Ordinanza cautelare 10 giugno 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00915/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di OR, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OR, domiciliataria ex lege in OR, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato al legale del ricorrente in pari data, con il quale il Prefetto di OR (Sportello Unico per l’Immigrazione di OR) disponeva l’archiviazione della domanda di emersione, ex art. 103, c. 1, D.L. 34/2020 del 7 luglio 2020;
di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata archiviata la sua domanda di emersione proposta ai sensi dell’art. 103 co. 1 del d.l. n. 34/2000.
Ha dedotto di avere presentato detta domanda indicando i recapiti propri e del datore di lavoro.
Ha dedotto di avere stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato come colf con il sig. -OMISSIS-, con un orario di 25 ore settimanali e una retribuzione di 635,00 € mensili.
Nell’agosto 2021 veniva inviata al solo datore di lavoro raccomandata di convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Non avendo avuto contezza della convocazione, le parti non si presentavano; il ricorrente veniva a conoscenza dell’intervenuta archiviazione della pratica solo dopo aver presentato istanza di accesso agli atti.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione dell’art. 103 co. 15 del d.l. n. 34/2020; la convocazione per la sottoscrizione del contratto sarebbe stata inviata al solo datore di lavoro, per altro in quel momento impossibilitato a riceverla in quanto in visita presso i parenti in Romania; la mancata convocazione del lavoratore, che pure aveva lasciato i propri recapiti, gli avrebbe impedito ogni interlocuzione nel procedimento.
Chiedeva quindi annullarsi il provvedimento impugnato.
Si costituiva l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 666/2022 l’istanza di misure cautelari veniva respinta.
All’udienza del 28.5.2025 la causa veniva discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso risulta palesemente infondato.
Si evince dagli atti che, all’atto di presentazione della domanda di emersione, il datore di lavoro ha indicato come luogo di lavoro e proprio recapito quello di OR C.so -OMISSIS-.
E’ poi stato indicato come recapito del lavoratore quello di OR C.so -OMISSIS-.
La convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro è stata recapitata al datore di lavoro in OR C.so -OMISSIS- il 18.8.2021 ed è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
In pari data analoga convocazione è stata recapitata al ricorrente in C.so -OMISSIS-, recapito ove egli è risultato sconosciuto all’indirizzo.
Non vi è in atti alcuna prova della presunta assenza temporanea del datore di lavoro; come per altro evidenziato dall’amministrazione, quest’ultima ha atteso circa un anno prima di decretare l’archiviazione della pratica e non vi è traccia di iniziativa alcuna del datore di lavoro o di successivo ritiro della raccomandata nel pur ampio lasso di tempo trascorso.
La mera comunicazione obbligatoria di assunzione può ben essere funzionale a creare una apparenza cartolare del rapporto lavorativo.
Resta per contro vero che né il datore di lavoro né il lavoratore sono risultati oggettivamente reperibili ai recapiti spontaneamente indicati e presso quello che, per altro, era anche indicato come luogo di lavoro.
Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso, come per altro già anche rilevato ad analisi sommaria dalla commissione che ha negato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Le precarie condizioni economiche del ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OR nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO