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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 256-2/2024 R.G. P.U. promossa da
P.I. , con sede legale in Paese (TV), Via Parte_1 P.IVA_1
G. Gasparini, n. 50, con l'Avv. MATTEO SPERANDIO e l'Avv. GIULIA CERVI
- debitore ricorrente -
***
Letto il ricorso presentato da per la dichiarazione Parte_1 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ricorrente medesima;
udita la relazione del giudice relatore;
presa visione dei documenti allegati e assunte le necessarie informazioni;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 C.C.I.I., in quanto la società ha sede legale in Paese (TV); ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi C.C.I.I.) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto, invero, che la convenuta sia un imprenditore commerciale;
rilevato che la ricorrente medesima, rinunciando all'istanza di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano formulata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I., chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti, non avendo nemmeno allegato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CP_1 ritenuto, inoltre, che sussista lo stato di insolvenza dell'istante, quale desumibile sia da quanto dichiarato dalla stessa debitrice ricorrente in ordine all'impossibilità di realizzo dell'obiettivo che la stessa si era prefissata per il risanamento della sua situazione debitoria mediante la proposta concordataria, sia da quanto attestato dal Commissario Giudiziale nel “Parere motivato sull'istanza di proroga del termine ex art. 44 CCII” del 3.1.2025, pag. 3, lett. h): “La crisi di
[...] non sembra infatti inquadrabile in una situazione di crisi preventiva, Pt_1 trattandosi più propriamente di una vera e propria situazione di insolvenza”; invero,
l'attivo della società è costituito pressoché interamente da beni immobili (essendo una società immobiliare), le disponibilità a breve (liquidità e Parte_1 crediti verso clienti) ammontano a circa € 90 mila, mentre la situazione debitoria complessiva è pari a circa € 3 milioni (come da elenco creditori dimesso quale doc.
17 del ricorso introduttivo), di cui più di € 540.000,00 rappresentati da debiti tributari e previdenziali;
considerato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera ampiamente – come già poco sopra evidenziato - la soglia di € 30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
D I C H I A R A
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Parte_1
P.I. , con sede legale in Paese (TV), Via G. Gasparini, n. 50;
[...] P.IVA_1
N O M I N A la dott.ssa Elena Merlo Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi degli artt.
49 e 125 C.C.I.I., il dott. (già Commissario Giudiziale) Parte_2
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
O R D I N A alla parte debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato
2 dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
O R D I N A che il curatore proceda a norma dell'art. 193 C.C.I.I., alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I. secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e
155sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
S T A B I L I S C E il giorno 17.6.2025 alle ore 10.30 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
A S S E G N A il termine perentorio di giorni 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del debitore, perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà da quest'ultimo indicato nell'avviso ex art. 200 C.C.I.I., le relative domande di ammissione al passivo di un credito, o di restituzione o di rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
3 DISPONE che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., comunicata al debitore, al richiedente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I.
Treviso, 11/02/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
4
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 256-2/2024 R.G. P.U. promossa da
P.I. , con sede legale in Paese (TV), Via Parte_1 P.IVA_1
G. Gasparini, n. 50, con l'Avv. MATTEO SPERANDIO e l'Avv. GIULIA CERVI
- debitore ricorrente -
***
Letto il ricorso presentato da per la dichiarazione Parte_1 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della ricorrente medesima;
udita la relazione del giudice relatore;
presa visione dei documenti allegati e assunte le necessarie informazioni;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 C.C.I.I., in quanto la società ha sede legale in Paese (TV); ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi C.C.I.I.) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto, invero, che la convenuta sia un imprenditore commerciale;
rilevato che la ricorrente medesima, rinunciando all'istanza di proroga del termine per il deposito della proposta e del piano formulata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I., chiede l'apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti, non avendo nemmeno allegato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CP_1 ritenuto, inoltre, che sussista lo stato di insolvenza dell'istante, quale desumibile sia da quanto dichiarato dalla stessa debitrice ricorrente in ordine all'impossibilità di realizzo dell'obiettivo che la stessa si era prefissata per il risanamento della sua situazione debitoria mediante la proposta concordataria, sia da quanto attestato dal Commissario Giudiziale nel “Parere motivato sull'istanza di proroga del termine ex art. 44 CCII” del 3.1.2025, pag. 3, lett. h): “La crisi di
[...] non sembra infatti inquadrabile in una situazione di crisi preventiva, Pt_1 trattandosi più propriamente di una vera e propria situazione di insolvenza”; invero,
l'attivo della società è costituito pressoché interamente da beni immobili (essendo una società immobiliare), le disponibilità a breve (liquidità e Parte_1 crediti verso clienti) ammontano a circa € 90 mila, mentre la situazione debitoria complessiva è pari a circa € 3 milioni (come da elenco creditori dimesso quale doc.
17 del ricorso introduttivo), di cui più di € 540.000,00 rappresentati da debiti tributari e previdenziali;
considerato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera ampiamente – come già poco sopra evidenziato - la soglia di € 30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
D I C H I A R A
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Parte_1
P.I. , con sede legale in Paese (TV), Via G. Gasparini, n. 50;
[...] P.IVA_1
N O M I N A la dott.ssa Elena Merlo Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi degli artt.
49 e 125 C.C.I.I., il dott. (già Commissario Giudiziale) Parte_2
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
O R D I N A alla parte debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato
2 dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
O R D I N A che il curatore proceda a norma dell'art. 193 C.C.I.I., alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I. secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e
155sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
S T A B I L I S C E il giorno 17.6.2025 alle ore 10.30 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
A S S E G N A il termine perentorio di giorni 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del debitore, perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà da quest'ultimo indicato nell'avviso ex art. 200 C.C.I.I., le relative domande di ammissione al passivo di un credito, o di restituzione o di rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
3 DISPONE che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., comunicata al debitore, al richiedente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I.
Treviso, 11/02/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
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