TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8579 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13955/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 13955/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con gli Avv. Anton Giulio Lana e Mario Melillo. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO
Risarcimento de danno da emotrasfusioni.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno asseritamente cagionatole dalle trasfusioni di sangue eseguite in occasione dell'intervento chirurgico del 6 marzo 1965 presso la clinica Villa Margherita di Roma che le avrebbero provocato l'infezione di Epatite C - HCV.
Si costituiva il contrastando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto anche Controparte_1
per intervenuta prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV per fatto doloso o colposo di un terzo (emotrasfusioni con sangue ed emoderivati infetti) è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, se l'azione è spiegata nei confronti del Controparte_1
che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c., dal momento in cui tale malattia viene
[...]
pagina1 di 3 percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass.,
n. 4556 del 2024).
Per cui l'exordium praescriptionis deve individuarsi al più tardi con la proposizione dell'istanza amministrativa volta al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992.
Mentre spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione (Cass., n. 10190 del 2022).
Nel caso in esame non è contestato che l'atto di citazione sia stato notificato il 20.2.2020.
Inoltre risulta dagli atti che a) l'istanza per la concessione del beneficio di cui alla legge n. 210 del
1992 sia stata presentata in data 22.1.2015 (cfr. verbale CMO) b) l'odierna attrice abbia successivamente inoltrato una diffida ricevuta dall'Amministrazione il 7.10.2019.
L'Amministrazione non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Per cui il termine prescrizionale non è decorso.
Nel merito la domanda attrice è comunque infondata.
Il CTU ha affermato potersi sostenere che la abbia contratto l'epatite virale HCV correlata a Pt_1
seguito delle trasfusioni di sangue ricevute durante il ricovero dal 5 al 21 marzo 1965 (pag. 23).
Ha inoltre rilevato che all'epoca delle trasfusioni somministrate il sangue donato non veniva sottoposto alla ricerca dell'epatite C (virus non ancora identificato) ma nulla si sa invece se sul sangue trasfuso sia stata predisposta la determinazione delle transaminasi (GOT-GPT) osservando inoltre che Il Ministero della Sanità, con un ritardo di due anni rispetto alla commercializzazione dei citati enzimi, emanava la circolare n. 50 del 28 marzo 1966 e legge 14 luglio 1967 n. 592 in cui si sconsigliava l'uso di sangue umano da donatori con transaminasi superiori a 30 U/I nel fondato sospetto che il donatore potesse essere portatore di virus epatitici (24 – 25).
In tale contesto sulla base della giurisprudenza di legittimità deve evidenziarsi che compiti e poteri di organizzazione, controllo e vigilanza sulle attività di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, siano stati specificamente previsti e attribuiti al solo con la legge n. 592 del 1967, mentre CP_1
la legge n. 296 del 1958 nulla disponeva circa attività attribuite al nella materia CP_1
dell'utilizzo del sangue.
Ne discende che intanto potrà ritenersi fondato un addebito di colpa al per non aver CP_1
esercitato a dovere i compiti di vigilanza attiva sulle attività predette, in quanto a) sia accertata la
«causalità della colpa» e cioè che l'infezione è stata causata da una non corretta osservanza e, correlativamente, dalla omessa vigilanza sulle procedure che presiedono l'attività trasfusionale pagina2 di 3 (raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, preparazione dei suoi derivati) b) l'evento lesivo si sia verificato in epoca in cui il era CP_1 provvisto di compiti e poteri in materia e, dunque, certamente non prima dell'entrata in vigore della legge n. 592 del 1967 (Cass., n. 28626 del 2023).
Nel caso in esame tale dimostrazione o specifica allegazione da parte dell'attrice è completamente mancata e inoltre le trasfusioni sono state eseguite nel 1965 e quindi anteriormente all'entrata in vigore della normativa in materia così come della circolare n. 50 del 28 marzo 1966.
Per cui la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 14500,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge ed oltre spese di CTU.
