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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8101/2019 R.G., promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore Dott. , elett. dom. in , Parte_2 Pt_1
VIA ANDREA COSTA N. 11, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
BARBAGALLO VENERANDO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 Pt_1
09/08/1961, elett. dom. in , VIA VERONA N. 33, rappresentato e difeso, Pt_1 giusta procura in atti, dall'Avv. CHIARENZA EUGENIO;
PARTE APPELLATA
Con provvedimento del 09.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 14.05.2019, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2507/2018, depositata il
[...]
14.11.2018 (proc. n. 10227/2017 R.G.), non notificata, con la quale il Giudice di Pace di
, rigettava l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1151/17, condannando il Pt_1 opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
300,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. L'odierno appellante deduceva che il Dott. era stato Controparte_1 amministratore del dal 23.07.2013 al Parte_1 Parte_1
01.12.2015 e che, con ricorso per decreto ingiuntivo del 27.12.2017, aveva richiesto il pagamento della somma di € 1.816,96 per gli onorari maturati (fattura comp. Amm. II semestre 2014, pari a € 641,28; fattura comp. Amm. I semestre 2015, pari a € 641,28; fattura comp. Amm. II semestre 2015, pari a € 534,40), riservandosi di richiedere in separata sede l'ulteriore somma di € 1.241,00 per spese anticipate.
In data 14.03.2017, il Giudice di Pace adito emetteva decreto ingiuntivo n.1151/17, ingiungendo al condominio di pagare al Dott. le somma richieste, oltre spese CP_1
e compensi, avverso il quale veniva proposta opposizione, rigettata con la impugnata sentenza.
Con il primo motivo di appello, lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel ritenere non contestato il supposto credito vantato dallo sul presupposto che CP_1 le somme dovute risultassero da fatture emesse e dal verbale di passaggio di consegne del 18/12/2015, omettendo sul punto di rilevare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture emesse non costituivano prova alcuna del credito vantato e che il verbale di passaggio delle consegne del 18/12/2015 non aveva alcun valore di riconoscimento della veridicità e della correttezza intrinseca della documentazione consegnata ed ancora meno di atto ricognizione del credito vantato dallo CP_1
Con il secondo motivo di appello, lamentava che il Giudice di Pace avesse omesso di pronunciarsi sui secondi motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, con cui il aveva eccepito l'inesistenza del credito vantato, il difetto di prova e, in Parte_1 ogni caso, l'avvenuto pagamento del credito azionato con il monitorio.
Con il terzo motivo, lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel respingere, con motivazione illogica, la domanda riconvenzionale spiegata dal sul Parte_1 presupposto che il credito vantato non fosse assistito da prova certa, omettendo di rilevare che la suddetta prova fosse costituita dalla documentazione giustificativa delle entrate e delle spese consegnata dall'amministratore uscente con il verbale di passaggio delle consegne del 18.12.2015.
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma integrale della sentenza impugnata, domandava di “accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in totale riforma e pag. 2/7 modifica della impugnata sentenza del Giudice di Pace di n. 2507/18 dei di Pt_1
10/11 - 14/11/2018 accogliere la domanda spiegata con l'Atto di Citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 02/10/2017. Ritenere e dichiarare inesistente, non provato e comunque in via subordinata interamente pagato il credito vantato da portato dal Decreto Ingiuntivo n. 1151/17 emesso dal Controparte_1
Giudice di Pace di in data 13/03/2017 depositato il 14/03/2017. Accogliere la Pt_1 domanda riconvenzionale proposta e condannare a pagare in Controparte_1 favore del in persona del suo Parte_1 Parte_1 amministratore pro tempore, la somma di Euro 3.005,22 a titolo di avanzo di gestione contabile relativa all'esercizio 2015 e rimborso compensi di cui alle fatture 52/15 e
77/15, salva quell'altra somma maggiore o minore che sarà per essere accertata in corso di causa. Disporre consulenza tecnica e nomina di CTU. Disporre, in limine litis, la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata Revocare ed annullare il
Decreto Ingiuntivo opposto n. 1151/17 emesso dal Giudice di Pace di in data Pt_1
13/03/2017 depositato il 14/03/2017. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva , contestando in toto il proposto appello perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto e domandando: “1) preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata non ricorrendone
i presupposti di legge;
2) conseguentemente rigettare il proposto appello perché inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
3) nel merito, rigettare l'appello perché totalmente infondato in fatto e in diritto e confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte;
4) con compensi del doppio grado di giudizio”.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020.
