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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 561/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello n. 561/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 24.09.2025
e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Assisi n.177, presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Francesca Morfù dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare (CH) alla Via Riccione n. Controparte_1
1, presso e nello studio dell'avv. Fabio Civitarese dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
1 , elettivamente domiciliato in Lanciano (CH) alla Via F. Filzi n. 2 Controparte_2 presso e nello studio dell'avv. Andrea Cerrone dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce alla comparsa ci costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), Via Isonzo n. 31presso Controparte_3
e nello studio dell'avv. Stefano La Morgia dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in resa su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
, elettivamente domiciliato in Pescara, Via Venezia n.4 presso e nello studio Controparte_4 dell'avv. Brigida Carulli dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Alessio
Santoferrara, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona n.
41/2023 Rg. 617/2020 pubblicata il 6 aprile 2023
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di L'Aquila riformare la sentenza emessa Tribunale
Civile di Chieti , sez. di Ortona, nella persona in persona del Giudice dott.ssa Genovese sentenza n.
41/2023 pubblicata in data 06.04.2023 a seguito del procedimento Civile iscritto al ruolo generale del predetto Tribunale con RG 617/2023 sentenza notificata il 13.4.23 per – dichiarare ammissibile e proponibile la domanda attorea così come proposta, nonché rigettare tutte le eventuali domande e eccezioni di parte convenuta: e per l'effetto emanare i seguenti provvedimenti di Giustizia: inriforma della sentenza impugnata per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
- accertare la non corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione da parte della e che l'immobile CP_1 necessita anche dei lavori di rinforzo strutturale così come indicati nella CTU resa dall'ing. Per_1 nel giudizio per ATP avente n. 235/2018 R.G onde evitare che l'appellante subisca un pregiudizio anche se minimo alla sicurezza statica dello stesso;
- accertato tale inadempimento condannare la convenuta al risarcimento del danno per la mancata esecuzione dei lavori di ripristino della sicurezza statica dell'edificio così come indicati nella CTU resa nel giudizio per ATP e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della somma di € 22.374,91 attualizzata ai prezziari attualmente vigenti;
- condannare la convenuta al pregiudizio reso al per la vicenda in esame Pt_1
2 e per il mancato utilizzo dell'immobile così come indicati in prime cure o nel diverso importo che verrà riconosciuto secondo giustizia;
- condannare la controparte al rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio e delle spese relative al giudizio per ATP ingiustamente compensato dal giudice di prime cure oltre che il costo delle CTU. … ” per parte appellata : “Si conclude perché piaccia alla Giustizia della Corte di Appello Controparte_1 de L'Aquila, contrariis reiectis, In Via Preliminare, ordinare ex. Art. 331 c.p.c. all'attore-appellante, di integrare il contraddittorio con le altre parti del giudizio di primo grado (l'Ing. Controparte_4
l'Ing. e la . In Via Preliminare Subordinata, autorizzare la Controparte_2 Controparte_3
convenuta-appellata, alla chiamata in causa delle altre parti del giudizio di primo grado (l'Ing.
[...]
l'Ing. ). In via Principale nel merito, rigettare tutte le richieste di CP_4 Controparte_2
appello di controparte per le motivazioni sopra esposte, respingendo le domande attoree di riforma della sentenza appellata, con la conseguente conferma nella sua interezza, anche nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta odierna appellata, della Sentenza n. 41/2023 emessa dal Giudice dr.ssa Diana Genovese nella procedura rg. 617/2020 presso il Tribunale di Chieti sez. dist. di Per l'effetto, Voglia questa Ill.ma Corte d'Appello, condannare esso attore- Pt_2
appellante al pagamento in favore della parte convenuta delle spese ed onorari del giudizio secondo tabelle di Legge D.M. 55/2014. In via meramente subordinata, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, accertate eventuali responsabilità professionali dei due professionisti chiamati in causa, Ing.
e Ing. , li condanni a manlevare la sig.ra odierna Controparte_4 Controparte_2 CP_1
convenuta-appellata, da ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'attore, anche in ordine alle richieste di ristoro delle spese di ATP, dei professionisti incaricati dal;
oltre alla condanna Pt_1
degli stessi al rimborso alla sig.ra delle spese sostenute in sede di atp (tecnico di parte ing. CP_1
per euro 1.522,56 fattura del 10.3.2021 doc.8 in primo grado;
e avvocato difensore Persona_2
Fabio Civitarese per euro 2.500,00, fattura 36/2018, doc.9 in primo grado) e delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. …” per parte appellata : “Voglia, la Corte d'Appello di L'Aquila, dichiarare passata Controparte_2
in giudicato la statuizione del Tribunale civile di Chieti, sezione distaccata di Ortona, circa l'esclusione di qualsiasi responsabilità di nella causazione dei danni Controparte_2 all'immobile del anche ove fossero riconosciuti in misura diversa rispetto alle statuizioni del Pt_1
primo grado, per assoluta mancanza di causalità giuridica e materiale;
confermare la statuizione sulle spese di condanna del in favore di – di cui del resto non è stata chiesta Pt_1 Controparte_2 la revisione da parte dell'appellante – anche per via della condotta ambivalente da questi tenuta in primo grado;
condannare alla refusione delle spese e al pagamento degli onorari Controparte_1
3 Pa del patrocinatore di in grado ppello, con compensazione nei confronti di tutti Controparte_2
le altre parti in causa, ma con condanna di chiunque, tra queste, invocasse responsabilità di sorta di nei danni all'immobile del , essendo di tutta evidenza l'assenza di Controparte_2 Pt_1 causalità giuridica e materiale;
nell'ipotesi denegata di accoglimento di qualsiasi domanda nei confronti di , arrestarne gli effetti in virtù delle eccezioni tempestivamente Controparte_2 spiegate di decadenza e prescrizione (speciali da responsabilità dell'appaltatore e prescrizione generale da responsabilità aquiliana) che si ripropongono in grado d'appello ex art. 346 c.p.c. nonché, in via ulteriormente subordinata, in caso di inoperatività delle eccezioni, compensare il valore dei danni col valore delle migliorie apportate e con compensazione assoluta delle spese di lite.” per parte appellata “ Per le causali esposte, la come sopra CP_5 Controparte_6 rappresentata e difesa, conclude perché la Corte di Appello de L'Aquila, voglia: 1) rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
2) in via subordinata, dichiarare che la polizza n.
10954001049 non è operativa e non copre il sinistro per il quale è causa e dunque respingere la domanda di manleva proposta dall'Ing. 3) ancora in via subordinata, dichiarare CP_4
l'intervenuta decadenza relativamente alla domanda di manleva formulata dalla sig.ra 4) CP_1
ancora in via subordinata, rigettare le domande tutte formulate dal sig. o comunque infrenarle Pt_1 nei limiti sopra menzionati;
5) da ultimo, nell'ipotesi in cui la polizza oggi azionata dovesse essere dichiarata operativa e le domande avanzate dal sig. e dalla sig.ra dovessero trovare Pt_1 CP_1
accoglimento, anche parziale, infrenare ulteriormente il quantum debeatur della Compagnia nei limiti della franchigia prevista in polizza. Con vittoria di spese e competenze di lite. …” per parte appellata : “Per le causali esposte, l'esponente, come sopra rappresentato e Controparte_4 difeso, conclude perché la Corte di Appello de L'Aquila, voglia: 1) rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
2) ancora in via subordinata, dichiarare l'intervenuta decadenza relativamente alla domanda di manleva formulata dalla sig.ra 3) ancora in via subordinata, CP_1
rigettare le domande tutte formulate dal sig. o comunque ridurle nei limiti sopra menzionati;
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. …”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza n. 41/2023 il Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona ha accolto parzialmente la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 condannando quest'ultima alla corresponsione della somma di Euro 3.719,26 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione ed, in accoglimento della domanda di garanzia
4 spiegata dalla convenuta nei confronti di ha condannato quest'ultimo a manlevarla Controparte_4
nella misura del 20%.
1.1. Il giudice di primo grado ha, inoltre, rigettato le altre domande di manleva spiegate, rispettivamente da nei confronti di e da nei Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
confronti di . CP_6
1.2. In accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da e Parte_1 Controparte_1
il giudice di primo grado ha, altresì dichiarato estinti per compensazione i reciproci crediti delle parti rigettando tutte le ulteriori domande di parte attrice.
