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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 530/2021 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_2 C.F._2
Pizzuto ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sarzana Borgo del Frantoio, via Chiavica n. 6, giusta delega in atti;
attrici contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvia Controparte_1 C.F._3
Masini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, Baluardo Partigiani
n.2 , giusta delega in atti;
convenuto
Avente ad oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni di parte attrice: Il sottoscritto difensore, letta l'ordinanza pronunciata all'udienza del giorno 16 ottobre 2024, così precisa le conclusioni per le proprie assistite già rassegnate nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. agli atti, rifiutando fin d'ora il contraddittorio su eventuali conclusioni nuove o comunque modificate rassegnate da controparte: Piaccia al Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice Unico designando, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione respinta accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Rag. ai sensi degli artt. Controparte_1
1176 comma 2 e 2236 C.C. per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento in favore delle attrici di tutti i danni, pagina 1 di 17 nessuno escluso, di ogni natura e specie, sia diretti che indiretti, ad esse cagionati per effetto dell'omessa regolarizzazione infra annuale della società di fatto derivante dalla comunione ereditaria in morte di , danni che si indicano nella misura di € Persona_1
16.637,40 o in quella maggiore o minore somma che emergerà nel corso dell'espletanda istruttoria con gli interessi legali e la rivalutazione dalla data della messa in mora al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte convenuta: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale Respingere la domanda attorea perchè infondata, per assenza dei presupposti di responsabilità professionale nell'operato del Rag. .In subordine Nel Controparte_1 denegato caso in cui il Tribunale ravvisasse profili di responsabilità nella condotta professionale del convento, determinare il danno ascrivibile al Rag. nella misura CP_1 effettivamente dovuta e riconoscere la concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. di parte attrice nella causazione del danno. Con vittoria delle spese.
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato il giudizio il rag. Parte_2 Parte_1 Controparte_1 per sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità professionale, al risarcimento dei danni tutti patiti per l'omessa regolarizzazione infra annuale della società di fatto derivante dalla comunione ereditaria in morte a , che Persona_1 quantificavano in euro 16.837, 40 .
A fondamento della domanda le attrice assumevano di aver conferito, nei primi giorni del mese di febbraio 2016, al dr. commercialista e consulente Controparte_2 aziendale, di assisterle, in sostituzione del rag. sia per quanto Controparte_1 riguardava la gestione fiscale dei beni caduti in successione sia per effettuare una verifica delle attività consulenziali svolte dalla studio Pescio e contestualmente di aver inviato, in data 04.02.2026, alla studio del rag. comunicazione in cui dichiaravano di voler CP_1 interrompere il rapporto professionale e lo invitavano a raccogliere tutta la documentazione riguardante le loro posizioni e a inviarla al dr. CP_2
Quest'ultimo, sulla scorta della documentazione inviatagli, verificava che il convenuto aveva portato a termine le seguenti operazione : cessazione della partita Iva edile con contestuale apertura della partita per una comunione ereditaria. Il risultato di tale operazione era che si era venuta a creare una situazione fiscale per cui una comunione ereditaria di puro godimento si era trasformata in una società commerciale irregolare. La
pagina 2 di 17 comunione ereditaria era stata pertanto inquadrata fiscalmente come società semplice svolgente attività commerciale . Il quadro fiscale così delineato aveva generato un percorso che avrebbe dovuto necessariamente concludersi con la regolarizzazione della società semplice o meglio della società di fatto creatasi, irregolare per definizione, entro un anno dall'apertura della successione e cioè entro il 30.01.2016.
Sempre dall'esame della documentazione inviata, il dr. riscontrava l'improvvida CP_2 chiusura della partita Iva della ditta che aveva esposto le eredi al rischio Persona_1 di dover pagare l'Iva detratta sui capannoni facenti parte della massa ereditaria;
l'improvvida apertura contestuale di nuova partita Iva ( adducendo la nascita di una comunione ereditaria, enunciava fiscalmente una società semplice commerciale che però avrebbe dovuto essere regolarizzata entro l'anno); l'apertura di una posizione fiscale “ commerciale” che aveva obbligato le eredi di a sostenere costi di Persona_1 gestione sicuramente più onerosi rispetto a una gestione di mero godimento e comportato un esborso certamente evitabile legata alla vendita di una porzione di immobile della comunione ereditaria. Infatti quando sorse l'esigenza di vendere una porzione di immobile le eredi dapprima dovettero provvedere , come consigliato dal dr.
e confortato in tale impostazione dal notaio incaricato della vendita- alla CP_2 regolarizzazione della società di fatto derivante dalla comunione ereditaria.
Come evidenziato nella mail del Notaio stante il fatto che la comunione ereditaria Per_2 non era stata regolarizzata entro un anno dall'apertura della successione, invece di poter sottoporre l'atto di regolarizzazione a tassazione fissa era stato necessario versare l'imposta nella misura del 4% e le imposte ipotecarie e catastali sempre in misura proporzionale . La successiva tardiva regolarizzazione della società di fatto a causa dell'omissione di tale incombente da parte del rag. aveva comportato maggiori CP_1 costi per euro 16.837,40.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando in fatto e in diritto la svolta domanda.
Lo stesso assumeva che alla morte del sig. le attrici unitamente alla di loro Per_1 madre signora si rivolgevano al rag. per verificare la situazione Controparte_3 CP_1 contabile e fiscale della ditta del padre e verificare gli adempimenti a cui era necessario provvedere.
Nell'occasione lo stesso illustrò alle chiamate all'eredità qual era la condizione sotto il profilo contabile e fiscale degli immobili facenti capo alla partita IVA e Persona_1
pagina 3 di 17 caduti in successione e rappresentò le possibili alternative che si presentavano per le chiamate all'eredità e, quindi, anche la possibilità di mantenere gli immobili e di continuare l'attività di gestione degli stessi in forma imprenditoriale, costituendo, all'uopo, una società tra le eredi.
Per tale soluzione si espressero le chiamate alla eredità, in forza di quelle stesse valutazioni ed utilità che già avevano determinato il loro dante causa a gestire gli immobili in forma di impresa.
Il rag. procedette, quindi, agli adempimenti conseguenti a tale programma e, CP_1 quindi, alla chiusura della partita IVA in capo al sig. ed alla contestuale Persona_1 apertura di partita IVA a nome della comunione ereditaria che si era venuta a costituire con l'apertura della successione e in relazione al compendio immobiliare dell'impresa
. Persona_1
Inoltre, le attrici gli avevano conferito incarico per la predisposizione della dichiarazione di successione del padre, pratica, questa, prioritaria e pregiudiziale ad ogni altro successivo adempimento. Nelle more della predisposizione della dichiarazione di successione , le si erano rivolte per essere seguite nella vicenda immobiliare e Per_1 successoria che le riguardava, al Dottore commercialista Gian Piero Renato Conti .
Quest'ultimo , in veste di consulente delle odierne attrici, nel mese di settembre del
2015, contattò il rag. per discutere con lo stesso le questioni attinenti la CP_1 comunione ereditaria e gli immobili caduti in successione già in carico alla partita IVA
in vista della vendita di alcuni di tali cespiti cui si erano frattanto Persona_1 determinate le eredi in seguito ad una offerta di acquisto che avevano ricevuto.
Portata a termine la successione, lo Studio Pescio diede comunicazione di ciò alle attrici e al loro consulente Dott. alla metà del mese di dicembre. CP_2
In seguito all'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, lo studio CP_1 fu richiesto di procedere alla iscrizione presso la competente Camera di Commercio della società di fatto esistente tra le attrici e derivante dalla comunione ereditaria quale società semplice, ai fini di certificazione anagrafica, pratica cui il Rag. provvide in data CP_1
27/01/2016, come risultava dalla ricevuta di accettazione di comunicazione unica emessa in pari data dalla Camera di Commercio di Vercelli, in cui era riportato il numero di protocollo. Anche sull'iter di tale pratica il Rag. riferì alle odierne attrici e in CP_1 particolar modo al loro consulente Dott. CP_2
pagina 4 di 17 Di tutti tali adempimenti e delle loro tempistiche le attrici, così come il dr. erano a CP_2 conoscenza così come erano a conoscenza del fatto che se la regolarizzazione della società di fatto derivante dalla comunione ereditaria fosse avvenuta entro l'anno dalla apertura della successione, l'imposta di registro che avrebbe scontato l'atto di regolarizzazione sarebbe stata liquidate in misura fissa ex art. 4 comma 1, lett. e) e dalla nota II della Tariffa del DPR n. 131/86. tant'è che le stesse avevano interessato il Notaio di Borgomanero per procedere all'atto notarile di regolarizzazione della società di Per_2 fatto quantomeno fin dall'inizio del mese di gennaio 2016.
Le pratiche a lui affidate erano state portate a compimento nei tempi idonei e sufficienti acchè fossero adottati gli atti conseguenti (i.e. l'atto di regolarizzazione della società di fatto). Il mandato professionale del Rag. era, peraltro, limitato alle attività di cui si CP_1 era detto e non comprendeva adempimenti che le signore avevano riservato ad Per_1 altri professionisti (da loro stesse scelti) e che, comunque, non sarebbero neppure potuti rientrati nelle competenza del convenuto (v. atto di regolarizzazione della società).
Pertanto il convenuto chiedeva rigettarsi la svolta domanda.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve evidenziarsi che, in ordine alla dedotta responsabilità, parte attrice agisce nei confronti del convenuto, a titolo contrattuale, per asseriti danni dalla medesima patiti a seguito dell'assunto inadempimento al mandato professionale loro conferito.
Sul punto va osservato che l'attività del commercialista (e dell'esperto contabile) rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229
c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, all'attore incombe, nella materia che ne occupa, di provare il titolo contrattuale dedotto in giudizio (conferimento del mandato professionale), di dedurre l'inadempimento del professionista, di dimostrare il danno (perdita di chance) e infine (sotto il profilo del nesso causale) che la condotta alternativa lecita (omessa) avrebbe avuto apprezzabili probabilità di conseguire il beneficio sperato;
al convenuto – professionista incombe di dimostrare di aver . . adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta.
Detto ciò ai fini della dedotta responsabilità occorre . ripercorrere le prove orali espletate in questo giudizio.
pagina 5 di 17 Il teste CONTI IA IE TO dichiarava che “le sorelle gli Per_1 avevano conferito l'incarico ufficiale di consulente/commercialista dopo che le stesse, con la mail 4/2/2016 agli atti (prod. 5 attrici) avevano revocato il mandato a suo tempo conferito al precedente consulente Rag. e che la documentazione relativa alla ditta CP_1
gli era stata consegnata dopo il 15/2/2016 data in cui la stessa era stata Persona_1 ritirata dallo studio del Rag. (prod. 4 attrici)”. Controparte_1
Il teste in risposta al cap. 7) (“Vero che nel mese di settembre 2016 il dott. Gian Piero Renato
Conti con studio in Sarzana contattò telefonicamente il rag. presentandosi come consulente delle CP_1 signore ”) affermava di “seguire da tempo la ditta della sig,ra Per_1 Parte_2
corrente in Sarzana, e in ragione di questo gli era stato chiesto un parere CP_4 sui trattamenti IVA della cessione di beni immobili strumentali per natura in quanto non era chiaro a loro il trattamento da utilizzare. A seguito di ciò aveva emesso un parere e aveva contattato il rag. per comunicaglielo;
si erano sentiti per telefono”. CP_1
Il dichiarava poi che “non corrispondeva a verità la circostanza che nell'occasione CP_2 il dott. chiese al rag. informazioni sullo stato della dichiarazione di CP_2 CP_1 successione in vista della vendita di un immobile già facente parte della impresa
[...]
e che lo Studio diede comunicazione dell'avvenuta presentazione della Per_1 CP_1 dichiarazione di successione al dott. alla metà del mese di dicembre 2016. Inoltre CP_2 dalle carte che aveva esaminato risultava che, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, nel mese di gennaio 2016, lo studio provvide su CP_1 richiesta di parte attrice al deposito di domanda di iscrizione presso la competente
Camera di Commercio della comunione ereditaria”.
Il teste , notaio incaricato per la redazione dell'atto, dichiarava di Testimone_1
“non sapere se fosse stato contattato dal dott. su incarico delle sorelle Controparte_2 per la prima volta nel mese di marzo 2016 , risaliva a tanti anni fa”. Per_1
Lo stesso “in risposta al cap. 13) (“Vero che le signore avevano interessato il Notaio Per_1 di Borgomanero per procedere all'atto notarile di regolarizzazione della società di fatto;
e ciò Per_2 quantomeno fin dall'inizio del mese di gennaio 2016?”) dichiarava di “essere stato contattato dalle signore però per lui era difficile collocarlo con precisione, temporalmente, a meno a memoria , con i documenti sarebbe riuscito a indicare il periodo in cui era stato contattato;
poteva presumere che fosse così perché se aveva fatto l'atto in data 16 maggio 2016 il lasso di tempo era piuttosto ampio ma ricordava che vi furono dei pagina 6 di 17 problemi per la redazione dell'atto e in generale per tutta la pratica che potevano giustificare un lasso di tempo piuttosto ampio”.
A sua volta la teste moglie di , riferiva che Testimone_2 Controparte_1 verso la metà del mese di febbraio del 2015, anche se non ricordava la data esatta, le signore e unitamente alla di loro madre signora Pt_1 Parte_2 CP_3
si recavano presso lo studio del Rag. per verificare la situazione contabile
[...] CP_1
e fiscale della ditta del padre e verificare gli adempimenti a cui era Persona_1 necessario provvedere. Nell'occasione non era nello stesso ufficio quindi non aveva sentito direttamente l'oggetto della conversazione ma le era stato riferito da suo marito in quanto socia lavoro all'interno dello studio”.
La stessa evidenziava inoltre che “le circostanze in ordine alla prospettata possibilità di continuare l'attività di gestione per le signore al conferimento di incarico di Per_1 procedere con la dichiarazione di successione del sig. dapprima, in Persona_1 favore di tutte e tre le chiamate all'eredità e, successivamente, solo in favore delle signori
, poiché la madre aveva rinunciato all'eredità, le erano state riferite da suo Per_1 marito poiché durante gli incontri la stessa non era presente”.
La teste riferiva che seppur “non era presente nel momento in cui il dr. o contattò CP_2 presentandosi quale consulente delle signore , poteva confermare la circostanza Per_1 poiché vi erano delle mail in ufficio e che , sempre dalle mail, aveva appreso che il dott. chiese al rag. informazioni sullo stato della dichiarazione di successione in CP_2 CP_1 vista della vendita di un immobile già facente parte della impresa infatti, Persona_1 lo studio diede comunicazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di CP_1 successione al dott. tramite mail anche se non poteva confermare la data CP_2 dell'avvenuta comunicazione in quanto non la ricordava. Dalle mail che erano state inviate risultava poi che, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, nel mese di gennaio 2016 lo studio provvide su richiesta di parte CP_1 attrice al deposito di domanda di iscrizione presso la competente Camera di Commercio della comunione ereditaria”.
La teste , madre delle attrici, ” dichiarava che la stessa Controparte_3 unitamente alle signore e si recavano presso lo studio del Rag. Pt_1 Parte_2
per verificare la situazione contabile e fiscale della ditta del padre CP_1 Persona_1
e verificare gli adempimenti a cui era necessario provvedere” anche se non ricordava la pagina 7 di 17 data. Nell'occasione il Rag. rappresentò alle signore e che CP_1 Per_1 CP_3 avrebbero potuto continuare l'attività di gestione degli immobili in forma imprenditoriale e costituire una società tra le eredi e che le signore nell'occasione diedero Per_1 incarico al rag. di procedere con la dichiarazione di successione del sig. CP_1 [...] in favore di tutte e tre le chiamate all'eredità precisando poi che con questo Per_1 incontro si erano incaricati loro di trovarle il notaio per fare la rinuncia”.
Il teste , marito di dichiarava che “nel marzo Testimone_3 Parte_2
2015 le sorelle avevano affidato al Rag. l'incarico di provvedere alla Per_1 CP_1 redazione della denuncia di successione in loro favore e di ogni attività ad essa connessa: ricordava che suo suocero era deceduto a fine gennaio e l'incarico era stato conferito poco dopo cioè a fine febbraio inizi marzo. In tale frangente, avevano incaricato il Rag.
di occuparsi di ogni aspetto legato al passaggio di proprietà degli immobili CP_1 intestati alla ditta alle odierne attrici. Nel febbraio 2016, anzi gli Persona_1 sembrava nel marzo 2016, dietro suo suggerimento, le attrici avevano affidato allo studio l'incarico di consulente/ commercialista. Ciò era avvenuto dopo la chiusura del CP_2 rapporto professionale con il Rag. perfezionatasi il 15/2/2016 con la consegna CP_1 della documentazione indicata nel documento 4 di parte attrice, avevamo chiesto tutta la documentazione in quella sede cioè in quel periodo perchè dovevamo fare un atto di vendita e si erano accorti che c'era qualche deficienza sull'operato del rag. ”. CP_1
Sentito in prova contraria il teste dichiarava che “verso la metà del mese di febbraio del
2015 le signore e unitamente alla di loro madre signora Pt_1 Parte_2
si recavano presso lo studio del Rag. per verificare la situazione Controparte_3 CP_1 contabile e fiscale della ditta del padre e verificare gli adempimenti a cui Persona_1 era necessario provvedere. Nell'occasione il Rag. rappresentò alle signore CP_1
e che avrebbero potuto continuare l'attività di gestione degli immobili Per_1 CP_3 in forma imprenditoriale e costituire una società tra le eredi. Le signore Per_1 nell'occasione diedero incarico al rag. di procedere con la dichiarazione di CP_1 successione del sig. in favore di tutte e tre le chiamate all'eredità. Nei Persona_1 primi giorni del mese di marzo 2015, in occasione di un incontro avvenuto presso lo studio del rag. , le signore diedero istruzioni acchè il professionista CP_1 Per_1 procedesse alla dichiarazione di successione solo in loro favore poichè la madre aveva deciso di rinunciare all'eredità “.
pagina 8 di 17 Lo stesso riferiva, in risposta al cap. 7)(“Vero che nel mese di settembre 2015 il dott. Gian Piero
Renato Conti con studio in Sarzana contattò telefonicamente il rag. presentandosi come consulente CP_1 delle signore , che “il dr. non si presentò come consulente anche se non Per_1 CP_2 ricordava se era presente all'atto della chiamata e che non era assolutamente vero che nell'occasione il dott. chiese al rag. informazioni sullo stato della CP_2 CP_1 dichiarazione di successione in vista della vendita di un immobile già facente parte della impresa che non sapeva se lo Studio Pescio diede comunicazione Persona_1 dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione al dott. alla metà del CP_2 mese di dicembre 2015. Per quanto era sua conoscenza non corrispondeva a verità la circostanza che successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, nel mese di gennaio 2016 lo studio provvide su richiesta di parte attrice al deposito di CP_1 domanda di iscrizione presso la competente Camera di Commercio della comunione ereditaria. Le signore avevano interessato il Notaio di Borgomanero per Per_1 Per_2 procedere all'atto notarile di regolarizzazione della società di fatto;
e ciò quantomeno fin dall'inizio del mese di gennaio 2016”. Solo dietro sollecitazione lo stesso precisava che
“le attrici interessarono il notaio per la vendita nel mese di marzo 2016”. Per_2
Ora se all'esito dell'istruttoria risulta provato che sicuramente le attrici conferirono al professionista convenuto incarico per la chiusura della partita IVA in capo al sig.
[...] ed alla contestuale apertura di partita IVA a nome della comunione ereditaria Per_1 che si era venuta a costituire con l'apertura della successione e in relazione al compendio immobiliare dell'impresa e per la redazione della dichiarazione di Persona_1 successione altrettanto non potrà affermarsi in relazione alla pratica di regolarizzazione della società e più precisamente all'incarico di prestare consulenza per la regolarizzazione della società e assistenza al notaio designato per la stipula dell'atto.
Infatti seppur alcun rilevo sotto il profilo probatorio-e pertanto tamquam non esset- risultano avere le dichiarazioni rese sul punto dai testi e Testimone_2 Tes_4
in quanto testimonianza de relato actoris, nella parte in cui consistono
[...] nell'asseverazione di fatti appresi per propalazione della stessa parte processuale (cfr. per tutte Cass. n°8358.2007), deve , in ogni caso, evidenziarsi che l'asserito conferimento di incarico non risulta provato.
Unico teste che riferisce del conferimento dell'incarico al rag. acchè quest'ultimo CP_1 si occupasse “di ogni aspetto legato al passaggio di proprietà degli immobili intestati alla pagina 9 di 17 ditta alle odierne attrici” il è teste sulla cui attendibilità Persona_1 Testimone_3 peraltro sorgono dubbi.
In disparte il legame tra quest'ultimo e le attrici, che di per sé non costituirebbe indice di inattendibilità, il teste ha però perentoriamente escluso – e non è dato evincere su quali dati- che il dr. in occasione del contatto telefonico con l'odierno convenuto, si CP_2 fosse presentato come consulente pur non ricordando se fosse stato presente o meno alla telefonata, così come che il professionista avesse chiesto lumi in ordine alla pratica di successione fatto che risulta smentito proprio dalla documentazione versata in atti.
Infatti come si evince dal doc 12 di parte convenuta, il convenuto inviava al dr. in CP_2 data 16.12.2015, missiva in cui si legge espressamente:” come da accordi intercorsi in allegato alla presente i documenti richiesti… allegati: denuncia di successione pros terreni pros. Fabbricati”.
Peraltro neppure il teste in sede di escussione non confermava nè smentiva la CP_2 circostanza (“Vero che nel mese di settembre 2016 il dott. Gian Piero Renato Conti con studio in
Sarzana contattò telefonicamente il rag. presentandosi come consulente delle signore CP_1
);fornendo, invece, una risposta elusiva( da tempo la ditta della sig,ra Per_1 [...]
corrente in Sarzana, e in ragione di questo mi è stato chiesto un Parte_2 CP_4 parere sul trattamenti IVA della cessione di beni immobili strumentali per natura in quanto non era chiaro a loro il trattamento da utilizzare. A seguito di ciò ho emesso un parere e ho contattato il rag. per comunicaglielo). Invero, anche su quest'ultimo CP_1 teste sorgono dubbi circa la sua attendibilità atteso il nebuloso contorno delle prestazioni effettuate soprattutto nel periodo precedente al conferimento di incarico, asseritamente avvenuto nel 2016, nonché alla luce delle dichiarazioni dalle stesso rese laddove nega di aver chiesto informazioni in ordine allo stato della successione circostanza che appare smentita dalla documentazione in atti e precisamente dal doc. 1 in precedenza richiamato.
Sempre dalla documentazioni atti si evince che il dr. in data 09.03.2016 inviò mail CP_2 al rag in cui si lege “ Egregio ragioniere, proceda pure all'iscrizione della società CP_1 semplice seguendo le conclusioni della CCIIA. Successivamente, non appena la pratica è stata lavorata la pregherei di inviare al Notaio ( che ci legge in copia) la visura Per_2 necessaria per procedere con le altre operazioni che ora sono bloccate a causa di questi ritardo. Confido in un sollecito intervento e la ringrazio”
pagina 10 di 17 Proprie dalla documentazione in precedenza richiamata, che evidenzia una successione temporale di interventi da parte del dr. strutturati e finalizzati , si evince che CP_2
l'incarico al dr. venne conferito in un momento ben precedente rispetto a quello CP_2 prospettato e riferito dal teste . Diversamente non si comprenderebbe a quale Tes_3 titolo il dr. ntervenne e richiese la documentazione relativa alla successione. CP_2
A ciò deve aggiungersi che appare singolare che l'incarico al dr. venne conferito CP_2 solo nel marzo 2016 quando sono proprio le attrice che in data 04.02.2016 invitavano il a mettere a disposizione tutta la documentazione al Dr In predetta missiva CP_1 CP_2 si legge: “ facendo seguito ai recenti colloqui dai quali sono emersi svariati problemi inerenti la gestione fiscale della società Eredi Platinetti Primo che peraltro ci hanno impedito di effettuare la vendita di un immobile nei tempi previsti e da tutti ben conosciuti , con evidente danno a nostro , siamo costrette ad interrompere da subito il rapporto professionale in essere….” .
La CTU espletata in corso di causa, le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto tecnicamente motivate e logicamente convincenti, in ordine all'attività svolta da
in favore dagli eredi di , ha rilevato che “non risultano Controparte_1 Persona_1 prodotti incarichi professionali nè fatture di compensi. Documenti che avrebbero senz'altro consentito di individuare meglio quali prestazioni fossero state, realmente, demandate al professionista. Sulla scorta di quanto presente in atti sono riconducibili al dott. le seguenti attività: CP_1
1) cessazione partita IVA dal 31/1/2015 – impegno alla trasmissione P.IVA_1 conferito in data 29/4/2015 a 01245330038 dati snc (doc6) Parte_3
2) richiesta attribuzione partita IVA dal 1/2/2015 a P.IVA_2 Controparte_5
(manca il modello integrale per desumere la data dell'im-pegno alla trasmissione
[...] ed il soggetto incaricato) (doc7). La sede viene posta in via Bellini 1, Gattinara ed il legale rappresentate risulta Controparte_3
3) Dichiarazione di successione 1^ del 27/10/2015 (prodotta da entrambe le parti senza allegati)
4) Dichiarazione di successione 2^ del 10/12/2015, integrativa della precedente
(prodotta da entrambe le parti senza allegati)
5) Richiesta di iscrizione al registro delle imprese di Vercelli presentata in data
27/1/2016.
pagina 11 di 17 Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 sono frutto di evidenti errori professionali.
Infatti, in presenza di comunione ereditaria che intenda continuare l'attività d'impresa del de cuius, va dapprima individuato il rappresentante legale secondo quanto prevedono gli articoli 1105 e 1106 del codice civile. In particolare, l'articolo 1106 disciplina che
“l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore”. Inoltre, l'amministratore della comunione è un mandatario avente posizione giuridica in conseguenza proprio della delega, atto con il quale viene conferito l'incarico da parte dei comunisti.
Il rappresentante legale della comunione ereditaria deve inoltrare, nel termine dei trenta giorni dalla morte dell'imprenditore, la modifica dei dati IVA indicando contestualmente gli identificativi della comunione ereditaria. Il modello da utilizzare è l'AA73, con indica- zione del codice 23 corrispondente alle società semplice ed equiparate. Si dovrà inoltre compilare il quadro D selezionando la casella della successione ereditaria (1E)4 e indi- care la partita Iva dell'imprenditore defunto affinchè questa, cessando, vada comunque a confluire, dal punto di vista fiscale, nella comunione ereditaria.
Il modello di cessazione della Partita IVA di presentato dal dott. Persona_1 CP_1
è quindi errato sotto il profilo fiscale, sia perché in contrasto con le indicazioni dell'AE sia perchè l'intervenuta cessazione dell'attività avrebbe potuto comportare il c.d. “auto- consumo”, vale a dire l'assoggettamento ad IVA (qualora dovuta), dei beni sino ad allora inclusi nell'impresa del de cuius per effetto del venir meno della continuità fiscale. Ipotesi che l'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, avrebbe probabilmente eccepito ma che non risulta essersi verificata.
Altrettanto errato è il modello di inizio di attività per gli Eredi di perché, Persona_1 così facendo, ha dato vita ad un soggetto giuridico del tutto estraneo all'impresa rispetto alla quale, al di là della denominazione, non si rileva, sotto il Persona_1 profilo fiscale, alcun collegamento. Le prestazioni di cui ai punti 3 e 4 risultano, per quanto è stato possibile verificare stante l'assenza degli allegati, prive di errori ed evidenziano, limitatamente a quanto oggetto di causa”.
Il Ctu ha concluso sul punto evidenziando in ordine “alle attività di cui ai punti 1) e 2) che la suddetta errata impostazione non risulta aver comportato, per la società, effetti fiscali negativi né aver costituito ostacolo alla successiva regolarizzazione della medesima”.
pagina 12 di 17 Quindi, all'esito dell'istruttoria, attesa anche la rilevata assenza di retroterra documentale, dovrà affermarsi che parte attrice non è risuscita a dimostrare l'intervenuto conferimento di incarico in capo all'odierno convenuto di attività di consulenza per la regolarizzazione della società.
