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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7736/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMINO Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIALE REGINA MARGHERITA 2/D 95100
CATANIA.
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINO FRANCO MARIA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE DI SANGIULIANO N.112 95024 ACIREALE presso il difensore avv. MERLINO FRANCO MARIA
CONVENUTO
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 29 settembre 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 proponeva opposizione ex art. 615,!° co cpc avverso l'atto di precetto notificatole in data 22 giugno
2024 da parte della società con il quale le veniva intimato il pagamento della somma Controparte_1 di euro €. 93,580,90 e chiedeva al Tribunale adito: ”- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità del precetto oggi opposto per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- nel merito, in accoglimento dell'odierna domanda, dichiarare nullo e, conseguentemente revocare, il precetto opposto per le causali di cui in narrativa;
- in subordine, senza recesso alcuno delle superiori domande, rideterminare il quantum eventualmente dovuto dalla sig.ra ”. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'opposta eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria, della quale chiedeva il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 3.10.2024 questo G.I. differiva l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, il G.I. , con ordinanza del 23 gennaio 2025, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 29.9.2025.
Indi, all'udienza del 29.9.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc .
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione avanzata dalla difesa di parte opposta.
Invero, seppur l'oggetto della controversia si relativo a contratti bancari e, pertanto, rientrante tra le materie assoggettate alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.lgs. n. 28 del
2010, la medesima disposizione esclude espressamente dalla obbligatorietà della mediazione, tra l'altro, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Ciò posto giova ricordare che l'opposizione a precetto, ex art. 615 c.p.c., ha la primaria funzione di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata.
Si tratta di un procedimento di cognizione che si può esperire immediatamente prima dell'inizio dell'esecuzione, opponendo il precetto quale atto pre-esecutivo, allo scopo di scongiurare l'esecuzione stessa, in via provvisoria attraverso la domanda di sospensiva, ed in via definitiva attraverso la domanda di merito.
pagina 2 di 6 Tale opposizione consente al debitore esecutato di opporsi all'esecuzione forzata qualora egli voglia contestare il diritto della parte istante di procedere in via esecutiva. Il diritto contestato si identifica con una situazione giuridica schiettamente processuale (l'agire in executivis), che si fonda sul titolo esecutivo e sull'accertamento in esso insito del diritto di credito.
Come è noto, con il rimedio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. è possibile sollevare contestazioni inerenti all'an dell'esecuzione, ossia al diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata.
Diversamente, com'è noto, le contestazioni attinenti al quomodo dell'esecuzione (regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi) possono essere sollevate con atto di opposizione all'esecuzione, disciplinato dall'art. 617 c.p.c.
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione stragiudiziale,
l'intimato potrà far valere, quanto al credito vantato dal creditore opposto, tutte le pretese derivanti da fatti coevi alla formazione del titolo predetto, nonché quelli successivi alla formazione del detto titolo.
L'oggetto dell'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo stragiudiziale, in definitiva, coincide con quello di un giudizio sul rapporto sottostante al titolo.
La contestazione in sede di opposizione all'esecuzione può, quindi, riguardare non solo la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, ma anche quelli intervenuti anteriormente alla formazione del medesimo titolo.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione e con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla l'opposta ha dato prova, mediante produzione in CP_1 giudizio, della documentazione attestante l'iter di avvenuta cessione, della titolarità del credito oggetto del contendere.
Ciò anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 14 maggio 2024, n. 13289; di recente, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790)- iter procedurale che è stato compiutamente giustificato dall' opposta anche mediante l'indicazione del relativo numero identificativo del rapporto-NDG-. pagina 3 di 6 Il principio in esame risulta, peraltro, confermato e suffragato dalle recenti prese di posizione della
Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che il cessionario di una cessione di crediti “in blocco” ex art. 58 T.U.B. deve dimostrare con precisione quali crediti rientrano nella cessione e quali ne sono esclusi, in particolare rilevando come la titolarità del credito deve essere provata con documenti certi e coerenti
– circostanza che nel caso in esame risulta essere dimostrata – e come eventuali lacune probatorie ricadano sul cessionario, non anche sul debitore (v. Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849
e 23852).