1.3. Quanto alle spese di lite, il giudice di prima istanza ne ha disposto la compensazione in ordine al procedimento n. 235/2018 r.g., ha condannato alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore di , e come liquidate in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_6
dispositivo, ha compensato integralmente le spese relative ai rapporti tra Controparte_1 [...]
e in relazione al giudizio n. 617/2020 e non ha CP_4 Controparte_2 CP_6
disposto nulla in ordine al procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 617-1/2020. Il
Tribunale ha, infine, posto definitivamente a carico di tutte le parti in solido, eccetto le CP_5 spese della CTU di cui al procedimento n. r.g. 235/2018 nonché a carico dell'Erario le spese della
CTU di cui al procedimento oggetto di gravame n. r.g. 617/2020.
1.4 L'attore aveva esposto di avere adito, con ricorso ex art. 696 bis cpc, il Tribunale di Chieti- sez. distaccata di Ortona al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dagli immobili di sua proprietà siti in Tollo (CH) in Via Roma n.94 (piano terra) e al Vicolo Chiuso del Corso n.1 (piano primo) ed il relativo nesso causale con i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta CP_1 sull'immobile confinante di sua proprietà sito in Via Roma n. 98.
[...]
1.4.1 Precisava che all'esito degli accertamenti effettuati, il CTU quantificava in Euro 22.374,91 i costi dei lavori di ripristino ma deduceva che a tale somma dovevano aggiungersi tutti i danni subiti e subendi compreso quello da mancato godimento personale e uso economico dell'immobile, oltre al risarcimento a titolo di danno morale, alle spese per l'immediata messa in sicurezza dell'immobile, il blocco dei lavori (da terminare) da parte della sig.ra sulla di lei proprietà ed il rimborso di CP_1
tutte le spese di giudizio sino ad ora sostenute, danni complessivamente quantificati in € 27.625,09;
1.5. costituitasi in giudizio insisteva per il rigetto della domanda, chiedendo Controparte_1 chiamarsi in causa e , rispettivamente, collaudatore e Controparte_4 Controparte_2
progettista-direttore dei lavori da lei eseguiti e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale con
5 richiesta di condanna dell'attore al pagamento del costo della ristrutturazione del tetto comune e della canna fumaria, pari alla propria quota millesimale.
1.6. Si costituivano, con distinte comparse, i terzi chiamati e Controparte_2 Controparte_4 resistendo alle domande di manleva e, quest'ultimo, anche chiedendo di chiamare a sua volta in garanzia la che pure, a seguito dello spostamento della prima udienza ed autorizzazione CP_6 alla relativa chiamata in causa, si è costituita eccependo l'inoperatività della polizza azionata e, nel merito, facendo proprie le eccezioni di tardività e decadenza nonché tutte le difese formalizzate da
CP_4
1.7 Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria ed, in particolare, delle risultanze emerse dalla convocazione a chiarimenti del ctu nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo all'udienza del 16.6.2022 e soprattutto dalla relazione integrativa depositata in data 6.2.2023, per quanto qui è ancora d'interesse evidenziare, accoglieva soltanto parzialmente la domanda attorea condividendo integralmente le conclusioni alle quali era addivenuto il consulente nominato in quanto esenti da vizi logici e/o metodologici e ritenendo accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art 2051 c.c. in merito agli effettivi danni subiti in conseguenza dei lavori fatti eseguire dalla stessa, così come quantificati dal tecnico incaricato, cioè pari ad € 3.381,15 oltre IVA al 10% per un totale di € 3.719,26. In particolare, non è stato riconosciuto il risarcimento per le spese necessarie ad effettuare i “lavori di consolidamento fondazioni” già indicati nel precedente elaborato peritale dal ctu, corrispondenti invero ad un futuro del tutto eventuale, quello relativo al mancato godimento dell'immobile in quanto inagibile per carenza delle minime condizioni igienico sanitarie già prima dei predetti lavori che, comunque, stante la loro minima incidenza sull'immobile, non potevano in alcun modo determinarne l'inagibilità.
2. Avverso la sentenza ha proposto impugnativa soltanto l'attore articolando tre motivi Parte_1
di appello di seguito riassunti.
2.1. Con il primo motivo l'esponente si duole dell'erronea valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria motivata in modo carente con adesione pedissequa ai chiarimenti e alla relazione integrativa del ctu, malgrado in netto contrasto con le prime conclusioni del ctu.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la valutazione operata dal Tribunale in ordine al danno alla staticità del proprio immobile affermando che è stato confuso il pregiudizio alla staticità con il rischio di crollo dell'edificio. E' stato disatteso perciò il diritto dell'attore al ripristino della staticità anteriore alla realizzazione dei lavori effettuati da parte di tra l'altro mal Controparte_1
6 interpretando la domanda attorea che non era “rivolta ad ottenere un possibile danno ma a ripristinare le condizioni di sicurezza che erano preesistenti alla sopraelevazione”.
2.3. Con il terzo motivo si censura il diniego del risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile nonostante l'utilizzo dello stesso, a seguito della relazione trasmessa dai VVFF, fosse
“fortemente sconsigliato” a seguito del provvedimento reso dal il quale aveva Parte_4 diffidato l'appellante ad eseguire una verifica statica con un proprio tecnico di fiducia e ad effettuare i conseguenti interventi necessari.
3. Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la mancata citazione delle Controparte_1 altre parti del giudizio (i terzi chiamati in causa e Controparte_4 Controparte_2 CP_5
e, nel merito, resistendo al gravame riproponendo, in via subordinata, la richiesta di essere manlevata dai tecnici e . Controparte_4 Controparte_2
4. Con ordinanza collegiale resa all'esito della prima udienza del 13.12.2023 e depositata in pari data, veniva ordinata ex art. 331 cpc l'integrazione del contraddittorio delle parti, terze chiamate in causa,
e Indi, le prime due parti, costituitesi Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
in giudizio mediante deposito di comparse di risposta, hanno resistito ai motivi di appello chiedendo confermarsi la pronuncia gravata e, in subordine, reiterando le eccezioni e decadenza in ordine alla spiegata domanda di manleva da parte di La costituitasi in giudizio, Controparte_1 CP_5 ha dedotto l'infondatezza del quale ha invocato il rigetto con conferma della sentenza appellata;
in caso di riforma della sentenza, in via subordinata, ha chiesto di: dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal proprio assicurato ancora in via subordinata, dichiarare l'intervenuta Controparte_4
decadenza relativamente alla domanda di manleva formulata dalla sig.ra ancora in via CP_1
subordinata, rigettare le domande tutte formulate dal sig. o comunque infrenarle nei limiti Pt_1 sopra menzionati;
da ultimo, nell'ipotesi in cui la polizza azionata dovesse essere dichiarata operativa e le domande avanzate dal e dalla dovessero trovare accoglimento, anche parziale, Pt_1 CP_1
ridurre ulteriormente il dovuto dalla Compagnia nei limiti della franchigia prevista in polizza.
5. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 24.09.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia di primo grado per avere il Tribunale interpretato in modo errato le risultanze della consulenza tecnica resa nel giudizio di atp le cui
7 conclusioni venivano travolte dalla successiva relazione integrativa con la conseguenza che la stima della spesa per i lavori per la rimessa in pristino dell'immobile dell'attore era stata ridotta da €
22.374,91 a € 3.381,00.
6.1 Evidenzia, in particolare, l'impugnante che, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, l'elaborato peritale depositato nel giudizio cautelare rubricato al n. 235/18 r.g. presentava una
“mancata chiarezza in merito all'individuazione del nesso dell'elemento causale” in ordine ad un aspetto così testualmente descritto “Nell'edificio in esame sono stati realizzati cordoli nella porzione di proprietà e pertanto ci troviamo di fronte oggi ad un fabbricato con fondazione CP_1
disomogenea e irregolare in termini di rigidezza. Una simile condizione non rientra certo nella definizione di “danno” nel senso dell'accezione grammaticale del termine, ma piuttosto nell'ambito del “pregiudizio”, ovvero che del danno che potrebbe scaturire dalle due cause: o Sopraelevazione, con aumento dei carichi in fondazione ed eccessiva tensione sul terreno;
o Disomogeneità della fondazione ed irregolarità della rigidezza longitudinale e trasversale, con conseguente potenziale anomalo comportamento, sia in condizioni sismiche che statiche”.
6.1.1. A seguito di tale situazione di incertezza, continua l'impugnante, il Tribunale aveva, quindi, disposto la chiamata a chiarimenti del ctu il quale, assumendo una posizione opposta a quella assunta nella prima relazione, negava che vi fosse un nesso causale tra i danni di cui ai punti nn. 1 e 2 (lesioni sui muri) e i lavori di ristrutturazione. Dopodiché al c.t.u. veniva dato l'incarico di quantificare i danni subiti dall'attore ma questa volta escludendo i lavori relativi alla staticità dell'immobile ovvero al consolidamento delle fondazioni e delle strutture portanti. Ciò del tutto erroneamente poiché il ctu nella precedente relazione aveva descritto chiaramente che il pregiudizio statico era determinato dal parziale consolidamento delle fondazioni che creava una situazione di disomogeneità: il parziale allargamento delle fondazioni dell'edificio (solo sulla porzione rendeva necessario CP_1
realizzare un cordolo integrativo nella porzione della proprietà attorea, al fine di adeguare le fondazioni ai parametri geotecnici dell'originario progetto, uniformandone la rigidezza e l'omogeneità.