A seguito del provvedimento del 27.06.2023, veniva integrata la procura dell'appellante ai sensi dell'art.182 c.p.c., come da delibera assembleare del 14.11.2023, allegata alle note depositate il 17.11.2023. Indi, a seguito della espletata c.t.u., con provvedimento del 09.01.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per i motivi di cui si dirà.
pag. 3/7 In punto di diritto, è appena il caso di osservare che risulta ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 Parte_1
c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è
l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni Parte_1 da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26 febbraio 2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 -
2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).
Era, dunque, l'amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su CP_1 cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute. Spetta, invece, all'assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali. Tuttavia, solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez.
2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).
D'altro canto, va altresì ribadito che l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente (e dunque, nella specie, il verbale di passaggio delle consegne del 18.12.2015), ovvero anche un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata (Cassazione civile sez. VI,
25/02/2020, n.5062; Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498). pag. 4/7 Per di più, nel caso di specie, è pacifica l'insussistenza di una deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto che specifichi le somme a carico del condominio da corrispondere all'amministratore cessato dall'incarico.
Del resto, la Suprema Corte ha già precisato in più di un'occasione che la deliberazione dell'assemblea di condominio, che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo, anche nell'ipotesi in cui evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non permette di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cassazione civile sez. II, 16/06/2023, n.17293; Cass. Sez. 2,
09/05/2011, n. 10153).
Pertanto, alla luce della summenzionata giurisprudenza, ha errato il giudice di prime cure nel ritenere provato il credito sulla base delle fatture e del verbale di passaggio di consegne versati in atti. Sicchè, tenuto conto della documentazione prodotta, occorre esaminare gli esiti della c.t.u. espletata.
Il c.t.u., al fine di ricostruire la contabilità ordinaria dell'anno 2015, ha provveduto ad esaminare i rendiconti della gestione del condominio dell'anno 2015 e, in particolare, la situazione contabile della gestione ordinaria dal 01.01.2015 al 01.12.2015 depositata dal
Dott. ed il rendiconto della gestione 2015 redatto dal Dott. CP_1 Pt_2
(incaricato dall'assemblea dei condomini in data 08.04.2016), che presentava un consuntivo spese di € 4.799,25 e un totale somme incassate di € 6.628,79.
Sulla base dei summenzionati rendiconti, nonché della documentazione delle spese e delle dichiarazioni rese dalle parti, il c.t.u. ha ricostruito il rendiconto di gestione, rilevando che “per l'anno 2015 l'onorario dell'amministratore è stato conguagliato con il rendiconto 2015. Lo stesso anno 2015 non presenta alcun avanzo/disavanzo di gestione”, “chiudendo a pareggio la contabilità degli incassi e delle spese”.
In merito alla ricostruzione della contabilità per l'anno 2014, concludeva che, dal saldo del rendiconto per l'anno 2014 depositato dall'appellato, dalle spese straordinarie per l'anno 2013 e dal rimborso E ON, risultava un saldo a favore del Dott. pari CP_1 ad € 1.705,65 comprensivo dell'onorario per l'anno 2014.
pag. 5/7 Osservava poi che il disavanzo di gestione per l'anno 2014, pur scaturendo da un rendiconto non approvato dall'assemblea dei condomini del 01.12.2015, risultava comunque idoneo a quantificare le spese sostenute per la gestione ordinaria del condominio, in quanto l'assemblea dei condomini aveva deliberato genericamente di non approvare il consuntivo per l'anno 2014, senza specificare i motivi del rigetto né contestare le singole voci di spesa.
Ciò premesso, appare accertato che il compenso richiesto per l'anno 2015 posto a base del decreto ingiuntivo opposto dalle corrispondenti fatture è stato già pagato dal appellante. D'altro canto, seppur il c.t.u. rileva che per l'anno 2014 vi è un Parte_1 saldo a favore del Dott. pari ad € 1.705,65 comprensivo dell'onorario per CP_1
l'anno 2014, per spese anticipate – che non sono oggetto del decreto ingiuntivo opposto
- non appare sufficiente a ritenere provato il credito in oggetto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, nonché della mancata approvazione del e Parte_1 dell'accertato inadempimento in relazione alla mancata predisposizione del rendiconto relativo all'anno 2015, non avendo l'amministratore provato di aver adempiuto ad un preciso obbligo inerente la propria prestazione professionale, a nulla rilevando che è stato impossibilitato per la presenza di un virus nel suo computer, come desumibile dalla lettera inviata il 19.09.2016, dichiarando di rendersi disponibile alla redazione dello stesso alla data di consegna della documentazione, poiché, ben avrebbe potuto, ancor prima della consegna, procedere alla relativa redazione, non potendo successivamente addossare tale colpa al nuovo amministratore che non ha provveduto a riconsegnare tale documentazione, a passaggio di consegne ormai effettuato.
Ne consegue che l'appello avanzato deve essere accolto e, per l'effetto, stante il parziale inadempimento dell'appellato nell'esecuzione della relativa prestazione professionale, la sentenza di primo grado va riformata nel senso che va accolta l'opposizione proposta dal appellante con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata, alla luce delle risultanze della c.t.u. avanzata - che appaiono pienamente condivisibili avendo esaustivamente risposto alle osservazioni di parte appellante - non risulta un avanzo di gestione contabile relativo all'esercizio 2015, per come sopra indicato, tenuto delle somme relative ai compensi professionali, sicchè nulla deve essere versato dall'appellato a tale titolo, pag. 6/7 mentre deve essere restituito al appellante quanto già eventualmente Parte_1 versato in esecuzione della predetta sentenza, oltre interessi legali dalla data del versamento al soddisfo.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali sia del primo grado che di questo grado di giudizio.
Pone a carico di entrambe le parti per metà ciascuno il compenso del c.t.u. nominato, liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello avanzato con atto di citazione notificato il 14.05.2019, riforma la sentenza impugnata n. 2507/2018, depositata il 14.11.2018, del Giudice di Pace di , e per l'effetto, revoca il decreto Pt_1 ingiuntivo opposto;
Condanna parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente versato dal appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali Parte_1 dalla data del versamento al soddisfo;
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal appellante;
Parte_1
Spese processuali compensate sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Pone a carico di entrambe le parti per metà ciascuno il compenso del c.t.u. nominato, liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Catania, il 28.07.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8101/2019 R.G., promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore Dott. , elett. dom. in , Parte_2 Pt_1
VIA ANDREA COSTA N. 11, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
BARBAGALLO VENERANDO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 Pt_1
09/08/1961, elett. dom. in , VIA VERONA N. 33, rappresentato e difeso, Pt_1 giusta procura in atti, dall'Avv. CHIARENZA EUGENIO;
PARTE APPELLATA
Con provvedimento del 09.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 14.05.2019, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2507/2018, depositata il
[...]
14.11.2018 (proc. n. 10227/2017 R.G.), non notificata, con la quale il Giudice di Pace di
, rigettava l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1151/17, condannando il Pt_1 opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
300,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. L'odierno appellante deduceva che il Dott. era stato Controparte_1 amministratore del dal 23.07.2013 al Parte_1 Parte_1
01.12.2015 e che, con ricorso per decreto ingiuntivo del 27.12.2017, aveva richiesto il pagamento della somma di € 1.816,96 per gli onorari maturati (fattura comp. Amm. II semestre 2014, pari a € 641,28; fattura comp. Amm. I semestre 2015, pari a € 641,28; fattura comp. Amm. II semestre 2015, pari a € 534,40), riservandosi di richiedere in separata sede l'ulteriore somma di € 1.241,00 per spese anticipate.
In data 14.03.2017, il Giudice di Pace adito emetteva decreto ingiuntivo n.1151/17, ingiungendo al condominio di pagare al Dott. le somma richieste, oltre spese CP_1
e compensi, avverso il quale veniva proposta opposizione, rigettata con la impugnata sentenza.
Con il primo motivo di appello, lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel ritenere non contestato il supposto credito vantato dallo sul presupposto che CP_1 le somme dovute risultassero da fatture emesse e dal verbale di passaggio di consegne del 18/12/2015, omettendo sul punto di rilevare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture emesse non costituivano prova alcuna del credito vantato e che il verbale di passaggio delle consegne del 18/12/2015 non aveva alcun valore di riconoscimento della veridicità e della correttezza intrinseca della documentazione consegnata ed ancora meno di atto ricognizione del credito vantato dallo CP_1
Con il secondo motivo di appello, lamentava che il Giudice di Pace avesse omesso di pronunciarsi sui secondi motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, con cui il aveva eccepito l'inesistenza del credito vantato, il difetto di prova e, in Parte_1 ogni caso, l'avvenuto pagamento del credito azionato con il monitorio.