Anche qualora si volesse diversamente argomentare deve rilevarsi che l'azienda facente parte di un patrimonio ereditario forma oggetto di comunione solo se è operante il fine del semplice godimento in comune fra i successori dell'azienda relitta dal de cuius, secondo la consistenza di essa al momento dell'apertura della successione;
ma se detta azienda viene esercitata in comune dagli eredi con finalità speculative, l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società, sia pure di fatto, e le vicende del rapporto sono regolate dalla disciplina delle società; in particolare, nell'ipotesi di comunione incidentale ereditaria di azienda, sorge una società di fatto tra i partecipanti alla comunione che continuano direttamente e congiuntamente l'esercizio dell'impresa relitta dal “de cuius”, a ciò non ostandovi il disposto dell'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 ss., stesso codice, la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento: pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto.
La Corte di cassazione Sez. V Ord., 18-04-2018, n. 9464 ha stabilito che “In tema di impresa individuale, a seguito del decesso dell'imprenditore individuale la gestione dell'azienda è soggetta alle regole della comunione ereditaria fino a quando non viene manifestata dagli eredi, in modo espresso o tacito, la volontà di proseguire l'attività imprenditoriale facente capo al "de cuius", eventualmente nelle forme societarie”.
Nel caso in cui gli eredi, di fatto, svolgano l'attività dell'impresa, ovviamente con finalità di sfruttamento dell'azienda medesima, allora, sorge una società di fatto tra gli stessi.
In questo senso la Corte di Cassazione Civile Sez. V, con sentenza 14889 del 17 novembre 2000 presume che se l'impresa individuale “(…) alla morte del titolare non cessa con una necessaria fase di liquidazione”, ma “(…) viene continuata in una forma di comunione (…), in mancanza di atti formali”, tale situazione “(…) fa legittimamente configurare una società di fatto tra i chiamati alla eredità.
pagina 13 di 17 Nel caso de quo risulta che in data 16/5/2016 avanti al notaio di Persona_3
Borgomanero veniva stipulato l'atto di “Regolarizzazione di società di fatto derivante da comunione ereditaria di azienda” .
Nel richiamato atto di legge: e essere le uniche socie . della Parte_2 Pt_1 [...] iscritta al registro delle imprese al n. 02588680021 e REA Controparte_6
197735 CCIAA di Vercelli esercente attività d locazione immobiliare di beni propri;
..La società semplice si è venuta a costituire in seguito alla continuazione dell'attività dell'azienda individuale
“ ” ad esse pervenuta in morte del padre;
..- E' ora intenzione Controparte_7 regolarizzare detta società nella forma di società in nome collettivo provvedendo al contempo a trascrivere
e volturare in favore della stessa anche i beni immobili di compendio del patrimonio aziendale;
Che a tal fine le stesse comparenti hanno determinato di comune accordo e , enle rispetti dei criteri fissati dall'art.
2425 cc con riferimento alle risultanze contabili alla data del 30/4/2016, in € 230.400,00 …Il valore dell'azienda caduta in successione è stato determinato…. In detta situazione patrimoniale vengono dettagliatamente descritti i beni che sono parte dell'azienda e che risultano dunque conferiti nella regolarizzanda società ………Ai fini della tassazione dell'atto, le parti dichiarano che il valore degli immobili che verranno trascritti e volturati a favore della società ammonta a 230.300,00. Su tale valore dovrà essere versata l'imposta di registro nella misura del 4% ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a) punto 2 Tariffa Parte I DPR 131/86”.
Quindi, come evidenziato dall'ausilio officiato, “il notaio rogante rilevata l'inapplicabilità, per effetto del decorso del termine di 1 anno dall'apertura della successione, della misura fissa prevista dalla lettera e) dell'art. 4 Tariffa Parte I DPR
131/86 “Regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa”, ha sottoposto l'atto a tassazione proporzionale. L'atto ha pertanto scontato la tassazione in misura proporzionale pari a
230.300,00 x 4% = 9.212,00. Anche le imposte ipotecarie e catastali hanno seguito la medesima sorte: 2% ipotecarie per 4.606,00 – catastali 1% per 2.303,00”.
Senonché sul punto l'ausilio officiato sottolinea che “non è dato a comprendere, innanzi tutto, la ragione per cui al punto 8 dell'atto Alfani, dopo aver più volte fatto riferimento all'”azienda” e non ai singoli beni la compongono, si prediliga dell'articolo 4, il n.2) della lettera a) “conferimento di proprietà di fabbricati” (che comporta la tassazione al 4%) anziché il n. 3) “conferimento di proprietà di aziende” che prevede la misura fissa di 200 euro 8 (art 4 Tariffa parte prima doc9).Si evidenzia inoltre che, per la pagina 14 di 17 tipologia di atto “Regolarizzazione di sdf derivante da comunione ereditaria di azienda” si è da tempo radicata un'interpretazione che supera i limiti temporali imposti dalla lettera e) per la tassazione in misura fissa dando il giusto rilievo all'apporto di azienda rispetto al mero conferimento di singoli beni (immobili in questo caso). Tale impostazione si basa sulla considerazione che nella comunione ereditaria di azienda, i coeredi che continuano l'attività d'impresa del de cuius conferiscono tacitamente nella società di fatto le rispettive quote dell'azienda comune e, quindi, all'atto di regolarizzazione della stessa, trattandosi di conferimento di azienda, non può che applicarsi l'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 4, lettera a) n.3 della Tariffa. In ogni ipotesi di regolarizzazione, infatti, ciò che costituisce oggetto di tassazione è il conferimento e nella fattispecie in esame si riscontra un primo trasferimento d'azienda dal de cuius agli eredi in comunione ed un secondo trasferimento, a titolo di conferimento, espresso o tacito, dagli eredi alla società di fatto. Da ciò deriva, come inevitabile corollario, che la determinazione della base imponibile va fatta con riferimento alla data di costituzione della sdf (data di apertura della successione) e non dalla data di regolarizzazione. Qualora il termine annuale sia già decorso, troverà quindi applicazione la sanzione amministrativa.
In aderenza alle suddette indicazioni, l'atto di regolarizzazione della società di fatto avvenuto con conferimento dell'azienda caduta in successione avrebbe dovuto essere sottoposto ex n. 3) art.4 a tassazione in misura fissa di registro (ed in pari misura anche per le imposte ipotecarie e catastali) indipendentemente dal decorso dell'anno dalla data di apertura della successione. L'enunciazione tardiva avrebbe portato all'applicazione della sanzione ex art. 69 TUR, in quanto il contrato verbale di conferimento di azienda rientra tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, ex art. 3, co. 1, lett. b),
TUR, vale a dire nella misura variabile dal 120% al 240% e quindi:
- In misura minima 600,00 x 120% = 720,00
- In misura massima 600,00 x 240% = 1.440,00”
Quindi il CTU ha concluso rilevando che “l'applicazione della lettera e) dell'art. 4
(misura fissa) va esclusa in quanto l'atto di regolarizzazione del 16/5/2016 è stato stipulato oltre il termine di un anno dall'apertura della successione (31/1/2015). Al suddetto atto era applicabile, trattandosi di conferimento di azienda derivante da pagina 15 di 17 comunione ereditaria di azienda, l'art. 4, comma 1, lett. a), punto 3, della Tariffa del DRP
n. 131/86 che avrebbe comportato:
- l'assoggettamento a imposte fisse di 200 euro ciascuna (registro, ipotecarie e catastali)
- l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 69 per il ritardo nella enuncia- zione rispetto alla data di apertura della successione (31/1/2015).
Pertanto all'esito dell'istruttoria è emerso che:
(a) veniva conferito incarico all'odierno convenuto per prestazioni aventi ad oggetto la
1) cessazione partita IVA dal 31/1/2015 – impegno alla trasmissione P.IVA_1 conferito in data 29/4/2015 a 01245330038 Pescio Elaborazione dati snc e la 2) richiesta attribuzione partita IVA dal 1/2/2015 a 3) P.IVA_2 Controparte_5
Dichiarazione di successione 1^ del 27/10/2015 4) Dichiarazione di successione 2^ del
10/12/2015, integrativa della precedente 5) Richiesta di iscrizione al registro delle imprese di Vercelli presentata in data 27/1/2016.
( b) le prestazioni di cui ai punti 1) e 2) seppur frutto di evidente errore professionale non risultano aver comportato, per la società, effetti fiscali negativi né aver costituito ostacolo alla successiva regolarizzazione della medesima
(c) le prestazioni aventi ad oggetto Dichiarazione di successione 1^ del 27/10/2015 e la
Dichiarazione di successione 2^ del 10/12/2015, integrativa della precedente sono prive di errori .
Per contro non risulta provato che le attrice abbiano conferito incarico al dott. di CP_1 prestare consulenza per la regolarizzazione della società nè assistenza al notaio designato per la stipula dell'atto. In ogni caso anche qualora di volesse diversamente argomentare, i lamentati danni non sarebbero riconducibili alla tardiva regolarizzazione giacchè la tassazione applicabile al caso de quo era quella a tassazione fissa .