6.1.2 Eppure, il giudice di prime cure, malgrado la difformità delle risultanze peritali, forse intendendo che il pregiudizio fosse determinato da fattori ambientali o geologici, decideva di escludere dal calcolo i lavori di consolidamento. A questo punto il ctu non ha fatto altro che quantificare il costo della c.d. “stuccatura delle crepe” o poco di più quantificando i danni in parola soltanto in € 3.381,15 più iva al 10%.
6.2 Le doglianze sono infondate.
8 6.3 La Corte, preliminarmente, osserva che in tema di valutazione della ctu, il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nell'apprezzarne l'attendibilità e la concludenza, potendo fare proprie le risultanze dell'ausiliario purché la scelta sia sorretta da una motivazione- logica e coerente.
La dedotta “contraddittorietà” integra un vizio rilevante solo quando le divergenze tra gli elaborati siano insanabili, decisive e non spiegate dal percorso tecnico- argomentativo seguito, non già quando si tratti di rettifiche, approfondimenti o precisazioni indotte da rilievi di parte, da acquisizioni documentali o da attività istruttoria integrativa.
6.4 Nel caso in esame il Tribunale non si è limitato a recepire acriticamente le risultanze della consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ma, attesa la peculiarità del caso concreto ed al fine di addivenire ad un quadro probatorio maggiormente completo ai fini del decidere ha, dapprima, chiamato a chiarimenti il tecnico in ordine all'individuazione del nesso causale rispetto ai lavori eseguiti dall'odierna convenuta e, successivamente, ha disposto l'integrazione della ctu al fine di restringere il campo di valutazione ai soli danni riscontrati nell'immobile che si ponevano in diretta derivazione causale con i lavori effettuati dalla individuando, per ciascun danno, CP_1
l'apporto causale di ogni soggetto (committente, ditta appaltatrice, progettista, direttore dei lavori, collaudatore) nonché la percentuale di responsabilità ed effettuando, quindi, la relativa quantificazione dei danni, dell'indennità di sopraelevazione e la ripartizione dei costi per il rifacimento delle parti comuni.
6.5 Difatti, come ben evidenziato ed argomentato nei passaggi motivazionali della pronuncia gravata, il Tribunale, una volta incardinatosi il giudizio di merito successivo all'espletamento dell'atp, nel quale il tecnico incaricato aveva elencato genericamente tutti i danni riscontrati all'interno dell'immobile di proprietà di a fronte della mancata chiarezza in ordine Parte_1 all'individuazione dello specifico nesso causale tra gli stessi e i lavori effettuati dalla convenuta, convocava il ctu ing. a chiarimenti all'udienza del 16 Giugno 2022, in occasione CP_7
della quale questi precisava che non tutti i danni individuati nella consulenza erano causalmente riferibili ai lavori effettuati da ma solo quelli individuati ai numeri: “… 3) (il Controparte_1
rigonfiamento della rasatura della parete M3, lungo la linea di imposta della sovrastante volta a padiglione) 4) ( lesione sulla volta a padiglione in corrispondenza della lunetta sovrastante il portoncino di accesso) 5) ( cavillature di ampiezza ridotta sulla chiave della volta a padiglione)7)
(ossidazione estesa delle putrelle in ferro del solaio, con espulsione dello strato di finitura ( intonaco
e rasatura) e conseguente messa a nudo del ferro ) e 9) ( lesione orizzontale estesa sul bordo del solaio sovrastante la gradinata di accesso alla zona notte)”.
9 6.6 Non coglie nel segno, in particolare, la doglianza dell'appellante secondo la quale il ctu, nel rendere chiarimenti e nell'escludere la sussistenza del nesso causale diretto con i lavori di ristrutturazione dei danni di cui ai punti 1) (lesione sub verticale sul muro in mattoni M3 che separa le due proprietà) e 2) (lesioni sul muro M4 tra il vano 1 e la cucina) assumeva una posizione differente e totalmente opposta con quanto dichiarato nella prima relazione atteso che, in realtà, anche in tale consulenza il ctu aveva chiaramente già escluso la sussistenza del nesso eziologico (v. pp. 25 e 26 della ctu) in relazione ai punti oggetto di contestazione.
6.6.1 Difatti nell'analizzare i danni all'interno del vano principale accessibile da via Roma (cioè riferibili ai predetti punti 1 e 2) il ctu aveva evidenziato, nella stessa parete divisoria in mattoni pieni posti in piano M3, un elemento critico atteso che “… anche in condizioni statiche la componente orizzontale della spinta originata dalle volte favorisce la “espulsione” dei muri perimetrali con conseguente distacco tra i due muri ortogonali ( M2 ed M3, M4 e M3) vieppiù in considerazione del fragile ammorsamento che si riesce ad ottenere tra un muro da cm12 ed un muro di spessore cm
60/65. In queste circostanze è molto frequente la formazione di una lesione continua, assolutamente analoga a quella presente nel vano di proprietà di , sul lato strada.” Il consulente, inoltre, Pt_1 aveva rilevato che “ questa patologia è molto frequente nei vecchi fabbricati con struttura in muratura e volte a padiglione ed è aggravata nel tempo dall'insorgere di azioni orizzontali, in particolare dei terremoti susseguitisi nel corso dei decenni oltre che dalla eccessiva deformabilità del piano delle volte stessa” e concluso affermando in modo chiaro che “alla luce delle considerazioni sopra esposte si può con buona approssimazione affermarne la preesistenza e comunque la insussistenza del nesso di causalità con i lavori eseguiti”.
6.7. Allo stesso modo, non merita adesione la censura attinente al grave errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel procedere alla formulazione dei quesiti della consulenza integrativa per aver escluso i lavori relativi alla staticità dell'immobile atteso che, secondo quanto sostiene la parte appellante, lo stesso consulente nel primo elaborato peritale aveva “descritto chiaramente che il pregiudizio statico era determinato dal parziale consolidamento delle fondazioni che creava una situazione di disomogeneità mentre il giudice forse ha inteso che il pregiudizio fosse determinato da fattori ambientali o geologici e pertanto ha deciso di escludere dal calcolo i lavori di consolidamento”.
6.8. In realtà la scelta del Tribunale di circoscrivere la valutazione integrativa a specifici aspetti che non riguardavano la staticità dell'immobile appare corretto alla luce degli stessi chiarimenti resi dal tecnico alla predetta udienza del 16 giugno 2022 laddove il consulente riferiva che “ in merito al
10 problema della staticità dell'intero fabbricato dovuto alla sopraelevazione realizzata dalla CP_1
rileva che non ha riscontrato né lesioni né tantomeno dissesti o danni ma ha parlato di pregiudizio come possibile rischio per il futuro essendo aumentata la pressione sul terreno.”. In sostanza non essendo state rilevate ripercussioni effettive ed attuali alla staticità dell'edificio, il giudice di prima istanza ha correttamente circoscritto il tema di indagine ai danni materiali rilevati ed esistenti che evidentemente non attenevano alla sopraindicata asserita problematica della staticità dell'immobile.
6.9. In definitiva, osserva la Corte il raffronto tra l'elaborato originario reso in sede di atp, i successivi chiarimenti e la consulenza integrativa evidenzia una continuità metodologica e le differenze valorizzate dall'appellante attengono esclusivamente ad integrazioni o precisazioni di dati tecnici
(delimitazione dei danni risarcibili, puntualizzazioni in tema di nesso causale e individuazione per singolo danno dell'apporto causale di ciascun soggetto – committente, progettista, direttore dei lavori, con indicazione della relativa percentuale di responsabilità) maturate in ragione del più ampio quadro istruttorio acquisito nel giudizio di merito non sussistendo, perciò, in alcun modo alcun cambio di valutazione da parte dell'ausiliario.
6.9.1 Le precisazioni e le rettifiche di dettaglio contestate e ritenute contrastanti dall'appellante, peraltro, non appaiono affatto contraddittorie e non inficiano la tenuta logica complessiva delle valutazioni e delle conclusioni del ctu ampiamente condivise dal giudice di prima istanza non andando ad alterare i presupposti dell'elaborato originario ma estendendone l'applicazione a profili prima non esaminati o successivamente emersi o oggetto di approfondimento.
