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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 76/2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocatessa Saverio Viscomi Parte_1
-ricorrente-
Contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha esposto di aver ricevuto, in data 9/12/2024, una missiva con cui l' chiedeva la restituzione dell'importo di € 2.000,00, a titolo CP_1
di indennità per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in realtà non spettante.
Pag. 1 a 5 1.1. Ha dedotto la nullità dell'atto per difetto di motivazione, la violazione del principio del legittimo affidamento e l'insussistenza della pretesa restitutoria.
2. L' , dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1
argomentazioni e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Occorre premettere che il credito oggetto di controversia è pari ad €
1.000,00, dal momento che, come chiarito dall' e come emerge dagli atti di CP_1 causa, tale era l'importo di cui il ricorrente ha beneficiato a titolo di “indennità
Covid-19” (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente). L'indicazione, nella nota di accertamento dell'indebito del 13/11/2024, di una somma da restituire pari ad €
2.000,00 deve, dunque, intendersi frutto di un errore materiale;
del resto, lo stesso ha ricalcolato l'indebito in esame, provvedendo ad Controparte_2 abbandonarlo parzialmente proprio per € 1.000,00 (e con un credito residuo pari ai restanti € 1.000,00 – cfr. doc. n. 8 del fascicolo ). CP_1
5. Ciò posto, sono inammissibili le eccezioni di natura formale (vizio di motivazione) mosse avverso la missiva dell' , in quanto il loro eventuale CP_1
accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo previdenziale non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) dell'obbligazione restitutoria di cui si controverte.
6. Quanto al merito, dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha proposto domanda (doc. n. 9 del fascicolo dell' ) per ottenere l'indennità di emergenza CP_1
Covid-19 ex art. 9 d.l. 14/8/2020 n. 104, conv. in l. 13/10/2020 n. 126, ai sensi del quale il beneficio in parola spetta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione;
e che l' , in data 20/11/2020, CP_1
Pag. 2 a 5 ha accreditato al richiedente la provvidenza in esame, nella misura ex lege fissata in € 1.000,00.
6.1. Sennonché, a seguito di un controllo eseguito d'ufficio dall' , è CP_1
emerso, in realtà, che il Rattà, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020
(15/8/2020), prestava attività lavorativa alle dipendenze della società “La Feluca
Village s.r.l. unipersonale”, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (dal 18/7/2020 al 6/9/2020), con mansioni di barista (docc. nn.
2-3 del fascicolo ). CP_1
6.2. Sicché, il percettore era sprovvisto di uno dei requisiti previsto dalla legge per poter fruire dell'indennità in questione.
6.3. Né il ricorrente, nella presente sede, ha allegato o dimostrato – come era suo onere – la sussistenza di tutti i presupposti per il mantenimento delle somme erogate dall' . CP_1
6.4. Ne consegue la sussistenza dell'indebito fatto valere dall'odierno resistente,
a nulla rilevando l'affidamento circa la legittimità dell'erogazione, ingenerato dalla condotta dell' , e ciò sia se si qualifichi l'indennità oggetto di causa quale CP_1
prestazione previdenziale non pensionistica, sia se la si inquadri quale beneficio assistenziale.
6.5. Nel primo caso, come statuito da Cass. civ., sez. lav., sent. n. 11659/2024
(che richiama la pronuncia resa da Corte Cost. n. 8/2023), la fattispecie soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., con la precisazione per la quale la sentenza n. 8/2023 del Giudice delle leggi “è nitida nell'escludere che l'art. 1 del
Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga "di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione" (punto 12.2.1. del Considerato in diritto)”.
6.6. Afferma, infatti, la Cassazione che “il canone di buona fede permea anche
l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al "tipo di relazione fra solvens e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto)” e che, tuttavia, l'accertamento di “un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione,
Pag. 3 a 5 speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo
Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare
l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione”.
6.7. Orbene, applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, anzitutto non emerge alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, in quanto sussiste una situazione palese di incompatibilità tra status (quello di lavoratore dipendente e quello di percettore la prestazione), ontologicamente nota al ricorrente stesso, il quale doveva ritenersi pienamente consapevole della propria posizione quale lavoratore dipendente e parimenti doveva considerarsi come nota la condizione legale per l'ottenimento della prestazione.
6.8. In ogni caso, l' ha già predisposto ed indirizzato all'accipiens (cfr. CP_1
docc. nn. 7 e 7.1 del fascicolo ) un piano rateale di restituzione dell'indebito – CP_1 con previsione di rate mensili di importo pari ad € 50,00 – che integra pienamente quella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria idonea, anche in virtù dei principi di gradualità e proporzione (tenuto conto della modesta entità delle rate mensili), a tutelare la posizione del percettore.
6.9. La qualificazione della fattispecie in esame quale indebito assistenziale comporterebbe ugualmente il rigetto del ricorso, in ragione delle medesime considerazioni svolte al precedente punto n.
6.7 circa la mancanza di un affidamento tutelabile in capo al ricorrente e la conseguente esclusione di qualsivoglia sanatoria rispetto al sottosistema dell'indebito assistenziale.
7. Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
Pag. 4 a 5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, del valore della causa (€ 1.000,00), della sua tipologia (causa di previdenza), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, e con riconoscimento dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 326,30 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 04/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 76/2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocatessa Saverio Viscomi Parte_1
-ricorrente-
Contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha esposto di aver ricevuto, in data 9/12/2024, una missiva con cui l' chiedeva la restituzione dell'importo di € 2.000,00, a titolo CP_1
di indennità per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in realtà non spettante.
Pag. 1 a 5 1.1. Ha dedotto la nullità dell'atto per difetto di motivazione, la violazione del principio del legittimo affidamento e l'insussistenza della pretesa restitutoria.
2. L' , dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza delle avverse CP_1
argomentazioni e ne ha chiesto il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
4. Occorre premettere che il credito oggetto di controversia è pari ad €
1.000,00, dal momento che, come chiarito dall' e come emerge dagli atti di CP_1 causa, tale era l'importo di cui il ricorrente ha beneficiato a titolo di “indennità
Covid-19” (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte resistente). L'indicazione, nella nota di accertamento dell'indebito del 13/11/2024, di una somma da restituire pari ad €
2.000,00 deve, dunque, intendersi frutto di un errore materiale;
del resto, lo stesso ha ricalcolato l'indebito in esame, provvedendo ad Controparte_2 abbandonarlo parzialmente proprio per € 1.000,00 (e con un credito residuo pari ai restanti € 1.000,00 – cfr. doc. n. 8 del fascicolo ). CP_1
5. Ciò posto, sono inammissibili le eccezioni di natura formale (vizio di motivazione) mosse avverso la missiva dell' , in quanto il loro eventuale CP_1
accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo previdenziale non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) dell'obbligazione restitutoria di cui si controverte.
6. Quanto al merito, dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha proposto domanda (doc. n. 9 del fascicolo dell' ) per ottenere l'indennità di emergenza CP_1
Covid-19 ex art. 9 d.l. 14/8/2020 n. 104, conv. in l. 13/10/2020 n. 126, ai sensi del quale il beneficio in parola spetta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione;
e che l' , in data 20/11/2020, CP_1
Pag. 2 a 5 ha accreditato al richiedente la provvidenza in esame, nella misura ex lege fissata in € 1.000,00.
6.1. Sennonché, a seguito di un controllo eseguito d'ufficio dall' , è CP_1
emerso, in realtà, che il Rattà, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 104/2020
(15/8/2020), prestava attività lavorativa alle dipendenze della società “La Feluca
Village s.r.l. unipersonale”, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (dal 18/7/2020 al 6/9/2020), con mansioni di barista (docc. nn.
2-3 del fascicolo ). CP_1
6.2. Sicché, il percettore era sprovvisto di uno dei requisiti previsto dalla legge per poter fruire dell'indennità in questione.
6.3. Né il ricorrente, nella presente sede, ha allegato o dimostrato – come era suo onere – la sussistenza di tutti i presupposti per il mantenimento delle somme erogate dall' . CP_1
6.4. Ne consegue la sussistenza dell'indebito fatto valere dall'odierno resistente,
a nulla rilevando l'affidamento circa la legittimità dell'erogazione, ingenerato dalla condotta dell' , e ciò sia se si qualifichi l'indennità oggetto di causa quale CP_1
prestazione previdenziale non pensionistica, sia se la si inquadri quale beneficio assistenziale.
6.5. Nel primo caso, come statuito da Cass. civ., sez. lav., sent. n. 11659/2024
(che richiama la pronuncia resa da Corte Cost. n. 8/2023), la fattispecie soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., con la precisazione per la quale la sentenza n. 8/2023 del Giudice delle leggi “è nitida nell'escludere che l'art. 1 del
Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga "di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione" (punto 12.2.1. del Considerato in diritto)”.
6.6. Afferma, infatti, la Cassazione che “il canone di buona fede permea anche
l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al "tipo di relazione fra solvens e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto)” e che, tuttavia, l'accertamento di “un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione,
Pag. 3 a 5 speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso. Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo
Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare
l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione”.
6.7. Orbene, applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, anzitutto non emerge alcun legittimo affidamento in capo al ricorrente, in quanto sussiste una situazione palese di incompatibilità tra status (quello di lavoratore dipendente e quello di percettore la prestazione), ontologicamente nota al ricorrente stesso, il quale doveva ritenersi pienamente consapevole della propria posizione quale lavoratore dipendente e parimenti doveva considerarsi come nota la condizione legale per l'ottenimento della prestazione.
6.8. In ogni caso, l' ha già predisposto ed indirizzato all'accipiens (cfr. CP_1
docc. nn. 7 e 7.1 del fascicolo ) un piano rateale di restituzione dell'indebito – CP_1 con previsione di rate mensili di importo pari ad € 50,00 – che integra pienamente quella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria idonea, anche in virtù dei principi di gradualità e proporzione (tenuto conto della modesta entità delle rate mensili), a tutelare la posizione del percettore.
6.9. La qualificazione della fattispecie in esame quale indebito assistenziale comporterebbe ugualmente il rigetto del ricorso, in ragione delle medesime considerazioni svolte al precedente punto n.
6.7 circa la mancanza di un affidamento tutelabile in capo al ricorrente e la conseguente esclusione di qualsivoglia sanatoria rispetto al sottosistema dell'indebito assistenziale.
7. Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
Pag. 4 a 5 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, del valore della causa (€ 1.000,00), della sua tipologia (causa di previdenza), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, e con riconoscimento dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 326,30 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 04/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5