Art. 4. Criteri di applicazione dell'indice
Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.
Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.