroneo riconoscimento del diritto del signor alla trasformazione del rapporto di lavoro da part- CP_2
time a full-time. Reputa che il giudice lagunare aveva errato nell' applicazione del CCNL 1981.
Sostiene che il contratto collettivo non era più in vigore all'epoca in cui la richiesta di trasformazione del rapporto a tempo pieno era stata formulata.
In ogni caso, quel contratto collettivo prevedeva che nel caso di domanda di ripristino del tempo pieno in un anno diverso da quello di presentazione della domanda di modulazione del rapporto a tempo parziale, l'azienda si sarebbe riservata la possibilità di opporre un diniego. Ciò a riprova dell'assenza di qualsivoglia automatismo e dell'insussistenza del diritto rivendicato dal CP_2
Il signor aveva ottenuto il passaggio a tempo parziale (essendo stato CP_2
originariamente instaurato un rapporto a tempo pieno) nel 1982, chiedendo il ripristino del tempo pieno solo nel 2009. Pertanto, non avrebbe dovuto – né potuto – vantare, alla stregua del contratto collettivo dell'epoca, alcun diritto automatico al passaggio a tempo pieno.
Inoltre, l'accordo collettivo vigente all'epoca della richiesta di trasformazione a tempo pieno prevedeva che, nel determinare i passaggi, si dovesse tenere conto di eventuali situazioni di disagio economico e familiare, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
(punto 7), il lavoratore non aveva mai segnalato e documentato all'azienda pag. 7/15 nessun tipo di disagio economico e/o familiare, e ciò neppure in occasione dell'instaurazione del presente giudizio.
Col terzo motivo la società si duole della condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria mai richiesta dall'odierno appellato, con venendo integrato un vizio di ultrapetizione e conseguente violazione dell'art. 112
c.p.c.: la controparte non aveva mai domandato la corresponsione di un importo a titolo di risarcimento del danno, limitandosi a richiedere le differenze retributive e gli oneri di riscatto contributivi, il cui fondamento giuridico non è ravvisabile nell'aver subito i danni lamentati. Rammenta che la causa petendi che giustifica una condanna al pagamento delle differenze retributive è riscontrabile nell'espletamento di una prestazione lavorativa ulteriore rispetto a quella contrattualizzata, e non già nel ristoro di danni eventualmente patiti dal lavoratore.
Il ricorrente aveva omesso di allegare prove, anche di natura presuntiva, idonee a giustificare l'esistenza di un danno, oltre a quanto sopra argomentato in ragione dell'assenza di un diritto alla trasformazione del rapporto.
Col quarto motivo la società si duole dell'erronea quantificazione dell'importo liquidato in sentenza, a titolo risarcitorio, nella misura di €
74.702,63.
Rileva che l'appellato avrebbe maturato il diritto alla pensione (c.d. “quota cento”) in data 31 agosto 2018, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari (38 anni di anzianità e 62 anni di età). Di conseguenza, il calcolo avrebbe dovuto decorrere con riferimento alla data del 31 agosto 2018 e non del 30 settembre 2022 (con conseguente riduzione del periodo di calcolo di circa 4 anni).
pag. 8/15 Alla luce di tale ridotta misura dell'onere contributivo l'eventuale danno
(tenuto conto dei ratei di tredicesima, del premio annuo e del premio di risultato, per il periodo 1° gennaio 2011 - 30 settembre 2022 (pur considerando il diritto a pensione a decorrere dal 01.10.2022) ammonterebbe all'inferiore importo di €.29.229,23.
Inoltre, deduce che la prova dell'effettivo svolgimento del lavoro al di fuori dell'orario contrattualmente previsto incombe in capo al lavoratore: la parte che agisce per vedersi riconosciuto quel tempo – al di fuori dell'orario – come orario di lavoro, deve necessariamente indicare anche il quantum del preteso diritto, quale fatto costitutivo della pretesa.
Il ricorrente ha omesso non solo di indicare la collocazione temporale e la durata delle prestazioni rese oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, ma, pur rivendicando le relative differenze retributive, non ha mai affermato di avere lavorato a tempo pieno anziché con modalità a tempo parziale.
Col quinto ripropone l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale dei crediti asseritamente vantati dall'appellato, esseno stata omessa qualsivoglia statuizione dal giudice di primo grado.
3) Con l'appello incidentale il signor si duole del carattere CP_2
contraddittorio della motivazione: dopo avere correttamente ricostruito in termini risarcitori e di danno la domanda riferita alle differenze retributive
(quale criterio di commisurazione dello stesso danno, come sopra dedotto) ha ritenuto, però, che non spettasse alcun risarcimento in quanto non si sarebbe perfezionato il sinallagma in mancanza di una esplicita messa a disposizione delle energie lavorative.
pag. 9/15 Osserva che proprio la natura risarcitoria della domanda esclude la pertinenza di ogni questione afferente alla sinallagmaticità del rapporto, per l'evidente ragione che non era stata formulata una domanda per il pagamento della retribuzione, bensì per il risarcimento di un danno da inadempimento, commisurato a quelle retribuzioni che tale protratto e reiterato inadempimento ebbe l'effetto di precluderne la percezione.
La decisione risulta in ogni caso contestabile poiché le ripetute richieste di ripristino del rapporto a tempo parziale non potevano che implicare e presupporre l'offerta delle energie lavorative, del tutto ignorata dal datore di lavoro ed insita nella richiesta di instaurare un rapporto a tempo pieno:
“Non si vede infatti quale altra interpretazione vi potrebbe essere e quale altra finalità avessero le comunicazioni del lavoratore: per quale incomprensibile ragione egli avrebbe infatti dovuto chiedere il ritorno al full time senza che ve ne fosse una presupposta disponibilità alla prestazione?”.
Richiama in questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità sul rilievo che assume in tema di interpretazione il comportamento complessivo quale
“parametro necessario e indefettibile” (n.34687 del 2023). Richiama, altresì, la giurisprudenza di legittimità in tema di statuizione sulla reintegrazione che non implica, ai fini della correlata condanna risarcitoria alcun atto di messa in mora (n.15378 del 2019).
4) L'appello principale merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte che determinano l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi di impugnazione articolati dalla società.
Le medesime ragioni determinano il rigetto di quello incidentale.
pag. 10/15 4.1) Preliminarmente va escluso che difetti il contraddittorio nei confronti dell' CP_3
La domanda risarcitoria era esclusivamente collegata ad un atto volontario del lavoratore, teso alla costituzione della provvista contributiva senza che sul punto l'intervento dell' fosse previsto. Si è trattato di attività già CP_3
compiuta rispetto alla quale la posizione dell' è del tutto estranea, CP_3
avendo a suo tempo ammesso l'onere di riscatto.
4.2) Va pure rilevato che l'eccezione di tardività dell'appello incidentale, discussa nel corso dell'udienza, deve ritenersi superato avendo la parte deducente escluso che vi sia stata notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve, così rettificando l'affermazione contenuta nel proprio atto di appello.
4.3) Quanto al merito.
Va premesso il richiamo testuale alla previsione contrattuale contenuta nell'accordo del 1981: “L'introduzione in via sperimentale del lavoro part time dovrà tener conto delle necessità programmatorie aziendali. A tale fine per quanto riguarda il part time dei lavoratori in servizio, le relative domande (motivate secondo quanto più avanti precisato) dovranno essere avanzate entro il mese di settembre di ciascun anno, onde consentire, per i lavoratori la cui domanda possa essere accolta, il passaggio al diverso regime di orario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
La utilizzazione in part time avrà durata illimitata, nell'ambito della vigenza contrattuale e comunque per un periodo non inferiore all'anno solare. Già alla domanda di utilizzazione a tempo parziale gli interessati potranno indicare l'anno di ripristino del lavoro a tempo pieno. Il ripristino del lavoro a tempo pieno dovrà essere richiesto entro il mese di
pag. 11/15 giugno, ed avrà effetto dal 1° gennaio successivo. Qualora il lavoratore richieda il ripristino del lavoro a tempo pieno per l'inizio di un anno diverso da quello indicato nella domanda di part time, l'azienda si riserva di esaminare la possibilità di dare corso all'anticipato rientro”.
La lettera di trasformazione del rapporto, datata 23 dicembre 1981, a tempo parziale così disponeva: “Le comunichiamo che la sua domanda di passaggio al lavoro part-time stata accolta.
Pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 1982, la durata della sua prestazione di lavoro è fissata nella metà del normale orario giornaliero di cui alla art.
8 del C.C.L. e sarà collocata in relazione alle esigenze di servizio.
In conseguenza della riduzione della durata della sua prestazione lavorativa. …risulterà proporzionalmente ridotta della metà.
Per tutti gli altri aspetti di carattere economico e per quelli di contenuto giuridico-normativo, il suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dal vigente C.C.L., avuto riguardo alla sua ridotta prestazione, con gli adeguamenti di cui all'opuscolo che alleghiamo ….”.
Ciò posto la lettura integrale nella previsione contrattuale collettiva induce a ritenere che era stata introdotta “in via sperimentale” e nei limiti temporali della “vigenza contrattuale” l'opzione poi esercitata dal lavoratore, di talché, anche assumendo che con l'esercizio di tale opzione il lavoratore aveva avuto accesso alla diversa modulazione del rapporto lavorativo, il suo carattere sperimentale condizionava pur sempre la sua efficacia temporale e con ciò anche la possibilità di ricorrere all'ulteriore previsione circa il ripristino “automatico” del tempo pieno.
Va da sé che l'esercizio della doppia opzione (trasformazione in tempo parziale e ripristino del tempo pieno) va ritenuto strettamente unitario e pag. 12/15 considerando funzionalmente collegati i due momenti, non potendosi ipotizzare che la sperimentazione riguardi solo la prima ipotesi, lasciando ad libitum al lavoratore la facoltà di ripristino del tempo pieno: la fase sperimentale era funzionale “alle necessità programmatorie aziendali” di talché solo nell'ambito di tale programmazione, per definizione non avente carattere definitivo, era possibile anche la gestione in ambito aziendale delle successive trasformazioni.
Solo così intesa la disciplina contrattuale collettiva aveva ragione di essere in rapporto alla normale successione dei contratti collettivi.
Diversamente non assume alcun significato il carattere “sperimentale” dell'intera previsione che rimarrebbe indefinita in ordine alla sua durata.
Va individuato, invece, nella successiva contrattazione collettiva quel limite esterno che determinava la fine della sperimentazione senza che sia stata allegato che le successive tronate contrattuali confermassero la fase sperimentale, ed anzi introducessero una disciplina specifica nell'individuazione dei presupposti per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.
Tale nuova previsione operava non solo nell'ambito della generale definizione dei rapporti di lavoro, precludendo l'accesso all'esercizio dell'opzione (e del correlato diritto alla nuova trasformazione a tempo pieno) nella vigenza del successivo contratto collettivo che più non la prevedeva , ma anche nell'ambito specifico di quei rapporti che nell'accettare la clausola “sperimentale” ne avevano accettato anche il carattere condizionato sul piano temporale.
Si deve tenere conto, allora, che a tale riguardo sono stati richiamati dalla difesa dell'appellante gli accordi del 2010 e successivi (ma ciò vale anche pag. 13/15 per l'accordo del 21 luglio 2009, pure prodotto dalla società) che prevedevano i contratti di solidarietà e nell'ambito di questi la possibilità di
“deroghe all'orario concordato” con aumento dell'orario a tempo parziale
(art.4) a condizione a specifiche presupposti (“per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali o ai periodi feriali)”.
Si tratta di disciplina radicalmente incompatibile con la previsione della ultrattività della previsione contrattuale invocata a proprio favore dal lavoratore.
La ragioni del mantenimento del rapporto a temo parziale in assenza di una condotta antigiuridica del datore di lavoro determina per ciò solo la radicale insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, anche con riguardo all'ulteriore pretesa relativa alla perdita della retribuzione.
4.4) Nella prospettiva adottata in tema di interpretazione della clausola contrattuale del 1981 l'affermazione dell'appellato secondo cui con CP_2
l'adesione alla previsione sopra citata gli era stato attribuito “un vero e proprio diritto potestativo tale per cui egli acquisiva, in forza del meccanismo ideato, un'opzione di ripristino del tempo pieno”, non risolve la diversa ed ulteriore questione della portata applicativa e condizionata sul piano temporale di tale diritto, aspetto in relazione al quale la parte appellata non ha prospettato, neppure in sede di discussione orale, un'alternativa lettura.
Ne deriva che neppure l'ulteriore deduzione secondo la quale sarebbe indifferente la successione dei contratti collettivi in quanto un diritto acquisito dal 1981, non poteva “essere stato superato e/o abrogato, in nessun modo, dal CCNL vigente all'epoca del richiesto ripristino”: si ripete pag. 14/15 che al patrimonio individuale, sarebbe stato, in ogni caso, acquisto un diritto condizionato alla vigenza del contratto collettivo del 1981 .
Quanto all'ulteriore affermazione in base alla quale i contratti di solidarietà difensiva tempo per tempo intervenuti e l'accordo di solidarietà espansiva del luglio 2019, prue citato dalla società, non potevano riferirsi alla specifica posizione dell'appellato, in quanto titolare di un diritto autonomo, indipendente da ogni successivo intervento collettivo e/o individuale, si scontra, ancora una volta che la medesima considerazione appena svolta circa i limiti temporali della disciplina del 1981 invocata.
5) Le spese di lite del doppio grado vanno compensate attesa la peculiarità della fattispecie avente caratteri di assoluta novità.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
CP_2
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 9 ottobre 2025
Il Presidente estensore
UC AL
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