Articolo 54 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 gennaio 1992
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Versione
25 marzo 1993
Art. 54. 1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in materia di imposta generale sull'entrata riguardanti accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il solo pagamento dell'imposta in contestazione, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. ((2)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che le istanze ai fini dell'applicazione del presente articolo possono essere presentate fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interesse, del 12 per cento annuo.
Entrata in vigore il 25 marzo 1993
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