6.9.2 Il Tribunale, in conclusione, non ha recepito acriticamente le conclusioni peritali ma ha formulato motivata adesione alle considerazioni poste dall'ausiliario alla ctu ricostruendo in modo puntuale, preciso e dettagliato l'iter delle consulenze (atp, chiarimenti e ctu integrativa), selezionando e riportandone i passaggi decisivi e fornendo sul punto una motivazione congrua, coerente ed immune da vizi logici e facendo consapevolmente propri tutti i passaggi argomentativi a sostegno della decisione.
6.10 Il motivo va, quindi, rigettato.
7. Con il secondo motivo l'appellante contesta la pronuncia gravata laddove il giudice di prima istanza, mal interpretando il contenuto della domanda (non di risarcimento del danno dovuto ad un potenziale crollo dell'edificio ma di adozione di tutte le misure idonee affinché tale evento non si verifichi) ha disatteso il diritto dell'attore a veder ripristinate le condizioni di staticità dell'immobile esistenti prima dei lavori di sopraelevazione da parte della convenuta.
11 7.1 La censura è infondata.
7.2 Dalla semplice lettura delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art.183 c.p.c. è espressamente invocata la condanna in favore dell'attore dei danni subiti dal proprio immobile e riconducibili ai lavori di ristrutturazione e sopraelevazione eseguiti dalla convenuta oltre ad ulteriori danni morali, esistenziali e patrimoniali e al pagamento Controparte_1 delle ulteriori spese necessarie per ottenere il ripristino e la messa in sicurezza dell'immobile dell'attore.
7.3. Tale formula assertiva dimostra ictu oculi che la domanda aveva un contenuto risarcitorio legato alle spese necessarie al ripristino delle predette condizioni. In altre parole, l'attore non si è limitato a chiedere una condanna in forma specifica, ma ha chiesto espressamente una condanna al pagamento di una somma di denaro: da ciò discende che la qualificazione del Tribunale non integra un errore di interpretazione bensì una coerente lettura del petitum.
7.4 E', poi, corretta l'esclusione della risarcibilità di tale voce di danno (avente appunto ad oggetto le spese necessarie per eseguire gli indispensabili lavori di consolidamento delle fondazioni, quantificate in euro 12.550,50). Infatti, c.t.u., in merito al problema della staticità dell'intero fabbricato dovuto alla sopraelevazione realizzata dalla come si è detto, non ha riscontrato CP_1
né lesioni né tanto meno dissesti o danni, affermando che l'insieme dei lavori eseguiti avesse con buona certezza apportato un sensibile miglioramento al comportamento statico e sismico e limitandosi ad accennare ad un possibile pregiudizio, derivante dalla sopravvenuta disomogeneità delle fondazioni, “come possibile rischio per il futuro essendo aumentata la pressione sul terreno”, rischio solo eventuale ed in misura scarsamente probabilistica. In sostanza, i lavori sull'immobile, già reso sensibilmente più sicuro da quelli eseguiti dalla appellata, dedotti dall'appellante arrecherebbero certo un ulteriore miglioramento sismico e statico dello stesso eliminando la predetta disomogeneità, ma non sono stati valutati come necessari ai fine di ripristinare le condizioni di staticità dell'immobile compromesse dalla appellata non essendosi rinvenuto un rischio concreto né attuale né futuro
(ovviamente i predetti lavori possono essere sempre fatti eseguire dall'appellante a sue spese).
7.5 Pertanto, il Tribunale ha soltanto fatto applicazione dei principi consolidati in materia di danno futuro, nella motivazione della pronuncia richiamati, che è risarcibile soltanto quando lo stesso possa considerarsi la conseguenza «altamente probabile» o «ragionevolmente certa» del fatto illecito, desumibile da dati oggettivi e scientificamente fondati (v. Corte di Cassazione II Sez. Civ. sent. n.
40120/2021). Evenienza, nella specie, esclusa dal c.t.u. a seguito di rilievi completi e approfonditi,
12 riferiti in modo logico e senza errori di diritto, e non efficacemente contrastati, con dati obiettivi di segno contrario, dalla parte appellante.
7.6 Da ciò discende la mancanza di una base fattuale idonea a sorreggere, anche in via presuntiva, la conclusione che il pregiudizio futuro sia altamente probabile o sia la naturale conseguenza del fatto contestato con la conseguente insussistenza di alcun diritto della parte appellante al ripristino della staticità che l'immobile aveva prima dell'effettuazione dei lavori e, inoltre, la conseguente correttezza della decisione del giudice di prime cure che ne ha escluso la risarcibilità.
8. Con il terzo motivo, infine, l'appellante si duole del disconoscimento del danno da mancato godimento dell'immobile nonostante dalla documentazione prodotta e, in particolare dalla diffida del
, si evincesse che dell'immobile stesso, sebbene non formalmente inagibile, era di Parte_4 fatto fortemente sconsigliato l'utilizzo.
8.1. Anche tale doglianza è infondata.
8.2. Come è noto chi deduce l'esistenza di un danno da inagibilità deve allegare e provare non soltanto la sussistenza di un pregiudizio in concreto (perdita di utilizzo, perdita di reddito, costi aggiuntivi) ma anche l'effettiva esistenza della condizione di inagibilità o di un provvedimento che abbia reso impossibile l'uso dell'immobile nonché il nesso causale tra tale condizione e la condotta dannosa altrui.
8.3. L'appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni difensive e, in particolare, l'esistenza di un provvedimento di inagibilità e che la condizione d'inagibilità fosse conseguenza dei lavori di ristrutturazione posti in essere da . Controparte_8
8.4 L'asserito invito dell'ufficio tecnico del ad eseguire verifiche sulla staticità – Parte_4
invito non documentato e, comunque, che avrebbe fatto seguito ad un intervento dei VVFF del
3.10.2008 i quali avevano riscontrato soltanto dei lievi dissesti sulle strutture portanti – non equivale, infatti, a un provvedimento di inagibilità né costituisce prova piena dell'impossibilità di utilizzo dell'immobile non costituendo documento idoneo a fondare il riconoscimento automatico del danno da inagibilità, al pari della mera circostanza del pagamento dell'IMU in misura ridotta, della quale non si conosce il presupposto obiettivo e soprattutto il suo riscontro in concreto.
8.5. Inoltre, i danni menzionati a sostegno dell'inagibilità di fatto dell'immobile sono in gran parte quelli per i quali è restato esclusa, come si è detto innanzi, la derivazione causale dai lavori eseguiti dalla convenuta, di talché essi sono irrilevanti ai presenti fini.
8.6. Infine e soprattutto, l'appellante non ha contestato il passaggio motivazionale contenuto nella pronuncia impugnata relativo al fatto che, secondo quanto riportato dal ctu, l'eventuale inagibilità era piuttosto legata alla mancanza delle condizioni minime igienico-sanitarie per effetto delle copiose
13 infiltrazioni riscontrate dal c.t.u. e che nulla hanno a che fare con i lavori fatti eseguire dall'appellata.
In effetti, l'appellante non ha mai dimostrato che il bene fosse nelle condizioni per essere abitato e, quindi, goduto o concesso in uso a terzi.
8.7 Del resto, appare eloquente che l'appellante ha atteso circa 10 anni dall'intervento dei VVFF e circa 9 anni dalla relazione inviata dal tecnico di fiducia della al e allo CP_8 Parte_4 stesso appellante circa la verifica positiva dello stabile, per promuovere l'atp.
8.8 Dunque, del rigetto di tale pretesa risarcitoria il Tribunale ha fornito adeguata e corretta valutazione dalla quale la Corte non ritiene di doversi discostare.
9. In conclusione, l'appello va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, applicando allo scaglione da Euro
5.201,00 a 26.000,00 i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione
11. Non sussistono i presupposti della invocata responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. non potendosi ritenere che l'appellante abbia agito con dolo ovvero colpa grave.
12. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame. Ai fini di tale attestazione, è irrilevante che la parte appellante, sulla base della documentazione versata in atti, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spettando all'amministrazione giudiziaria e non alla Corte l'accertamento dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale. Sul punto, si richiama la sentenza 4315/2020 delle SS.UU della Corte di Cassazione, secondo cui <La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria>>; nella motivazione della pronuncia è anche affermato che il giudice può formulare l'attestazione “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto rendendo esplicita la distinzione tra i due predetti ambiti aventi distinta competenza, distinzione che è implicita nella norma, fermo restando che lo stesso giudice ben può esimersi dalla attestazione in parola ove, a differenza del caso in esame, appaia ictu oculi evidente che l'iniziale pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in
14 ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: “equa riparazione” ai sensi della L. n. 89 del
2001 o disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello
Stato).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 4.888,00 oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa per compenso;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 561/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello n. 561/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 24.09.2025
e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Assisi n.177, presso e nello studio Parte_1 dell'avv. Francesca Morfù dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare (CH) alla Via Riccione n. Controparte_1
1, presso e nello studio dell'avv. Fabio Civitarese dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
1 , elettivamente domiciliato in Lanciano (CH) alla Via F. Filzi n. 2 Controparte_2 presso e nello studio dell'avv. Andrea Cerrone dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce alla comparsa ci costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), Via Isonzo n. 31presso Controparte_3
e nello studio dell'avv. Stefano La Morgia dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in resa su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
, elettivamente domiciliato in Pescara, Via Venezia n.4 presso e nello studio Controparte_4 dell'avv. Brigida Carulli dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Alessio
Santoferrara, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona n.
