Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 7607/2024 promossa da:
c.f. , ass. Avv. Luca Cristiano Guelfo - Massimo Parte_1 P.IVA_1
Sibona, Roberto De Guglielmi, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_2
Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, ritualmente notificato, la società erga ha evocato in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che di CP_1 seguito si riportano: “Accertare e dichiarare legittimo l'operato della con Parte_1 riferimento alle procedure di C.I.G.O. oggetto di causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza in capo all' di qualsivoglia diritto di credito nei CP_1 confronti della società ricorrente per i titoli di cui alla nota di rettifica emessa il 23-1-
2024 (datata 19-1-2024) in atti, ordinando all' di revocare e/o annullare le CP_1
Note di rettifica del 17-2-2021 (datata 21-2-2021) e del 23-1-2024 (datata 19-1-
2024).”.
L si è tempestivamente costituito riconoscendo le ragioni della parte ricorrente. CP_1
1
La Giudice, preso atto della concorde posizione delle parti, deve dichiarare cessata la materia del contendere;
Le spese di lite sono poste a carico dell' , soccombente virtuale, in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore.
Dette spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, da euro
5200 a 26.000, per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio ed in applicazione del valore minimo per la fase decisionale.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare alla CP_1 parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 2.717,00, oltre spese forfettarie al 15
%, IVA, CPA e c.u. se versato.
Torino, 6.3.2025
LA Giudice
Sonia SALVATORI
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