Con il terzo motivo, lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel respingere, con motivazione illogica, la domanda riconvenzionale spiegata dal sul Parte_1 presupposto che il credito vantato non fosse assistito da prova certa, omettendo di rilevare che la suddetta prova fosse costituita dalla documentazione giustificativa delle entrate e delle spese consegnata dall'amministratore uscente con il verbale di passaggio delle consegne del 18.12.2015.
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma integrale della sentenza impugnata, domandava di “accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in totale riforma e pag. 2/7 modifica della impugnata sentenza del Giudice di Pace di n. 2507/18 dei di Pt_1
10/11 - 14/11/2018 accogliere la domanda spiegata con l'Atto di Citazione in opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 02/10/2017. Ritenere e dichiarare inesistente, non provato e comunque in via subordinata interamente pagato il credito vantato da portato dal Decreto Ingiuntivo n. 1151/17 emesso dal Controparte_1
Giudice di Pace di in data 13/03/2017 depositato il 14/03/2017. Accogliere la Pt_1 domanda riconvenzionale proposta e condannare a pagare in Controparte_1 favore del in persona del suo Parte_1 Parte_1 amministratore pro tempore, la somma di Euro 3.005,22 a titolo di avanzo di gestione contabile relativa all'esercizio 2015 e rimborso compensi di cui alle fatture 52/15 e
77/15, salva quell'altra somma maggiore o minore che sarà per essere accertata in corso di causa. Disporre consulenza tecnica e nomina di CTU. Disporre, in limine litis, la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata Revocare ed annullare il
Decreto Ingiuntivo opposto n. 1151/17 emesso dal Giudice di Pace di in data Pt_1
13/03/2017 depositato il 14/03/2017. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva , contestando in toto il proposto appello perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto e domandando: “1) preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata non ricorrendone
i presupposti di legge;
2) conseguentemente rigettare il proposto appello perché inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
3) nel merito, rigettare l'appello perché totalmente infondato in fatto e in diritto e confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte;
4) con compensi del doppio grado di giudizio”.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020.
A seguito del provvedimento del 27.06.2023, veniva integrata la procura dell'appellante ai sensi dell'art.182 c.p.c., come da delibera assembleare del 14.11.2023, allegata alle note depositate il 17.11.2023. Indi, a seguito della espletata c.t.u., con provvedimento del 09.01.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per i motivi di cui si dirà.
pag. 3/7 In punto di diritto, è appena il caso di osservare che risulta ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 Parte_1
c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è
l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni Parte_1 da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26 febbraio 2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 -
2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).
Era, dunque, l'amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su CP_1 cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute. Spetta, invece, all'assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali. Tuttavia, solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez.
2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).
D'altro canto, va altresì ribadito che l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente (e dunque, nella specie, il verbale di passaggio delle consegne del 18.12.2015), ovvero anche un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata (Cassazione civile sez. VI,
25/02/2020, n.5062; Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498). pag. 4/7 Per di più, nel caso di specie, è pacifica l'insussistenza di una deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto che specifichi le somme a carico del condominio da corrispondere all'amministratore cessato dall'incarico.
Del resto, la Suprema Corte ha già precisato in più di un'occasione che la deliberazione dell'assemblea di condominio, che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo, anche nell'ipotesi in cui evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non permette di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cassazione civile sez. II, 16/06/2023, n.17293; Cass. Sez. 2,
09/05/2011, n. 10153).
Pertanto, alla luce della summenzionata giurisprudenza, ha errato il giudice di prime cure nel ritenere provato il credito sulla base delle fatture e del verbale di passaggio di consegne versati in atti. Sicchè, tenuto conto della documentazione prodotta, occorre esaminare gli esiti della c.t.u. espletata.
Il c.t.u., al fine di ricostruire la contabilità ordinaria dell'anno 2015, ha provveduto ad esaminare i rendiconti della gestione del condominio dell'anno 2015 e, in particolare, la situazione contabile della gestione ordinaria dal 01.01.2015 al 01.12.2015 depositata dal
Dott. ed il rendiconto della gestione 2015 redatto dal Dott. CP_1 Pt_2
(incaricato dall'assemblea dei condomini in data 08.04.2016), che presentava un consuntivo spese di € 4.799,25 e un totale somme incassate di € 6.628,79.