41/2023 Rg. 617/2020 pubblicata il 6 aprile 2023
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di L'Aquila riformare la sentenza emessa Tribunale
Civile di Chieti , sez. di Ortona, nella persona in persona del Giudice dott.ssa Genovese sentenza n.
41/2023 pubblicata in data 06.04.2023 a seguito del procedimento Civile iscritto al ruolo generale del predetto Tribunale con RG 617/2023 sentenza notificata il 13.4.23 per – dichiarare ammissibile e proponibile la domanda attorea così come proposta, nonché rigettare tutte le eventuali domande e eccezioni di parte convenuta: e per l'effetto emanare i seguenti provvedimenti di Giustizia: inriforma della sentenza impugnata per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
- accertare la non corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione da parte della e che l'immobile CP_1 necessita anche dei lavori di rinforzo strutturale così come indicati nella CTU resa dall'ing. Per_1 nel giudizio per ATP avente n. 235/2018 R.G onde evitare che l'appellante subisca un pregiudizio anche se minimo alla sicurezza statica dello stesso;
- accertato tale inadempimento condannare la convenuta al risarcimento del danno per la mancata esecuzione dei lavori di ripristino della sicurezza statica dell'edificio così come indicati nella CTU resa nel giudizio per ATP e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della somma di € 22.374,91 attualizzata ai prezziari attualmente vigenti;
- condannare la convenuta al pregiudizio reso al per la vicenda in esame Pt_1
2 e per il mancato utilizzo dell'immobile così come indicati in prime cure o nel diverso importo che verrà riconosciuto secondo giustizia;
- condannare la controparte al rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio e delle spese relative al giudizio per ATP ingiustamente compensato dal giudice di prime cure oltre che il costo delle CTU. … ” per parte appellata : “Si conclude perché piaccia alla Giustizia della Corte di Appello Controparte_1 de L'Aquila, contrariis reiectis, In Via Preliminare, ordinare ex. Art. 331 c.p.c. all'attore-appellante, di integrare il contraddittorio con le altre parti del giudizio di primo grado (l'Ing. Controparte_4
l'Ing. e la . In Via Preliminare Subordinata, autorizzare la Controparte_2 Controparte_3
convenuta-appellata, alla chiamata in causa delle altre parti del giudizio di primo grado (l'Ing.
[...]
l'Ing. ). In via Principale nel merito, rigettare tutte le richieste di CP_4 Controparte_2
appello di controparte per le motivazioni sopra esposte, respingendo le domande attoree di riforma della sentenza appellata, con la conseguente conferma nella sua interezza, anche nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta odierna appellata, della Sentenza n. 41/2023 emessa dal Giudice dr.ssa Diana Genovese nella procedura rg. 617/2020 presso il Tribunale di Chieti sez. dist. di Per l'effetto, Voglia questa Ill.ma Corte d'Appello, condannare esso attore- Pt_2
appellante al pagamento in favore della parte convenuta delle spese ed onorari del giudizio secondo tabelle di Legge D.M. 55/2014. In via meramente subordinata, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, accertate eventuali responsabilità professionali dei due professionisti chiamati in causa, Ing.
e Ing. , li condanni a manlevare la sig.ra odierna Controparte_4 Controparte_2 CP_1
convenuta-appellata, da ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti dell'attore, anche in ordine alle richieste di ristoro delle spese di ATP, dei professionisti incaricati dal;
oltre alla condanna Pt_1
degli stessi al rimborso alla sig.ra delle spese sostenute in sede di atp (tecnico di parte ing. CP_1
per euro 1.522,56 fattura del 10.3.2021 doc.8 in primo grado;
e avvocato difensore Persona_2
Fabio Civitarese per euro 2.500,00, fattura 36/2018, doc.9 in primo grado) e delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. …” per parte appellata : “Voglia, la Corte d'Appello di L'Aquila, dichiarare passata Controparte_2
in giudicato la statuizione del Tribunale civile di Chieti, sezione distaccata di Ortona, circa l'esclusione di qualsiasi responsabilità di nella causazione dei danni Controparte_2 all'immobile del anche ove fossero riconosciuti in misura diversa rispetto alle statuizioni del Pt_1
primo grado, per assoluta mancanza di causalità giuridica e materiale;
confermare la statuizione sulle spese di condanna del in favore di – di cui del resto non è stata chiesta Pt_1 Controparte_2 la revisione da parte dell'appellante – anche per via della condotta ambivalente da questi tenuta in primo grado;
condannare alla refusione delle spese e al pagamento degli onorari Controparte_1
3 Pa del patrocinatore di in grado ppello, con compensazione nei confronti di tutti Controparte_2
le altre parti in causa, ma con condanna di chiunque, tra queste, invocasse responsabilità di sorta di nei danni all'immobile del , essendo di tutta evidenza l'assenza di Controparte_2 Pt_1 causalità giuridica e materiale;
nell'ipotesi denegata di accoglimento di qualsiasi domanda nei confronti di , arrestarne gli effetti in virtù delle eccezioni tempestivamente Controparte_2 spiegate di decadenza e prescrizione (speciali da responsabilità dell'appaltatore e prescrizione generale da responsabilità aquiliana) che si ripropongono in grado d'appello ex art. 346 c.p.c. nonché, in via ulteriormente subordinata, in caso di inoperatività delle eccezioni, compensare il valore dei danni col valore delle migliorie apportate e con compensazione assoluta delle spese di lite.” per parte appellata “ Per le causali esposte, la come sopra CP_5 Controparte_6 rappresentata e difesa, conclude perché la Corte di Appello de L'Aquila, voglia: 1) rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
2) in via subordinata, dichiarare che la polizza n.
10954001049 non è operativa e non copre il sinistro per il quale è causa e dunque respingere la domanda di manleva proposta dall'Ing. 3) ancora in via subordinata, dichiarare CP_4
l'intervenuta decadenza relativamente alla domanda di manleva formulata dalla sig.ra 4) CP_1
ancora in via subordinata, rigettare le domande tutte formulate dal sig. o comunque infrenarle Pt_1 nei limiti sopra menzionati;
5) da ultimo, nell'ipotesi in cui la polizza oggi azionata dovesse essere dichiarata operativa e le domande avanzate dal sig. e dalla sig.ra dovessero trovare Pt_1 CP_1
accoglimento, anche parziale, infrenare ulteriormente il quantum debeatur della Compagnia nei limiti della franchigia prevista in polizza. Con vittoria di spese e competenze di lite. …” per parte appellata : “Per le causali esposte, l'esponente, come sopra rappresentato e Controparte_4 difeso, conclude perché la Corte di Appello de L'Aquila, voglia: 1) rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
2) ancora in via subordinata, dichiarare l'intervenuta decadenza relativamente alla domanda di manleva formulata dalla sig.ra 3) ancora in via subordinata, CP_1
rigettare le domande tutte formulate dal sig. o comunque ridurle nei limiti sopra menzionati;
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. …”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza n. 41/2023 il Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona ha accolto parzialmente la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 condannando quest'ultima alla corresponsione della somma di Euro 3.719,26 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione ed, in accoglimento della domanda di garanzia
4 spiegata dalla convenuta nei confronti di ha condannato quest'ultimo a manlevarla Controparte_4
nella misura del 20%.
1.1. Il giudice di primo grado ha, inoltre, rigettato le altre domande di manleva spiegate, rispettivamente da nei confronti di e da nei Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
confronti di . CP_6
1.2. In accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da e Parte_1 Controparte_1
il giudice di primo grado ha, altresì dichiarato estinti per compensazione i reciproci crediti delle parti rigettando tutte le ulteriori domande di parte attrice.
1.3. Quanto alle spese di lite, il giudice di prima istanza ne ha disposto la compensazione in ordine al procedimento n. 235/2018 r.g., ha condannato alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore di , e come liquidate in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_6
dispositivo, ha compensato integralmente le spese relative ai rapporti tra Controparte_1 [...]
e in relazione al giudizio n. 617/2020 e non ha CP_4 Controparte_2 CP_6
disposto nulla in ordine al procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 617-1/2020. Il
Tribunale ha, infine, posto definitivamente a carico di tutte le parti in solido, eccetto le CP_5 spese della CTU di cui al procedimento n. r.g. 235/2018 nonché a carico dell'Erario le spese della
CTU di cui al procedimento oggetto di gravame n. r.g. 617/2020.
1.4 L'attore aveva esposto di avere adito, con ricorso ex art. 696 bis cpc, il Tribunale di Chieti- sez. distaccata di Ortona al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dagli immobili di sua proprietà siti in Tollo (CH) in Via Roma n.94 (piano terra) e al Vicolo Chiuso del Corso n.1 (piano primo) ed il relativo nesso causale con i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta CP_1 sull'immobile confinante di sua proprietà sito in Via Roma n. 98.
[...]
1.4.1 Precisava che all'esito degli accertamenti effettuati, il CTU quantificava in Euro 22.374,91 i costi dei lavori di ripristino ma deduceva che a tale somma dovevano aggiungersi tutti i danni subiti e subendi compreso quello da mancato godimento personale e uso economico dell'immobile, oltre al risarcimento a titolo di danno morale, alle spese per l'immediata messa in sicurezza dell'immobile, il blocco dei lavori (da terminare) da parte della sig.ra sulla di lei proprietà ed il rimborso di CP_1
tutte le spese di giudizio sino ad ora sostenute, danni complessivamente quantificati in € 27.625,09;
1.5. costituitasi in giudizio insisteva per il rigetto della domanda, chiedendo Controparte_1 chiamarsi in causa e , rispettivamente, collaudatore e Controparte_4 Controparte_2
progettista-direttore dei lavori da lei eseguiti e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale con
5 richiesta di condanna dell'attore al pagamento del costo della ristrutturazione del tetto comune e della canna fumaria, pari alla propria quota millesimale.
1.6. Si costituivano, con distinte comparse, i terzi chiamati e Controparte_2 Controparte_4 resistendo alle domande di manleva e, quest'ultimo, anche chiedendo di chiamare a sua volta in garanzia la che pure, a seguito dello spostamento della prima udienza ed autorizzazione CP_6 alla relativa chiamata in causa, si è costituita eccependo l'inoperatività della polizza azionata e, nel merito, facendo proprie le eccezioni di tardività e decadenza nonché tutte le difese formalizzate da
CP_4
1.7 Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria ed, in particolare, delle risultanze emerse dalla convocazione a chiarimenti del ctu nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo all'udienza del 16.6.2022 e soprattutto dalla relazione integrativa depositata in data 6.2.2023, per quanto qui è ancora d'interesse evidenziare, accoglieva soltanto parzialmente la domanda attorea condividendo integralmente le conclusioni alle quali era addivenuto il consulente nominato in quanto esenti da vizi logici e/o metodologici e ritenendo accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art 2051 c.c. in merito agli effettivi danni subiti in conseguenza dei lavori fatti eseguire dalla stessa, così come quantificati dal tecnico incaricato, cioè pari ad € 3.381,15 oltre IVA al 10% per un totale di € 3.719,26. In particolare, non è stato riconosciuto il risarcimento per le spese necessarie ad effettuare i “lavori di consolidamento fondazioni” già indicati nel precedente elaborato peritale dal ctu, corrispondenti invero ad un futuro del tutto eventuale, quello relativo al mancato godimento dell'immobile in quanto inagibile per carenza delle minime condizioni igienico sanitarie già prima dei predetti lavori che, comunque, stante la loro minima incidenza sull'immobile, non potevano in alcun modo determinarne l'inagibilità.
2. Avverso la sentenza ha proposto impugnativa soltanto l'attore articolando tre motivi Parte_1
di appello di seguito riassunti.
2.1. Con il primo motivo l'esponente si duole dell'erronea valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria motivata in modo carente con adesione pedissequa ai chiarimenti e alla relazione integrativa del ctu, malgrado in netto contrasto con le prime conclusioni del ctu.
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la valutazione operata dal Tribunale in ordine al danno alla staticità del proprio immobile affermando che è stato confuso il pregiudizio alla staticità con il rischio di crollo dell'edificio. E' stato disatteso perciò il diritto dell'attore al ripristino della staticità anteriore alla realizzazione dei lavori effettuati da parte di tra l'altro mal Controparte_1
6 interpretando la domanda attorea che non era “rivolta ad ottenere un possibile danno ma a ripristinare le condizioni di sicurezza che erano preesistenti alla sopraelevazione”.
2.3. Con il terzo motivo si censura il diniego del risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile nonostante l'utilizzo dello stesso, a seguito della relazione trasmessa dai VVFF, fosse
“fortemente sconsigliato” a seguito del provvedimento reso dal il quale aveva Parte_4 diffidato l'appellante ad eseguire una verifica statica con un proprio tecnico di fiducia e ad effettuare i conseguenti interventi necessari.
3. Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la mancata citazione delle Controparte_1 altre parti del giudizio (i terzi chiamati in causa e Controparte_4 Controparte_2 CP_5
e, nel merito, resistendo al gravame riproponendo, in via subordinata, la richiesta di essere manlevata dai tecnici e . Controparte_4 Controparte_2
4. Con ordinanza collegiale resa all'esito della prima udienza del 13.12.2023 e depositata in pari data, veniva ordinata ex art. 331 cpc l'integrazione del contraddittorio delle parti, terze chiamate in causa,
e Indi, le prime due parti, costituitesi Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
in giudizio mediante deposito di comparse di risposta, hanno resistito ai motivi di appello chiedendo confermarsi la pronuncia gravata e, in subordine, reiterando le eccezioni e decadenza in ordine alla spiegata domanda di manleva da parte di La costituitasi in giudizio, Controparte_1 CP_5 ha dedotto l'infondatezza del quale ha invocato il rigetto con conferma della sentenza appellata;
in caso di riforma della sentenza, in via subordinata, ha chiesto di: dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal proprio assicurato ancora in via subordinata, dichiarare l'intervenuta Controparte_4
decadenza relativamente alla domanda di manleva formulata dalla sig.ra ancora in via CP_1
subordinata, rigettare le domande tutte formulate dal sig. o comunque infrenarle nei limiti Pt_1 sopra menzionati;
da ultimo, nell'ipotesi in cui la polizza azionata dovesse essere dichiarata operativa e le domande avanzate dal e dalla dovessero trovare accoglimento, anche parziale, Pt_1 CP_1
ridurre ulteriormente il dovuto dalla Compagnia nei limiti della franchigia prevista in polizza.
5. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 24.09.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia di primo grado per avere il Tribunale interpretato in modo errato le risultanze della consulenza tecnica resa nel giudizio di atp le cui
7 conclusioni venivano travolte dalla successiva relazione integrativa con la conseguenza che la stima della spesa per i lavori per la rimessa in pristino dell'immobile dell'attore era stata ridotta da €
22.374,91 a € 3.381,00.
6.1 Evidenzia, in particolare, l'impugnante che, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, l'elaborato peritale depositato nel giudizio cautelare rubricato al n. 235/18 r.g. presentava una
“mancata chiarezza in merito all'individuazione del nesso dell'elemento causale” in ordine ad un aspetto così testualmente descritto “Nell'edificio in esame sono stati realizzati cordoli nella porzione di proprietà e pertanto ci troviamo di fronte oggi ad un fabbricato con fondazione CP_1
disomogenea e irregolare in termini di rigidezza. Una simile condizione non rientra certo nella definizione di “danno” nel senso dell'accezione grammaticale del termine, ma piuttosto nell'ambito del “pregiudizio”, ovvero che del danno che potrebbe scaturire dalle due cause: o Sopraelevazione, con aumento dei carichi in fondazione ed eccessiva tensione sul terreno;
o Disomogeneità della fondazione ed irregolarità della rigidezza longitudinale e trasversale, con conseguente potenziale anomalo comportamento, sia in condizioni sismiche che statiche”.
6.1.1. A seguito di tale situazione di incertezza, continua l'impugnante, il Tribunale aveva, quindi, disposto la chiamata a chiarimenti del ctu il quale, assumendo una posizione opposta a quella assunta nella prima relazione, negava che vi fosse un nesso causale tra i danni di cui ai punti nn. 1 e 2 (lesioni sui muri) e i lavori di ristrutturazione. Dopodiché al c.t.u. veniva dato l'incarico di quantificare i danni subiti dall'attore ma questa volta escludendo i lavori relativi alla staticità dell'immobile ovvero al consolidamento delle fondazioni e delle strutture portanti. Ciò del tutto erroneamente poiché il ctu nella precedente relazione aveva descritto chiaramente che il pregiudizio statico era determinato dal parziale consolidamento delle fondazioni che creava una situazione di disomogeneità: il parziale allargamento delle fondazioni dell'edificio (solo sulla porzione rendeva necessario CP_1
realizzare un cordolo integrativo nella porzione della proprietà attorea, al fine di adeguare le fondazioni ai parametri geotecnici dell'originario progetto, uniformandone la rigidezza e l'omogeneità.
