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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 346/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Catania, via Pensavalle n. 20, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Catra (c.f. in forza di C.F._1
procura rilasciata su foglio separato.
- Appellante - CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Paternò, via Lombardia n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Fallica e Milazzo Salvatore Antonino, in forza di procura rilasciata su foglio separato.
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione orale del 4.11.2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 891/2025, pubblicata il 3.2.2025 (e resa nel procedimento n.
10690/2023 R.G.), il Tribunale di Catania (adito da in sede di Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2934/2023 del 21.7.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di euro 31.423,70, Parte_1
quale corrispettivo per la fornitura di materiale edile) dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e revocava il decreto ingiuntivo de quo, condannando al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 21.423,70, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza delle fatture elettroniche nn. 201/22,81/23, 54/23, 39/23, 16/23 fino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese processuali in favore del difensore distrattario dell'opposta.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso l'anzidetta sentenza, chiedendo la riforma del solo capo afferente alla liquidazione delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 27.5.2025, si costituiva in Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 4.11.2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo e unico motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice omesso di liquidare i compensi per la fase di trattazione, nonché omesso di condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze della fase monitoria.
Il motivo è fondato.
E invero, l'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: la fase di studio della controversia, la fase di introduzione del giudizio, la fase istruttoria e la fase decisionale.
Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della predetta disposizione, va rilevato che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale.
La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria spetta a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore a una o più udienze davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, ordinanza del 19.9.2025, n. 25711).
A ciò si aggiunga che è costante l'affermazione della Suprema Corte secondo cui la fase di trattazione si verifica nel corso del processo ordinario di cognizione anche se non via sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione, in quanto la disamina dei documenti e la stessa verifica della posizione processuale delle parti danno luogo ad attività definita di “trattazione” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza del 18.3.2022, n. 8870; Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza del 2.10.2020,
n. 20993; Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza del 27.8.2019, n. 21743).
Nel caso di specie, il primo giudice ha erroneamente omesso di liquidare, in favore del difensore (distrattario) della il compenso spettante per la fase Parte_1
di trattazione, atteso che, quantunque nel corso del giudizio di primo grado non sia stata espletata attività istruttoria, può senz'altro dirsi svolta una “attività di trattazione” consistita sia nella partecipazione alle udienze, sia nella formalizzazione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, nonché dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Quanto alla decisione di ridurre del 50% le spese liquidate secondo i valori medi, essa, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, va invece confermata, atteso che il giudice di prime cure ha reso un'adeguata motivazione (condivisa anche da questa Corte, stanti la limitata difficoltà della causa e la ridotta attività processuale) circa la congruità delle somme liquidate.
Passando all'esame della doglianza relativa alla mancata liquidazione delle spese e dei compensi di cui alla fase monitoria, va evidenziato che la revoca del decreto ingiuntivo opposto è stata giustificata soltanto dal pagamento parziale (in corso di causa) del relativo debito (a mezzo di assegno circolare, di importo pari a euro
10.000,00, versato dall'opponente in favore dell'opposta all'udienza dell'8 maggio
2024), e non già per l'eventuale infondatezza, anche solo parziale, della pretesa creditoria.
Pertanto, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio (e, dunque, alla valutazione -operata dal primo giudice e non impugnata dall'odierna appellata- di sussistenza della prova del credito azionato), il primo giudice avrebbe dovuto condannare l'opponente al pagamento anche delle spese della fase monitoria, già liquidate in euro 1.370,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a, giusta decreto ingiuntivo del n. 2934/2023 del 21.7.2023.
In definitiva, alla stregua delle superiori ragioni, il proposto appello è fondato e va accolto, con la conseguente riforma dell'impugnata sentenza nei termini di cui sopra.
Quanto alle spese processuali del primo grado di giudizio, le stesse vanno confermate negli importi già liquidati dal primo giudice, e ad essi va aggiunto l'importo da liquidarsi per la fase di trattazione, pari a euro 903,00 (calcolato riducendo del 50% il valore medio previsto per la fase di trattazione, tenuto conto del valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 26.000,00 a euro
52.000,00).
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (attesa la limitata difficoltà della causa) previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dell'attività effettivamente svolta.
In accoglimento della relativa istanza, va disposta la distrazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del difensore dell'odierna appellante.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 346/2025 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 891/2025 del Tribunale di Catania, pubblicata il 3.2.2025
[...]
(nel procedimento iscritto al n. 10690/2023 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
condanna alla rifusione anche delle spese processuali sostenute da Controparte_1
per la fase monitoria, già liquidate in euro 1.370,00 per compensi Parte_1
ed euro 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
nel primo grado di giudizio, che riliquida in complessivi euro 3.808,00 Parte_1
per compensi di avvocato (di cui euro 850,50 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase di trattazione, euro 1.452,50 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
nel presente grado di appello, che liquida in euro 174,00 per esborsi e Parte_1
in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00 per fase di studio, euro 268,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione, euro
426,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
dispone la distrazione, in favore del difensore della società appellante, delle come sopra liquidate spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania l'11 novembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 346/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Catania, via Pensavalle n. 20, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Catra (c.f. in forza di C.F._1
procura rilasciata su foglio separato.
- Appellante - CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Paternò, via Lombardia n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Fallica e Milazzo Salvatore Antonino, in forza di procura rilasciata su foglio separato.
- Appellata -
In esito all'udienza di discussione orale del 4.11.2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 891/2025, pubblicata il 3.2.2025 (e resa nel procedimento n.
10690/2023 R.G.), il Tribunale di Catania (adito da in sede di Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2934/2023 del 21.7.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di euro 31.423,70, Parte_1
quale corrispettivo per la fornitura di materiale edile) dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e revocava il decreto ingiuntivo de quo, condannando al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 21.423,70, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza delle fatture elettroniche nn. 201/22,81/23, 54/23, 39/23, 16/23 fino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese processuali in favore del difensore distrattario dell'opposta.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso l'anzidetta sentenza, chiedendo la riforma del solo capo afferente alla liquidazione delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 27.5.2025, si costituiva in Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 4.11.2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo e unico motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice omesso di liquidare i compensi per la fase di trattazione, nonché omesso di condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze della fase monitoria.
Il motivo è fondato.
E invero, l'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: la fase di studio della controversia, la fase di introduzione del giudizio, la fase istruttoria e la fase decisionale.
Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della predetta disposizione, va rilevato che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale.
La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria spetta a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore a una o più udienze davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, ordinanza del 19.9.2025, n. 25711).
A ciò si aggiunga che è costante l'affermazione della Suprema Corte secondo cui la fase di trattazione si verifica nel corso del processo ordinario di cognizione anche se non via sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione, in quanto la disamina dei documenti e la stessa verifica della posizione processuale delle parti danno luogo ad attività definita di “trattazione” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza del 18.3.2022, n. 8870; Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza del 2.10.2020,
n. 20993; Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza del 27.8.2019, n. 21743).
Nel caso di specie, il primo giudice ha erroneamente omesso di liquidare, in favore del difensore (distrattario) della il compenso spettante per la fase Parte_1
di trattazione, atteso che, quantunque nel corso del giudizio di primo grado non sia stata espletata attività istruttoria, può senz'altro dirsi svolta una “attività di trattazione” consistita sia nella partecipazione alle udienze, sia nella formalizzazione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, nonché dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Quanto alla decisione di ridurre del 50% le spese liquidate secondo i valori medi, essa, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, va invece confermata, atteso che il giudice di prime cure ha reso un'adeguata motivazione (condivisa anche da questa Corte, stanti la limitata difficoltà della causa e la ridotta attività processuale) circa la congruità delle somme liquidate.
Passando all'esame della doglianza relativa alla mancata liquidazione delle spese e dei compensi di cui alla fase monitoria, va evidenziato che la revoca del decreto ingiuntivo opposto è stata giustificata soltanto dal pagamento parziale (in corso di causa) del relativo debito (a mezzo di assegno circolare, di importo pari a euro
10.000,00, versato dall'opponente in favore dell'opposta all'udienza dell'8 maggio
2024), e non già per l'eventuale infondatezza, anche solo parziale, della pretesa creditoria.
Pertanto, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio (e, dunque, alla valutazione -operata dal primo giudice e non impugnata dall'odierna appellata- di sussistenza della prova del credito azionato), il primo giudice avrebbe dovuto condannare l'opponente al pagamento anche delle spese della fase monitoria, già liquidate in euro 1.370,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a, giusta decreto ingiuntivo del n. 2934/2023 del 21.7.2023.
In definitiva, alla stregua delle superiori ragioni, il proposto appello è fondato e va accolto, con la conseguente riforma dell'impugnata sentenza nei termini di cui sopra.
Quanto alle spese processuali del primo grado di giudizio, le stesse vanno confermate negli importi già liquidati dal primo giudice, e ad essi va aggiunto l'importo da liquidarsi per la fase di trattazione, pari a euro 903,00 (calcolato riducendo del 50% il valore medio previsto per la fase di trattazione, tenuto conto del valore della controversia rientrante nello scaglione da euro 26.000,00 a euro
52.000,00).
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi (attesa la limitata difficoltà della causa) previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) e dell'attività effettivamente svolta.
In accoglimento della relativa istanza, va disposta la distrazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del difensore dell'odierna appellante.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 346/2025 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 891/2025 del Tribunale di Catania, pubblicata il 3.2.2025
[...]
(nel procedimento iscritto al n. 10690/2023 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
condanna alla rifusione anche delle spese processuali sostenute da Controparte_1
per la fase monitoria, già liquidate in euro 1.370,00 per compensi Parte_1
ed euro 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
nel primo grado di giudizio, che riliquida in complessivi euro 3.808,00 Parte_1
per compensi di avvocato (di cui euro 850,50 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase di trattazione, euro 1.452,50 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
nel presente grado di appello, che liquida in euro 174,00 per esborsi e Parte_1
in complessivi euro 1.458,00 per compensi di avvocato (di cui euro 268,00 per fase di studio, euro 268,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione, euro
426,00 per fase decisionale), oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
dispone la distrazione, in favore del difensore della società appellante, delle come sopra liquidate spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania l'11 novembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro