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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 374/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 374 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ceruso Michele;
ATTORE E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Azzarà Guglielmo Francesco;
CONVENUTA E
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Antico Domenico;
CONVENUTO E (P.IVA , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Spanò Fabio;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e nella qualità Parte_1 di erede di , conveniva, innanzi a questo Tribunale, l' PE Controparte_1
(cui afferisce oggi il
[...] Controparte_4
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali
[...] Controparte_2 asseritamente subiti da esso attore (iure proprio e iure hereditatis) a seguito del decesso della madre avvenuto in data 17.11.2018 per malattia metastatica multidistrettuale da carcinoma PE
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mammario, deducendo la negligente condotta del medico , consistita Controparte_2 nell'omessa tempestiva diagnosi oncologica. A sostegno della sua domanda, deduceva: Parte_1
a) che in data 02.08.2016, a seguito di perduranti dolori a livello toracico, si era PE sottoposta a Tac al torace presso il reparto di radiologia dell'Ospedale di CP_4 [...]
; Controparte_4
b) che nel referto della TAC, a firma del dott. , era stata riscontrata una Controparte_2
“frattura composta dell'arco medio della II costa dx senza segni di lesioni pleuro-parenchimali”; c) che, in data 24.10.2016, , continuando ad accusare dolori più forti, si era PE nuovamente sottoposta a TAC presso lo stesso presidio ospedaliero e nel referto, a firma di un altro medico, era stata riscontrata la presenza di una patologia tumorale, con la seguente diagnosi: “in atto si apprezza da ambo i lati in corrispondenza del parenchima polmonare la presenza di diverse formazioni nodulari rotondeggianti distribuite bilateralmente di cui quelle di maggiori dimensioni presentano in atto diametro massimo di circa 7 mm al segmento apico-posteriore e di circa 8mm e 7mm al segmento lingulare a sx e a dx di circa 9 mm al segmento anteriore del lobo superiore, 6mm al segmento basale anteriore del lobo inferiore e di circa 19 mm al lobo medio;
i rilievi descritti sono sospetti per secondarismi polmonari…Si apprezza la presenza di grossolane formazioni linfonodali tendenti a confluire in “pacchetto” a morfologia rotondeggiante a sede ascellare e sovraclaveare dx con dimensioni massime di circa 4 e 3 cm (patologici?); vi si associa inoltre la presenza in corrispondenza del parenchima mammario di dx…immagine ipodensa rotondeggiante delle dimensioni massime di circa 2x2 cm meritevole di ulteriore approfondimento con esame ecografico e mammografico…”; d) che, in data 03.11.2016, aveva eseguito una TAC Total Body, la quale aveva PE confermato la presenza delle suddette lesioni tumorali;
e) che, nel novembre 2016, era stata sottoposta a biopsia mammaria con diagnosi PE di “carcinoma duttale invasivo, grado III, ER 95%, PR 0%, Ki67 40%, HER-2 2+ (Fish non amplificato)”; f) che dal 02.01.2017 aveva iniziato il trattamento chemioterapico;
PE
g) che, in data 13.02.2017, aveva eseguito una nuova TAC dalla quale erano PE emerse delle riduzioni e in alcuni punti la scomparsa delle lesioni secondarie, mentre dalla Tac del 07.04.2017 era emersa “…presenza di port-a-cath a destra. Immagine nodulare solida disomogenea del diametro massimo di 13 mm circa, in sede paracardiaca sinistra…Altra formazione nodulare solida disomogenea in sede ilare a destra del diametro massimo di 3 cm circa…linfoadenomegalie in sede ascellare destra, la maggiore delle quali misura 22 mm circa…Si apprezzano alcune aree rotondeggianti di osteolisi al tetto acetabolare di sinistra ai somi L2,L3,L4,L5,D12,D11,D10,D9,D5,D4,D2,D1 ed alla testa omerale di destra”; h) che, nonostante la somministrazione delle cure alla paziente, la malattia tumorale di PE
aveva continuato a progredire e, nel settembre 2018, erano comparse delle ulteriori lesioni a
[...] livello epatico;
i) che, nel novembre 2018, il trattamento chemioterapico di era stato PE definitivamente sospeso per scadimento delle condizioni cliniche della stessa;
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j) che, in data 17.11.2018, era deceduta per malattia metastatica multidistrettuale PE da carcinoma mammario;
k) che l'errata diagnosi da parte del dott. , in sede di indagine Controparte_2 strumentale del 02.08.2016, aveva ritardato l'avvio del trattamento terapeutico della paziente, determinando un peggioramento delle condizioni di salute e compromettendo irrimediabilmente la possibilità di sopravvivenza della stessa, poiché il sanitario non aveva tempestivamente refertato la presenza della patologia tumorale né aveva suggerito a ulteriori approfondimenti PE diagnostici;
l) che, dunque, il ritardo diagnostico aveva determinato una riduzione delle possibilità di sopravvivenza della paziente (c.d. danno da perdita di chance); m) che, quindi, esso attore, in conseguenza della condotta illecita posta in essere dal dott.
