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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6208/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 26/11/2024, si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per Parte_1
l'avv. TROZZI CORRADO ha concluso come da nota
[...]
depositata in data 15/05/2025 per l'avv. DE BONIS TOMMASO e l'avv. DE BONIS ANTONELLA hanno CP_1
concluso come da nota depositata in data 6/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:01 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6208/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6208/2021 R.G. promossa da: tra
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TROZZI CORRADO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via A. Saffi n.12, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore convenuto in riconvenzionale contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. DE BONIS TOMMASO e dall'avv. DE BONIS ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Priverno (LT), Via Torretta R., Trav. II snc, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto attore in riconvenzionale
OGGETTO: occupazione sine titulo;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
Parte_2
ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor al
[...] CP_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.Le Tribunale adito, rejectis contraiis, accertare e dichiarare la insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione, da parte dell'odierno convenuto, del terreno per cui è causa, condannandolo, per l'effetto, al rilascio immediato del terreno medesimo, in favore della parte istante, libero da persone e/o cose;
Vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”, deducendo: - di essere subentrato, in forza del D.M. del 23.04.87, a titolo universale in tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, riconducibili al previgente (vd. all. 1, art. 7), ivi compreso il diritto di enfiteusi sul terreno agricolo sito in Pt_1
Pontinia (LT), Località Campo Nuovo, distinto in Catasto al Fg. 52, part. 80, di are 80.20, già costituito (concedente il Comune di Priverno) in favore della Prebenda Parrocchiale di San Cristoforo
e San Vito in Pontinia;
- che, con contratto di affitto verbale, risalente agli anni '60, l'allora titolare e l.r.p.t. della Prebenda Parrocchiale aveva concesso, in cambio di un canone annuo, il godimento del terreno in parola al signor padre dell'odierno convenuto (all. 3), che lo aveva CP
continuato a detenere, anche dopo la soppressione della Prebenda Parrocchiale, rimanendo indifferente ai plurimi inviti rivoltigli al fine di formalizzare il rapporto contrattuale e/o a rilasciare il fondo (all. 4); - che, durante un tentativo di conciliazione della controversia, svoltosi alla presenza dei funzionari della Regione Lazio, Area Decentrata per l'Agricoltura di Latina, in data 01.03.2017, le parti si erano accordate per il trasferimento a titolo oneroso, per la somma di euro 5.000,00, del diritto d'enfiteusi, all'epoca di sola spettanza dell'I.D.S.C., prevedendo, in particolare la data del
30.09.2017 per la stipula, giammai occorsa per fatto e colpa addebitabili al signor - CP
di essere divenuto, in data 13/12/2019, pieno ed esclusivo proprietario del fondo in parola, in virtù del positivo espletamento del procedimento amministrativo di affrancazione (all. 10); - di aver espletato con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria nei confronti del sig. CP
e che, in occasione della seduta tenutasi in data 7/06/2021, l'odierno convenuto, nel dare atto
[...]
della morte del proprio padre, aveva dichiarato di subentrare nella posizione sostanziale e processuale del proprio genitore (all. 14).
, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata l'8/03/2022, contestando la ricostruzione attorea, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito provvedere come segue: 1) Rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertare e dichiarare che la proposta di acquisto accettata dalla controparte costituisca preliminare di vendita del fondo rustico distinto in Catasto Terreni del
Comune di Pontinia al foglio 52 mappale 80, ritenere e dichiarare che l'IDSC si è reso inadempiente all'obbligo di trasferire il bene in favore del convenuto conseguentemente emettere CP_1 contro l'IDSC ed in favore di esso comparente - Cod. Fisc.: – CP_1 CodiceFiscale_2 sentenza che ai sensi dell'art. 2932 c.c. produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca a (Cod. Fisc.: ) la proprietà dell'immobile sopra CP_1 CodiceFiscale_2
descritto, previo il pagamento del corrispettivo concordato di € 5.000,00 omnicomprensivo, offerto ai sensi dell'art. 1209 c.c. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina di trascrivere l'emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità; 3) In via subordinata e gradata, nella deprecata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale innanzi spiegata, sempre in via riconvenzionale, Voglia accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del terreno sito in Comune di Pontinia e distinto in Catasto al foglio 52 mappale 80, in favore del comparente per essere costui succeduto nel possesso del nonno e del padre e CP_1
per averlo mantenuto in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre novanta anni.
Conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ex art. 2651 c.c. con esonero di responsabilità;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., sfumati i plurimi tentativi di conciliazione, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza, dinanzi a questo
G.I., subentrato al precedente a decorrere dall'1.7.2022, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, si prende atto che l'odierna parte convenuta ha rinunciato alla domanda riconvenzionale sub. 3) subordinata di usucapione (vd. nota dep. 31.10.2024), sicché alcuna statuizione interverrà sul punto, né alcuna accettazione della controparte necessita la stessa.
La domanda attorea di rilascio del bene in parola è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Va premesso, sotto il profilo della distribuzione degli oneri di prova (art. 2697 c.c.) che, alla parte che svolga azione personale di rilascio (art. 2037 c.c.), incombe esclusivamente di fornire dimostrazione della materiale occupazione dell'immobile da parte del convenuto, e di allegare che questi sia privo di titolo che lo legittimi a tale detenzione;
incombe, invece, al convenuto di eccepire e dimostrare di essere legittimo detentore della res in proprietà dell'attore, in virtù di idoneo titolo contrattuale o legale che lo abiliti a tanto (sulla distribuzione dell'onere probatorio vd. ex plurimis
Cass. n. 4416.2007: "in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo"; conf. Cass. n. 26003.2010; Cass. n. 1929/2009; Cass. n. 11774/2006; Cass. n.
