Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5460/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Stefania Virelli;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Gilda Avena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2022, parte ricorrente premesso che con missiva del
18/02/2022 l' le aveva comunicato che, a seguito di controlli effettuati, era emerso che la CP_2
stessa aveva ricevuto per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2020 un pagamento non dovuto sulla pensione categoria INVCIV n. 02458918 per un importo complessivo di € 12.396,41 per i seguenti motivi: “importo NON spettante per redditi personali e familiari. Il coniuge non risultava presente – vedova da luglio 2020”; che aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo;
ha domandato l'accertamento negativo dell'indebito perché le somme erano state erogate per mero errore dell'istituto su dati da esso conosciuti ed in assenza di dolo della ricorrente (ex art. 13, co.1, legge n. 412/91). CP_ L' nel costituirsi rappresentava che: “• Il debito è nato da una ricostituzione del 18.02.2022 per domanda 2050917900067 (Ricostituzione reddituale per altro) del 17.02.2022 sulla
INVCIV 02458918 (invalida civile parziale); • Nella domanda viene indicato stato civile vedova;
• Da luglio 2020 è titolare di reversibilità; • In archivio risultava stato civile celibe
(l'interessata NON ha mai fatto domande di ricostituzione generiche o segnalazioni in merito allo stato civile) e pertanto si è provveduto ad inserire il coniuge ricalcolando la INVCIV da marzo 2013; • La nuova situazione familiare/reddituale ha prodotto per il periodo gennaio
2014/dicembre 2020 il debito di euro 12.396,41 in quanto da gennaio 2013 a dicembre 2019 è
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Con
e da gennaio 2020 il diritto alla prestazione per redditi. • L'affermazione indicata nel ricorso, ossia che sono stati chiesti di comunicare i soli redditi dell'interessata, NON può essere avvalorata in quanto i redditi richiesti sono sempre riferiti al nucleo familiare (coniuge); Il problema nasceva dal fatto che sulla INVCIV risultava celibe”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
In via generale giova premettere che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., poiché, come di recente ribadito da Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13223 del 30/06/2020 “Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”. Posto che trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, occorre osservare come, in particolare, “Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale…da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che " L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”, o, ancora, il caso del dolo (“come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”).
Sempre con specifico riferimento al tema del superamento dei limiti reddituali, Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 hanno ricordato come “lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria
2 degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, CP_2
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito” e che “L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e quindi CP_2
ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre
2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato”, nonché che “Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa
Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Quanto, ancora, alla conoscibilità dei redditi da parte dell' , è stato affermato che “Il CP_2
concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_2
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo CP_2
stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con
3 modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_2
dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della CP_2
propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria”.
Nel caso di specie i dati reddituali della ricorrente e del coniuge per gli anni in contesa erano accessibili all'Amministrazione, come si evince dai modelli RED depositati dalla parte ricorrente.Pertanto, deve ritenersi non addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta.
Deve quindi accogliersi la domanda e dichiararsi l'insussistenza dell'indebito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta l'insussistenza dell'indebito per cui è causa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 8/6/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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