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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP dott. Maurizio Ricigliano, all'esito dell'udienza a trattazione scritta celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note, ha pronunciato, all'udienza del 21\10\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2388\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
CP_
, rappr. e difeso\a dall' avv. L. Montera, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia
E
,in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. G. Pepe. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5\5\22 la ha impugnato l' ordinanza ingiunzione n. OI- Parte_1
000100547, notificata il 27\4\22, con la quale l' ha richiesto il pagamento a titolo di CP_3
sanzione amministrativa in relazione alla violazione di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il mese di ottobre 2012.
La ricorrente ha avanzato eccezioni attinenti la non debenza della somma richiesta per intervenuta prescrizione e per “ indeterminatezza” del titolo opposto
L'ente resistente si è costituito contrastando le avverse richieste, eccependone l'infondatezza.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c.ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va in primo luogo accertata la procedibilità della domanda, che risulta sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 22 della l. 689\81 e del d.lvo 150\11.
Per come sopra illustrato parte ricorrente solleva due sole eccezioni, quella attinente l'intervenuta prescrizione del diritto alla somma e quella dell'illegittimità del titolo per genericità dello stesso.
Per ragioni espositive si ritiene opportuno trattare prima il secondo motivo.
L'istante si duole del mancato rispetto del presunto obbligo di specificare le causali del titolo e delle somme analiticamente dovute.
A ben leggere l'ordinanza-ingiunzione opposta tali doglianze risultano infondate.
Nell'epigrafe della stessa si dà compiutamente conto della violazione accertata ( omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla ditta individuale
“Professional Sound di AD TT , responsabile del procedimento, estremi della normativa in base alla quale è stata quantificata la somma dovuta ecc) e si forniscono tutte le indicazioni opportune e necessarie per il pagamento.
E' importante notare che l'importo ingiunto scaturisce non da una valutazione discrezionale dell'ente, ma è predeterminato per legge, più specificamente dall'art. 6 c. 3 d.lvo n. 8\16, col quale è stata disposta la depenalizzazione del reato di cui all' art. 2 c. 1 l. 683\83, che stabiliva l'onere dei datori di lavoro di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, senza poterle conguagliare con somme anticipate per conto dell'ente previdenziale ed in caso di mancato versamento, se l'importo superava 10.000 euro annui, si configurava un reato punito con la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 1.032 euro, se l'importo era inferiore, si applicava una sanzione amministrativa.
Il successivo art. 8 del citato d.lvo n. 8\16 ha altresì previsto che l'indicata sanzione amministrativa trova applicazione anche per le violazioni commesse antecedentemente alla sua entrata in vigore, purchè il relativo procedimento penale non risulti definito con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo ed è proprio quest'ultima la fattispecie che occupa.
Sul punto la recente sentenza della S.C. n. 14576 del 30\5\25 ha statuito : “ È orientamento costante di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire, quello secondo cui l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. nn.
3807/2024, 35025/2023, 28587/2022, 14489/2021, 16316/2020, 1393/2007).
Inoltre è stato chiarito (Cass. nn. 28587/2022, 28275/2022, 22022/2022
21924/2021, 14489/2021, Cass. Sez. UU. n. 2145/2021, Cass. nn. 2959/2016, 11280/2010) che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio (del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri e sotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad esso sotteso, vale a dire, in sostanza, l'effettivo perfezionamento della condotta
(attiva ovvero omissiva) contestata all'opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta.”
Nel caso specifico l'intestazione del provvedimento impugnato fa espresso riferimento all'atto CP_ di accertamento dell' specificandolo, ed alla mancata produzione di scritti difensivi da parte dell'ingiunta.
Anche il secondo motivo di opposizione, relativo alla presunta prescrizione ( pacificamente quinquennale ) risulta infondato.
Assume il ricorrente che prima dell'ingiunzione per cui è causa non aveva ricevuto alcun atto
CP_ da parte dell'
Dall'esame della produzione del resistente s'evince, al contrario, che l' istituto in data 29\5\17 aveva ritualmente provveduto a notificare a mezzo racc.ta n. 781375489367 un atto di accertamento - diffida.
Premesso, per come già detto ,che l'omissione contributiva è riferita all' ottobre 2012, che la prescrizione è quinquennale e che la diffida testè citata è atto pienamente valido ai fini interruttivi, va stabilito il dies a quo del termine prescrizionale.
Nel caso specifico esso decorre dal momento dell'entrata in vigore del sopra citato d.lvo 8\16, col quale è stato depenalizzato il reato di omissione contributiva e cioè dal 6\2\16 ( cfr. Cass.
n. 7641 del 22\3\25), quindi il riferito atto notificato il 29\5\17 risulta decisamente tempestivo.
Pertanto, esaminando la cronologia degli atti al momento della notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta alcuna prescrizione era maturata e tanto pur a voler considerare i cd.
“periodi neutri” , pari a complessivi 311 gg. stabiliti dalla legislazione emergenziale di cui all'art. 37 c. 2 d.l. 18\20 convertito dalla l. 27\20 ed all'art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito dalla l. 21\21. Le spese del giudizio, ritenuta la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite, che liquida in complessivi
€ 1.750,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Nola, 21\10\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP dott. Maurizio Ricigliano, all'esito dell'udienza a trattazione scritta celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note, ha pronunciato, all'udienza del 21\10\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2388\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
CP_
, rappr. e difeso\a dall' avv. L. Montera, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia
E
,in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. G. Pepe. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5\5\22 la ha impugnato l' ordinanza ingiunzione n. OI- Parte_1
000100547, notificata il 27\4\22, con la quale l' ha richiesto il pagamento a titolo di CP_3
sanzione amministrativa in relazione alla violazione di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il mese di ottobre 2012.
La ricorrente ha avanzato eccezioni attinenti la non debenza della somma richiesta per intervenuta prescrizione e per “ indeterminatezza” del titolo opposto
L'ente resistente si è costituito contrastando le avverse richieste, eccependone l'infondatezza.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c.ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va in primo luogo accertata la procedibilità della domanda, che risulta sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 22 della l. 689\81 e del d.lvo 150\11.
Per come sopra illustrato parte ricorrente solleva due sole eccezioni, quella attinente l'intervenuta prescrizione del diritto alla somma e quella dell'illegittimità del titolo per genericità dello stesso.
Per ragioni espositive si ritiene opportuno trattare prima il secondo motivo.
L'istante si duole del mancato rispetto del presunto obbligo di specificare le causali del titolo e delle somme analiticamente dovute.
A ben leggere l'ordinanza-ingiunzione opposta tali doglianze risultano infondate.
Nell'epigrafe della stessa si dà compiutamente conto della violazione accertata ( omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla ditta individuale
“Professional Sound di AD TT , responsabile del procedimento, estremi della normativa in base alla quale è stata quantificata la somma dovuta ecc) e si forniscono tutte le indicazioni opportune e necessarie per il pagamento.
E' importante notare che l'importo ingiunto scaturisce non da una valutazione discrezionale dell'ente, ma è predeterminato per legge, più specificamente dall'art. 6 c. 3 d.lvo n. 8\16, col quale è stata disposta la depenalizzazione del reato di cui all' art. 2 c. 1 l. 683\83, che stabiliva l'onere dei datori di lavoro di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, senza poterle conguagliare con somme anticipate per conto dell'ente previdenziale ed in caso di mancato versamento, se l'importo superava 10.000 euro annui, si configurava un reato punito con la reclusione fino a tre anni e una multa fino a 1.032 euro, se l'importo era inferiore, si applicava una sanzione amministrativa.
Il successivo art. 8 del citato d.lvo n. 8\16 ha altresì previsto che l'indicata sanzione amministrativa trova applicazione anche per le violazioni commesse antecedentemente alla sua entrata in vigore, purchè il relativo procedimento penale non risulti definito con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo ed è proprio quest'ultima la fattispecie che occupa.
Sul punto la recente sentenza della S.C. n. 14576 del 30\5\25 ha statuito : “ È orientamento costante di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire, quello secondo cui l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. nn.
3807/2024, 35025/2023, 28587/2022, 14489/2021, 16316/2020, 1393/2007).
Inoltre è stato chiarito (Cass. nn. 28587/2022, 28275/2022, 22022/2022
21924/2021, 14489/2021, Cass. Sez. UU. n. 2145/2021, Cass. nn. 2959/2016, 11280/2010) che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio (del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri e sotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad esso sotteso, vale a dire, in sostanza, l'effettivo perfezionamento della condotta
(attiva ovvero omissiva) contestata all'opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta.”
Nel caso specifico l'intestazione del provvedimento impugnato fa espresso riferimento all'atto CP_ di accertamento dell' specificandolo, ed alla mancata produzione di scritti difensivi da parte dell'ingiunta.
Anche il secondo motivo di opposizione, relativo alla presunta prescrizione ( pacificamente quinquennale ) risulta infondato.
Assume il ricorrente che prima dell'ingiunzione per cui è causa non aveva ricevuto alcun atto
CP_ da parte dell'
Dall'esame della produzione del resistente s'evince, al contrario, che l' istituto in data 29\5\17 aveva ritualmente provveduto a notificare a mezzo racc.ta n. 781375489367 un atto di accertamento - diffida.
Premesso, per come già detto ,che l'omissione contributiva è riferita all' ottobre 2012, che la prescrizione è quinquennale e che la diffida testè citata è atto pienamente valido ai fini interruttivi, va stabilito il dies a quo del termine prescrizionale.
Nel caso specifico esso decorre dal momento dell'entrata in vigore del sopra citato d.lvo 8\16, col quale è stato depenalizzato il reato di omissione contributiva e cioè dal 6\2\16 ( cfr. Cass.
n. 7641 del 22\3\25), quindi il riferito atto notificato il 29\5\17 risulta decisamente tempestivo.
Pertanto, esaminando la cronologia degli atti al momento della notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta alcuna prescrizione era maturata e tanto pur a voler considerare i cd.
“periodi neutri” , pari a complessivi 311 gg. stabiliti dalla legislazione emergenziale di cui all'art. 37 c. 2 d.l. 18\20 convertito dalla l. 27\20 ed all'art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito dalla l. 21\21. Le spese del giudizio, ritenuta la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite, che liquida in complessivi
€ 1.750,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Nola, 21\10\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano