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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2395 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Ruvo Di Puglia (BA), via Cirillo n. 32 presso lo studio dell'Avv.
IT AR, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, tratteneva la causa al Collegio
per la sentenza sullo status, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviando la causa all'udienza del 16.12.2026 da tenersi in modalità cartolare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.10.2024
tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 29.09.1999 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con in Portogruaro (VE), CP_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune all'anno
1999, Parte I, atto n. 20, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c.
Non si costituiva in giudizio la resistente, rimanendo contumace.
All'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, tratteneva la causa al Collegio
per la sentenza sullo status, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviando la causa all'udienza del 16.12.2026 per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente circa l'emissione
2 di sentenza sullo status meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi ed . Parte_1 CP_1
La statuizione sulle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2395/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
Caserta il 13.06.1965 aventi contratto matrimonio concordatario in Portogruaro
(VE) registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo comune al N. 20, P. I,
anno 1999;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 2 dicembre 2025.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2395 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Ruvo Di Puglia (BA), via Cirillo n. 32 presso lo studio dell'Avv.
IT AR, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, tratteneva la causa al Collegio
per la sentenza sullo status, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviando la causa all'udienza del 16.12.2026 da tenersi in modalità cartolare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.10.2024
tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 29.09.1999 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con in Portogruaro (VE), CP_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune all'anno
1999, Parte I, atto n. 20, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c.
Non si costituiva in giudizio la resistente, rimanendo contumace.
All'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di separazione ed il Giudice, preso atto, tratteneva la causa al Collegio
per la sentenza sullo status, adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviando la causa all'udienza del 16.12.2026 per la decisione.
Ritiene il Tribunale che la domanda di parte ricorrente circa l'emissione
2 di sentenza sullo status meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi ed . Parte_1 CP_1
La statuizione sulle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2395/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 CP_1
Caserta il 13.06.1965 aventi contratto matrimonio concordatario in Portogruaro
(VE) registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo comune al N. 20, P. I,
anno 1999;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 2 dicembre 2025.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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