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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2024, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice rel.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3013/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 18.11.2024, a seguito di discussione orale ex art. 473bis.22 cpc e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BERTUCCIO CATERINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del presso il Tribunale di Messina. Controparte_2
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 6.8.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.7.2024 chiedeva che, a Parte_1 modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Messina in data 21.9.1991, fosse revocato l'obbligo a suo carico di versare alla odierna resistente il contributo per il mantenimento per la figlia considerato che la stessa aveva ormai compiuto 39 anni e aveva concluso il percorso scolastico e formativo, conseguendo anche attestati validi per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ritenuto che non sussistessero più i presupposti per il riconoscimento in favore della figlia di detto contributo, chiedeva che fosse disposta la revoca di detto obbligo a far data dal deposito del ricorso.
Instaurato il contraddittorio la resistente non si costituiva. Parte ricorrente depositava pec a firma di procuratore della resistente alla quale era allegata dichiarazione sottoscritta dalla resistente e dalla figlia delle parti le quali dichiaravano di rinunziare al contributo di mantenimento. Alla udienza del 18.11.2024, senza che fosse necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva assunta in decisione.
Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda proposta dal debba essere accolta. Parte_1
Invero, alla luce tanto degli orientamenti della Suprema Corte richiamati in ricorso che della dichiarazione resa dalla resistente e dalla figlia delle parti (che qui può assumere la valenza di informazioni acquisite al presente procedimento) ritiene il Collegio che debba essere revocato l'obbligo in capo al di versare alla il contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 CP_1
a decorrere dalla data di presentazione del ricorso.
Le spese del giudizio, tenuto conto del carattere necessitato della pronunzia nonché della non opposizione di parte resistente, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
20/07/2024 nei confronti di disattesa ogni contraria domanda, eccezione Controparte_1
e difesa, così provvede:
1) Revoca l'obbligo in capo a di versare alla il contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia delle parti a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
29/11/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice rel.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3013/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 18.11.2024, a seguito di discussione orale ex art. 473bis.22 cpc e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BERTUCCIO CATERINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del presso il Tribunale di Messina. Controparte_2
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 6.8.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.7.2024 chiedeva che, a Parte_1 modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Messina in data 21.9.1991, fosse revocato l'obbligo a suo carico di versare alla odierna resistente il contributo per il mantenimento per la figlia considerato che la stessa aveva ormai compiuto 39 anni e aveva concluso il percorso scolastico e formativo, conseguendo anche attestati validi per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ritenuto che non sussistessero più i presupposti per il riconoscimento in favore della figlia di detto contributo, chiedeva che fosse disposta la revoca di detto obbligo a far data dal deposito del ricorso.
Instaurato il contraddittorio la resistente non si costituiva. Parte ricorrente depositava pec a firma di procuratore della resistente alla quale era allegata dichiarazione sottoscritta dalla resistente e dalla figlia delle parti le quali dichiaravano di rinunziare al contributo di mantenimento. Alla udienza del 18.11.2024, senza che fosse necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva assunta in decisione.
Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda proposta dal debba essere accolta. Parte_1
Invero, alla luce tanto degli orientamenti della Suprema Corte richiamati in ricorso che della dichiarazione resa dalla resistente e dalla figlia delle parti (che qui può assumere la valenza di informazioni acquisite al presente procedimento) ritiene il Collegio che debba essere revocato l'obbligo in capo al di versare alla il contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 CP_1
a decorrere dalla data di presentazione del ricorso.
Le spese del giudizio, tenuto conto del carattere necessitato della pronunzia nonché della non opposizione di parte resistente, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
20/07/2024 nei confronti di disattesa ogni contraria domanda, eccezione Controparte_1
e difesa, così provvede:
1) Revoca l'obbligo in capo a di versare alla il contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento della figlia delle parti a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
29/11/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)