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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2067/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]; cittadina italiana;
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Elena Piatti (C.F.: ) e l'Avv. Filomena Calicchio (C.F.: C.F._2
) del Foro di Milano C.F._3
presso il quale, Avv. Filomena Calicchio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_1
e
AT UC nato a [...] il [...] cittadino italiano;
Cod. Fisc. C.F._4
residente in [...]; con l'Avv. Elena Piatti (C.F.: ) e l'Avv. Filomena Calicchio (C.F.: C.F._2
) del Foro di Milano C.F._3
presso il quale, Avv. Filomena Calicchio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_1 con i seguenti figli:
- (c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]sul Parte_2 C.F._5
Naviglio (MI) in via Curiel n. 17, cittadino italiano;
- (c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]sul Controparte_1 C.F._6
Naviglio (MI) in via Curiel n. 17, cittadino italiano;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18.02.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con Parte_2 Controparte_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica dei figli stessi presso la madre nella casa familiare.
Per l'effetto entrambi i genitori continueranno a provvedere alla cura, alla educazione e alla istruzione e formazione scolastica dei figli, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) assegnare la casa familiare sita in Trezzano sul Naviglio (MI) alla via Curiel n.17 unitamente al box e pertinenze di proprietà al 50% dei ricorrenti, completa di arredi e corredi, temporaneamente in uso alla Sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli minori Parte_1 Parte_2
e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei medesimi;
Controparte_1
3) tutte le rate relative al residuo mutuo gravanti sulla casa familiare acceso presso CP_2
saranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno da entrambi i ricorrenti, così come le spese relative alla gestione straordinaria e alla proprietà della predetta unità immobiliare;
4) a far tempo dal rilascio della casa familiare da parte del sig. LU OS, la sig.ra Pt_1
provvederà al pagamento delle spese relative alla TARI e a tutte le utenze domestiche della casa familiare (in via esemplificativa e non esaustiva luce, gas, telefono, acqua potabile, etc..). La Sig.ra provvederà, altresì, al pagamento integrale delle spese condominiali ordinarie legate all'uso Pt_1
di detto immobile;
5) il signor LU OS che in accordo con la sig.ra ha già lasciato la casa familiare con Pt_1
prelevamento dei propri effetti personali e dei beni di sua esclusiva proprietà, trasferirà altrove la propria residenza entro sei mesi dal deposito del presente ricorso con comunicazione alla sig.ra del nuovo recapito;
Pt_1
6) i rapporti interpersonali tra il padre e i figli saranno regolamentati come segue: - il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente;
- il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, prelevandoli dalla casa familiare il venerdì alle ore 20,00 circa per l'ora di cena e riaccompagnandoli a casa dalla madre la domenica sera per le ore 22,00. Il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli anche la domenica notte per accompagnarli a scuola il lunedì mattina.
- il padre potrà tenere con sé i figli tutti i giovedì e venerdì, prelevandoli dalla casa familiare per le ore 20,00 circa e/o dal luogo dove svolgono le attività sportive e riaccompagnandoli dalla madre il venerdì sera per le ore 22,00, ove non coincida con il week-end di propria spettanza;
- durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive nei mesi di giugno e/o luglio e/o agosto: detto periodo di villeggiatura sarà stabilito dal padre entro il
31 maggio di ogni anno, con impegno dello stesso a comunicarlo entro il termine stabilito alla madre a mezzo e-mail. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
- e trascorreranno ad anni alterni le festività con i genitori come di seguito indicato: Pt_2 CP_1
- Vigilia di Natale, Santo Stefano e San Silvestro con uno dei genitori e con la famiglia di origine dello stesso (il primo anno con il padre);
- Natale, Capodanno ed Epifania con l'altro genitore e con la famiglia di origine dello stesso (il primo anno con la madre);
-il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con i genitori a cominciare dal primo anno con il padre;
- nelle festività prossime ai fine settimana e che per il calendario scolastico rappresentano una sospensione dell'attività, i figli staranno con il genitore che deve frequentare, in ragione dell'alternanza, come sopra indicata, il successivo week-end;
- i giorni dell'onomastico e del compleanno dei figli saranno festeggiati ad anni alterni con ciascun genitore, fatto salvo l'accordo tra gli stessi di festeggiarli insieme;
- i genitori festeggeranno con i figli il giorno del proprio onomastico e compleanno, anche se tali giorni dovessero cadere nel diritto di visita dell'altro, lo stesso dicasi per le ricorrenze della Festa della Mamma e del Papà.