Peraltro va ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in tema di assenza di efficacia della cessione del credito alla atteso che la Banca opposta ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale Controparte_1
(v. doc. 14 prod. parte opposta) ed iscritto sul Registro delle Imprese (v. doc. 16 prod. opposta) il relativo avviso di cessione del credito (ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), ed in ogni caso con l'atto di precetto de quo ha notificato, anche ai sensi dell'art. 1264 c.c., l'avvenuta cessione del credito alla odierna opponente.
Va poi rilevato che nella specie le somme precettate risultano dovuta in virtù del contratto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385” (doc.3), stipulato in data 12 dicembre 2008, ai rogiti del Notaio n.18989 Rep., registrato a Giarre (CT) il Persona_1
15 dicembre 2008 al n.6014/1T, spedito in forma esecutiva il 22 dicembre 2008, con il quale il Credito
Siciliano s.p.a. concedeva alla società ai sensi dell'art. 38 e ss. del d.lgs. Parte_2
1/9/1993 n. 385b ; dell'atto di suddivisione in quote con frazionamento di ipoteca e svincolo ipotecario ex articoli 38 e seguenti D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385” del 21 giugno 2012, ai rogiti del predetto
Notaio rep.24448, registrato a Giarre (CT) il 12 luglio 2012 al n.2007/1T, spedito in forma Per_1 esecutiva il 24 settembre 2012 (doc.ti 6 - 7 ), con il quale il Credito Siciliano s.p.a., nell'aderire alla richiesta della Mutuataria, acconsentiva alla suddivisione del capitale mutuato, residuato a quella data in sorte capitale in €4.810.577,00, in cento quote relative a singole porzioni immobiliari del complesso residenziale, tra cui rientravano, per quel che rileva ai fini del presente atto, la quota n.52 dell'importo di €105.000,00, garantita da frazione d'ipoteca di primo grado per il montante ipotecario di
€218.269,04 a peso del seguente lotto immobiliare sito in Riposto, Via Strada 11 Cosentini, censito al
N.C.E.U. al foglio 12, particella 773, subalterno 58, categoria A/3, nonché la quota n.84 dell'importo di
€14.000,00, garantita da frazione d'ipoteca di primo grado per il montante ipotecario di €29.102,54 a peso del seguente lotto immobiliare sito in Riposto, Via Strada 11 Cosentini, censito al N.C.E.U. al foglio 12, particella 773, subalterno 108, categoria C/6 (con il citato atto, in parziale deroga rispetto a quanto pattuito in seno al rogito del 12 dicembre 2008, le parti pattuivano che la somma mutuata sarebbe stata rimborsata in trentatré rate semestrali posticipate, a partire dal 30 giugno 2012, pagina 4 di 6 comprendenti (a) una quota di capitale secondo il piano di ammortamento, allegato sotto la lettera “A”,
(b) una quota di interessi calcolata al tasso e secondo le modalità previste dal citato atto del 21 giugno
2012, nonché (c) una commissione di incasso di euro dieci); - dell'atto del 14 ottobre 2013, ai rogiti del citato Notaio rep.26128 (doc.8) con il quale la società Persona_1 Parte_2 vendeva a la piena proprietà della consistenza immobiliare facente parte del complesso Parte_1 edilizio sito in Riposto, frazione Carrubba, via Strada Cosentino, costituito da dieci fabbricati denominati “B0”, “B1”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, “B9” e, precisamente, nel fabbricato “B2”: - appartamento per civile abitazione, posto al primo secondo (terza elevazione fuori terra oltre piano cantinato), formato da salone, due vani, cucina ed accessori, confinante con vano scala, appartamenti subb. 57 e 59, area condominiale ed area su corte annessa ad unità immobiliare di piano terra sub.15, identificato nel catasto Fabbricati del Comune di Riposto, al foglio 12, particella 773, subalterno 58, strada 11 Cosentino, piano 2, scala B2, cat. A/3, classe 7, vani 6, rendita catastale Euro
557,77; - garage posto al piano sottostrada, esteso dimetri quadrati trentuno (mq 31) circa, confinante con garages subb. 107 e 109, vano scala ed area condominiale di accesso e manovra, identificato nel catasto Fabbricati del Comune di Riposto, al foglio 12, particella 773, subalterno 108, strada 11
Cosentino, piano 2, scala B2, cat. C/6, classe 7, mq 31, rendita catastale Euro 116,87 ( vendita che aveva luogo per il prezzo di €123.800,00, di cui €119.000,00 mediante accollo della parte acquirente,
, “con vincolo di solidarietà e della indivisibilità con i propri eredi ed aventi causa” delle Parte_1 corrispondenti quote di mutuo (n.65035 e 65036), distinte agli atti come quota n.52 e quota n.84, da estinguersi mediante il pagamento di trentatré rate semestrali e garantita sull'appartamento sopra descritto).
Poiché in corso di rapporto controparte l'odierna opponente si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte, non effettuando il pagamento della rata con scadenza 30 giugno 2019 e di quelle successive, quanto al rapporto di mutuo n.65036 (doc. 9), nonché della rata del 30 giugno 2020 e di quelle successive, con riferimento al rapporto di mutuo n.65035 , la (Mutuataria) Parte_2
e (Accollante) sono decadute dal beneficio del termine, giusta quanto previsto dal Parte_1
Capitolato delle Condizioni Generali del Contratto di Mutuo (allegato alla lettera “B” del citato contratto del 12/12/2008) .
Perdurando l'inadempimento di parte debitrice, (frattanto resasi cessionaria del credito) intimava CP_1
e precettava la Mutuataria e l'Accollante al pagamento delle somme dovute.
Risulta pertanto del tutto infondata l'eccezione relativa alla mancanza di prova del credito.
pagina 5 di 6 . Alle generiche argomentazioni avanzate dall'opponente non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile: la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa.
Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487)
Alla luce di quanto detto l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.,anche in ordine alla fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7736/2024 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione ex art. 615, 1° co cpc proposta da Parte_1 condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Catania, 13 ottobre 2025
il Giudice
Dott. Vera Marletta pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7736/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMINO Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIALE REGINA MARGHERITA 2/D 95100
CATANIA.
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINO FRANCO MARIA , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE DI SANGIULIANO N.112 95024 ACIREALE presso il difensore avv. MERLINO FRANCO MARIA
CONVENUTO
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 29 settembre 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 proponeva opposizione ex art. 615,!° co cpc avverso l'atto di precetto notificatole in data 22 giugno
2024 da parte della società con il quale le veniva intimato il pagamento della somma Controparte_1 di euro €. 93,580,90 e chiedeva al Tribunale adito: ”- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità del precetto oggi opposto per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- nel merito, in accoglimento dell'odierna domanda, dichiarare nullo e, conseguentemente revocare, il precetto opposto per le causali di cui in narrativa;
- in subordine, senza recesso alcuno delle superiori domande, rideterminare il quantum eventualmente dovuto dalla sig.ra ”. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'opposta eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria, della quale chiedeva il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 3.10.2024 questo G.I. differiva l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, il G.I. , con ordinanza del 23 gennaio 2025, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 29.9.2025.
Indi, all'udienza del 29.9.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc .
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione avanzata dalla difesa di parte opposta.
Invero, seppur l'oggetto della controversia si relativo a contratti bancari e, pertanto, rientrante tra le materie assoggettate alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.lgs. n. 28 del
2010, la medesima disposizione esclude espressamente dalla obbligatorietà della mediazione, tra l'altro, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Ciò posto giova ricordare che l'opposizione a precetto, ex art. 615 c.p.c., ha la primaria funzione di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata.
Si tratta di un procedimento di cognizione che si può esperire immediatamente prima dell'inizio dell'esecuzione, opponendo il precetto quale atto pre-esecutivo, allo scopo di scongiurare l'esecuzione stessa, in via provvisoria attraverso la domanda di sospensiva, ed in via definitiva attraverso la domanda di merito.
pagina 2 di 6 Tale opposizione consente al debitore esecutato di opporsi all'esecuzione forzata qualora egli voglia contestare il diritto della parte istante di procedere in via esecutiva. Il diritto contestato si identifica con una situazione giuridica schiettamente processuale (l'agire in executivis), che si fonda sul titolo esecutivo e sull'accertamento in esso insito del diritto di credito.