, aveva diritto – iure hereditatis – al risarcimento del danno biologico e morale Controparte_2 da perdita della chance di sopravvivenza e del danno da lesione del diritto di autodeterminazione per omessa diagnosi subiti dalla propria congiunta;
PE
n) che esso attore aveva, altresì, diritto – iure proprio – al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con la madre , nonché al risarcimento del danno patrimoniale per PE la perdita della capacità reddituale della congiunta. L' si costituiva in giudizio e, in via Controparte_1 principale, chiedeva il rigetto integrale della domanda ex adverso formulata, eccependo, innanzitutto, l'assenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e i danni lamentati dall'attore. In via subordinata, chiedeva la riduzione del risarcimento richiesto, da graduarsi secondo l'effettiva responsabilità del sanitario della struttura convenuta e considerando, altresì, l'incidenza di altri fattori concomitanti sul decesso della paziente.
si costituiva in giudizio e chiedeva e il rigetto della domanda attorea, Controparte_2 contestando l'an e il quantum della pretesa risarcitoria di . In particolare, il Parte_1 sanitario convenuto deduceva che: a) la diagnosi effettuata da esso convenuto, in data 02.08.2016, aveva confermato l'anamnesi fornita da , la quale si era recata presso il reparto di PE radiologia dell'Ospedale di per essere sottoposta ad esame radiologico in seguito a un CP_4 trauma toracico;
b) in ogni caso, l'asserito errore diagnostico imputato a esso convenuto non aveva avuto alcuna incidenza causale sul decorso della malattia oncologica di;
c) il quantum PE della pretesa risarcitoria dell'attore era indeterminato. Il sanitario convenuto chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in giudizio di Società Reale Mutua di Assicurazioni, spiegando nei confronti della terza la domanda riconvenzionale di manleva e/o risarcimento danni in caso di accoglimento della domanda principale. Società Reale Mutua di Assicurazioni si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa. Nel merito, la società assicurativa contestava l'an e il quantum della pretesa risarcitoria, chiedendo il rigetto della domanda attorea. All'udienza del 13.01.2023, il giudice assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU medico-legale.
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Con ordinanza del 09.07.2024, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18.10.2024. Infine, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.10.2024, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, con ordinanza del 21.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, la domanda proposta da è infondata e, pertanto, deve essere Parte_1 rigettata per i motivi di seguito esposti. Come già rilevato nelle premesse in fatto, l'attore ha agito nei confronti dell' CP_5
e di chiedendo il risarcimento dei danni subiti (iure hereditatis e
[...] Controparte_2 iure proprio) a causa della condotta negligente e imperita tenuta dal sanitario convenuto, che, in data 02.08.2016, aveva omesso di effettuare la corretta e tempestiva diagnosi a , poi PE deceduta per carcinoma mammario. In particolare, a fronte di tale dedotta responsabilità, ha chiesto: Parte_1
a) iure hereditatis il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di chances di sopravvivenza di conseguente all'omessa diagnosi;
PE
b) iure hereditatis il risarcimento del danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione di conseguente all'omessa diagnosi;
PE
c) iure proprio il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale con la madre PE
e da perdita della capacità reddituale della congiunta.
[...]
2.1. Occorre, preliminarmente, premettere che, nel caso di specie, le seguenti circostanze non sono state oggetto di contestazione (e, comunque, le stesse risultano documentalmente provate):
a) in data 02.08.2016, si è sottoposta a Tac al torace presso il reparto di radiologia PE dell' ove il dott. prestava la sua attività lavorativa, alle Controparte_6 Controparte_2 dipendenze dell' ; Controparte_5
b) all'esito dell'esame radiologico, ha refertato esclusivamente la Controparte_2 presenza di una “frattura composta dell'arco medio della II costa dx senza segni di lesioni pleuro- parenchimali”;
c) la patologia tumorale è stata riscontrata sulla paziente soltanto in data PE
24.10.2026 a seguito di nuova tac al torace, eseguita da un altro sanitario dello stesso reparto dell'Ospedale di ove svolgeva attività lavorativa;
CP_4 Controparte_2
d) in data 17.11.2018 si è verificato il decesso della paziente per malattia metastatica multidistrettuale da carcinoma mammario. Inoltre, all'esito delle complessive deduzioni delle parti e delle conclusioni della CTU, è possibile affermare che anche l'effettiva omessa diagnosi in data 02.08.2016 è un dato documentale e comunque sostanzialmente pacifico tra le parti. Ciò che è in contestazione è, dunque, essenzialmente la sussistenza di un nesso di causa tra detta condotta e i danni lamentati da parte attrice, ovvero la perdita di chance di sopravvivenza e la lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente (danni iure hereditatis), nonché la perdita del rapporto parentale tra e la madre e il danno patrimoniale Parte_1 PE in capo a per la perdita della capacità reddituale della congiunta deceduta (danni Parte_1 iure proprio).
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2.2. Orbene, tutte le domande proposte sono infondate.
2.2.1. Ed infatti, in primo luogo, è stato escluso il nesso di causalità tra l'omessa diagnosi e il danno da perdita di chance di sopravvivenza della paziente, essendo emerso in corso di causa che non è possibile affermare, secondo il criterio del più probabile che non, che la diagnosi tempestiva avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della paziente. Da ciò consegue il rigetto delle domande risarcitorie aventi ad oggetto il danno da perdita di chance di sopravvivenza fatto valere dall'attore iure hereditatis, nonché il danno da perdita del rapporto parentale tra e la madre e il danno patrimoniale per la Parte_1 PE perdita della capacità reddituale della congiunta deceduta fatti valere dall'attore iure proprio. Orbene, in applicazione del principio della ragione più liquida, è possibile esaminare direttamente il profilo che determina il rigetto della domanda, risultando superfluo il vaglio degli ulteriori elementi costitutivi della domanda e financo la qualificazione giuridica delle domande proposte dall'attore (dovendosi astrattamene distinguere tra quelle proposte iure hereditatis e quelle proposte iure proprio), poiché, in ogni caso, la prova del nesso di causa tra condotta e danno grava sempre su chi agisce (sul principio della ragione più liquida, v., ex multis, Cass. civ. nr. 363 del 09/01/2019, secondo cui detto principio consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
con specifico riferimento alle domande risarcitorie, in applicazione del predetto principio, si ammette che, proposta una domanda risarcitoria, il giudice, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, possa, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore; lo stesso deve, dunque, valere nel caso in cui il rigetto si fondi sull'assenza del nesso di causalità). Orbene, in punto di nesso di causalità, giova, innanzitutto, ricordare, in via generale, che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile … va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (v. Cass. civ. 8114/2022). Quanto, specificamente, al contenuto del nesso di causalità in materia di responsabilità sanitaria, in base ai condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, “sussiste nesso
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causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi” (cfr. Cass. civ., n. 3704/2018; Cass. civ. n. 26700/2018; Cass. civ. n. 27606/2019; Cass. civ. n. 28991/2019). Pertanto, in caso di condotte omissive – quali quella rilevante nel caso di specie – occorre, in primo luogo, procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.). Tale indagine va condotta tenendo presente, quindi, il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (v., ex multis, Cass. civ. n. 16581/2019). Orbene, il principio di accertamento secondo la metodica del “più probabile che non”, trova applicazione anche nel caso di specie, essendo stato dedotto il danno da perdita di chance. Ed infatti, è stato più volte ribadito in giurisprudenza che “anche il caso di danno da perdita della "chance" risponde all'accertamento del nesso di causalità secondo la regola "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso in parola può affermarsi solo allorché il giudice accerti che quella possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non” (in questo senso la nomofilachia è chiarita in Cass., 17/09/2013, n. 21255, specie alle pagg. 129-131, e Cass., 27/03/2014, n. 7195, specie alle pagg. 15-16)” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 18549/2018). Vale anche la pena ricordare che, in tema di accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance (ove è la possibilità perduta a costituire l'evento di danno), la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (v. Cass. civ. n. 28993/2019; Cass. Civ. nr. 12906/2020; Cass. civ. nr. 2261/2022). In particolare, come è stato efficacemente evidenziato dalla Suprema Corte “per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusto l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte in tema di danno non patrimoniale: Sez. U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà peraltro attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale – se in concreto accertabile – potrà costituire al più criterio orientativo, in
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considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza”; e ancora “in altri termini, dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (v. Cass. civ. n. 28993/2019; Cass. Civ. nr. 12906/2020; Cass. civ. nr. 2261/2022). Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di responsabilità sanitaria, il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance sopravvivenza sussiste “ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo” (v. Cass. civ. n. 26851/2023). Più specificatamente, con la sentenza richiamata (n. 26851/2023), la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di dedotta perdita di chance, le perdita della possibilità – che costituisce, appunto, l'evento di danno (diverso dalla perdita anticipata della vita) – deve essere provata secondo i criteri della eziologica certezza civilistica (“dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto”), fermo restando che, a fronte della certa perdita di possibilità di sopravvivenza, l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa (si precisa che nella citata sentenza, la Suprema Corte ha individuato anche una diversa e distinta tipologia di danno evento, ovvero quello da perdita anticipata della vita, dove l'evento di danno è rappresentato - non dalla possibilità di vivere più a lungo, come nel danno da perdita di chance - bensì dalla certa perdita anticipata della vita per un periodo determinato, in casi in cui la morte si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia di cui era affetto il paziente;
nel caso di specie, non possono esserci dubbi sulla qualificazione del danno lamentato dall'attore come danno da perdita di chance, poiché le deduzioni della parte sono chiare in termini di dedotta perdita di possibilità di sopravvivenza - per un periodo indeterminato - e anche in termini di certa perdita della vita per un periodo determinato;
peraltro, secondo la Corte di Cassazione, se, come nel caso di specie, la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi, il danno da perdita anticipata della vita non è comunque risarcibile iure hereditario e può essere risarcito solo iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto). Tutto ciò premesso, passando alla disamina del caso di specie, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve rilevarsi che l'assenza di un nesso di causalità tra l'assenza di una tempestiva diagnosi oncologica da parte del sanitario e i danni lamentati dall'attore è stata esclusa dai CTU, con conclusioni che il Tribunale ritiene condivisibili perché logiche, coerenti e ben motivate. Ed invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti e della documentazione presente in atti, il collegio peritale ha ricostruito il dato storico-clinico di e ha formulato PE
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le seguenti conclusioni di carattere tecnico scientifico, da cui non vi sono concrete ragioni per discostarsi, ovvero:
1) nel mese di novembre 2016 la neoplasia mammaria riscontrata nella paziente si presentava diffusa e in uno stadio avanzato e, quindi, considerati i tempi di sviluppo della malattia tumorale, la malattia doveva essere già in fase avanzata ad agosto 2016 (data dell'omessa diagnosi);
2) conseguentemente, alla tempestiva diagnosi non sarebbe seguito alcun diverso protocollo di intervento terapeutico rispetto a quello effettivamente eseguito dalla paziente;
ed infatti, qualora la diagnosi tumorale di fosse stata effettuata qualche mese prima rispetto alla data di PE scoperta del tumore, la paziente avrebbe comunque dovuto affrontare un trattamento chemioterapico di prima linea e i successivi follow-up clinici e strumentali;
3) dal punto di vista diagnostico, l'evoluzione della neoplasia, l'ingrandimento delle lesioni polmonari, l'aumento dell'adenopatia ilare e dei secondarismi ossei a carattere osteolitico depongono per un'alta aggressività biologica del processo patologico che ha interessato la paziente;
4) quindi, la condotta di omessa diagnosi da parte del sanitario non ha interferito nella progressione della malattia, poiché, comunque, le connotazioni di aggressività della neoplasia comportavano una prognosi altamente infausta;
né è possibile affermare con certezza (né in termini di più probabile che non) che, in caso di una minore estensione della malattia, la risposta al trattamento chemioterapico sarebbe stata diversa;
5) la ritardata diagnosi della condizione patologica conduce solo ad ipotizzare – senza raggiungere, dunque, la soglia della certezza civilistica né i richiamati presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica della perdita "chance" alla condotta in rilievo – che potrebbe essere venuta meno la possibilità per la paziente di sopravvivere per un lasso di tempo maggiore di quello effettivamente vissuto dalla stessa, senza, tuttavia, potere stabilire con certezza (civilistica) se detta chance sia stata effettivamente persa e senza comunque poter determinare la durata di tale periodo di maggiore sopravvivenza in termini diversi dalla mera ipotesi o speranza. In altri termini: 1) non è possibile affermare, secondo il criterio del più probabile che non, che la diagnosi precoce avrebbe cambiato il decorso della malattia ovvero consentito il miglioramento del quadro clinico di , poiché l'aggravamento della malattia che ha cagionato il decesso si sarebbe PE comunque verificato velocemente a causa della natura particolarmente aggressiva del tumore da cui era affetta la paziente;
inoltre, il breve lasso temporale intercorso tra la prima tac (agosto 2016) e la seconda (ottobre 2016), proprio in considerazione di detta natura aggressiva del tumore, consente di presumere, alla luce dei complessivi dati disponibili, che già ad agosto 2016 il quadro clinico della paziente era già gravemente compromesso (v. pag. 11 e ss. della consulenza,
“Certamente il quadro documentato nel mese di novembre mostra una malattia diffusa ed in uno stadio avanzato che, in considerazione dei tempi di sviluppo di una neoplasia mammaria, verosimilmente era presente e metastatica già nel mese di agosto. Infatti, pur ammettendo un'estensione di malattia minore rispetto a quanto riscontrato al momento della diagnosi, non può non considerarsi comunque verosimilmente la presenza di secondarismi, a tal proposito sottolineando caratteristiche biologiche quali il Ki67 ed il Grading G3, indicativi di malattia aggressiva ed a prognosi negativa. Si rimarca peraltro che dal novembre all'agosto 2016 nulla
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sarebbe cambiato relativamente alle caratteristiche biologiche del tumore - oltre i due elementi già citati, l'espressione dei recettori ormonali e l'espressione di HER2 - in quanto correlati alla cellula neoplastica e non alle dimensioni della massa…Come già indicato nelle risposte ai precedenti quesiti, verosimilmente la patologia era presente e metastatica già nel mese di agosto. Inoltre non ci sarebbero state modificazioni nell'espressione biologica della stessa, i cui parametri configurano caratteristiche di aggressività e una prognosi infausta. Inoltre non vi sarebbero state difformità nei protocolli terapeutici…Appare pertanto inverosimile che la neoplasia che al momento della diagnosi (novembre 2016) era G3 nell'agosto 2016, potesse essere classificata come G2…si trattava verosimilmente di una malattia in una fase più avanzata non suscettibile di terapia neoadiuvante né chemio né ormono né di intervento chirurgico…le Linee Guida sia nazionali che internazionali avrebbero comunque previsto una chemioterapia così come effettuata dalla paziente, trattandosi come più volte evidenziato di una patologia non operabile. Quindi non vi sarebbero state differenze nell'iter terapeutico effettivamente eseguito, soprattutto le connotazioni di aggressività della neoplasia comportavano in ogni caso una prognosi altamente infausta…la neoplasia si presentava già in agosto in fase avanzata e l'aumento dimensionale delle lesioni polmonari, dell'adenopatia ilare e dei secondarismi ossei a carattere osteolitico orientano per un'alta aggressività biologica del processo patologico”; sull'utilizzo del termine
“verosimilmente” da parte dei CTU, si precisa che lo stesso deve considerarsi un sinonimo di “con tutta probabilità”, v. dizionario Treccani;
in considerazione del modo e del contesto in cui è stato utilizzato dai CTU, detto termine si può, dunque, considerare espressione del criterio del “più probabile che non”); 2) non sono emersi elementi tali da far ritenere che vi fossero apprezzabili, serie e consistenti possibilità che, ove il tumore fosse stato anticipatamente diagnosticato e la terapia chemioterapica anticipatamente somministrata, la paziente avrebbe avuto la possibilità di sopravvivere più a lungo;
nel caso di specie, il periodo di vita aggiuntivo di cui avrebbe potuto godere in caso di PE diagnosi tempestiva si configura come una mera ipotesi, non essendo possibile affermare, in termini di certezza causale - come richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione – che la condotta omissiva del medico abbia determinato la perdita di una seria, concreta e apprezzabile chance per la paziente di sopravvivere più a lungo, né essendo possibile determinare l'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui la paziente avrebbe potuto godere in termini diversi dalla mera ipotesi o speranza (v. pag. 12 e ss. della CTU “ non è possibile affermare con certezza che la risposta al trattamento chemioterapico sarebbe stata diversa in presenza di una minore estensione di malattia, in ogni caso non sussistono scostamenti statisticamente significativi in termini di prognosi quoad vitam. Può ammettersi un vantaggio in termini di PFS (Progression free survival), ipotizzabile tuttavia non quantificabile, in ogni caso per le sue caratteristiche la malattia avrebbe condotto la Sig.ra all'exitus”). PE
In definitiva, deve escludersi, secondo il criterio del più probabile che non, che una diagnosi più tempestiva avrebbe migliorato la prognosi e la possibilità di sopravvivenza di . PE
Per quanto sin qui esposto, dunque, deve negarsi la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di e i danni da perdita di chance di sopravvivenza fatti valere Controparte_2 dall'attore iure hereditatis, nonché il danno da perdita del rapporto parentale tra Parte_1
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e la madre e il danno patrimoniale per la perdita della capacità reddituale della congiunta PE fatti valere dall'attore iure proprio. 2.3. È altresì infondata la domanda relativa al risarcimento del danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione di conseguente all'omessa diagnosi. PE
Anche rispetto a tale domanda, nella specie, può trovare applicazione il già citato principio della ragione più liquida, risultando anche in questo caso ultroneo l'esame di tutti gli elementi costitutivi della domanda a fronte della mancata prova del danno subito da . PE
In proposito, si ricorda che, in relazione alla tipologia di danno in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, causata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di "chances" connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, e si sostanzia nella perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali (v., ex multis, Cass. civ. n. 10424/2019; Cass. Civ. nr. 27682/2021). In ogni caso, tale tipologia di danno è sempre configurato come un “danno – conseguenza”, risarcibile ove dalla lesione del bene tutelato sia scaturita un effettiva conseguenza negativa sulla sfera giuridica del danneggiato, non essendo ammesse, nel nostro ordinamento, forme di “danno- evento” ovvero di danno “in re ipsa” (cfr., sul punto, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il concetto di danno in re ipsa è antitetico rispetto al sistema di responsabilità civile, fondato, all'opposto, sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno – c.d. danno evento - e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, cfr. Cass. civ. nr. 19434/2019; Cass. civ. nr. 9385/2018; Cass. civ. nr. 901/2018; Cass. civ. nr. 25420/2017; Cass. civ. Sez. U. nn. 26972-26975/2008). In definitiva, con la tipologia di danno in esame, si tutela il diritto del paziente a scegliere come affrontare la prospettiva della fine ormai prossima e, quindi, il diritto di scelta non soltanto a procedere nei tempi più celeri possibili all'attivazione di una strategia terapeutica o alla possibile ricerca di alternative di indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico in attesa della fine, “giacché tutte queste scelte appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali”. In tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. Deve, pertanto, concludersi che, anche se in giurisprudenza si ammette la liquidazione equitativa di tale danno, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento deve risultare provato in atti (anche in via presuntiva) che dal colpevole ritardo diagnostico sia risultata una violazione
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del diritto del paziente di determinarsi liberamente e, quindi, una conseguente perdita di un "ventaglio" di opzioni su come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita. Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che, a seguito dell'omessa diagnosi, abbia PE effettivamente perso il diritto di scelta ad autodeterminarsi né che da tale lesione del diritto di autodeterminazione siano derivate delle effettive conseguenze negative sulla sua sfera giuridica. E ciò in quanto il ritardo diagnostico è stato di un paio di mesi e, secondo i CTU, la tempestiva diagnosi non avrebbe comunque garantito alla paziente la possibilità di optare per percorsi di cura alternativi a quelli scelti una volta intervenuta la diagnosi (v. pag. 20 e ss. della relazione CTU: “Si ribadisce come alla luce di quanto esposto nella bozza ed alle considerazioni del collega radiologo, pur ammettendo un'estensione di malattia minore rispetto a quanto riscontrato al momento della diagnosi nel novembre 2016, si trattava verosimilmente di una malattia in una fase più avanzata non suscettibile di terapia neoadiuvante né chemio né ormono né di intervento chirurgico”). Né può profilarsi, nel caso di specie, un danno della paziente correlato alla perdita della possibilità di accettare la propria condizione di malattia, tenuto conto che il decesso è intervenuto nel novembre 2018 e, quindi, oltre due anni dalla diagnosi della malattia, di talchè, sotto questo profilo, non sembra che il ritardo diagnostico concretamente verificatosi possa avere impedito a la cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (né si può PE sostenere che la paziente avrebbe scelto di non sottoporsi alle cure, visto che, non appena diagnosticata la malattia, la stessa ha scelto di curarsi). Né, del resto, l'attore ha dedotto in modo specifico e comunque provato quali diverse scelte avrebbe effettivamente compiuto (e potuto compiere) nel caso concreto la paziente se la diagnosi fosse stata tempestiva. Per le ragioni esposte, quindi, la domanda di risarcimento avente ad oggetto il danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione di conseguente all'omessa diagnosi deve PE essere rigettata.
2.4. In conclusione, le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e devono essere integralmente rigettate. Controparte_5 Controparte_2
Il rigetto delle domande principali determina l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da nei confronti di Società Reale Mutua di Assicurazioni in Controparte_2 subordine all'accoglimento della domanda spiegata da . Parte_1
3. Il complessivo esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, dovendosi considerare, oltre il principio di soccombenza, anche il principio di causalità (essendo sotto questo profilo comunque rilevante la pacifica condotta negligente del sanitario di omessa diagnosi). Pone le spese di CTU, per 1/3 ciascuno, a carico di , Parte_1 CP_5
e .
[...] Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
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1) rigetta le domande proposte da , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
, nei confronti dell' e PE Controparte_1 CP_2
[...]
2) dichiara assorbita la domanda proposta da nei confronti di Reale Controparte_2
Mutua di Assicurazioni;
3) pone le spese di CTU, per 1/3 ciascuno, a carico di , Parte_1 CP_5
e .
[...] Controparte_2
Così deciso in Palmi, il 16 aprile 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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