Articolo 2 della Legge 3 giugno 1978, n. 313
Articolo 1
Versione
18 luglio 1978
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV del protocollo stesso.

Entrata in vigore il 18 luglio 1978