7) Nel caso in cui gli impegni scolastici e le condizioni di salute dei figli, ovvero le condizioni di salute o gli impegni di lavoro dei genitori costringano a variazioni nel calendario di cui ai precedente punto n. 6, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, con congruo preavviso, l'impedimento in modo da consentire la ripianificazione ed il recupero dei giorni, per far sì che venga rispettato il periodo di permanenza stabilito in origine. 8) I ricorrenti si impegnano a garantire il diritto dei figli e al mantenimento di frequenti Pt_2 CP_1
rapporti con le famiglie di origine dei rispettivi genitori, i quali potranno rendere visita ai nipoti previo contatto telefonico con i genitori, salvo diverso accordo.
9)A titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il sig. LU OS corrisponderà alla sig.ra un Pt_1
contributo mensile di complessivi Euro 600,00 (seicento/00) ovvero di Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio: il predetto importo dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra avente il seguente IBAN Pt_1
[...] e lo stesso sarà rivalutato ogni anno, a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT;
10) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle cosiddette “spese extra assegno” oggetto delle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano in data
14.11.2017, ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11) dare atto che l'assegno unico familiare corrisposto per entrambi i figli sarà percepito integralmente dalla madre.
12) I ricorrenti si concedono il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto con l'iscrizione dei figli minori su ciascuno esclusivamente per viaggi e soggiorni, preventivamente concordati, ritenuti da entrambi sicuri e non pericolosi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]; cittadina italiana;
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Elena Piatti (C.F.: ) e l'Avv. Filomena Calicchio (C.F.: C.F._2
) del Foro di Milano C.F._3
presso il quale, Avv. Filomena Calicchio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_1
e
AT UC nato a [...] il [...] cittadino italiano;
Cod. Fisc. C.F._4
residente in [...]; con l'Avv. Elena Piatti (C.F.: ) e l'Avv. Filomena Calicchio (C.F.: C.F._2
) del Foro di Milano C.F._3
presso il quale, Avv. Filomena Calicchio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_1 con i seguenti figli:
- (c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]sul Parte_2 C.F._5
Naviglio (MI) in via Curiel n. 17, cittadino italiano;
- (c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]sul Controparte_1 C.F._6
Naviglio (MI) in via Curiel n. 17, cittadino italiano;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18.02.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con Parte_2 Controparte_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica dei figli stessi presso la madre nella casa familiare.
Per l'effetto entrambi i genitori continueranno a provvedere alla cura, alla educazione e alla istruzione e formazione scolastica dei figli, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) assegnare la casa familiare sita in Trezzano sul Naviglio (MI) alla via Curiel n.17 unitamente al box e pertinenze di proprietà al 50% dei ricorrenti, completa di arredi e corredi, temporaneamente in uso alla Sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli minori Parte_1 Parte_2
e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei medesimi;
Controparte_1
3) tutte le rate relative al residuo mutuo gravanti sulla casa familiare acceso presso CP_2
saranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno da entrambi i ricorrenti, così come le spese relative alla gestione straordinaria e alla proprietà della predetta unità immobiliare;
4) a far tempo dal rilascio della casa familiare da parte del sig. LU OS, la sig.ra Pt_1
provvederà al pagamento delle spese relative alla TARI e a tutte le utenze domestiche della casa familiare (in via esemplificativa e non esaustiva luce, gas, telefono, acqua potabile, etc..). La Sig.ra provvederà, altresì, al pagamento integrale delle spese condominiali ordinarie legate all'uso Pt_1
di detto immobile;
5) il signor LU OS che in accordo con la sig.ra ha già lasciato la casa familiare con Pt_1
prelevamento dei propri effetti personali e dei beni di sua esclusiva proprietà, trasferirà altrove la propria residenza entro sei mesi dal deposito del presente ricorso con comunicazione alla sig.ra del nuovo recapito;
Pt_1
6) i rapporti interpersonali tra il padre e i figli saranno regolamentati come segue: - il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente;
- il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, prelevandoli dalla casa familiare il venerdì alle ore 20,00 circa per l'ora di cena e riaccompagnandoli a casa dalla madre la domenica sera per le ore 22,00. Il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli anche la domenica notte per accompagnarli a scuola il lunedì mattina.
- il padre potrà tenere con sé i figli tutti i giovedì e venerdì, prelevandoli dalla casa familiare per le ore 20,00 circa e/o dal luogo dove svolgono le attività sportive e riaccompagnandoli dalla madre il venerdì sera per le ore 22,00, ove non coincida con il week-end di propria spettanza;
- durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive nei mesi di giugno e/o luglio e/o agosto: detto periodo di villeggiatura sarà stabilito dal padre entro il
31 maggio di ogni anno, con impegno dello stesso a comunicarlo entro il termine stabilito alla madre a mezzo e-mail. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
- e trascorreranno ad anni alterni le festività con i genitori come di seguito indicato: Pt_2 CP_1
- Vigilia di Natale, Santo Stefano e San Silvestro con uno dei genitori e con la famiglia di origine dello stesso (il primo anno con il padre);
- Natale, Capodanno ed Epifania con l'altro genitore e con la famiglia di origine dello stesso (il primo anno con la madre);
-il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con i genitori a cominciare dal primo anno con il padre;
- nelle festività prossime ai fine settimana e che per il calendario scolastico rappresentano una sospensione dell'attività, i figli staranno con il genitore che deve frequentare, in ragione dell'alternanza, come sopra indicata, il successivo week-end;
- i giorni dell'onomastico e del compleanno dei figli saranno festeggiati ad anni alterni con ciascun genitore, fatto salvo l'accordo tra gli stessi di festeggiarli insieme;
- i genitori festeggeranno con i figli il giorno del proprio onomastico e compleanno, anche se tali giorni dovessero cadere nel diritto di visita dell'altro, lo stesso dicasi per le ricorrenze della Festa della Mamma e del Papà.
7) Nel caso in cui gli impegni scolastici e le condizioni di salute dei figli, ovvero le condizioni di salute o gli impegni di lavoro dei genitori costringano a variazioni nel calendario di cui ai precedente punto n. 6, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, con congruo preavviso, l'impedimento in modo da consentire la ripianificazione ed il recupero dei giorni, per far sì che venga rispettato il periodo di permanenza stabilito in origine. 8) I ricorrenti si impegnano a garantire il diritto dei figli e al mantenimento di frequenti Pt_2 CP_1
rapporti con le famiglie di origine dei rispettivi genitori, i quali potranno rendere visita ai nipoti previo contatto telefonico con i genitori, salvo diverso accordo.
9)A titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il sig. LU OS corrisponderà alla sig.ra un Pt_1
contributo mensile di complessivi Euro 600,00 (seicento/00) ovvero di Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio: il predetto importo dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra avente il seguente IBAN Pt_1
[...] e lo stesso sarà rivalutato ogni anno, a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT;
10) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle cosiddette “spese extra assegno” oggetto delle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano in data
14.11.2017, ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11) dare atto che l'assegno unico familiare corrisposto per entrambi i figli sarà percepito integralmente dalla madre.
12) I ricorrenti si concedono il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto con l'iscrizione dei figli minori su ciascuno esclusivamente per viaggi e soggiorni, preventivamente concordati, ritenuti da entrambi sicuri e non pericolosi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato