Articolo 4 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 3Articolo 5
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22 maggio 1976
Art. 4. Criteri di applicazione dell'indice

Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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