Sulla base dei summenzionati rendiconti, nonché della documentazione delle spese e delle dichiarazioni rese dalle parti, il c.t.u. ha ricostruito il rendiconto di gestione, rilevando che “per l'anno 2015 l'onorario dell'amministratore è stato conguagliato con il rendiconto 2015. Lo stesso anno 2015 non presenta alcun avanzo/disavanzo di gestione”, “chiudendo a pareggio la contabilità degli incassi e delle spese”.
In merito alla ricostruzione della contabilità per l'anno 2014, concludeva che, dal saldo del rendiconto per l'anno 2014 depositato dall'appellato, dalle spese straordinarie per l'anno 2013 e dal rimborso E ON, risultava un saldo a favore del Dott. pari CP_1 ad € 1.705,65 comprensivo dell'onorario per l'anno 2014.
pag. 5/7 Osservava poi che il disavanzo di gestione per l'anno 2014, pur scaturendo da un rendiconto non approvato dall'assemblea dei condomini del 01.12.2015, risultava comunque idoneo a quantificare le spese sostenute per la gestione ordinaria del condominio, in quanto l'assemblea dei condomini aveva deliberato genericamente di non approvare il consuntivo per l'anno 2014, senza specificare i motivi del rigetto né contestare le singole voci di spesa.
Ciò premesso, appare accertato che il compenso richiesto per l'anno 2015 posto a base del decreto ingiuntivo opposto dalle corrispondenti fatture è stato già pagato dal appellante. D'altro canto, seppur il c.t.u. rileva che per l'anno 2014 vi è un Parte_1 saldo a favore del Dott. pari ad € 1.705,65 comprensivo dell'onorario per CP_1
l'anno 2014, per spese anticipate – che non sono oggetto del decreto ingiuntivo opposto
- non appare sufficiente a ritenere provato il credito in oggetto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, nonché della mancata approvazione del e Parte_1 dell'accertato inadempimento in relazione alla mancata predisposizione del rendiconto relativo all'anno 2015, non avendo l'amministratore provato di aver adempiuto ad un preciso obbligo inerente la propria prestazione professionale, a nulla rilevando che è stato impossibilitato per la presenza di un virus nel suo computer, come desumibile dalla lettera inviata il 19.09.2016, dichiarando di rendersi disponibile alla redazione dello stesso alla data di consegna della documentazione, poiché, ben avrebbe potuto, ancor prima della consegna, procedere alla relativa redazione, non potendo successivamente addossare tale colpa al nuovo amministratore che non ha provveduto a riconsegnare tale documentazione, a passaggio di consegne ormai effettuato.
Ne consegue che l'appello avanzato deve essere accolto e, per l'effetto, stante il parziale inadempimento dell'appellato nell'esecuzione della relativa prestazione professionale, la sentenza di primo grado va riformata nel senso che va accolta l'opposizione proposta dal appellante con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata, alla luce delle risultanze della c.t.u. avanzata - che appaiono pienamente condivisibili avendo esaustivamente risposto alle osservazioni di parte appellante - non risulta un avanzo di gestione contabile relativo all'esercizio 2015, per come sopra indicato, tenuto delle somme relative ai compensi professionali, sicchè nulla deve essere versato dall'appellato a tale titolo, pag. 6/7 mentre deve essere restituito al appellante quanto già eventualmente Parte_1 versato in esecuzione della predetta sentenza, oltre interessi legali dalla data del versamento al soddisfo.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali sia del primo grado che di questo grado di giudizio.
Pone a carico di entrambe le parti per metà ciascuno il compenso del c.t.u. nominato, liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello avanzato con atto di citazione notificato il 14.05.2019, riforma la sentenza impugnata n. 2507/2018, depositata il 14.11.2018, del Giudice di Pace di , e per l'effetto, revoca il decreto Pt_1 ingiuntivo opposto;
Condanna parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente versato dal appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali Parte_1 dalla data del versamento al soddisfo;
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal appellante;
Parte_1
Spese processuali compensate sia del primo che del secondo grado di giudizio.
Pone a carico di entrambe le parti per metà ciascuno il compenso del c.t.u. nominato, liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Catania, il 28.07.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
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