23086/2004: "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio
o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia"; Cass.
n. 13605/2000).
Orbene, dalla prospettazione delle parti e dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalle ricevute del contratto di affitto, si evince come il signor genitore dell'odierno CP
convenuto, fosse pervenuto nel godimento del terreno oggetto di causa per concessione avutane dall'allora Prebenda Parrocchiale di San Cristofaro e San Vito di Pontinia, titolare del diritto di enfiteusi, cui corrispondeva regolarmente un canone annuo (vd. all. 3, citazione ove le ricevute indicano chiaramente nella causale “affitto terrenoin Pontinia”).
Nel caso di specie, non è in contestazione che il convenuto detenga attualmente il bene per cui è causa e che, allo stato, il titolo in forza del quale il di lui padre fruiva del cespite fosse venuto meno in ragione della mancata formalizzazione dinanzi al Notaio dell'accordo raggiunto inter partes in seno all'incontro dinanzi all'Organismo di Mediazione celebratosi tra l'attore e il de cuius in data 1/3/2017
(all. 6, attoreo).
Per contro, parte convenuta non ha allegato, né richiesto di provare elementi da ergere a contrasto con la tesi difensiva attorea.
La domanda attorea di rilascio va, dunque, accolta.
Va, invece, respinta la domanda riconvenzionale sub. 2) svolta da parte convenuta finalizzata ad ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Nello specifico, il convenuto, offrendo il pagamento del prezzo banco judicis della somma di euro
5.000,00, pari all'importo che il proprio defunto padre, al quale il medesimo è subentrato, si sarebbe impegnato a versare all'Istituto attoreo per l'acquisizione del diritto d'enfiteusi (vd. all. 6, attoreo), ha chiesto l'emissione di sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso, con trasferimento in proprio favore del cespite oggetto di pattuizione.
Orbene, per esperire vittoriosamente l'azione volta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, occorre indicare non solo la scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo di vendita ed il rifiuto del promittente venditore a presentarsi dal Notaio, ma anche la sussistenza di alcuni presupposti per la emissione della sentenza costitutiva, quali il diritto che viene trasferito con il contratto definitivo, l'immobile e le pertinenze su cui materialmente, nonché la produzione agli atti del certificato ipocatastale dell'immobile atto ad individuare lo stesso, la relazione notarile che attesta la sua trasferibilità, la prova della sua regolarità urbanistica, determinando, la sentenza, effetti pari a quelli prodotti dalla traslazione del bene contrattualmente stabilita.
Ciò posto, al di là del fatto che parte convenuta alcuna della documentazione in commento si è premurata di produrre, si evince come non sia minimamente allegato e/o richiesto di provare l'asserito inadempimento della parte promittente venditrice.
A detta della parte convenuta, l'Istituto attoreo, dopo il completamento della procedura di affrancazione, si sarebbe reso inadempiente rifiutando la stipula del contratto definitivo alle condizioni concordate, adducendo di aver trovato un compratore, interessato all'acquisto del terreno per l'asserito prezzo di mercato pari ad € 24.000,00 (vd. all. comparsa, corrispondenza).
Per converso, dalla documentazione dimessa dall'attore in allegato all'atto di citazione (vd. missiva pervenuta il 27.11.2017 al convenuto, all. 7, attoreo), risulta, invece, provato l'inadempimento da parte del promissario acquirente, il de cuius, il quale si sarebbe impegnato a stabilire la data dell'incontro dinanzi al Notaio entro il 30/09/2017, comunicandola all'Istituto (vd. all. 6), senza, purtuttavia, giammai far pervenire alcuna determinazione nel predetto senso, ancorché invitato a farlo, sicché l'accordo in parola è da ritenersi risolto (vd. all. 7, citazione: “Egregio IG CP
, per mandato ricevutone né dal Presidente dell'Istituto, con la presente, sono a richiederLe di
[...]
far conoscere il nominativo del Notaio da Lei scelto per la stipula dell'atto di acquisto, così come concordato nel contesto dell'incontro di conciliazione avvenuto lo scorso 01.03.17. Spiacente, doverLa informare che, essendo già scaduto il termine previsto per tale incombente, non ricevendo
Sue comunicazioni al riguardo, entro e non oltre i prossimi QUINDICI GIORNI dal ricevimento della presente, il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto sarà libero di agire nelle opportune forme e sedi giudiziarie.”).
Non risulta, dunque, provato alcun inadempimento in capo all'attore, posto che il rifiuto di addivenire alla stipula del contratto in parola è occorsa in un momento ampiamente successivo all'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. (vd. corrispondenza recante data del 19.02.2020, all. comparsa).
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, in accoglimento della domanda attorea, accertata l'occupazione senza titolo da parte del convenuto del fondo in parola, deve essere ordinato al convenuto il rilascio e la riconsegna immediata del predetto bene in favore dell'odierna parte attrice, libero da persone e cose, anche interposte.
Va, altresì, consequenzialmente respinta la domanda riconvenzionale finalizzata all'ottenimento della sentenza ex art. 2932 c.c. per non essere la stessa fondata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da 1.100,01 ad euro
5.200,00), tenuto conto della natura documentale della causa, caratterizzata dall'assenza di una fase istruttoria e dalla rinuncia ad una domanda da parte del patrocinio della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accertata l'occupazione senza titolo da parte del convenuto, condanna quest'ultimo al rilascio immediato in favore dell'attore del fondo sito in
Pontinia (LT), Località Campo Nuovo, distinto in Catasto al Fg. 52, part. 80, di are 80.20, libero da persone, anche interposte, e cose;
b) rigetta la domanda riconvenzionale sub b) svolta dalla parte convenuta;
c) condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro
1.278,00 per compensi di avvocato, euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 20/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini