TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 196/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Angelo Lupoi (C.F. ) e Tiziana C.F._2
LV (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, Via C.F._3
Altabella n. 15, PEC: ; , giusta Email_1 Email_2 procura in atti;
-ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Bugetti Maria Novella (C.F. ), elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Valverde n. 18, PEC:
giusta procura in atti;
Email_3
-resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.12.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 stabile ed una convivenza more uxorio e dalla loro unione sono nate tre figlie, (21.10.2015) Per_1
Per_ Per_
(21.10.2015) e (5.11.2018), riconosciute da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 23.01.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio per la Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle figlie naturali alle condizioni ivi formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente, formulando condizioni difformi e come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.05.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 27.05.2025, stante il mancato caricamento nel sistema informatico della comparsa di costituzione, il Giudice
Relatore ha rinviato all'udienza del 10.06.2025. All'udienza del 10.06.2025 il Giudice Relatore, all'esito dell'ascolto delle parti, ha formulato alla stesse una proposta conciliativa, accettata dal Sig.
e rifiutata dalla Sig.ra Con ordinanza del 23.06.2025 il Giudice, vista l'impossibilità di CP_1 Pt_1 un accordo tra le parti, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis 22 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9.12.2025, poi rinviata d'ufficio al
10.12.2025. All'udienza del 10.12.2025, le parti, all'esito di interlocuzione con il Giudice, hanno rappresentano di aver raggiunto un accordo e congiuntamente hanno precisato le loro conclusioni.
Il Giudice Relatore, pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 25.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge
pagina 2 di 4 n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono Per_ Per_ rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie minori e e rispettose della Per_1 loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di Per_ Per_ seguito trascritte così provvede: “affidamento condiviso delle minori ed con collocazione Per_1 paritaria;
le minori saranno collocate presso il padre nelle settimane A e C mentre nelle restanti settimane B e D saranno collocate presso la madre, resta ferma la possibilità, previo accordo tra le stesse, che le minori possano vedere e stare con l'altro genitore anche nella settimana in cui sono collocate presso l'altro; con riferimento alle festività le parti fanno rinvio al criterio della alternanza, in ordine al periodo estivo le minori potranno restare per 15 giorni anche consecutivi con ciascun genitore previa comunicazione entro il mese di maggio del relativo periodo;
le parti concordano in ordine alla circostanza che l'assegno unico familiare venga integralmente percepito dalla sig.ra le parti Pt_1 concordano che le spese straordinarie vengano ripartite tra le stesse in misura pari al 50%, facendo rinvio al Protocollo di Bologna;
le stesse precisano altresì che le spese di baby sitter non rientreranno in quelle straordinarie;
spese di lite compensate”.
Precisa il Collegio che, nonostante le parti non abbiano preso posizione esplicita in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di diverso accordo, la stessa, stante la collocazione paritaria delle minori, rimarrà nella piena disponibilità del Sig. in qualità di esclusivo titolare. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, nella causa promossa dalla sig.ra
[...]
nei confronti del sig. Sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa:
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento delle figlie minori e Persona_4 Persona_5
, alle condizioni concordi formulate dalle parti, qui da intendersi integralmente Persona_6 ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
pagina 3 di 4 Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 196/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Angelo Lupoi (C.F. ) e Tiziana C.F._2
LV (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, Via C.F._3
Altabella n. 15, PEC: ; , giusta Email_1 Email_2 procura in atti;
-ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Bugetti Maria Novella (C.F. ), elettivamente C.F._5 domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Valverde n. 18, PEC:
giusta procura in atti;
Email_3
-resistente
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.12.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 stabile ed una convivenza more uxorio e dalla loro unione sono nate tre figlie, (21.10.2015) Per_1
Per_ Per_
(21.10.2015) e (5.11.2018), riconosciute da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato il 23.01.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio per la Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle figlie naturali alle condizioni ivi formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente, formulando condizioni difformi e come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.05.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 27.05.2025, stante il mancato caricamento nel sistema informatico della comparsa di costituzione, il Giudice
Relatore ha rinviato all'udienza del 10.06.2025. All'udienza del 10.06.2025 il Giudice Relatore, all'esito dell'ascolto delle parti, ha formulato alla stesse una proposta conciliativa, accettata dal Sig.
e rifiutata dalla Sig.ra Con ordinanza del 23.06.2025 il Giudice, vista l'impossibilità di CP_1 Pt_1 un accordo tra le parti, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art 473 bis 22 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9.12.2025, poi rinviata d'ufficio al
10.12.2025. All'udienza del 10.12.2025, le parti, all'esito di interlocuzione con il Giudice, hanno rappresentano di aver raggiunto un accordo e congiuntamente hanno precisato le loro conclusioni.
Il Giudice Relatore, pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 25.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge
pagina 2 di 4 n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono Per_ Per_ rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie minori e e rispettose della Per_1 loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di Per_ Per_ seguito trascritte così provvede: “affidamento condiviso delle minori ed con collocazione Per_1 paritaria;
le minori saranno collocate presso il padre nelle settimane A e C mentre nelle restanti settimane B e D saranno collocate presso la madre, resta ferma la possibilità, previo accordo tra le stesse, che le minori possano vedere e stare con l'altro genitore anche nella settimana in cui sono collocate presso l'altro; con riferimento alle festività le parti fanno rinvio al criterio della alternanza, in ordine al periodo estivo le minori potranno restare per 15 giorni anche consecutivi con ciascun genitore previa comunicazione entro il mese di maggio del relativo periodo;
le parti concordano in ordine alla circostanza che l'assegno unico familiare venga integralmente percepito dalla sig.ra le parti Pt_1 concordano che le spese straordinarie vengano ripartite tra le stesse in misura pari al 50%, facendo rinvio al Protocollo di Bologna;
le stesse precisano altresì che le spese di baby sitter non rientreranno in quelle straordinarie;
spese di lite compensate”.
Precisa il Collegio che, nonostante le parti non abbiano preso posizione esplicita in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in assenza di diverso accordo, la stessa, stante la collocazione paritaria delle minori, rimarrà nella piena disponibilità del Sig. in qualità di esclusivo titolare. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, nella causa promossa dalla sig.ra
[...]
nei confronti del sig. Sig. , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa:
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento delle figlie minori e Persona_4 Persona_5
, alle condizioni concordi formulate dalle parti, qui da intendersi integralmente Persona_6 ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
pagina 3 di 4 Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4