Quindi in termini conclusivi la domanda attorea andrà rigettata,
Le spese di lite seguono la soccombenza e andranno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta secondo i valori medi, di cui non si ha ragione di discostarsi, di cui al DM 55/14
Le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna e al pagamento delle spese di lite che si Parte_2 Parte_1 liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre euro 30,44 per anticipazioni, oltre rimb. Forfet., cpa e iva di legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Novara, 3 aprile 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 530/2021 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_2 C.F._2
Pizzuto ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sarzana Borgo del Frantoio, via Chiavica n. 6, giusta delega in atti;
attrici contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Silvia Controparte_1 C.F._3
Masini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, Baluardo Partigiani
n.2 , giusta delega in atti;
convenuto
Avente ad oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni di parte attrice: Il sottoscritto difensore, letta l'ordinanza pronunciata all'udienza del giorno 16 ottobre 2024, così precisa le conclusioni per le proprie assistite già rassegnate nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. agli atti, rifiutando fin d'ora il contraddittorio su eventuali conclusioni nuove o comunque modificate rassegnate da controparte: Piaccia al Tribunale Ill.mo, in persona del Giudice Unico designando, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione respinta accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Rag. ai sensi degli artt. Controparte_1
1176 comma 2 e 2236 C.C. per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento in favore delle attrici di tutti i danni, pagina 1 di 17 nessuno escluso, di ogni natura e specie, sia diretti che indiretti, ad esse cagionati per effetto dell'omessa regolarizzazione infra annuale della società di fatto derivante dalla comunione ereditaria in morte di , danni che si indicano nella misura di € Persona_1
16.637,40 o in quella maggiore o minore somma che emergerà nel corso dell'espletanda istruttoria con gli interessi legali e la rivalutazione dalla data della messa in mora al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Conclusioni di parte convenuta: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, In via principale Respingere la domanda attorea perchè infondata, per assenza dei presupposti di responsabilità professionale nell'operato del Rag. .In subordine Nel Controparte_1 denegato caso in cui il Tribunale ravvisasse profili di responsabilità nella condotta professionale del convento, determinare il danno ascrivibile al Rag. nella misura CP_1 effettivamente dovuta e riconoscere la concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. di parte attrice nella causazione del danno. Con vittoria delle spese.
Fatto e motivi della decisione
e hanno evocato il giudizio il rag. Parte_2 Parte_1 Controparte_1 per sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità professionale, al risarcimento dei danni tutti patiti per l'omessa regolarizzazione infra annuale della società di fatto derivante dalla comunione ereditaria in morte a , che Persona_1 quantificavano in euro 16.837, 40 .
A fondamento della domanda le attrice assumevano di aver conferito, nei primi giorni del mese di febbraio 2016, al dr. commercialista e consulente Controparte_2 aziendale, di assisterle, in sostituzione del rag. sia per quanto Controparte_1 riguardava la gestione fiscale dei beni caduti in successione sia per effettuare una verifica delle attività consulenziali svolte dalla studio Pescio e contestualmente di aver inviato, in data 04.02.2026, alla studio del rag. comunicazione in cui dichiaravano di voler CP_1 interrompere il rapporto professionale e lo invitavano a raccogliere tutta la documentazione riguardante le loro posizioni e a inviarla al dr. CP_2
Quest'ultimo, sulla scorta della documentazione inviatagli, verificava che il convenuto aveva portato a termine le seguenti operazione : cessazione della partita Iva edile con contestuale apertura della partita per una comunione ereditaria. Il risultato di tale operazione era che si era venuta a creare una situazione fiscale per cui una comunione ereditaria di puro godimento si era trasformata in una società commerciale irregolare. La
pagina 2 di 17 comunione ereditaria era stata pertanto inquadrata fiscalmente come società semplice svolgente attività commerciale . Il quadro fiscale così delineato aveva generato un percorso che avrebbe dovuto necessariamente concludersi con la regolarizzazione della società semplice o meglio della società di fatto creatasi, irregolare per definizione, entro un anno dall'apertura della successione e cioè entro il 30.01.2016.
Sempre dall'esame della documentazione inviata, il dr. riscontrava l'improvvida CP_2 chiusura della partita Iva della ditta che aveva esposto le eredi al rischio Persona_1 di dover pagare l'Iva detratta sui capannoni facenti parte della massa ereditaria;
l'improvvida apertura contestuale di nuova partita Iva ( adducendo la nascita di una comunione ereditaria, enunciava fiscalmente una società semplice commerciale che però avrebbe dovuto essere regolarizzata entro l'anno); l'apertura di una posizione fiscale “ commerciale” che aveva obbligato le eredi di a sostenere costi di Persona_1 gestione sicuramente più onerosi rispetto a una gestione di mero godimento e comportato un esborso certamente evitabile legata alla vendita di una porzione di immobile della comunione ereditaria. Infatti quando sorse l'esigenza di vendere una porzione di immobile le eredi dapprima dovettero provvedere , come consigliato dal dr.
e confortato in tale impostazione dal notaio incaricato della vendita- alla CP_2 regolarizzazione della società di fatto derivante dalla comunione ereditaria.
Come evidenziato nella mail del Notaio stante il fatto che la comunione ereditaria Per_2 non era stata regolarizzata entro un anno dall'apertura della successione, invece di poter sottoporre l'atto di regolarizzazione a tassazione fissa era stato necessario versare l'imposta nella misura del 4% e le imposte ipotecarie e catastali sempre in misura proporzionale . La successiva tardiva regolarizzazione della società di fatto a causa dell'omissione di tale incombente da parte del rag. aveva comportato maggiori CP_1 costi per euro 16.837,40.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando in fatto e in diritto la svolta domanda.
Lo stesso assumeva che alla morte del sig. le attrici unitamente alla di loro Per_1 madre signora si rivolgevano al rag. per verificare la situazione Controparte_3 CP_1 contabile e fiscale della ditta del padre e verificare gli adempimenti a cui era necessario provvedere.
Nell'occasione lo stesso illustrò alle chiamate all'eredità qual era la condizione sotto il profilo contabile e fiscale degli immobili facenti capo alla partita IVA e Persona_1
pagina 3 di 17 caduti in successione e rappresentò le possibili alternative che si presentavano per le chiamate all'eredità e, quindi, anche la possibilità di mantenere gli immobili e di continuare l'attività di gestione degli stessi in forma imprenditoriale, costituendo, all'uopo, una società tra le eredi.
Per tale soluzione si espressero le chiamate alla eredità, in forza di quelle stesse valutazioni ed utilità che già avevano determinato il loro dante causa a gestire gli immobili in forma di impresa.
Il rag. procedette, quindi, agli adempimenti conseguenti a tale programma e, CP_1 quindi, alla chiusura della partita IVA in capo al sig. ed alla contestuale Persona_1 apertura di partita IVA a nome della comunione ereditaria che si era venuta a costituire con l'apertura della successione e in relazione al compendio immobiliare dell'impresa
. Persona_1
Inoltre, le attrici gli avevano conferito incarico per la predisposizione della dichiarazione di successione del padre, pratica, questa, prioritaria e pregiudiziale ad ogni altro successivo adempimento. Nelle more della predisposizione della dichiarazione di successione , le si erano rivolte per essere seguite nella vicenda immobiliare e Per_1 successoria che le riguardava, al Dottore commercialista Gian Piero Renato Conti .
Quest'ultimo , in veste di consulente delle odierne attrici, nel mese di settembre del
2015, contattò il rag. per discutere con lo stesso le questioni attinenti la CP_1 comunione ereditaria e gli immobili caduti in successione già in carico alla partita IVA
in vista della vendita di alcuni di tali cespiti cui si erano frattanto Persona_1 determinate le eredi in seguito ad una offerta di acquisto che avevano ricevuto.
Portata a termine la successione, lo Studio Pescio diede comunicazione di ciò alle attrici e al loro consulente Dott. alla metà del mese di dicembre. CP_2
In seguito all'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, lo studio CP_1 fu richiesto di procedere alla iscrizione presso la competente Camera di Commercio della società di fatto esistente tra le attrici e derivante dalla comunione ereditaria quale società semplice, ai fini di certificazione anagrafica, pratica cui il Rag. provvide in data CP_1
27/01/2016, come risultava dalla ricevuta di accettazione di comunicazione unica emessa in pari data dalla Camera di Commercio di Vercelli, in cui era riportato il numero di protocollo. Anche sull'iter di tale pratica il Rag. riferì alle odierne attrici e in CP_1 particolar modo al loro consulente Dott. CP_2
pagina 4 di 17 Di tutti tali adempimenti e delle loro tempistiche le attrici, così come il dr. erano a CP_2 conoscenza così come erano a conoscenza del fatto che se la regolarizzazione della società di fatto derivante dalla comunione ereditaria fosse avvenuta entro l'anno dalla apertura della successione, l'imposta di registro che avrebbe scontato l'atto di regolarizzazione sarebbe stata liquidate in misura fissa ex art. 4 comma 1, lett. e) e dalla nota II della Tariffa del DPR n. 131/86. tant'è che le stesse avevano interessato il Notaio di Borgomanero per procedere all'atto notarile di regolarizzazione della società di Per_2 fatto quantomeno fin dall'inizio del mese di gennaio 2016.
Le pratiche a lui affidate erano state portate a compimento nei tempi idonei e sufficienti acchè fossero adottati gli atti conseguenti (i.e. l'atto di regolarizzazione della società di fatto). Il mandato professionale del Rag. era, peraltro, limitato alle attività di cui si CP_1 era detto e non comprendeva adempimenti che le signore avevano riservato ad Per_1 altri professionisti (da loro stesse scelti) e che, comunque, non sarebbero neppure potuti rientrati nelle competenza del convenuto (v. atto di regolarizzazione della società).
Pertanto il convenuto chiedeva rigettarsi la svolta domanda.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve evidenziarsi che, in ordine alla dedotta responsabilità, parte attrice agisce nei confronti del convenuto, a titolo contrattuale, per asseriti danni dalla medesima patiti a seguito dell'assunto inadempimento al mandato professionale loro conferito.
Sul punto va osservato che l'attività del commercialista (e dell'esperto contabile) rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229
c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale.
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, all'attore incombe, nella materia che ne occupa, di provare il titolo contrattuale dedotto in giudizio (conferimento del mandato professionale), di dedurre l'inadempimento del professionista, di dimostrare il danno (perdita di chance) e infine (sotto il profilo del nesso causale) che la condotta alternativa lecita (omessa) avrebbe avuto apprezzabili probabilità di conseguire il beneficio sperato;
al convenuto – professionista incombe di dimostrare di aver . . adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta.
Detto ciò ai fini della dedotta responsabilità occorre . ripercorrere le prove orali espletate in questo giudizio.
pagina 5 di 17 Il teste CONTI IA IE TO dichiarava che “le sorelle gli Per_1 avevano conferito l'incarico ufficiale di consulente/commercialista dopo che le stesse, con la mail 4/2/2016 agli atti (prod. 5 attrici) avevano revocato il mandato a suo tempo conferito al precedente consulente Rag. e che la documentazione relativa alla ditta CP_1
gli era stata consegnata dopo il 15/2/2016 data in cui la stessa era stata Persona_1 ritirata dallo studio del Rag. (prod. 4 attrici)”. Controparte_1
Il teste in risposta al cap. 7) (“Vero che nel mese di settembre 2016 il dott. Gian Piero Renato
Conti con studio in Sarzana contattò telefonicamente il rag. presentandosi come consulente delle CP_1 signore ”) affermava di “seguire da tempo la ditta della sig,ra Per_1 Parte_2
corrente in Sarzana, e in ragione di questo gli era stato chiesto un parere CP_4 sui trattamenti IVA della cessione di beni immobili strumentali per natura in quanto non era chiaro a loro il trattamento da utilizzare. A seguito di ciò aveva emesso un parere e aveva contattato il rag. per comunicaglielo;
si erano sentiti per telefono”. CP_1
Il dichiarava poi che “non corrispondeva a verità la circostanza che nell'occasione CP_2 il dott. chiese al rag. informazioni sullo stato della dichiarazione di CP_2 CP_1 successione in vista della vendita di un immobile già facente parte della impresa
[...]
e che lo Studio diede comunicazione dell'avvenuta presentazione della Per_1 CP_1 dichiarazione di successione al dott. alla metà del mese di dicembre 2016. Inoltre CP_2 dalle carte che aveva esaminato risultava che, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, nel mese di gennaio 2016, lo studio provvide su CP_1 richiesta di parte attrice al deposito di domanda di iscrizione presso la competente
Camera di Commercio della comunione ereditaria”.
Il teste , notaio incaricato per la redazione dell'atto, dichiarava di Testimone_1
“non sapere se fosse stato contattato dal dott. su incarico delle sorelle Controparte_2 per la prima volta nel mese di marzo 2016 , risaliva a tanti anni fa”. Per_1
Lo stesso “in risposta al cap. 13) (“Vero che le signore avevano interessato il Notaio Per_1 di Borgomanero per procedere all'atto notarile di regolarizzazione della società di fatto;
e ciò Per_2 quantomeno fin dall'inizio del mese di gennaio 2016?”) dichiarava di “essere stato contattato dalle signore però per lui era difficile collocarlo con precisione, temporalmente, a meno a memoria , con i documenti sarebbe riuscito a indicare il periodo in cui era stato contattato;
poteva presumere che fosse così perché se aveva fatto l'atto in data 16 maggio 2016 il lasso di tempo era piuttosto ampio ma ricordava che vi furono dei pagina 6 di 17 problemi per la redazione dell'atto e in generale per tutta la pratica che potevano giustificare un lasso di tempo piuttosto ampio”.
A sua volta la teste moglie di , riferiva che Testimone_2 Controparte_1 verso la metà del mese di febbraio del 2015, anche se non ricordava la data esatta, le signore e unitamente alla di loro madre signora Pt_1 Parte_2 CP_3
si recavano presso lo studio del Rag. per verificare la situazione contabile
[...] CP_1
e fiscale della ditta del padre e verificare gli adempimenti a cui era Persona_1 necessario provvedere. Nell'occasione non era nello stesso ufficio quindi non aveva sentito direttamente l'oggetto della conversazione ma le era stato riferito da suo marito in quanto socia lavoro all'interno dello studio”.
La stessa evidenziava inoltre che “le circostanze in ordine alla prospettata possibilità di continuare l'attività di gestione per le signore al conferimento di incarico di Per_1 procedere con la dichiarazione di successione del sig. dapprima, in Persona_1 favore di tutte e tre le chiamate all'eredità e, successivamente, solo in favore delle signori
, poiché la madre aveva rinunciato all'eredità, le erano state riferite da suo Per_1 marito poiché durante gli incontri la stessa non era presente”.
La teste riferiva che seppur “non era presente nel momento in cui il dr. o contattò CP_2 presentandosi quale consulente delle signore , poteva confermare la circostanza Per_1 poiché vi erano delle mail in ufficio e che , sempre dalle mail, aveva appreso che il dott. chiese al rag. informazioni sullo stato della dichiarazione di successione in CP_2 CP_1 vista della vendita di un immobile già facente parte della impresa infatti, Persona_1 lo studio diede comunicazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di CP_1 successione al dott. tramite mail anche se non poteva confermare la data CP_2 dell'avvenuta comunicazione in quanto non la ricordava. Dalle mail che erano state inviate risultava poi che, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, nel mese di gennaio 2016 lo studio provvide su richiesta di parte CP_1 attrice al deposito di domanda di iscrizione presso la competente Camera di Commercio della comunione ereditaria”.
La teste , madre delle attrici, ” dichiarava che la stessa Controparte_3 unitamente alle signore e si recavano presso lo studio del Rag. Pt_1 Parte_2
per verificare la situazione contabile e fiscale della ditta del padre CP_1 Persona_1
e verificare gli adempimenti a cui era necessario provvedere” anche se non ricordava la pagina 7 di 17 data. Nell'occasione il Rag. rappresentò alle signore e che CP_1 Per_1 CP_3 avrebbero potuto continuare l'attività di gestione degli immobili in forma imprenditoriale e costituire una società tra le eredi e che le signore nell'occasione diedero Per_1 incarico al rag. di procedere con la dichiarazione di successione del sig. CP_1 [...] in favore di tutte e tre le chiamate all'eredità precisando poi che con questo Per_1 incontro si erano incaricati loro di trovarle il notaio per fare la rinuncia”.
Il teste , marito di dichiarava che “nel marzo Testimone_3 Parte_2
2015 le sorelle avevano affidato al Rag. l'incarico di provvedere alla Per_1 CP_1 redazione della denuncia di successione in loro favore e di ogni attività ad essa connessa: ricordava che suo suocero era deceduto a fine gennaio e l'incarico era stato conferito poco dopo cioè a fine febbraio inizi marzo. In tale frangente, avevano incaricato il Rag.
di occuparsi di ogni aspetto legato al passaggio di proprietà degli immobili CP_1 intestati alla ditta alle odierne attrici. Nel febbraio 2016, anzi gli Persona_1 sembrava nel marzo 2016, dietro suo suggerimento, le attrici avevano affidato allo studio l'incarico di consulente/ commercialista. Ciò era avvenuto dopo la chiusura del CP_2 rapporto professionale con il Rag. perfezionatasi il 15/2/2016 con la consegna CP_1 della documentazione indicata nel documento 4 di parte attrice, avevamo chiesto tutta la documentazione in quella sede cioè in quel periodo perchè dovevamo fare un atto di vendita e si erano accorti che c'era qualche deficienza sull'operato del rag. ”. CP_1
Sentito in prova contraria il teste dichiarava che “verso la metà del mese di febbraio del
2015 le signore e unitamente alla di loro madre signora Pt_1 Parte_2
si recavano presso lo studio del Rag. per verificare la situazione Controparte_3 CP_1 contabile e fiscale della ditta del padre e verificare gli adempimenti a cui Persona_1 era necessario provvedere. Nell'occasione il Rag. rappresentò alle signore CP_1
e che avrebbero potuto continuare l'attività di gestione degli immobili Per_1 CP_3 in forma imprenditoriale e costituire una società tra le eredi. Le signore Per_1 nell'occasione diedero incarico al rag. di procedere con la dichiarazione di CP_1 successione del sig. in favore di tutte e tre le chiamate all'eredità. Nei Persona_1 primi giorni del mese di marzo 2015, in occasione di un incontro avvenuto presso lo studio del rag. , le signore diedero istruzioni acchè il professionista CP_1 Per_1 procedesse alla dichiarazione di successione solo in loro favore poichè la madre aveva deciso di rinunciare all'eredità “.
pagina 8 di 17 Lo stesso riferiva, in risposta al cap. 7)(“Vero che nel mese di settembre 2015 il dott. Gian Piero
Renato Conti con studio in Sarzana contattò telefonicamente il rag. presentandosi come consulente CP_1 delle signore , che “il dr. non si presentò come consulente anche se non Per_1 CP_2 ricordava se era presente all'atto della chiamata e che non era assolutamente vero che nell'occasione il dott. chiese al rag. informazioni sullo stato della CP_2 CP_1 dichiarazione di successione in vista della vendita di un immobile già facente parte della impresa che non sapeva se lo Studio Pescio diede comunicazione Persona_1 dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione al dott. alla metà del CP_2 mese di dicembre 2015. Per quanto era sua conoscenza non corrispondeva a verità la circostanza che successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, nel mese di gennaio 2016 lo studio provvide su richiesta di parte attrice al deposito di CP_1 domanda di iscrizione presso la competente Camera di Commercio della comunione ereditaria. Le signore avevano interessato il Notaio di Borgomanero per Per_1 Per_2 procedere all'atto notarile di regolarizzazione della società di fatto;
e ciò quantomeno fin dall'inizio del mese di gennaio 2016”. Solo dietro sollecitazione lo stesso precisava che
“le attrici interessarono il notaio per la vendita nel mese di marzo 2016”. Per_2
Ora se all'esito dell'istruttoria risulta provato che sicuramente le attrici conferirono al professionista convenuto incarico per la chiusura della partita IVA in capo al sig.
[...] ed alla contestuale apertura di partita IVA a nome della comunione ereditaria Per_1 che si era venuta a costituire con l'apertura della successione e in relazione al compendio immobiliare dell'impresa e per la redazione della dichiarazione di Persona_1 successione altrettanto non potrà affermarsi in relazione alla pratica di regolarizzazione della società e più precisamente all'incarico di prestare consulenza per la regolarizzazione della società e assistenza al notaio designato per la stipula dell'atto.
Infatti seppur alcun rilevo sotto il profilo probatorio-e pertanto tamquam non esset- risultano avere le dichiarazioni rese sul punto dai testi e Testimone_2 Tes_4
in quanto testimonianza de relato actoris, nella parte in cui consistono
[...] nell'asseverazione di fatti appresi per propalazione della stessa parte processuale (cfr. per tutte Cass. n°8358.2007), deve , in ogni caso, evidenziarsi che l'asserito conferimento di incarico non risulta provato.
Unico teste che riferisce del conferimento dell'incarico al rag. acchè quest'ultimo CP_1 si occupasse “di ogni aspetto legato al passaggio di proprietà degli immobili intestati alla pagina 9 di 17 ditta alle odierne attrici” il è teste sulla cui attendibilità Persona_1 Testimone_3 peraltro sorgono dubbi.
In disparte il legame tra quest'ultimo e le attrici, che di per sé non costituirebbe indice di inattendibilità, il teste ha però perentoriamente escluso – e non è dato evincere su quali dati- che il dr. in occasione del contatto telefonico con l'odierno convenuto, si CP_2 fosse presentato come consulente pur non ricordando se fosse stato presente o meno alla telefonata, così come che il professionista avesse chiesto lumi in ordine alla pratica di successione fatto che risulta smentito proprio dalla documentazione versata in atti.
Infatti come si evince dal doc 12 di parte convenuta, il convenuto inviava al dr. in CP_2 data 16.12.2015, missiva in cui si legge espressamente:” come da accordi intercorsi in allegato alla presente i documenti richiesti… allegati: denuncia di successione pros terreni pros. Fabbricati”.
Peraltro neppure il teste in sede di escussione non confermava nè smentiva la CP_2 circostanza (“Vero che nel mese di settembre 2016 il dott. Gian Piero Renato Conti con studio in
Sarzana contattò telefonicamente il rag. presentandosi come consulente delle signore CP_1
);fornendo, invece, una risposta elusiva( da tempo la ditta della sig,ra Per_1 [...]
corrente in Sarzana, e in ragione di questo mi è stato chiesto un Parte_2 CP_4 parere sul trattamenti IVA della cessione di beni immobili strumentali per natura in quanto non era chiaro a loro il trattamento da utilizzare. A seguito di ciò ho emesso un parere e ho contattato il rag. per comunicaglielo). Invero, anche su quest'ultimo CP_1 teste sorgono dubbi circa la sua attendibilità atteso il nebuloso contorno delle prestazioni effettuate soprattutto nel periodo precedente al conferimento di incarico, asseritamente avvenuto nel 2016, nonché alla luce delle dichiarazioni dalle stesso rese laddove nega di aver chiesto informazioni in ordine allo stato della successione circostanza che appare smentita dalla documentazione in atti e precisamente dal doc. 1 in precedenza richiamato.
Sempre dalla documentazioni atti si evince che il dr. in data 09.03.2016 inviò mail CP_2 al rag in cui si lege “ Egregio ragioniere, proceda pure all'iscrizione della società CP_1 semplice seguendo le conclusioni della CCIIA. Successivamente, non appena la pratica è stata lavorata la pregherei di inviare al Notaio ( che ci legge in copia) la visura Per_2 necessaria per procedere con le altre operazioni che ora sono bloccate a causa di questi ritardo. Confido in un sollecito intervento e la ringrazio”
pagina 10 di 17 Proprie dalla documentazione in precedenza richiamata, che evidenzia una successione temporale di interventi da parte del dr. strutturati e finalizzati , si evince che CP_2
l'incarico al dr. venne conferito in un momento ben precedente rispetto a quello CP_2 prospettato e riferito dal teste . Diversamente non si comprenderebbe a quale Tes_3 titolo il dr. ntervenne e richiese la documentazione relativa alla successione. CP_2
A ciò deve aggiungersi che appare singolare che l'incarico al dr. venne conferito CP_2 solo nel marzo 2016 quando sono proprio le attrice che in data 04.02.2016 invitavano il a mettere a disposizione tutta la documentazione al Dr In predetta missiva CP_1 CP_2 si legge: “ facendo seguito ai recenti colloqui dai quali sono emersi svariati problemi inerenti la gestione fiscale della società Eredi Platinetti Primo che peraltro ci hanno impedito di effettuare la vendita di un immobile nei tempi previsti e da tutti ben conosciuti , con evidente danno a nostro , siamo costrette ad interrompere da subito il rapporto professionale in essere….” .
La CTU espletata in corso di causa, le cui risultanze il giudicante ritiene di fare proprie in quanto tecnicamente motivate e logicamente convincenti, in ordine all'attività svolta da
in favore dagli eredi di , ha rilevato che “non risultano Controparte_1 Persona_1 prodotti incarichi professionali nè fatture di compensi. Documenti che avrebbero senz'altro consentito di individuare meglio quali prestazioni fossero state, realmente, demandate al professionista. Sulla scorta di quanto presente in atti sono riconducibili al dott. le seguenti attività: CP_1
1) cessazione partita IVA dal 31/1/2015 – impegno alla trasmissione P.IVA_1 conferito in data 29/4/2015 a 01245330038 dati snc (doc6) Parte_3
2) richiesta attribuzione partita IVA dal 1/2/2015 a P.IVA_2 Controparte_5
(manca il modello integrale per desumere la data dell'im-pegno alla trasmissione
[...] ed il soggetto incaricato) (doc7). La sede viene posta in via Bellini 1, Gattinara ed il legale rappresentate risulta Controparte_3
3) Dichiarazione di successione 1^ del 27/10/2015 (prodotta da entrambe le parti senza allegati)
4) Dichiarazione di successione 2^ del 10/12/2015, integrativa della precedente
(prodotta da entrambe le parti senza allegati)
5) Richiesta di iscrizione al registro delle imprese di Vercelli presentata in data
27/1/2016.
pagina 11 di 17 Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 sono frutto di evidenti errori professionali.
Infatti, in presenza di comunione ereditaria che intenda continuare l'attività d'impresa del de cuius, va dapprima individuato il rappresentante legale secondo quanto prevedono gli articoli 1105 e 1106 del codice civile. In particolare, l'articolo 1106 disciplina che
“l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore”. Inoltre, l'amministratore della comunione è un mandatario avente posizione giuridica in conseguenza proprio della delega, atto con il quale viene conferito l'incarico da parte dei comunisti.
Il rappresentante legale della comunione ereditaria deve inoltrare, nel termine dei trenta giorni dalla morte dell'imprenditore, la modifica dei dati IVA indicando contestualmente gli identificativi della comunione ereditaria. Il modello da utilizzare è l'AA73, con indica- zione del codice 23 corrispondente alle società semplice ed equiparate. Si dovrà inoltre compilare il quadro D selezionando la casella della successione ereditaria (1E)4 e indi- care la partita Iva dell'imprenditore defunto affinchè questa, cessando, vada comunque a confluire, dal punto di vista fiscale, nella comunione ereditaria.
Il modello di cessazione della Partita IVA di presentato dal dott. Persona_1 CP_1
è quindi errato sotto il profilo fiscale, sia perché in contrasto con le indicazioni dell'AE sia perchè l'intervenuta cessazione dell'attività avrebbe potuto comportare il c.d. “auto- consumo”, vale a dire l'assoggettamento ad IVA (qualora dovuta), dei beni sino ad allora inclusi nell'impresa del de cuius per effetto del venir meno della continuità fiscale. Ipotesi che l'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, avrebbe probabilmente eccepito ma che non risulta essersi verificata.
Altrettanto errato è il modello di inizio di attività per gli Eredi di perché, Persona_1 così facendo, ha dato vita ad un soggetto giuridico del tutto estraneo all'impresa rispetto alla quale, al di là della denominazione, non si rileva, sotto il Persona_1 profilo fiscale, alcun collegamento. Le prestazioni di cui ai punti 3 e 4 risultano, per quanto è stato possibile verificare stante l'assenza degli allegati, prive di errori ed evidenziano, limitatamente a quanto oggetto di causa”.
Il Ctu ha concluso sul punto evidenziando in ordine “alle attività di cui ai punti 1) e 2) che la suddetta errata impostazione non risulta aver comportato, per la società, effetti fiscali negativi né aver costituito ostacolo alla successiva regolarizzazione della medesima”.
pagina 12 di 17 Quindi, all'esito dell'istruttoria, attesa anche la rilevata assenza di retroterra documentale, dovrà affermarsi che parte attrice non è risuscita a dimostrare l'intervenuto conferimento di incarico in capo all'odierno convenuto di attività di consulenza per la regolarizzazione della società.