Come è noto, con il rimedio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. è possibile sollevare contestazioni inerenti all'an dell'esecuzione, ossia al diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata.
Diversamente, com'è noto, le contestazioni attinenti al quomodo dell'esecuzione (regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi) possono essere sollevate con atto di opposizione all'esecuzione, disciplinato dall'art. 617 c.p.c.
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione stragiudiziale,
l'intimato potrà far valere, quanto al credito vantato dal creditore opposto, tutte le pretese derivanti da fatti coevi alla formazione del titolo predetto, nonché quelli successivi alla formazione del detto titolo.
L'oggetto dell'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo stragiudiziale, in definitiva, coincide con quello di un giudizio sul rapporto sottostante al titolo.
La contestazione in sede di opposizione all'esecuzione può, quindi, riguardare non solo la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, ma anche quelli intervenuti anteriormente alla formazione del medesimo titolo.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione e con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla l'opposta ha dato prova, mediante produzione in CP_1 giudizio, della documentazione attestante l'iter di avvenuta cessione, della titolarità del credito oggetto del contendere.
Ciò anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 14 maggio 2024, n. 13289; di recente, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790)- iter procedurale che è stato compiutamente giustificato dall' opposta anche mediante l'indicazione del relativo numero identificativo del rapporto-NDG-. pagina 3 di 6 Il principio in esame risulta, peraltro, confermato e suffragato dalle recenti prese di posizione della
Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che il cessionario di una cessione di crediti “in blocco” ex art. 58 T.U.B. deve dimostrare con precisione quali crediti rientrano nella cessione e quali ne sono esclusi, in particolare rilevando come la titolarità del credito deve essere provata con documenti certi e coerenti
– circostanza che nel caso in esame risulta essere dimostrata – e come eventuali lacune probatorie ricadano sul cessionario, non anche sul debitore (v. Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849
e 23852).
Peraltro va ritenuta infondata l'eccezione sollevata dall'opponente in tema di assenza di efficacia della cessione del credito alla atteso che la Banca opposta ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale Controparte_1
(v. doc. 14 prod. parte opposta) ed iscritto sul Registro delle Imprese (v. doc. 16 prod. opposta) il relativo avviso di cessione del credito (ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), ed in ogni caso con l'atto di precetto de quo ha notificato, anche ai sensi dell'art. 1264 c.c., l'avvenuta cessione del credito alla odierna opponente.
Va poi rilevato che nella specie le somme precettate risultano dovuta in virtù del contratto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385” (doc.3), stipulato in data 12 dicembre 2008, ai rogiti del Notaio n.18989 Rep., registrato a Giarre (CT) il Persona_1
15 dicembre 2008 al n.6014/1T, spedito in forma esecutiva il 22 dicembre 2008, con il quale il Credito
Siciliano s.p.a. concedeva alla società ai sensi dell'art. 38 e ss. del d.lgs. Parte_2
1/9/1993 n. 385b ; dell'atto di suddivisione in quote con frazionamento di ipoteca e svincolo ipotecario ex articoli 38 e seguenti D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385” del 21 giugno 2012, ai rogiti del predetto
Notaio rep.24448, registrato a Giarre (CT) il 12 luglio 2012 al n.2007/1T, spedito in forma Per_1 esecutiva il 24 settembre 2012 (doc.ti 6 - 7 ), con il quale il Credito Siciliano s.p.a., nell'aderire alla richiesta della Mutuataria, acconsentiva alla suddivisione del capitale mutuato, residuato a quella data in sorte capitale in €4.810.577,00, in cento quote relative a singole porzioni immobiliari del complesso residenziale, tra cui rientravano, per quel che rileva ai fini del presente atto, la quota n.52 dell'importo di €105.000,00, garantita da frazione d'ipoteca di primo grado per il montante ipotecario di
€218.269,04 a peso del seguente lotto immobiliare sito in Riposto, Via Strada 11 Cosentini, censito al
N.C.E.U. al foglio 12, particella 773, subalterno 58, categoria A/3, nonché la quota n.84 dell'importo di
€14.000,00, garantita da frazione d'ipoteca di primo grado per il montante ipotecario di €29.102,54 a peso del seguente lotto immobiliare sito in Riposto, Via Strada 11 Cosentini, censito al N.C.E.U. al foglio 12, particella 773, subalterno 108, categoria C/6 (con il citato atto, in parziale deroga rispetto a quanto pattuito in seno al rogito del 12 dicembre 2008, le parti pattuivano che la somma mutuata sarebbe stata rimborsata in trentatré rate semestrali posticipate, a partire dal 30 giugno 2012, pagina 4 di 6 comprendenti (a) una quota di capitale secondo il piano di ammortamento, allegato sotto la lettera “A”,
(b) una quota di interessi calcolata al tasso e secondo le modalità previste dal citato atto del 21 giugno
2012, nonché (c) una commissione di incasso di euro dieci); - dell'atto del 14 ottobre 2013, ai rogiti del citato Notaio rep.26128 (doc.8) con il quale la società Persona_1 Parte_2 vendeva a la piena proprietà della consistenza immobiliare facente parte del complesso Parte_1 edilizio sito in Riposto, frazione Carrubba, via Strada Cosentino, costituito da dieci fabbricati denominati “B0”, “B1”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, “B9” e, precisamente, nel fabbricato “B2”: - appartamento per civile abitazione, posto al primo secondo (terza elevazione fuori terra oltre piano cantinato), formato da salone, due vani, cucina ed accessori, confinante con vano scala, appartamenti subb. 57 e 59, area condominiale ed area su corte annessa ad unità immobiliare di piano terra sub.15, identificato nel catasto Fabbricati del Comune di Riposto, al foglio 12, particella 773, subalterno 58, strada 11 Cosentino, piano 2, scala B2, cat. A/3, classe 7, vani 6, rendita catastale Euro
557,77; - garage posto al piano sottostrada, esteso dimetri quadrati trentuno (mq 31) circa, confinante con garages subb. 107 e 109, vano scala ed area condominiale di accesso e manovra, identificato nel catasto Fabbricati del Comune di Riposto, al foglio 12, particella 773, subalterno 108, strada 11
Cosentino, piano 2, scala B2, cat. C/6, classe 7, mq 31, rendita catastale Euro 116,87 ( vendita che aveva luogo per il prezzo di €123.800,00, di cui €119.000,00 mediante accollo della parte acquirente,
, “con vincolo di solidarietà e della indivisibilità con i propri eredi ed aventi causa” delle Parte_1 corrispondenti quote di mutuo (n.65035 e 65036), distinte agli atti come quota n.52 e quota n.84, da estinguersi mediante il pagamento di trentatré rate semestrali e garantita sull'appartamento sopra descritto).
Poiché in corso di rapporto controparte l'odierna opponente si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte, non effettuando il pagamento della rata con scadenza 30 giugno 2019 e di quelle successive, quanto al rapporto di mutuo n.65036 (doc. 9), nonché della rata del 30 giugno 2020 e di quelle successive, con riferimento al rapporto di mutuo n.65035 , la (Mutuataria) Parte_2
e (Accollante) sono decadute dal beneficio del termine, giusta quanto previsto dal Parte_1
Capitolato delle Condizioni Generali del Contratto di Mutuo (allegato alla lettera “B” del citato contratto del 12/12/2008) .
Perdurando l'inadempimento di parte debitrice, (frattanto resasi cessionaria del credito) intimava CP_1
e precettava la Mutuataria e l'Accollante al pagamento delle somme dovute.
Risulta pertanto del tutto infondata l'eccezione relativa alla mancanza di prova del credito.
pagina 5 di 6 . Alle generiche argomentazioni avanzate dall'opponente non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico- contabile: la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa.
Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487)
Alla luce di quanto detto l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.,anche in ordine alla fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7736/2024 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione ex art. 615, 1° co cpc proposta da Parte_1 condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Catania, 13 ottobre 2025
il Giudice
Dott. Vera Marletta pagina 6 di 6