Roma, 9 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 13955/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con gli Avv. Anton Giulio Lana e Mario Melillo. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO
Risarcimento de danno da emotrasfusioni.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno asseritamente cagionatole dalle trasfusioni di sangue eseguite in occasione dell'intervento chirurgico del 6 marzo 1965 presso la clinica Villa Margherita di Roma che le avrebbero provocato l'infezione di Epatite C - HCV.
Si costituiva il contrastando l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto anche Controparte_1
per intervenuta prescrizione.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV per fatto doloso o colposo di un terzo (emotrasfusioni con sangue ed emoderivati infetti) è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, se l'azione è spiegata nei confronti del Controparte_1
che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c., dal momento in cui tale malattia viene
[...]
pagina1 di 3 percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass.,
n. 4556 del 2024).
Per cui l'exordium praescriptionis deve individuarsi al più tardi con la proposizione dell'istanza amministrativa volta al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992.
Mentre spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione (Cass., n. 10190 del 2022).
Nel caso in esame non è contestato che l'atto di citazione sia stato notificato il 20.2.2020.
Inoltre risulta dagli atti che a) l'istanza per la concessione del beneficio di cui alla legge n. 210 del
1992 sia stata presentata in data 22.1.2015 (cfr. verbale CMO) b) l'odierna attrice abbia successivamente inoltrato una diffida ricevuta dall'Amministrazione il 7.10.2019.
L'Amministrazione non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Per cui il termine prescrizionale non è decorso.
Nel merito la domanda attrice è comunque infondata.
Il CTU ha affermato potersi sostenere che la abbia contratto l'epatite virale HCV correlata a Pt_1
seguito delle trasfusioni di sangue ricevute durante il ricovero dal 5 al 21 marzo 1965 (pag. 23).
Ha inoltre rilevato che all'epoca delle trasfusioni somministrate il sangue donato non veniva sottoposto alla ricerca dell'epatite C (virus non ancora identificato) ma nulla si sa invece se sul sangue trasfuso sia stata predisposta la determinazione delle transaminasi (GOT-GPT) osservando inoltre che Il Ministero della Sanità, con un ritardo di due anni rispetto alla commercializzazione dei citati enzimi, emanava la circolare n. 50 del 28 marzo 1966 e legge 14 luglio 1967 n. 592 in cui si sconsigliava l'uso di sangue umano da donatori con transaminasi superiori a 30 U/I nel fondato sospetto che il donatore potesse essere portatore di virus epatitici (24 – 25).
In tale contesto sulla base della giurisprudenza di legittimità deve evidenziarsi che compiti e poteri di organizzazione, controllo e vigilanza sulle attività di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, siano stati specificamente previsti e attribuiti al solo con la legge n. 592 del 1967, mentre CP_1
la legge n. 296 del 1958 nulla disponeva circa attività attribuite al nella materia CP_1
dell'utilizzo del sangue.
Ne discende che intanto potrà ritenersi fondato un addebito di colpa al per non aver CP_1
esercitato a dovere i compiti di vigilanza attiva sulle attività predette, in quanto a) sia accertata la
«causalità della colpa» e cioè che l'infezione è stata causata da una non corretta osservanza e, correlativamente, dalla omessa vigilanza sulle procedure che presiedono l'attività trasfusionale pagina2 di 3 (raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, preparazione dei suoi derivati) b) l'evento lesivo si sia verificato in epoca in cui il era CP_1 provvisto di compiti e poteri in materia e, dunque, certamente non prima dell'entrata in vigore della legge n. 592 del 1967 (Cass., n. 28626 del 2023).
Nel caso in esame tale dimostrazione o specifica allegazione da parte dell'attrice è completamente mancata e inoltre le trasfusioni sono state eseguite nel 1965 e quindi anteriormente all'entrata in vigore della normativa in materia così come della circolare n. 50 del 28 marzo 1966.
Per cui la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 14500,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge ed oltre spese di CTU.
Roma, 9 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3