Anche qualora si volesse diversamente argomentare deve rilevarsi che l'azienda facente parte di un patrimonio ereditario forma oggetto di comunione solo se è operante il fine del semplice godimento in comune fra i successori dell'azienda relitta dal de cuius, secondo la consistenza di essa al momento dell'apertura della successione;
ma se detta azienda viene esercitata in comune dagli eredi con finalità speculative, l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società, sia pure di fatto, e le vicende del rapporto sono regolate dalla disciplina delle società; in particolare, nell'ipotesi di comunione incidentale ereditaria di azienda, sorge una società di fatto tra i partecipanti alla comunione che continuano direttamente e congiuntamente l'esercizio dell'impresa relitta dal “de cuius”, a ciò non ostandovi il disposto dell'art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 ss., stesso codice, la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento: pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto.
La Corte di cassazione Sez. V Ord., 18-04-2018, n. 9464 ha stabilito che “In tema di impresa individuale, a seguito del decesso dell'imprenditore individuale la gestione dell'azienda è soggetta alle regole della comunione ereditaria fino a quando non viene manifestata dagli eredi, in modo espresso o tacito, la volontà di proseguire l'attività imprenditoriale facente capo al "de cuius", eventualmente nelle forme societarie”.
Nel caso in cui gli eredi, di fatto, svolgano l'attività dell'impresa, ovviamente con finalità di sfruttamento dell'azienda medesima, allora, sorge una società di fatto tra gli stessi.
In questo senso la Corte di Cassazione Civile Sez. V, con sentenza 14889 del 17 novembre 2000 presume che se l'impresa individuale “(…) alla morte del titolare non cessa con una necessaria fase di liquidazione”, ma “(…) viene continuata in una forma di comunione (…), in mancanza di atti formali”, tale situazione “(…) fa legittimamente configurare una società di fatto tra i chiamati alla eredità.
pagina 13 di 17 Nel caso de quo risulta che in data 16/5/2016 avanti al notaio di Persona_3
Borgomanero veniva stipulato l'atto di “Regolarizzazione di società di fatto derivante da comunione ereditaria di azienda” .
Nel richiamato atto di legge: e essere le uniche socie . della Parte_2 Pt_1 [...] iscritta al registro delle imprese al n. 02588680021 e REA Controparte_6
197735 CCIAA di Vercelli esercente attività d locazione immobiliare di beni propri;
..La società semplice si è venuta a costituire in seguito alla continuazione dell'attività dell'azienda individuale
“ ” ad esse pervenuta in morte del padre;
..- E' ora intenzione Controparte_7 regolarizzare detta società nella forma di società in nome collettivo provvedendo al contempo a trascrivere
e volturare in favore della stessa anche i beni immobili di compendio del patrimonio aziendale;
Che a tal fine le stesse comparenti hanno determinato di comune accordo e , enle rispetti dei criteri fissati dall'art.
2425 cc con riferimento alle risultanze contabili alla data del 30/4/2016, in € 230.400,00 …Il valore dell'azienda caduta in successione è stato determinato…. In detta situazione patrimoniale vengono dettagliatamente descritti i beni che sono parte dell'azienda e che risultano dunque conferiti nella regolarizzanda società ………Ai fini della tassazione dell'atto, le parti dichiarano che il valore degli immobili che verranno trascritti e volturati a favore della società ammonta a 230.300,00. Su tale valore dovrà essere versata l'imposta di registro nella misura del 4% ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a) punto 2 Tariffa Parte I DPR 131/86”.
Quindi, come evidenziato dall'ausilio officiato, “il notaio rogante rilevata l'inapplicabilità, per effetto del decorso del termine di 1 anno dall'apertura della successione, della misura fissa prevista dalla lettera e) dell'art. 4 Tariffa Parte I DPR
131/86 “Regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa”, ha sottoposto l'atto a tassazione proporzionale. L'atto ha pertanto scontato la tassazione in misura proporzionale pari a
230.300,00 x 4% = 9.212,00. Anche le imposte ipotecarie e catastali hanno seguito la medesima sorte: 2% ipotecarie per 4.606,00 – catastali 1% per 2.303,00”.
Senonché sul punto l'ausilio officiato sottolinea che “non è dato a comprendere, innanzi tutto, la ragione per cui al punto 8 dell'atto Alfani, dopo aver più volte fatto riferimento all'”azienda” e non ai singoli beni la compongono, si prediliga dell'articolo 4, il n.2) della lettera a) “conferimento di proprietà di fabbricati” (che comporta la tassazione al 4%) anziché il n. 3) “conferimento di proprietà di aziende” che prevede la misura fissa di 200 euro 8 (art 4 Tariffa parte prima doc9).Si evidenzia inoltre che, per la pagina 14 di 17 tipologia di atto “Regolarizzazione di sdf derivante da comunione ereditaria di azienda” si è da tempo radicata un'interpretazione che supera i limiti temporali imposti dalla lettera e) per la tassazione in misura fissa dando il giusto rilievo all'apporto di azienda rispetto al mero conferimento di singoli beni (immobili in questo caso). Tale impostazione si basa sulla considerazione che nella comunione ereditaria di azienda, i coeredi che continuano l'attività d'impresa del de cuius conferiscono tacitamente nella società di fatto le rispettive quote dell'azienda comune e, quindi, all'atto di regolarizzazione della stessa, trattandosi di conferimento di azienda, non può che applicarsi l'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 4, lettera a) n.3 della Tariffa. In ogni ipotesi di regolarizzazione, infatti, ciò che costituisce oggetto di tassazione è il conferimento e nella fattispecie in esame si riscontra un primo trasferimento d'azienda dal de cuius agli eredi in comunione ed un secondo trasferimento, a titolo di conferimento, espresso o tacito, dagli eredi alla società di fatto. Da ciò deriva, come inevitabile corollario, che la determinazione della base imponibile va fatta con riferimento alla data di costituzione della sdf (data di apertura della successione) e non dalla data di regolarizzazione. Qualora il termine annuale sia già decorso, troverà quindi applicazione la sanzione amministrativa.
In aderenza alle suddette indicazioni, l'atto di regolarizzazione della società di fatto avvenuto con conferimento dell'azienda caduta in successione avrebbe dovuto essere sottoposto ex n. 3) art.4 a tassazione in misura fissa di registro (ed in pari misura anche per le imposte ipotecarie e catastali) indipendentemente dal decorso dell'anno dalla data di apertura della successione. L'enunciazione tardiva avrebbe portato all'applicazione della sanzione ex art. 69 TUR, in quanto il contrato verbale di conferimento di azienda rientra tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, ex art. 3, co. 1, lett. b),
TUR, vale a dire nella misura variabile dal 120% al 240% e quindi:
- In misura minima 600,00 x 120% = 720,00
- In misura massima 600,00 x 240% = 1.440,00”
Quindi il CTU ha concluso rilevando che “l'applicazione della lettera e) dell'art. 4
(misura fissa) va esclusa in quanto l'atto di regolarizzazione del 16/5/2016 è stato stipulato oltre il termine di un anno dall'apertura della successione (31/1/2015). Al suddetto atto era applicabile, trattandosi di conferimento di azienda derivante da pagina 15 di 17 comunione ereditaria di azienda, l'art. 4, comma 1, lett. a), punto 3, della Tariffa del DRP
n. 131/86 che avrebbe comportato:
- l'assoggettamento a imposte fisse di 200 euro ciascuna (registro, ipotecarie e catastali)
- l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 69 per il ritardo nella enuncia- zione rispetto alla data di apertura della successione (31/1/2015).
Pertanto all'esito dell'istruttoria è emerso che:
(a) veniva conferito incarico all'odierno convenuto per prestazioni aventi ad oggetto la
1) cessazione partita IVA dal 31/1/2015 – impegno alla trasmissione P.IVA_1 conferito in data 29/4/2015 a 01245330038 Pescio Elaborazione dati snc e la 2) richiesta attribuzione partita IVA dal 1/2/2015 a 3) P.IVA_2 Controparte_5
Dichiarazione di successione 1^ del 27/10/2015 4) Dichiarazione di successione 2^ del
10/12/2015, integrativa della precedente 5) Richiesta di iscrizione al registro delle imprese di Vercelli presentata in data 27/1/2016.
( b) le prestazioni di cui ai punti 1) e 2) seppur frutto di evidente errore professionale non risultano aver comportato, per la società, effetti fiscali negativi né aver costituito ostacolo alla successiva regolarizzazione della medesima
(c) le prestazioni aventi ad oggetto Dichiarazione di successione 1^ del 27/10/2015 e la
Dichiarazione di successione 2^ del 10/12/2015, integrativa della precedente sono prive di errori .
Per contro non risulta provato che le attrice abbiano conferito incarico al dott. di CP_1 prestare consulenza per la regolarizzazione della società nè assistenza al notaio designato per la stipula dell'atto. In ogni caso anche qualora di volesse diversamente argomentare, i lamentati danni non sarebbero riconducibili alla tardiva regolarizzazione giacchè la tassazione applicabile al caso de quo era quella a tassazione fissa .
Quindi in termini conclusivi la domanda attorea andrà rigettata,
Le spese di lite seguono la soccombenza e andranno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta secondo i valori medi, di cui non si ha ragione di discostarsi, di cui al DM 55/14
Le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna e al pagamento delle spese di lite che si Parte_2 Parte_1 liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre euro 30,44 per anticipazioni, oltre rimb. Forfet., cpa e iva di legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Novara, 3 aprile 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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