6.1.2 Eppure, il giudice di prime cure, malgrado la difformità delle risultanze peritali, forse intendendo che il pregiudizio fosse determinato da fattori ambientali o geologici, decideva di escludere dal calcolo i lavori di consolidamento. A questo punto il ctu non ha fatto altro che quantificare il costo della c.d. “stuccatura delle crepe” o poco di più quantificando i danni in parola soltanto in € 3.381,15 più iva al 10%.
6.2 Le doglianze sono infondate.
8 6.3 La Corte, preliminarmente, osserva che in tema di valutazione della ctu, il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nell'apprezzarne l'attendibilità e la concludenza, potendo fare proprie le risultanze dell'ausiliario purché la scelta sia sorretta da una motivazione- logica e coerente.
La dedotta “contraddittorietà” integra un vizio rilevante solo quando le divergenze tra gli elaborati siano insanabili, decisive e non spiegate dal percorso tecnico- argomentativo seguito, non già quando si tratti di rettifiche, approfondimenti o precisazioni indotte da rilievi di parte, da acquisizioni documentali o da attività istruttoria integrativa.
6.4 Nel caso in esame il Tribunale non si è limitato a recepire acriticamente le risultanze della consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ma, attesa la peculiarità del caso concreto ed al fine di addivenire ad un quadro probatorio maggiormente completo ai fini del decidere ha, dapprima, chiamato a chiarimenti il tecnico in ordine all'individuazione del nesso causale rispetto ai lavori eseguiti dall'odierna convenuta e, successivamente, ha disposto l'integrazione della ctu al fine di restringere il campo di valutazione ai soli danni riscontrati nell'immobile che si ponevano in diretta derivazione causale con i lavori effettuati dalla individuando, per ciascun danno, CP_1
l'apporto causale di ogni soggetto (committente, ditta appaltatrice, progettista, direttore dei lavori, collaudatore) nonché la percentuale di responsabilità ed effettuando, quindi, la relativa quantificazione dei danni, dell'indennità di sopraelevazione e la ripartizione dei costi per il rifacimento delle parti comuni.
6.5 Difatti, come ben evidenziato ed argomentato nei passaggi motivazionali della pronuncia gravata, il Tribunale, una volta incardinatosi il giudizio di merito successivo all'espletamento dell'atp, nel quale il tecnico incaricato aveva elencato genericamente tutti i danni riscontrati all'interno dell'immobile di proprietà di a fronte della mancata chiarezza in ordine Parte_1 all'individuazione dello specifico nesso causale tra gli stessi e i lavori effettuati dalla convenuta, convocava il ctu ing. a chiarimenti all'udienza del 16 Giugno 2022, in occasione CP_7
della quale questi precisava che non tutti i danni individuati nella consulenza erano causalmente riferibili ai lavori effettuati da ma solo quelli individuati ai numeri: “… 3) (il Controparte_1
rigonfiamento della rasatura della parete M3, lungo la linea di imposta della sovrastante volta a padiglione) 4) ( lesione sulla volta a padiglione in corrispondenza della lunetta sovrastante il portoncino di accesso) 5) ( cavillature di ampiezza ridotta sulla chiave della volta a padiglione)7)
(ossidazione estesa delle putrelle in ferro del solaio, con espulsione dello strato di finitura ( intonaco
e rasatura) e conseguente messa a nudo del ferro ) e 9) ( lesione orizzontale estesa sul bordo del solaio sovrastante la gradinata di accesso alla zona notte)”.
9 6.6 Non coglie nel segno, in particolare, la doglianza dell'appellante secondo la quale il ctu, nel rendere chiarimenti e nell'escludere la sussistenza del nesso causale diretto con i lavori di ristrutturazione dei danni di cui ai punti 1) (lesione sub verticale sul muro in mattoni M3 che separa le due proprietà) e 2) (lesioni sul muro M4 tra il vano 1 e la cucina) assumeva una posizione differente e totalmente opposta con quanto dichiarato nella prima relazione atteso che, in realtà, anche in tale consulenza il ctu aveva chiaramente già escluso la sussistenza del nesso eziologico (v. pp. 25 e 26 della ctu) in relazione ai punti oggetto di contestazione.
6.6.1 Difatti nell'analizzare i danni all'interno del vano principale accessibile da via Roma (cioè riferibili ai predetti punti 1 e 2) il ctu aveva evidenziato, nella stessa parete divisoria in mattoni pieni posti in piano M3, un elemento critico atteso che “… anche in condizioni statiche la componente orizzontale della spinta originata dalle volte favorisce la “espulsione” dei muri perimetrali con conseguente distacco tra i due muri ortogonali ( M2 ed M3, M4 e M3) vieppiù in considerazione del fragile ammorsamento che si riesce ad ottenere tra un muro da cm12 ed un muro di spessore cm
60/65. In queste circostanze è molto frequente la formazione di una lesione continua, assolutamente analoga a quella presente nel vano di proprietà di , sul lato strada.” Il consulente, inoltre, Pt_1 aveva rilevato che “ questa patologia è molto frequente nei vecchi fabbricati con struttura in muratura e volte a padiglione ed è aggravata nel tempo dall'insorgere di azioni orizzontali, in particolare dei terremoti susseguitisi nel corso dei decenni oltre che dalla eccessiva deformabilità del piano delle volte stessa” e concluso affermando in modo chiaro che “alla luce delle considerazioni sopra esposte si può con buona approssimazione affermarne la preesistenza e comunque la insussistenza del nesso di causalità con i lavori eseguiti”.
6.7. Allo stesso modo, non merita adesione la censura attinente al grave errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel procedere alla formulazione dei quesiti della consulenza integrativa per aver escluso i lavori relativi alla staticità dell'immobile atteso che, secondo quanto sostiene la parte appellante, lo stesso consulente nel primo elaborato peritale aveva “descritto chiaramente che il pregiudizio statico era determinato dal parziale consolidamento delle fondazioni che creava una situazione di disomogeneità mentre il giudice forse ha inteso che il pregiudizio fosse determinato da fattori ambientali o geologici e pertanto ha deciso di escludere dal calcolo i lavori di consolidamento”.
6.8. In realtà la scelta del Tribunale di circoscrivere la valutazione integrativa a specifici aspetti che non riguardavano la staticità dell'immobile appare corretto alla luce degli stessi chiarimenti resi dal tecnico alla predetta udienza del 16 giugno 2022 laddove il consulente riferiva che “ in merito al
10 problema della staticità dell'intero fabbricato dovuto alla sopraelevazione realizzata dalla CP_1
rileva che non ha riscontrato né lesioni né tantomeno dissesti o danni ma ha parlato di pregiudizio come possibile rischio per il futuro essendo aumentata la pressione sul terreno.”. In sostanza non essendo state rilevate ripercussioni effettive ed attuali alla staticità dell'edificio, il giudice di prima istanza ha correttamente circoscritto il tema di indagine ai danni materiali rilevati ed esistenti che evidentemente non attenevano alla sopraindicata asserita problematica della staticità dell'immobile.
6.9. In definitiva, osserva la Corte il raffronto tra l'elaborato originario reso in sede di atp, i successivi chiarimenti e la consulenza integrativa evidenzia una continuità metodologica e le differenze valorizzate dall'appellante attengono esclusivamente ad integrazioni o precisazioni di dati tecnici
(delimitazione dei danni risarcibili, puntualizzazioni in tema di nesso causale e individuazione per singolo danno dell'apporto causale di ciascun soggetto – committente, progettista, direttore dei lavori, con indicazione della relativa percentuale di responsabilità) maturate in ragione del più ampio quadro istruttorio acquisito nel giudizio di merito non sussistendo, perciò, in alcun modo alcun cambio di valutazione da parte dell'ausiliario.
6.9.1 Le precisazioni e le rettifiche di dettaglio contestate e ritenute contrastanti dall'appellante, peraltro, non appaiono affatto contraddittorie e non inficiano la tenuta logica complessiva delle valutazioni e delle conclusioni del ctu ampiamente condivise dal giudice di prima istanza non andando ad alterare i presupposti dell'elaborato originario ma estendendone l'applicazione a profili prima non esaminati o successivamente emersi o oggetto di approfondimento.
6.9.2 Il Tribunale, in conclusione, non ha recepito acriticamente le conclusioni peritali ma ha formulato motivata adesione alle considerazioni poste dall'ausiliario alla ctu ricostruendo in modo puntuale, preciso e dettagliato l'iter delle consulenze (atp, chiarimenti e ctu integrativa), selezionando e riportandone i passaggi decisivi e fornendo sul punto una motivazione congrua, coerente ed immune da vizi logici e facendo consapevolmente propri tutti i passaggi argomentativi a sostegno della decisione.
6.10 Il motivo va, quindi, rigettato.
7. Con il secondo motivo l'appellante contesta la pronuncia gravata laddove il giudice di prima istanza, mal interpretando il contenuto della domanda (non di risarcimento del danno dovuto ad un potenziale crollo dell'edificio ma di adozione di tutte le misure idonee affinché tale evento non si verifichi) ha disatteso il diritto dell'attore a veder ripristinate le condizioni di staticità dell'immobile esistenti prima dei lavori di sopraelevazione da parte della convenuta.
11 7.1 La censura è infondata.
7.2 Dalla semplice lettura delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art.183 c.p.c. è espressamente invocata la condanna in favore dell'attore dei danni subiti dal proprio immobile e riconducibili ai lavori di ristrutturazione e sopraelevazione eseguiti dalla convenuta oltre ad ulteriori danni morali, esistenziali e patrimoniali e al pagamento Controparte_1 delle ulteriori spese necessarie per ottenere il ripristino e la messa in sicurezza dell'immobile dell'attore.
7.3. Tale formula assertiva dimostra ictu oculi che la domanda aveva un contenuto risarcitorio legato alle spese necessarie al ripristino delle predette condizioni. In altre parole, l'attore non si è limitato a chiedere una condanna in forma specifica, ma ha chiesto espressamente una condanna al pagamento di una somma di denaro: da ciò discende che la qualificazione del Tribunale non integra un errore di interpretazione bensì una coerente lettura del petitum.
7.4 E', poi, corretta l'esclusione della risarcibilità di tale voce di danno (avente appunto ad oggetto le spese necessarie per eseguire gli indispensabili lavori di consolidamento delle fondazioni, quantificate in euro 12.550,50). Infatti, c.t.u., in merito al problema della staticità dell'intero fabbricato dovuto alla sopraelevazione realizzata dalla come si è detto, non ha riscontrato CP_1
né lesioni né tanto meno dissesti o danni, affermando che l'insieme dei lavori eseguiti avesse con buona certezza apportato un sensibile miglioramento al comportamento statico e sismico e limitandosi ad accennare ad un possibile pregiudizio, derivante dalla sopravvenuta disomogeneità delle fondazioni, “come possibile rischio per il futuro essendo aumentata la pressione sul terreno”, rischio solo eventuale ed in misura scarsamente probabilistica. In sostanza, i lavori sull'immobile, già reso sensibilmente più sicuro da quelli eseguiti dalla appellata, dedotti dall'appellante arrecherebbero certo un ulteriore miglioramento sismico e statico dello stesso eliminando la predetta disomogeneità, ma non sono stati valutati come necessari ai fine di ripristinare le condizioni di staticità dell'immobile compromesse dalla appellata non essendosi rinvenuto un rischio concreto né attuale né futuro
(ovviamente i predetti lavori possono essere sempre fatti eseguire dall'appellante a sue spese).
7.5 Pertanto, il Tribunale ha soltanto fatto applicazione dei principi consolidati in materia di danno futuro, nella motivazione della pronuncia richiamati, che è risarcibile soltanto quando lo stesso possa considerarsi la conseguenza «altamente probabile» o «ragionevolmente certa» del fatto illecito, desumibile da dati oggettivi e scientificamente fondati (v. Corte di Cassazione II Sez. Civ. sent. n.
40120/2021). Evenienza, nella specie, esclusa dal c.t.u. a seguito di rilievi completi e approfonditi,
12 riferiti in modo logico e senza errori di diritto, e non efficacemente contrastati, con dati obiettivi di segno contrario, dalla parte appellante.
7.6 Da ciò discende la mancanza di una base fattuale idonea a sorreggere, anche in via presuntiva, la conclusione che il pregiudizio futuro sia altamente probabile o sia la naturale conseguenza del fatto contestato con la conseguente insussistenza di alcun diritto della parte appellante al ripristino della staticità che l'immobile aveva prima dell'effettuazione dei lavori e, inoltre, la conseguente correttezza della decisione del giudice di prime cure che ne ha escluso la risarcibilità.
8. Con il terzo motivo, infine, l'appellante si duole del disconoscimento del danno da mancato godimento dell'immobile nonostante dalla documentazione prodotta e, in particolare dalla diffida del
, si evincesse che dell'immobile stesso, sebbene non formalmente inagibile, era di Parte_4 fatto fortemente sconsigliato l'utilizzo.
8.1. Anche tale doglianza è infondata.
8.2. Come è noto chi deduce l'esistenza di un danno da inagibilità deve allegare e provare non soltanto la sussistenza di un pregiudizio in concreto (perdita di utilizzo, perdita di reddito, costi aggiuntivi) ma anche l'effettiva esistenza della condizione di inagibilità o di un provvedimento che abbia reso impossibile l'uso dell'immobile nonché il nesso causale tra tale condizione e la condotta dannosa altrui.
8.3. L'appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni difensive e, in particolare, l'esistenza di un provvedimento di inagibilità e che la condizione d'inagibilità fosse conseguenza dei lavori di ristrutturazione posti in essere da . Controparte_8
8.4 L'asserito invito dell'ufficio tecnico del ad eseguire verifiche sulla staticità – Parte_4
invito non documentato e, comunque, che avrebbe fatto seguito ad un intervento dei VVFF del
3.10.2008 i quali avevano riscontrato soltanto dei lievi dissesti sulle strutture portanti – non equivale, infatti, a un provvedimento di inagibilità né costituisce prova piena dell'impossibilità di utilizzo dell'immobile non costituendo documento idoneo a fondare il riconoscimento automatico del danno da inagibilità, al pari della mera circostanza del pagamento dell'IMU in misura ridotta, della quale non si conosce il presupposto obiettivo e soprattutto il suo riscontro in concreto.
8.5. Inoltre, i danni menzionati a sostegno dell'inagibilità di fatto dell'immobile sono in gran parte quelli per i quali è restato esclusa, come si è detto innanzi, la derivazione causale dai lavori eseguiti dalla convenuta, di talché essi sono irrilevanti ai presenti fini.
8.6. Infine e soprattutto, l'appellante non ha contestato il passaggio motivazionale contenuto nella pronuncia impugnata relativo al fatto che, secondo quanto riportato dal ctu, l'eventuale inagibilità era piuttosto legata alla mancanza delle condizioni minime igienico-sanitarie per effetto delle copiose
13 infiltrazioni riscontrate dal c.t.u. e che nulla hanno a che fare con i lavori fatti eseguire dall'appellata.
In effetti, l'appellante non ha mai dimostrato che il bene fosse nelle condizioni per essere abitato e, quindi, goduto o concesso in uso a terzi.
8.7 Del resto, appare eloquente che l'appellante ha atteso circa 10 anni dall'intervento dei VVFF e circa 9 anni dalla relazione inviata dal tecnico di fiducia della al e allo CP_8 Parte_4 stesso appellante circa la verifica positiva dello stabile, per promuovere l'atp.
8.8 Dunque, del rigetto di tale pretesa risarcitoria il Tribunale ha fornito adeguata e corretta valutazione dalla quale la Corte non ritiene di doversi discostare.
9. In conclusione, l'appello va rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, applicando allo scaglione da Euro
5.201,00 a 26.000,00 i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione
11. Non sussistono i presupposti della invocata responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. non potendosi ritenere che l'appellante abbia agito con dolo ovvero colpa grave.
12. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame. Ai fini di tale attestazione, è irrilevante che la parte appellante, sulla base della documentazione versata in atti, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spettando all'amministrazione giudiziaria e non alla Corte l'accertamento dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale. Sul punto, si richiama la sentenza 4315/2020 delle SS.UU della Corte di Cassazione, secondo cui <La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria>>; nella motivazione della pronuncia è anche affermato che il giudice può formulare l'attestazione “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto rendendo esplicita la distinzione tra i due predetti ambiti aventi distinta competenza, distinzione che è implicita nella norma, fermo restando che lo stesso giudice ben può esimersi dalla attestazione in parola ove, a differenza del caso in esame, appaia ictu oculi evidente che l'iniziale pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in
14 ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: “equa riparazione” ai sensi della L. n. 89 del
2001 o disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello
Stato).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 4.888,00 oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa per compenso;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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